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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto, all'udienza del 13.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., nella causa n. 26301/2023 R. Gen., emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
Avv. G.B. Collareta
e resistente CP_1
Avv. Alessia Faddili
e
ADER convenuto contumace
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede che venga dichiarata la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 09720239059946617/00 per inesistenza e non debenza del credito in relazione all'annullamento dell'avviso di addebito n.39720120018249051000, sottostante, come disposto dalla sentenza di questo tribunale sez Lavoro n.908/2022, pubblicata il
31/01/2022, passata in giudicato e la condanna dell' Controparte_2 in solido con l'CP_1 per temerarietà della lite ed abuso del diritto.
Premette che, in data 27.6.2023, 1' gli ha comunicato tramite pec Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 09720239059946617/00, in relazione a crediti vantati da diverse amministrazioni, per un importo totale di € 30.667,95. Rappresenta che tra i crediti vantati vi è anche il credito previdenziale dell' CP_1, DM 10 del 2012, per € 2.703,47, di cui all'avviso di addebito n. 09720239059946617/000; che il credito, oggetto dell'avviso di addebito è stato annullato con sentenza emessa da questo Tribunale e che dunque l' Controparte_4
[...] non avrebbe dovuto metterlo in esecuzione. Si duole del comportamento illegittimo dell' Controparte_2 che, nonostante il procedimento giudiziale nel quale la stessa CP_2 e
l'CP_1 erano parti, è stata di nuovo chiesta la corresponsione dell'importo non dovuto. Lamenta
l'abuso del diritto da parte di ER che era consapevole dell'annullamento dell'avviso di addebito n
09720239059946617/000 e la corresponsabilità dell' CP_1 in quanto pur essendo stato anch'esso parte del precedente giudizio, non ha posto in essere le attività successive di competenza. Chiede pertanto la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. di entrambi gli opposti.
Nonostante la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, l'
[...] non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Controparte_4
Si è costituito in giudizio l'CP_1 che ha riconosciuto l'annullamento dell'avviso di addebito n
09720239059946617/000 in relazione a crediti CP_1 non più dovuti ed ha chiesto la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva ed il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in assenza di qualsiasi suo comportamento illegittimo per il fatto che quando un avviso di addebito è annullato per attività di competenza dell'AdeR, come nel caso di specie, lo stesso CP_5 non deve compiere alcuna successiva attività di sgravio/annullamento del provvedimento, in quanto si tratta di attività di competenza esclusiva dell'Ente della riscossione, che si occupa della fase esecutiva.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza di data 13.2.2025.
oOo
Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito riportate.
In via preliminare si rileva che è documentalmente provato e pacifico tra le parti che l'avviso di addebito 09720239059946617/000 contenuto nell'intimazione di pagamento n.
09720239059946617/00, è stato dichiarato inefficace dalla sentenza n.908/2022 di questo
Tribunale, all'esito di un procedimento in cui erano costituite sia l' Controparte_4
[...] che l'CP_1.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento notificata al ricorrente non doveva essere relativa anche all'avviso di addebito 09720239059946617/000, in quanto fondata su un titolo esecutivo ormai inesistente, perché dichiarato inefficace in via giudiziale dalla citata sentenza n.908/2022. E' pertanto illegittima. Il ricorso va conseguentemente accolto.
Quanto alla responsabilità della condotta che ha determinato la notificazione al ricorrente, che vi fa opposizione, dell'intimazione impugnata nella parte relativa all'avviso di addebito in questione, si rileva che la partecipazione al giudizio di AdER e di CP_1, conclusosi anche con la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di addebito, determina una responsabilità di entrambi i convenuti che erano parti nel giudizio. Non può pertanto accogliersi la tesi dell' CP_1 che chiede l'esonero dalla propria responsabilità per il fatto che si era nella fase esecutiva, di competenza del concessionario.
Non risultano infine presenti gli elementi per la condanna al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., comma 3, richiesta dal ricorrente.
