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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2020, avente a oggetto “contratti” vertente tra
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliate in Castelmarte, via Trieste
[...] C.F._1
n. 25, presso lo studio dell'avv. Eleonora Colombo, che le rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICI
contro
:
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Grosseto, via Piave n. 42, presso lo studio dell'avv. Serena Iazzetta, che la rappresenta e difende in giudizio, con l'avv. Stefania De Marco, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 32/20 (RG: 2901/2019) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 14.1.2020, in favore di per la somma di € 11.932,49, quale Controparte_1 credito residuo maturato nei confronti della società a fronte di servizi di Parte_1
pagina 1 di 8 assistenza inerenti al settore comunicazione e web marketing resi da giugno 2017 a maggio 2019.
Il titolo giudiziale, chiesto ed emanato nei soli confronti della società, è stato impugnato anche dalla socia , per chiederne la revoca e la condanna di a Parte_2 P_ risarcire alla e alle due socie al 50% tutti i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali arrecati dai plurimi inadempimenti commessi da nello P_ svolgimento dell'incarico affidatole.
Segnatamente, esponeva d'aver concluso nel 2017 con la convenuta un Parte_1 negozio giuridico di prestazione di servizi vari, ma imputava al professionista la mancata esecuzione di quelli richiesti e/o la difformità dalle regole dell'arte di quelli effettivamente espletati, ascrivendone la propria legittimazione a recedere dal contratto e il diritto a conseguire il ristoro di tutti i danni patiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, sia dalla che da entrambe le sue socie. Parte_1
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di P_ legittimazione di ad avanzare in proprio e per l'altra socia opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo e, nel merito, replicando agli specifici addebiti mossi nei suoi confronti per chiedere il rigetto integrale dell'opposizione e la condanna avversaria alla rifusione delle spese legali e alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione dei mezzi istruttori ammessi e trattenuta in decisione dal mutato Giudicante all'udienza del 18.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Le domande di . Parte_2
La società ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro per la P_ Parte_1 soddisfazione di un credito originato da prestazioni offertele nell'ambito di un contratto stipulato nell'anno 2016.
ha promosso opposizione non soltanto quale legale rappresentante della Parte_2 società, ma anche come socia al 50%, chiedendo la condanna di a risarcire a P_ lei e all'altra socia i pregiudizi derivati da presunti inadempimenti della Parte_3 convenuta nell'attuazione del rapporto.
pagina 2 di 8 Sul punto giova osservare che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei confronti dell'ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta” (cfr. ex plurimis Cass. n. 7053/2024).
Da questa considerazione, scaturisce in modo chiaro e inequivocabile il difetto di legittimazione attiva di a proporre opposizione in proprio e ad avanzare in Parte_2 questa sede domande aventi a oggetto il risarcimento di assunti danni riportati alla propria sfera personale a causa di inadempimenti dell'altro contraente.
Al contempo, non v'è legittimazione dell' ad avanzare domande per conto e Pt_2 nell'interesse dell'altra socia , atteso il divieto posto dall'art. 81 c.p.c. di Parte_3 far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ad eccezione dei casi (qui non ricorrenti) espressamente previsti dalla legge.
