Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Sentenza 20 gennaio 2023
Decreto collegiale 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 20/01/2023, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/01/2023
N. 01041/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13877/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13877 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di revoca delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma e notificato in data 13.12.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con il ricorso in esame, il ricorrente (“richiedente asilo”) ha impugnato, per l’annullamento, il decreto notificato in data 13.12.2021 con cui la Prefettura di Roma ha revocato le misure di accoglienza disposte in suo favore;
- che si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e il Ministero dell'Interno per resistere al ricorso;
- che, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare con conseguente sospensione del provvedimento impugnato;
- che, in prossimità della trattazione del merito, il ricorrente, dopo aver rappresentato che l’amministrazione non aveva provveduto a ripristinare le misure dopo l’adozione della misura cautelare, ha comunque comunicato che, in seguito alla presentazione di una nuova istanza e al riconoscimento dello status di rifugiato, in data 11 luglio 2022, è stata garantita in suo favore l’accoglienza materiale;
- che, in ragione di ciò, l’istante ha rappresentato di non avere più interesse alla prosecuzione della controversia e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- che, il Collegio, alla luce dell’evoluzione della vicenda, più che dichiarare decadute ex tunc le censure sollevate nel presente giudizio, deve dare atto che, avendo l’istante manifestato la volontà di recedere dalla lite, il gravame è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e dell’evoluzione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Dongiovanni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.