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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2790/2023 R.G.
tra nata il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Simona Cavalieri Parte_1
RICORRENTE
ed
-, in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio Allegrini
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di lavorare come infermiera fin dal 2005, dapprima presso il reparto di ortopedia della Casa di Cura Villa Serena e dall'anno successivo e fino al 2022, presso il reparto di chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro;
che il suo lavoro si articolava su tre turni - mattina/pomeriggio e notte per poi essere seguiti da smonto e riposo, durante tutta la settimana;
che le sue mansioni tipiche consistevano nella valutazione infermieristica generale e strumentale del paziente nel pre-operatorio e nel post-operatorio, fino alla dimissione, nella gestione della terapia farmacologica e analgesica, nella preparazione del paziente all'intervento, nelle cure e assistenza nel post-operatorio, nella medicazioni delle ferite post chirurgiche, nella gestione dei drenaggi chirurgici;
che la stessa si occupava dell'assistenza nella convalescenza dei pazienti operati in tutte le loro necessità e, pertanto, anche della mobilizzazione dei pazienti allettati, compiendo attività di sollevamento e spostamento degli ammalati inabili e allettati;
che tali operazioni venivano compiute almeno due volte al giorno in maniera manuale, che si occupava, inoltre, dell'igiene personale dei pazienti allettati, del loro trasporto, effettuando operazioni di traino e spinta letti, barelle, 1 carrozzine e carrelli;
di aver contratto, come risulta da consulenza medico legale datata ottobre 2022, una “spondiloscopatia del tratto lombare”, ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l' suddetto, previo CP_1 accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione della rendita o dell'indennizzo ai sensi del d.p.r. 1124/65, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, CP_1 eccependo la prescrizione di ogni eventuale diritto della ricorrente per l'intervenuto decorso del termine previsto dall'art. 112 del T.U. n. 1124/65, nonché l'infondatezza del ricorso.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Si osserva in punto di diritto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
«tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento.
2 Ed invero, in primo luogo, lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso e la sussistenza del rischio ambientale hanno trovato conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 13.11.2024 e Testimone_1 all'udienza del 21.01.2025). Testimone_2
I testi, in particolare, oltre a descrivere compiutamente l'ambiente di lavoro (turni e numero dei letti), hanno confermato che la ricorrente, in qualità di infermiera, provvede quotidianamente, più volte al giorno e manualmente, all'attività di movimentazione e sollevamento dei pazienti allettati posizionati in barella, per trasportarli nei diversi locali della struttura sanitaria e per prestarli le cure necessarie.
In secondo luogo, la consulenza tecnica d'ufficio, compiuta dal CTU Dott.
[...]
, ha accertato che la ricorrente è affetta da “cervico dorso lombalgia cronica Persona_1 in spondiloartrosi e discopatie del rachide cervicale, dorsale e lombare con impronta sul nastro midollare”, riconoscendo la natura professionale delle stesse ed accertando che il danno biologico subito dall'istante deve essere quantificato nella misura del 10% con decorrenza dal 14.10.2022, ovvero dalla domanda amministrativa inoltrata all'Istituto (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 25.08.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Alcuna osservazione critica è stata avanzata dalle parti in merito alle risultanze della perizia.
Ritiene il giudicante che le stesse risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere pienamente condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve essere peraltro rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente per decorrenza del termine di cui all'art. 112 T.U. n.
1124/65, essendo la malattia professionale per cui è causa insorta all'epoca della denuncia
(14.10.2022), come rilevato dal CTU nella relazione peritale.
Deve pertanto riconoscersi la natura professionale delle patologie sopra riportate ed affermarsi il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo commisurato al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento della prestazione predetta, CP_1 aumentata degli accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
3 - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è affetta da “cervico dorso lombalgia cronica in spondiloartrosi e discopatie del rachide cervicale, dorsale e lombare con impronta sul nastro midollare” di natura professionale, che ne hanno determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 10%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condanna l alla liquidazione in suo favore, ai sensi dell'art. 13 D.lvo n. CP_1
38/2000, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico, nella misura corrispondente al grado di menomazione sopra indicato, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catanzaro, li 10.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vittorio Ferrari, M.O.T. nominato con D.M. 22/10/2024.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2790/2023 R.G.