È insostenibile la tesi propalata dall'attrice nella I memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.- secondo cui “Quanto alla signora (…) non è tra gli opponenti e semplicemente Pt_3 sono indicati i danni occorsi ad anch'essa, al fine di inquadrare correttamente la situazione e perché, comunque, rientra nei danni alla Società” -, in quanto da una semplice lettura dell'atto di citazione affiora la rivendicazione di parte opponente di pretese risarcitorie afferenti sia alla che alle due socie. Parte_1
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione e delle domande proposte nell'odierna sede da , anche per conto di . Parte_2 Parte_3
Le domande di Parte_1
L'opposizione spiegata da deve ritenersi infondata e meritevole di rigetto. Parte_1
La società ha agito in monitorio per vedersi corrispondere la somma di € P_
11.932,49 a titolo di compensi maturati verso per aver reso a suo Parte_1 beneficio alcuni servizi di assistenza pubblicitaria nel periodo compreso tra giugno 2017 e maggio 2019, meglio elencati nelle fatture accluse al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'odierna attrice, nel riconoscere d'aver stipulato nel 2017 con un contratto P_ avente a oggetto la somministrazione di varie prestazioni (professionalità e controllo social media marketing;
hosting portale “SoluzioniDiCasa”; interventi sui sistemi informatici per manutenzione ordinaria del portale;
consulenza strategica e di business;
assistenza gestione progetti speciali;
coordinamento progetti e informazioni;
CED; CFO pagina 3 di 8 esterno; Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione), ha contestato il credito avversario, deducendo molteplici inadempimenti di (-impossibilità o difficoltà P_ di contatti e confronti in costanza di rapporto e in fase di passaggio di consegne;
- mancata diligenza e noncuranza nella gestione delle necessità di - Parte_1 mancata apertura dell'account Instagram, seppure richiesto da e , perché CP_2 Pt_2 ritenuto inutile;
-campagna pubblicitaria non curata, insufficiente e non professionale nei modi e nei numeri;
-noncuranza rispetto alla visibilità di post sponsorizzati, con problemi di converso nei confronti dei Clienti di -sito internet mal considerato e mai Parte_1 oggetto di rivisitazioni;
-contenuti del portale e dei social non curati per numero e qualità; -cambio di host senza alcun accordo;
-account aperti a nome di P_ sebbene riferiti a -proprietà del dominio “soluzionidicasa.com” aperta a Parte_1 nome a nome di sebbene chiaramente di -fatturazioni di P_ Parte_1 servizi internet e pubblicità direttamente ad senza esibizione dei giustificativi P_ in fase di versamenti a -accettazione di banner pubblicitari di ogni genere, Parte_1 al limite dell'indecente, con nocumento dell'immagine; -account Google AdSense spento molto prima del passaggio di consegne con 226lab; -sito internet messo offline prima del passaggio di consegne;
-mail rimaste irricevibili per più di 3 giorni senza alcuna comunicazione e senza soluzione immediata;
-backup delle mail su server perso in seguito al cambio di host;
-varie attività ostruzionistiche nel passaggio di consegne;
- comunicazione di informazioni e dati volutamente errati;
-errori grossolani, palesi e voluti nei conteggi;
-pretestuosa richiesta di pagamento di un presunto ulteriore servizio a fine rapporto;
-richiesta economica molto elevata rispetto alla media nel campo;
-assenza di qualsiasi analisi e prospettazione di comunicazione e marketing per la crescita del business di -rischio di perdita di clienti importanti per i vari disservizi e la Parte_1 mancata diligenza e professionali di nonché perdita di nuovi clienti e sponsor P_ per le stesse ragioni;
-assenza di interventi nonostante il calo estremo di visualizzazioni del sito e dei social e il calo anche dei guadagni;
-noncuranza del sistema di comunicazione e marketing di e interesse solo per i contatti di Parte_1 quest'ultima; -problematiche contestate e lasciate irrisolte o risolte dopo lungo lasso temporale, con i conseguenti danni;
-non trasparente tenuta della contabilità degli importi da riversare a con malafede di -perdita degli anni d'oro Parte_1 P_ del business delle signore e in ragione del comportamento di CP_2 Pt_2 P_ idonei ad averle cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali. pagina 4 di 8 Tuttavia, alla prolissità dell'atto introduttivo del giudizio non corrisponde un'altrettanta densità della documentazione ad esso allegata - costituita da qualche scambio di mail, messaggi telefonici e schermate di siti internet che dovrebbero mostrare un calo di visibilità e fatturato della società nel periodo di gestione di -, e dal canto suo P_ la convenuta ha diffusamente e dettagliatamente contestato ogni singola argomentazione difensiva avversaria, fornendo una contrastante versione dei fatti accompagnata da un più folta documentazione, parzialmente confortata dalle dichiarazioni rese alle udienze del 6.10.2023, 7.5.2024 e 23.7.2024 dai testi , ,e Testimone_1 Testimone_2
e Testimone_3 Testimone_4
Ciò posto, vale la pena di rammentare che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie, la vigenza di un contratto inter partes fino a maggio 2019 è ammessa dalla stessa che, obbedendo parzialmente all'ordine giudiziale di esibire ex Parte_1 art. 210 c.p.c. copia del registro IVA relativo al biennio 2018-2019, ha depositato un estratto riferito al primo trimestre del 2019, riportante l'annotazione delle fatture emesse da nn. 57/18, 1/19 e 3/19 allegate alla domanda ingiunzionale. P_
, a fronte dell'inottemperanza di la convenuta è riuscita a reperire CP_3 Parte_1 aliunde il suo registro IVA del 2018 - non contestato dall'attrice -, il quale, unitamente a quello prodotto da rivela la registrazione nelle scritture contabili di Parte_1 quest'ultima di tutte le fatture emesse da sino a marzo 2019, incluse quelle P_ allegate in monitorio, rimanendo escluse soltanto le nn. 33 e 34 di aprile 2019.
