Sentenza 30 agosto 2004
Massime • 1
Dal principio secondo cui il preavviso, cui è da attribuire efficacia reale, costituisce un termine legale sospensivo dell'efficacia del negozio di recesso, si desume che, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto al preavviso comporta la prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso che peraltro rimane sospeso in caso di sopravvenuta malattia del lavoratore, comunque non oltre la scadenza del periodo di comporto. (Fattispecie relativa al licenziamento di un dirigente di azienda di credito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2004, n. 17334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17334 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato CAMPOSARCUNO PAOLO ANTONELLI, difeso dall'avvocato BALLETTI EMILIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA PA (già denominata "BANCA DI ROMA PA"), elettivamente domiciliate in ROMA VIA BOTTEGHE OSCURE 4, presso lo studio dell'avvocato LUCISANO CLAUDIO, difese dall'avvocato DE FEO ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
BANCA MEDITERRANEA PA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1782/02 del Tribunale di MELFI, depositata il 14/01/03 - R.G.N. 61/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/03/04 dal Consigliere Dott. CATALDI Grazia;
udito l'Avvocato BALLETTI;
udito l'Avvocato LUCISANO per delega DE FEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. SE De CT ricorreva al RE di Potenza esponendo che in data 13 luglio 1995 era stato verbalmente licenziato dall'amministratore delegato della AN TE s.p.a.; che, a seguito di tale comunicazione era stato colto da malore;
che in data 15 luglio 197S, mentre egli era in stato di malattia regolarmente comunicata e documentata, la AN gli aveva inviato telegramma con il quale gli veniva confermata la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato a norma dell'art. 88, 3^ comma del CCNL del personale direttivo delle aziende di credito, sul presupposto della "appartenenza del dipendente all'alta Direzione, nella sua qualità di Condirettore Generale". Con altra nota pervenuta lo stesso giorno 15 luglio 1995 la AN evidenziava che la decisione si era resa necessaria a causa di riorganizzazione dell'azienda connessa con la modifica dell'assetto azionario. Aggiungeva il De CT che la qualifica attribuitagli non corrispondeva alla reale posizione in quanto da molti anni la AN si era resa autrice di comportamenti di dequalificazione, ed in realtà egli svolgeva funzioni inferiori senza potere esercitare alcuna autonomia di poteri, potendo solo autorizzare spese connesse alla gestione ordinaria fino a sole L.
3.000 milioni e con l'obbligo di relazionare, mensilmente, all'amministratore delegato, e non aveva mai coadiuvato i massimi vertici della Direzione Generale o l'Amministratore delegato. Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il RE dichiarasse illegittimo il licenziamento intimatogli perché intervenuto in violazione delle leggi n. 604/66 e n. 300/70 e del contratto collettivo di categoria, o, in via gradata, per essere intervenuto in pendenza dello stato di malattia, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro, il risarcimento dei danni subiti pari alle retribuzioni maturate fino alla effettiva reintegra, oltre al danno personale e sociale della vita di relazione.
La domanda veniva rigettata sia dal RE che dal Tribunale di Potenza cui il ricorrente aveva proposto gravame. Avverso la sentenza del giudice dell'appello il sig. De CT ricorreva per Cassazione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12571/1999 accoglieva il secondo motivo di impugnazione, per avere il giudice dell'appello omesso indagini in ordine alla reale posizione verticistica o meno di dirigente del ricorrente al fine dell'applicazione della normativa aziendale e dichiarava assorbiti il terzo ed il quarto motivo di impugnazione.
Il sig. De CT riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Melfi di fronte al quale si costituiva anche la AN di Roma s.p.a. deducendo l'intervenuta fusione per incorporazione della AN TE.
