Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2025, proposto da AR BO, rappresentata e difesa dall'avvocato Tullio Masala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza n. 281/2024, pubblicata in data 27.05.2024 emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 436/2023 nella persona del Giudice dott.ssa Calastri Paola Irene, notificata il 30.05.2024 passata in giudicato il 02/07/2024, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici - 2020/2021-2021/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 il pres. Marco EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 436/2023, con la quale il Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro ha così statuito: “1 ) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire – per gli aa. ss. - 2020/2021-2021/2022 – del beneficio finanziario dell’importo di € 500,00 consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico; 2) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione di parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi; 3) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 21,50 per esborsi ed € 400,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ” (sent. n. 281/2024, pubblicata il 27 maggio 2024).
La decisione, viene precisato nel ricorso, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione di Cancelleria in data 11 settembre 2025, prodotta in giudizio.
Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione, fatta eccezione per le spese liquidate al difensore con la citata sentenza e allo stesso corrisposte con decreto dirigenziale del 13 novembre 2024.
Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 30 maggio 2024, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i., il quale dispone, al comma 1, che “ 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. ”.
La ricorrente ha quindi domandato a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza predetta, adottando tutti gli atti necessari. Ha chiesto inoltre, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva degli atti e provvedimenti richiesti, e la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con un atto di mera forma.
3. Alla udienza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Risulta dagli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza n. 281/2024, meglio indicata al p. 1, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 30 maggio 2024. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari in data 11 settembre 2025.
- il ricorso è stato ritualmente notificato il 23 settembre 2025;
- risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
4.2. La domanda di ottemperanza va pertanto accolta.
Dagli atti risulta che l’Amministrazione ha dato esecuzione parziale alla sentenza n. 281/2024, avendo già provveduto – con decreto n. 19908 del 13 novembre 2024 – al pagamento delle spese legali liquidate dal giudice del lavoro, come peraltro riconosciuto anche nel ricorso per ottemperanza.
Permane, invece, l’inottemperanza quanto alla messa a disposizione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori come da titolo esecutivo.
Il Ministero dell’istruzione e del merito va pertanto condannato – sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato, circostanza che non risulta – a dare piena e completa esecuzione alla predetta statuizione, nel termine di centoventi (120) giorni decorrenti dalla comunicazione amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega al altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), il quale, come organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i novanta (90) giorni successivi alla richiesta della parte medesima.
5.1. Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
5.2. Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
6. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche della controversia e, in particolare, della sua non complessità e della natura seriale del contenzioso in materia, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge, e con rimborso del contributo unificato, ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona dell’organo competente, dia completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione, se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 90 giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte ricorrente;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 600,00 (euro seicento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco EL |
IL SEGRETARIO