Al riguardo, è utile richiamare l'indirizzo consolidato della giurisprudenza nomofilattica, secondo cui “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del
25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del pagina 5 di 8 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (cfr. Cass. n. 3581/2024).
Ora, valutando complessivamente l'annotazione delle fatture di cui sopra nei registri IVA della la sostanziale inadempienza di quest'ultima all'ordine giudiziale di Parte_1 esibizione delle proprie scritture contabili relative al biennio 2018-2019 e le due mail trasmesse a fine aprile 2019 dalle socie di per confermare l'intenzione di Parte_1 saldare ogni prestazione fino al 31 maggio (all.ti 16 e 17 della comparsa di risposta), deve ritenersi positivamente acquisita la prova in ordine alla sussistenza e all'ammontare del credito azionato da parte di in sede monitoria, con l'ulteriore conseguenza P_ che l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Risultano, peraltro, sfornite di ogni prova le censure mosse da all'operato Parte_1 di dirette a conseguire il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali P_ asseritamente patiti nel periodo di operatività della società convenuta.
Quanto ai primi, l'attrice richiama sia un danno emergente (ovvero nella perdita subita e nel dispendio economico illegittimo in favore di necessità di rifacimento P_ integrale del sito e dell'intera politica di marketing, con conseguente dispendio in denaro), sia un lucro cessante (mancato guadagno da pubblicità, mancata acquisizione di nuovi clienti;
mancata visibilità e quindi mancati ritorni economici per ingaggi in eventi, pubblicità, programmi, vendita libri;
perdita di anni di crescita del business, specie avuto riguardo a signore non più giovani), sia un danno da perdita di chance (derivante dal blocco delle mail, del sito e dell'account Google AdSense nonché dall'impossibilità di recupero del backup delle email, di essere raggiunti da nuovi Clienti durante il blocco delle comunicazioni e di rendersi appetibili a nuovi sponsor).
Ciò nonostante, fermo quanto osservato rispetto al credito di e quand'anche P_ talune doglianze di potessero svelarsi nel concreto attendibili, la stessa Parte_1 non avrebbe comunque fornito alcun elemento valido per poterne apprezzare le istanze risarcitorie, che ella stessa non riesce a quantificare, appellandosi a una liquidazione equitativa dei danni sofferti.
pagina 6 di 8 Ma è noto che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare (cfr. ex plurimis Cass. n. 9834/2024).
Le lacune probatorie che invece connotano gli assunti attorei, al contrario, sono evidenti.