Il Tribunale di Melfi rigettava l'appello ritenendo che il complessivo quadro probatorio consentisse di affermare che il ricorrente rivestiva, non solo, formalmente, ma anche sostanzialmente, una posizione verticistica nell'ambito della AN TE, avendo una piena autonomia di poteri ed esercitando tutti i poteri gestori tipici dell'alto dirigente, componente della direzione generale sicché allo stesso si applicava la disciplina del cosiddetto licenziamento ad nutum di cui all'art. 88 comma terzo del contratto di categoria che lo prevedeva nei confronti dei dirigenti che compongono la Direzione dell'intera azienda (ad esempio preposti alla direzione unica, componenti la direzione generale e/o centrale), come consentito dall'art. 10 della legge n. 604/66. Accertato dinanzi al giudice di primo grado che il licenziamento era stato intimato il 13 luglio 1995 per essere stato comunicato in forma scritta con contestuale lettura al sig. De CT della lettera di licenziamento (su tale punto la sentenza di rinvio della Corte di Cassazione si era pronunciata rigettando il relativo motivo di impugnazione), il Tribunale di Melfi riteneva superfluo esaminare la questione della ritenuta temporanea in efficacia del licenziamento che il ricorrente assumeva comunicato con lettera ricevuta il 15 luglio 1995 durante lo stato di malattia, in quanto all'inizio della malattia il rapporto del dirigente con la banca era già stato risolto. Il giudice del rinvio escludeva inoltre la dedotta illegittimità del rifiuto da parte del datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso tenuto conto che l'art. 2118 consentiva al recedente la facoltà di scelta tra la prosecuzione del rapporto nel periodo di preavviso o la risoluzione immediata con pagamento in favore dell'altra parte di un'indennità sostitutiva del preavviso. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Melfi il sig. De CT propone ricorso formulandolo in quattro motivi illustrati da successiva memoria e da note d'udienza sulle conclusioni del Pubblico Ministero.
La società Capitana p.a. già AN di Roma s.p.a., parte del giudizio nella precedente fase, resiste con controricorso chiedendo preliminarmente, alla luce dell'intervenuta costituzione in giudizio della "nuova" AN di Roma s.p.a., conferitaria del ramo di azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso (come da verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del 14 maggio 2002) la propria estromissione dal giudizio.
Si costituisce con controricorso, proponendo intervento ex art. 111 c.p.c., la AN di Roma s.p.a., già denominata Nuova AN di Roma
s.p.a., chiedendo "l'estromissione dal giudizio di Capitalia s.p.a. cui è succeduta a titolo particolare nel diritto controverso e resistendo alla domanda del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rigettata la richiesta, proposta sia dalla società Capitalia che dalla nuova AN di Roma s.p.a., di estromissione dal giudizio della società Capitalia.
In caso di successione a titolo particolare del diritto controverso avvenuta nel corso del giudizio, l'art. 11 prevede che il processo prosegua tra le parti originarie (1^ comma) e l'estromissione dell'alienante è prevista solo se le altre parti vi consentono (terzo comma), ipotesi non verificatasi nel caso di specie in cui nessun consenso è stato espresso dal ricorrente sig. De CT. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 383 e 392 e segg. c.p.c., 1, 3 e 5 della legge n. 604/1966, 18 della legge n. 300/1970 (così come modificato dall'art. 1 della legge n. 108/1990), 2095, 1175, 1366, 1362 e segg., 1324 (nell'interpretazione del provvedimento di licenziamento), 2697 e segg. cod. civ., nonché in ogni caso, errata e contradditoria motivazione, tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce che il giudice del rinvio era venuto meno al decisum della Corte di Cassazione che gli aveva affidato il compito - in relazione al principio di diritto secondo il quale il licenziamento ad nutum è applicabile solo ai dirigenti in posizione verticistica in quanto preposti all'intera azienda, o ad un ramo o servizio di particolare rilevanza, in posizione di sostanziale autonomia, tale da influenzare l'andamento e le scelte dell'attività aziendale, sia al suo interno che nei rapporti con terzi - di svolgere "la necessaria indagine sulla reale natura e consistenza della posizione dell'attore". Sostiene infatti il ricorrente che il giudice del rinvio si era fermato all'aspetto "formale" del rapporto intercorso tra le parti desunto da alcuni documenti senza verificare come fosse realmente strutturata, relativamente all'organizzazione ed alla gerarchia del personale direttivo, la banca e se fosse esistito "un ramo o servizio di particolare rilevanza", se il ricorrente si fosse "realmente trovato "in una posizione di sostanziale autonomia tale da influenzare l'andamento e le scelte dell'attività aziendale sia al suo interno che nei rapporti con i terzi, se comunque in concreto il De CT avesse realmente ricoperto la suddetta posizione esplicandone realmente tutte le relative effettive prerogative e manifestazioni.