tra nata il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Simona Cavalieri Parte_1
RICORRENTE
ed
-, in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio Allegrini
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di lavorare come infermiera fin dal 2005, dapprima presso il reparto di ortopedia della Casa di Cura Villa Serena e dall'anno successivo e fino al 2022, presso il reparto di chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro;
che il suo lavoro si articolava su tre turni - mattina/pomeriggio e notte per poi essere seguiti da smonto e riposo, durante tutta la settimana;
che le sue mansioni tipiche consistevano nella valutazione infermieristica generale e strumentale del paziente nel pre-operatorio e nel post-operatorio, fino alla dimissione, nella gestione della terapia farmacologica e analgesica, nella preparazione del paziente all'intervento, nelle cure e assistenza nel post-operatorio, nella medicazioni delle ferite post chirurgiche, nella gestione dei drenaggi chirurgici;
che la stessa si occupava dell'assistenza nella convalescenza dei pazienti operati in tutte le loro necessità e, pertanto, anche della mobilizzazione dei pazienti allettati, compiendo attività di sollevamento e spostamento degli ammalati inabili e allettati;
che tali operazioni venivano compiute almeno due volte al giorno in maniera manuale, che si occupava, inoltre, dell'igiene personale dei pazienti allettati, del loro trasporto, effettuando operazioni di traino e spinta letti, barelle, 1 carrozzine e carrelli;
di aver contratto, come risulta da consulenza medico legale datata ottobre 2022, una “spondiloscopatia del tratto lombare”, ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l' suddetto, previo CP_1 accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione della rendita o dell'indennizzo ai sensi del d.p.r. 1124/65, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, CP_1 eccependo la prescrizione di ogni eventuale diritto della ricorrente per l'intervenuto decorso del termine previsto dall'art. 112 del T.U. n. 1124/65, nonché l'infondatezza del ricorso.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Si osserva in punto di diritto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
«tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento.
2 Ed invero, in primo luogo, lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso e la sussistenza del rischio ambientale hanno trovato conferma all'esito della prova testimoniale espletata (cfr. le dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 13.11.2024 e Testimone_1 all'udienza del 21.01.2025). Testimone_2
I testi, in particolare, oltre a descrivere compiutamente l'ambiente di lavoro (turni e numero dei letti), hanno confermato che la ricorrente, in qualità di infermiera, provvede quotidianamente, più volte al giorno e manualmente, all'attività di movimentazione e sollevamento dei pazienti allettati posizionati in barella, per trasportarli nei diversi locali della struttura sanitaria e per prestarli le cure necessarie.
In secondo luogo, la consulenza tecnica d'ufficio, compiuta dal CTU Dott.
[...]
, ha accertato che la ricorrente è affetta da “cervico dorso lombalgia cronica Persona_1 in spondiloartrosi e discopatie del rachide cervicale, dorsale e lombare con impronta sul nastro midollare”, riconoscendo la natura professionale delle stesse ed accertando che il danno biologico subito dall'istante deve essere quantificato nella misura del 10% con decorrenza dal 14.10.2022, ovvero dalla domanda amministrativa inoltrata all'Istituto (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 25.08.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Alcuna osservazione critica è stata avanzata dalle parti in merito alle risultanze della perizia.
Ritiene il giudicante che le stesse risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere pienamente condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve essere peraltro rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente per decorrenza del termine di cui all'art. 112 T.U. n.
1124/65, essendo la malattia professionale per cui è causa insorta all'epoca della denuncia
(14.10.2022), come rilevato dal CTU nella relazione peritale.
Deve pertanto riconoscersi la natura professionale delle patologie sopra riportate ed affermarsi il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo commisurato al grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento della prestazione predetta, CP_1 aumentata degli accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
3 - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è affetta da “cervico dorso lombalgia cronica in spondiloartrosi e discopatie del rachide cervicale, dorsale e lombare con impronta sul nastro midollare” di natura professionale, che ne hanno determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 10%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condanna l alla liquidazione in suo favore, ai sensi dell'art. 13 D.lvo n. CP_1
38/2000, dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico, nella misura corrispondente al grado di menomazione sopra indicato, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.700,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catanzaro, li 10.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Vittorio Ferrari, M.O.T. nominato con D.M. 22/10/2024.
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