In carenza di solida documentazione, ivi compresi i bilanci societari pregressi, concomitanti e successivi all'incarico svolto da non è dato comprendere in P_ modo oggettivo: quali siano le perdite effettivamente subite dalla quale Parte_1
l'accrescimento patrimoniale realmente pregiudicato o impedito dall'inadempimento altrui delle obbligazioni contrattuali, tenuto conto che il lucro cessante presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte;
quale la perdita attuale di un probabile risultato utile o di un certo bene che avrebbe verosimilmente Parte_1 conseguito se avesse correttamente adempiuto alle sue prestazioni. P_
Quanto ai danni non patrimoniali, ritenuto che l'invocato “danno relativo alla vita della società” vada ricompreso nell'alveo dei pregiudizi patrimoniali, mentre il “danno da riduzione della capacità di concorrenza professionale”, per come allegato, debba ricondursi all'immagine societaria, è bene ribadire che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12929/07), il pregiudizio all'immagine delle persone giuridiche va considerato come danno c.d. conseguenza, derivante dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
La lesione del diritto all'immagine, pertanto, non è un danno in re ipsa, bensì un pregiudizio per la cui configurabilità devono essere provati fatti e circostanze concrete
(cfr. Cass. n. 20643/2016), tali da far venire meno la reputazione professionale di cui gode un soggetto presso il pubblico, e nella specie non sarebbe stato dimostrato alcun discredito o perdita di reputazione professionale della all'interno della Parte_1 cerchia della propria clientela. pagina 7 di 8 Concludendo, il mancato assolvimento dell'onus probandi gravante sull'attrice in ordine ai fatti costitutivi della domanda risarcitoria (art. 2697, co. 1 c.c.), avrebbe comunque condotto all'inevitabile rigetto di quest'ultima.
Va infine respinta la domanda di condanna formulata dalla convenuta opposta ex art. 96, co. 3 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti per l'applicazione della normativa richiamata alla luce di una valutazione complessiva della vicenda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) dichiara inammissibili le domande proposte da;
Parte_2
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 32/20 (RG:
2901/2019) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 14.1.2020, dichiarandolo esecutivo;
3) rigetta la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.;
4) condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € €
5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto 25.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 599/2020, avente a oggetto “contratti” vertente tra
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliate in Castelmarte, via Trieste
[...] C.F._1
n. 25, presso lo studio dell'avv. Eleonora Colombo, che le rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICI
contro
:
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Grosseto, via Piave n. 42, presso lo studio dell'avv. Serena Iazzetta, che la rappresenta e difende in giudizio, con l'avv. Stefania De Marco, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 32/20 (RG: 2901/2019) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 14.1.2020, in favore di per la somma di € 11.932,49, quale Controparte_1 credito residuo maturato nei confronti della società a fronte di servizi di Parte_1
pagina 1 di 8 assistenza inerenti al settore comunicazione e web marketing resi da giugno 2017 a maggio 2019.
Il titolo giudiziale, chiesto ed emanato nei soli confronti della società, è stato impugnato anche dalla socia , per chiederne la revoca e la condanna di a Parte_2 P_ risarcire alla e alle due socie al 50% tutti i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali arrecati dai plurimi inadempimenti commessi da nello P_ svolgimento dell'incarico affidatole.
Segnatamente, esponeva d'aver concluso nel 2017 con la convenuta un Parte_1 negozio giuridico di prestazione di servizi vari, ma imputava al professionista la mancata esecuzione di quelli richiesti e/o la difformità dalle regole dell'arte di quelli effettivamente espletati, ascrivendone la propria legittimazione a recedere dal contratto e il diritto a conseguire il ristoro di tutti i danni patiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, sia dalla che da entrambe le sue socie. Parte_1
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di P_ legittimazione di ad avanzare in proprio e per l'altra socia opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo e, nel merito, replicando agli specifici addebiti mossi nei suoi confronti per chiedere il rigetto integrale dell'opposizione e la condanna avversaria alla rifusione delle spese legali e alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione dei mezzi istruttori ammessi e trattenuta in decisione dal mutato Giudicante all'udienza del 18.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
Le domande di . Parte_2
La società ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro per la P_ Parte_1 soddisfazione di un credito originato da prestazioni offertele nell'ambito di un contratto stipulato nell'anno 2016.
ha promosso opposizione non soltanto quale legale rappresentante della Parte_2 società, ma anche come socia al 50%, chiedendo la condanna di a risarcire a P_ lei e all'altra socia i pregiudizi derivati da presunti inadempimenti della Parte_3 convenuta nell'attuazione del rapporto.
pagina 2 di 8 Sul punto giova osservare che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei confronti dell'ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta” (cfr. ex plurimis Cass. n. 7053/2024).
