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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.17080/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.17080/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
BRICHERASIO 7-10128 TORINO, presso lo studio dell'avv. MIGLIETTA GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA DON GIOVANNI CP_1 C.F._2
MINZONI 14 – 1021 TORINO, presso lo studio dell'avv. RICUPERATI ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
28/09/1991.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/11/1994, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con ricorso depositato il 12/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.,la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Le Parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA
(i) la casa familiare, costituita da un alloggio (al piano quarto [quinto f.t.]) con cantina (al piano sotterraneo) sito nell'edificio di Torino, via Michele Coppino n. 141, distinto in Catasto
Fabbricati al foglio 35, particella 1075, subalterno 26, ed appartenente in comunione paritetica indivisa ad entrambi i coniugi (infra, per brevità, “Casa Familiare”), completa dei mobili ed arredi ivi contenuti e parimenti in comproprietà fra i coniugi per la quota di ½ pro capite, alla Sig.ra per un periodo di 12 (dodici) mesi naturali consecutivi dalla data di deposito del CP_1
Ricorso, oppure per il lasso temporale – se maggiore dei predetti 12 mesi – occorrente sino al trasferimento di cui al punto (ii) del successivo § 2); il tutto con l'intesa che fino alla data di tale trasferimento il Sig. sopporterà gli oneri economici connessi alla sua qualità Parte_1 di comproprietario della Casa Familiare e concorrerà per il 50% (cinquantapercento) al pagamento delle spese condominiali straordinarie ad essa relative.
DISPONE che:
(ii) a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione del Ricorso e fino all'ultimo giorno del mese di deposito in Cancelleria della sentenza di divorzio, il Sig. verserà alla Sig.ra un contributo di mantenimento ex art. 156 cod. civ. di € Parte_1 CP_1
500,00 (euro cinquecento) mensili, da liquidarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese di riferimento.
DA' ATTO che: pagina 2 di 3 (iii) entro il terzo giorno lavorativo successivo al deposito del Ricorso, la Sig.ra ed il Sig. CP_1 si suddivideranno in egual misura l'intero saldo attivo del conto corrente bancario Parte_1 cointestato n. 1840676, aperto presso UniCredit s.p.a. ed ammontante ad oggi a complessivi € 15.700,00 circa, sul quale gli esponenti assumono il formale impegno di non effettuare né consentire addebiti fino alla data del riparto di tale giacenza;
dopo tale suddivisione paritetica, il c/c in questione verrà chiuso nel più breve tempo possibile a spese di ambedue le parti. (iv) entro il terzo giorno lavorativo successivo al deposito del Ricorso, i coniugi impartiranno alla banca ordine congiunto ed irrevocabile di trasferimento dell'intero portafoglio degli strumenti finanziari (titoli, fondi di investimento, obbligazioni, azioni, etc.) esistenti alla data odierna (per un controvalore approssimativamente pari a € 43.000,00) sul deposito amministrato n. 17940104
(in essere presso UniCredit s.p.a.) – ovvero, laddove fosse impossibile trasferirli in natura, del loro controvalore pecuniario – in favore esclusivo della Sig.ra fino ad allora essi non CP_1 effettueranno né consentiranno movimentazioni sul deposito in questione che, una volta svuotato, verrà chiuso nel più breve tempo possibile a spese di ambedue le parti.
(v) entro il quindicesimo giorno successivo alla data di deposito del Ricorso, la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Citroen “C1” targata DN911WH sarà trasferita – con atto da formalizzarsi presso lo sportello telematico dell'automobilista, a spese del solo Sig. - Parte_1 in capo ad , senza esborsi di denaro (trattandosi di vicenda negoziale posta in essere per la Per_1 definizione della crisi familiare).