PQM
dichiara che parte ricorrente nulla deve in relazione alla intimazione di pagamento n. 097 2023
90599466 17/000, notificatole in data 27.6.2023 relativamente all'avviso di addebito n. 397 2012
001 82 49 051 000; condanna l' Controparte_3 e l' CP_1 in solido al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in € 1600, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 13.2.2025
IL GIUDICE
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Urbani, UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto, all'udienza del 13.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., nella causa n. 26301/2023 R. Gen., emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
Avv. G.B. Collareta
e resistente CP_1
Avv. Alessia Faddili
e
ADER convenuto contumace
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede che venga dichiarata la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 09720239059946617/00 per inesistenza e non debenza del credito in relazione all'annullamento dell'avviso di addebito n.39720120018249051000, sottostante, come disposto dalla sentenza di questo tribunale sez Lavoro n.908/2022, pubblicata il
31/01/2022, passata in giudicato e la condanna dell' Controparte_2 in solido con l'CP_1 per temerarietà della lite ed abuso del diritto.
Premette che, in data 27.6.2023, 1' gli ha comunicato tramite pec Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 09720239059946617/00, in relazione a crediti vantati da diverse amministrazioni, per un importo totale di € 30.667,95. Rappresenta che tra i crediti vantati vi è anche il credito previdenziale dell' CP_1, DM 10 del 2012, per € 2.703,47, di cui all'avviso di addebito n. 09720239059946617/000; che il credito, oggetto dell'avviso di addebito è stato annullato con sentenza emessa da questo Tribunale e che dunque l' Controparte_4
[...] non avrebbe dovuto metterlo in esecuzione. Si duole del comportamento illegittimo dell' Controparte_2 che, nonostante il procedimento giudiziale nel quale la stessa CP_2 e
l'CP_1 erano parti, è stata di nuovo chiesta la corresponsione dell'importo non dovuto. Lamenta
l'abuso del diritto da parte di ER che era consapevole dell'annullamento dell'avviso di addebito n
09720239059946617/000 e la corresponsabilità dell' CP_1 in quanto pur essendo stato anch'esso parte del precedente giudizio, non ha posto in essere le attività successive di competenza. Chiede pertanto la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. di entrambi gli opposti.
Nonostante la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, l'
[...] non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Controparte_4
Si è costituito in giudizio l'CP_1 che ha riconosciuto l'annullamento dell'avviso di addebito n
09720239059946617/000 in relazione a crediti CP_1 non più dovuti ed ha chiesto la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva ed il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in assenza di qualsiasi suo comportamento illegittimo per il fatto che quando un avviso di addebito è annullato per attività di competenza dell'AdeR, come nel caso di specie, lo stesso CP_5 non deve compiere alcuna successiva attività di sgravio/annullamento del provvedimento, in quanto si tratta di attività di competenza esclusiva dell'Ente della riscossione, che si occupa della fase esecutiva.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza di data 13.2.2025.
oOo
Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito riportate.
In via preliminare si rileva che è documentalmente provato e pacifico tra le parti che l'avviso di addebito 09720239059946617/000 contenuto nell'intimazione di pagamento n.
09720239059946617/00, è stato dichiarato inefficace dalla sentenza n.908/2022 di questo
Tribunale, all'esito di un procedimento in cui erano costituite sia l' Controparte_4
[...] che l'CP_1.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento notificata al ricorrente non doveva essere relativa anche all'avviso di addebito 09720239059946617/000, in quanto fondata su un titolo esecutivo ormai inesistente, perché dichiarato inefficace in via giudiziale dalla citata sentenza n.908/2022. E' pertanto illegittima. Il ricorso va conseguentemente accolto.
Quanto alla responsabilità della condotta che ha determinato la notificazione al ricorrente, che vi fa opposizione, dell'intimazione impugnata nella parte relativa all'avviso di addebito in questione, si rileva che la partecipazione al giudizio di AdER e di CP_1, conclusosi anche con la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di addebito, determina una responsabilità di entrambi i convenuti che erano parti nel giudizio. Non può pertanto accogliersi la tesi dell' CP_1 che chiede l'esonero dalla propria responsabilità per il fatto che si era nella fase esecutiva, di competenza del concessionario.
Non risultano infine presenti gli elementi per la condanna al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., comma 3, richiesta dal ricorrente.
PQM
dichiara che parte ricorrente nulla deve in relazione alla intimazione di pagamento n. 097 2023
90599466 17/000, notificatole in data 27.6.2023 relativamente all'avviso di addebito n. 397 2012
001 82 49 051 000; condanna l' Controparte_3 e l' CP_1 in solido al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che liquida in € 1600, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 13.2.2025
IL GIUDICE
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Urbani, UPP.