Sostiene il ricorrente che il giudice del rinvio si era limitato a indicare compiti isolati che non potevano certo differenziare la categoria dei dirigenti apicali da quella dei dirigenti convenzionali, in quanto a tali fini si doveva tener conto della prevalenza delle mansioni e non assumeva rilievo la mera sporadicità o occasionalità dello svolgimento di mansioni più qualificanti. Sconcertante definisce inoltre il ricorrente la valutazione che il Tribunale aveva dato in merito al documento con il quale il Presidente della AN afferma, che con decorrenza 1 luglio 1986 il ricorrente, insieme ad altri due funzionari, avrebbe assunto la qualifica "ad personam" di Condirettore Generale mentre il rag. Antonio Valvano già Condirettore Generale avrebbe assunto la più alta posizione gerarchica continuando con esclusività a sostituire il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento. In sostanza la AN non aveva dato la prova che le incombeva che il ricorrente fosse un dirigente in posizione verticistica in quanto la prova documentale offerta dalla AN non lo dimostrava. Il motivo non è fondato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice del rinvio non si è affatto fermato all'aspetto "formale" risultante dai provvedimenti (specificamente indicati in sentenza) con i quali al sig. De CT venivano conferite posizioni di vertice, ma si è preoccupato di verificare che tale conferimento corrispondesse ad una reale posizione verticistica, nell'ambito della AN TE, indicando gli elementi probatori volti a confermare la partecipazione del ricorrente alle massime scelte gestionali (sottoscrizione del bilancio), i poteri di gestione interna dell'azienda e dell'autonomia di scelte (circolari sottoscritte dal ricorrente e dirette alle filiali ed alle agenzie nelle quali venivano impartite direttive relative all'organizzazione in tema di predetti uffici, ai rapporti con la clientela ed a norme comportamentali), di rappresentazione dell'azienda verso l'esterno (disdetta di contratto di appalto di servizi); che dimostravano una piena autonomia di poteri e l'esercizio di poteri gestori tipici dell'alto dirigente, componente della Direzione Generale, come indicato dall'art. 88 del CCNL di categoria.
Riguardo alla nota del 1986, con la quale il direttore della AN afferma che al ricorrente viene riconosciuta ad personam la qualifica di Condirettore Generale - documento che, a parere del ricorrente provava che la qualifica attribuitagli non corrispondeva alle corrispondenti funzioni - il giudice del rinvio ha avuto cura di rilevare che, rispetto alla data del documento in questione (1986), ben diversa era la situazione nel periodo in cui si è verificato il licenziamento del ricorrente (1995), come emersa dalle risultanze probatorie: è, pertanto, del tutto ingiustificata la censura del ricorrente che ritiene "sconcertante" tale valutazione che, al contrario appare del tutto adeguata ed aderente alle risultanze probatorie evidenziate dal Tribunale. Il giudice del rinvio si è conformato, quindi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione provvedendo a svolgere l'indagine, demandatagli nella sentenza rescindente, "sulla reale natura e consistenza della posizione dell'attore", ed ha verificato che al riconoscimento formale di condirettore componente della direzione generale corrispondeva una reale posizione verticistica nell'ambito della AN TE.
Riguardo ai denunciati vizi di motivazione, è sufficiente ricordare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, sciegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; 27 ottobre 1995 n. 11154; 18 marzo 1995 n. 3205). Nel caso in esame il ricorrente, dietro l'apparente denunzia di vizi di motivazione chiede, in realtà, una valutazione delle prove diversa da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del deducente, e la doglianza si risolve in una censura di fatto non consentita in sede di legittimità, in quanto la valutazione del giudice di merito è accompagnata da una motivazione sufficiente e congrua sotto il profilo logico.
Col secondo motivo viene denunciata violazione ed errata applicazione degli artt 383 e 392 e segg. c.p.c., degli artt. 112, 115, 116, 437, 420 (quarto comma), 421 (secondo comma), 414 n. 5 c.p.c., degli artt. 2697 e segg. cod. civ., con riferimento agli artt 1, 3, 5 e 10 della legge 604/1966, 18 della legge n. 300/1970, 2095 cod. civ., nonché in ogni caso errata ed insufficiente motivazione, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in quanto "non dedotta mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati e contenenti mere valutazioni", mentre, invece, i fatti da provare erano individuabili da una disamina obiettiva della narrativa contenuta nel ricorso introduttivo della causa. Deduce che il giudice del rinvio aveva omesso di prendere in esame, senza alcuna motivazione la richiesta di esibizione di documenti proposta nel ricorso al RE, e riproposta nell'appello e nel ricorso in riassunzione ex art. 192 c.p.c.. Anche tale motivo è infondato. In base alla lettura dei capi sub l, 2, 3, 4, 5, e, 6, dell'atto introduttivo della causa, riportato nel ricorso per Cassazione, l'affermazione del giudice del rinvio circa l'inammissibilità della prova per testi risulta pienamente giustificata in quanto i fatti riportati sono strettamente legati alle valutazioni che li accompagnano e senza le quali i nudi fatti finirebbero con l'essere del tutto insignificanti tanto da rendere impossibile, quando non arbitrario, un intervento del giudice diretto a separare i fatti dalle valutazioni, in mancanza delle quali essi perdono ogni significato concludente. Riguardo al mancato accoglimento della richiesta di esibizione di alcuni documenti, il ricorrente indica solo genericamente la loro rilevanza facendo riferimento ai punti 2 e 3 del ricorso che contengono un coacervo di valutazioni e circostanze diverse, sicché non è possibile valutare la decisività dei documenti in questione.