(vi) entro il quindicesimo giorno successivo alla data di deposito del Ricorso, la Sig.ra trasferirà CP_1 al Sig. – con atto da formalizzarsi presso lo sportello telematico dell'automobilista, a Parte_1 spese del solo Sig. e senza versamento di prezzo (stante la causa insita nell'accordo Parte_1 di disciplina della crisi coniugale) – la sua quota (½) di comproprietà dell'autovettura Fiat “Punto” targata FP290MS.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.17080/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
BRICHERASIO 7-10128 TORINO, presso lo studio dell'avv. MIGLIETTA GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA DON GIOVANNI CP_1 C.F._2
MINZONI 14 – 1021 TORINO, presso lo studio dell'avv. RICUPERATI ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1
28/09/1991.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/11/1994, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con ricorso depositato il 12/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.,la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Le Parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA
(i) la casa familiare, costituita da un alloggio (al piano quarto [quinto f.t.]) con cantina (al piano sotterraneo) sito nell'edificio di Torino, via Michele Coppino n. 141, distinto in Catasto
Fabbricati al foglio 35, particella 1075, subalterno 26, ed appartenente in comunione paritetica indivisa ad entrambi i coniugi (infra, per brevità, “Casa Familiare”), completa dei mobili ed arredi ivi contenuti e parimenti in comproprietà fra i coniugi per la quota di ½ pro capite, alla Sig.ra per un periodo di 12 (dodici) mesi naturali consecutivi dalla data di deposito del CP_1
Ricorso, oppure per il lasso temporale – se maggiore dei predetti 12 mesi – occorrente sino al trasferimento di cui al punto (ii) del successivo § 2); il tutto con l'intesa che fino alla data di tale trasferimento il Sig. sopporterà gli oneri economici connessi alla sua qualità Parte_1 di comproprietario della Casa Familiare e concorrerà per il 50% (cinquantapercento) al pagamento delle spese condominiali straordinarie ad essa relative.
DISPONE che:
(ii) a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione del Ricorso e fino all'ultimo giorno del mese di deposito in Cancelleria della sentenza di divorzio, il Sig. verserà alla Sig.ra un contributo di mantenimento ex art. 156 cod. civ. di € Parte_1 CP_1
500,00 (euro cinquecento) mensili, da liquidarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese di riferimento.
DA' ATTO che: pagina 2 di 3 (iii) entro il terzo giorno lavorativo successivo al deposito del Ricorso, la Sig.ra ed il Sig. CP_1 si suddivideranno in egual misura l'intero saldo attivo del conto corrente bancario Parte_1 cointestato n. 1840676, aperto presso UniCredit s.p.a. ed ammontante ad oggi a complessivi € 15.700,00 circa, sul quale gli esponenti assumono il formale impegno di non effettuare né consentire addebiti fino alla data del riparto di tale giacenza;
dopo tale suddivisione paritetica, il c/c in questione verrà chiuso nel più breve tempo possibile a spese di ambedue le parti. (iv) entro il terzo giorno lavorativo successivo al deposito del Ricorso, i coniugi impartiranno alla banca ordine congiunto ed irrevocabile di trasferimento dell'intero portafoglio degli strumenti finanziari (titoli, fondi di investimento, obbligazioni, azioni, etc.) esistenti alla data odierna (per un controvalore approssimativamente pari a € 43.000,00) sul deposito amministrato n. 17940104
(in essere presso UniCredit s.p.a.) – ovvero, laddove fosse impossibile trasferirli in natura, del loro controvalore pecuniario – in favore esclusivo della Sig.ra fino ad allora essi non CP_1 effettueranno né consentiranno movimentazioni sul deposito in questione che, una volta svuotato, verrà chiuso nel più breve tempo possibile a spese di ambedue le parti.
(v) entro il quindicesimo giorno successivo alla data di deposito del Ricorso, la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Citroen “C1” targata DN911WH sarà trasferita – con atto da formalizzarsi presso lo sportello telematico dell'automobilista, a spese del solo Sig. - Parte_1 in capo ad , senza esborsi di denaro (trattandosi di vicenda negoziale posta in essere per la Per_1 definizione della crisi familiare).
(vi) entro il quindicesimo giorno successivo alla data di deposito del Ricorso, la Sig.ra trasferirà CP_1 al Sig. – con atto da formalizzarsi presso lo sportello telematico dell'automobilista, a Parte_1 spese del solo Sig. e senza versamento di prezzo (stante la causa insita nell'accordo Parte_1 di disciplina della crisi coniugale) – la sua quota (½) di comproprietà dell'autovettura Fiat “Punto” targata FP290MS.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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