Con il terzo motivo, denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 383 e 392 e segg. c.p.c., in relazione agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e degli artt. 112 (e segg.) c.p.c., nonché errata e insufficiente motivazione, tutto con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce che il giudice del rinvio ha posto a fondamento della sua decisione relativa alla richiesta di inefficacia del licenziamento intimato in periodo di malattia il fatto non provato che "alla data dell'inizio della malattia - 14 luglio 1995 - il rapporto di lavoro tra il De CT e la AN era già risolto". Rileva in proposito il ricorrente che la malattia era iniziata il 13 e non il 14 luglio 1995 e che in ogni caso doveva farsi riferimento al secondo licenziamento dell'attore pervenutogli in costanza di malattia, così come statuito dalla sentenza Cass. n. 1257/99. In ogni caso, pur volendo ammettere che il licenziamento sia intervenuto prima della malattia, da quel momento iniziava a decorrere il periodo di preavviso a nulla rilevando l'offerta della banca di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, non accettata dal ricorrente. Il motivo è infondato.
Con la sentenza del n. 12571/99 tra le stesse parti, la Corte di Cassazione, disattendendo la tesi del ricorrente che sosteneva che il licenziamento non era stato comunicato per iscritto e rilevato che risultava accertato che il giorno 13 luglio 1995 l'Amministratore Delegato della AN TE aveva consegnato al ricorrente una lettera di licenziamento, che la consegna era stata rifiutata dal medesimo, che la lettera di licenziamento era stata contestualmente letta al sig. De CT che veniva colto da malore, ha chiarito che se il destinatario aveva rifiutato di ricevere la lettera ciò non toglieva che la comunicazione del licenziamento fosse regolarmente avvenuta: deve pertanto escludersi che all'atto del licenziamento il ricorrente fosse in malattia, intervenuta successivamente al perfezionarsi dell'atto unilaterale ricettizio. Riguardo al successivo invio della lettera di licenziamento tramite raccomandata pervenuta al ricorrente il 15 luglio 1995 in costanza di malattia, sul punto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza n. 12571/99 non si è pronunciata, e la qualifica di "secondo licenziamento" riportata nella stessa sentenza non costituisce un giudizio della Corte bensì la qualificazione data dal ricorrente alla lettera pervenutagli il 15 luglio 1995 che, per quanto risulta dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza 12571/99 (non è altro che la stessa lettera di licenziamento rifiutata dal ricorrente il precedente 13 luglio, giorno in cui la comunicazione del licenziamento si era già perfezionata. La questione relativa al preavviso, infine, è oggetto specifico del quarto motivo di ricorso di seguito esaminato.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione degli artt 383 e 392 e segg. c.p.c. dell'art. 2118 (primo e secondo comma cod. civ. e, quatenus opus, degli artt 1362 e segg. cod. civ. - in relazione all'interpretazione dell'art. 89
(capoverso) del ccnl dei dipendenti delle aziende di credito con riguardo agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché, in ogni caso errata ed insufficiente motivazione, tutto ciò con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui, in relazione alla richiesta subordinata intesa ad ottenere la declaratoria della prosecuzione del rapporto per l'intero periodo di preavviso, il Tribunale aveva escluso l'illegittimità del rifiuto da parte dell'azienda di consentire la prosecuzione del rapporto durante detto periodo. Sostiene il ricorrente che l'offerta dell'indennità sostitutiva del preavviso non vale a superare la "efficacia reale" del periodo di preavviso se non nell'ipotesi di accordo specifico delle parti contrattuali, nel caso in esame mai intervenuto, in quanto l'indennità era stata rifiutata dal ricorrente. In ogni caso, anche ammettendo l'insussistenza di un diritto del De CT a svolgere effettivamente la prestazione lavorativa durante tutto il preavviso, è indubbio, a parere del ricorrente, che la efficacia reale dello stesso comportasse comunque il permanere, durante tale periodo, di tutte le obbigazioni relative al rapporto di lavoro inter partes, con la conseguenza che, essendo pacifico che la malattia era insorta durante il periodo di preavviso, la decorrenza dello stesso era rimasta sospesa sino alla cessazione dello stato morboso o, comunque sino al temine del periodo di comporto.
Il motivo è fondato.
Una questione che in passato ha diviso dottrina e giurisprudenza è quella relativa ai rapporti tra il preavviso e l'indennità sostitutiva dello stesso ed alla natura reale oppure obbligatoria del preavviso. Nel primo caso questo può essere considerato termine legale sospensivo dell'efficacia del negozio di recesso;
nel secondo caso il recesso, se senza preavviso, può essere ritenuto immediatamente efficace, considerandosi l'obbligazione del pagamento della conseguente indennità come alternativa rispetto all'obbligo di dare il preavviso. La tesi dell'obbligazione alternativa, che lascia al recedente la scelta tra l'una e l'altra soluzione, trova attualmente scarso credito e la dottrina dominante propende per la prima soluzione, sia perché rispetto alla ratio della norma - che è quella di evitare che il recesso, operante secondo l'apprezzamento libero di una sola parte.provochi eccessivo turbamento nell'economia dell'altro contraente, al quale vuol darsi il tempo di provvedere in modo diverso - appare più funzionale l'adempimento dell'obbligo del preavviso piuttosto che il pagamento dell'indennità; sia perché lasciare alla parte recedente la scelta tra l'adempiere l'una o l'altra delle obbigazioni sarebbe, appunto, un incentivo alla frustrazione di quella ratio. Sulle stesse posizioni si è posta da lungo tempo anche la giurisprudenza che ha affermato che, in caso di recesso del rapporto di lavoro a tempo determinato, l'obbligo di preavviso previsto dall'art. 2118 cod. civ. costituisce la regola la cui inosservanza comporta l'obbligo per il recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva, nel mentre il rapporto in ogni caso permane giuridicamente in vita fino alla scadenza del relativo periodo;
di conseguenza la sostituzione del preavviso con l'indennità può operare l'anticipata risoluzione del rapporto solo ove la parte non recedente vi consenta, accordo che può essere comprovato anche sulla base di un univoco comportamento tacito concludente come quello costituito dall'accettazione senza riserva da parte del lavoratore dell' indennità di mancato preavviso (Cass. 6 agosto 1987 n. 6769; 7 ottobre 1975 n. 3190). Al principio dell'efficacia reale del preavviso si è sostanzialmente attenuta la successiva giurisprudenza (Cass. 21 novembre 2001 n. 14646) che ha collegato la cessazione immediata del rapporto solo ad un accordo tra le parti (Cass. 29 giugno 1999 n. 8256; 1 dicembre 1999(v. testo); 21 giugno 1994 n. 5596; 10 febbraio 1989 n. 831; 13 dicembre 1988 n. 6798; cfr. però, Cass. S.U. n. 7914/1994 che, seppur in un obiter dictum, non sembra condividere la concezione "reale" del preavviso). In questa prospettiva, nel caso in esame in cui il ricorrente ha rifiutato l'indennità di mancato preavviso offertagli, deve ritenersi che, in mancanza di un accordo, non si sia verificata la immediata cessazione del rapporto tra le parti;
gli effetti del recesso sono stati, dunque, differiti con prosecuzione del rapporto stesso durante il preavviso con lo stesso contenuto e gli stessi effetti e, quindi, con conseguente sospensione del preavviso per sopravvenuta malattia, comunque non oltre la scadenza del periodo di comporto. Nè a diversa soluzione si perviene sulla base dell'art. 68 del contratto collettivo dei dirigenti delle aziende di credito che dispone:
"Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio": nel caso in esame, infatti, la "sostituzione" non si è verificata in quanto, in mancanza di accettazione dell'indennità di mancato preavviso da parte del ricorrente non si è verificato quell'accordo necessario per determinare l'immediata cessazione del rapporto. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto con conseguente rinvio ad altro giudice, individuato nella Corte di Appello di Potenza, che nel deciderla dovrà attenersi al seguente principio: in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto al preavviso comporta la prosecuzione dello stesso e di tutte le connesse obbigazioni fino alla scadenza del termine di preavviso che peraltro rimane sospeso in caso di sopravvenuta malattia del lavoratore, comunque non oltre il termine del periodo di comporto. Le spese del giudizio di Cassazione saranno regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia anche per la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione alla Corte di Appello di Potenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, iniziata l'8 marzo 2003 e riconvocata il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2004