Da questa considerazione, scaturisce in modo chiaro e inequivocabile il difetto di legittimazione attiva di a proporre opposizione in proprio e ad avanzare in Parte_2 questa sede domande aventi a oggetto il risarcimento di assunti danni riportati alla propria sfera personale a causa di inadempimenti dell'altro contraente.
Al contempo, non v'è legittimazione dell' ad avanzare domande per conto e Pt_2 nell'interesse dell'altra socia , atteso il divieto posto dall'art. 81 c.p.c. di Parte_3 far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ad eccezione dei casi (qui non ricorrenti) espressamente previsti dalla legge.
È insostenibile la tesi propalata dall'attrice nella I memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.- secondo cui “Quanto alla signora (…) non è tra gli opponenti e semplicemente Pt_3 sono indicati i danni occorsi ad anch'essa, al fine di inquadrare correttamente la situazione e perché, comunque, rientra nei danni alla Società” -, in quanto da una semplice lettura dell'atto di citazione affiora la rivendicazione di parte opponente di pretese risarcitorie afferenti sia alla che alle due socie. Parte_1
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione e delle domande proposte nell'odierna sede da , anche per conto di . Parte_2 Parte_3
Le domande di Parte_1
L'opposizione spiegata da deve ritenersi infondata e meritevole di rigetto. Parte_1
La società ha agito in monitorio per vedersi corrispondere la somma di € P_
11.932,49 a titolo di compensi maturati verso per aver reso a suo Parte_1 beneficio alcuni servizi di assistenza pubblicitaria nel periodo compreso tra giugno 2017 e maggio 2019, meglio elencati nelle fatture accluse al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'odierna attrice, nel riconoscere d'aver stipulato nel 2017 con un contratto P_ avente a oggetto la somministrazione di varie prestazioni (professionalità e controllo social media marketing;
hosting portale “SoluzioniDiCasa”; interventi sui sistemi informatici per manutenzione ordinaria del portale;
consulenza strategica e di business;
assistenza gestione progetti speciali;
coordinamento progetti e informazioni;
CED; CFO pagina 3 di 8 esterno; Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione), ha contestato il credito avversario, deducendo molteplici inadempimenti di (-impossibilità o difficoltà P_ di contatti e confronti in costanza di rapporto e in fase di passaggio di consegne;
- mancata diligenza e noncuranza nella gestione delle necessità di - Parte_1 mancata apertura dell'account Instagram, seppure richiesto da e , perché CP_2 Pt_2 ritenuto inutile;
-campagna pubblicitaria non curata, insufficiente e non professionale nei modi e nei numeri;
-noncuranza rispetto alla visibilità di post sponsorizzati, con problemi di converso nei confronti dei Clienti di -sito internet mal considerato e mai Parte_1 oggetto di rivisitazioni;
-contenuti del portale e dei social non curati per numero e qualità; -cambio di host senza alcun accordo;
-account aperti a nome di P_ sebbene riferiti a -proprietà del dominio “soluzionidicasa.com” aperta a Parte_1 nome a nome di sebbene chiaramente di -fatturazioni di P_ Parte_1 servizi internet e pubblicità direttamente ad senza esibizione dei giustificativi P_ in fase di versamenti a -accettazione di banner pubblicitari di ogni genere, Parte_1 al limite dell'indecente, con nocumento dell'immagine; -account Google AdSense spento molto prima del passaggio di consegne con 226lab; -sito internet messo offline prima del passaggio di consegne;
-mail rimaste irricevibili per più di 3 giorni senza alcuna comunicazione e senza soluzione immediata;
-backup delle mail su server perso in seguito al cambio di host;
-varie attività ostruzionistiche nel passaggio di consegne;
- comunicazione di informazioni e dati volutamente errati;
-errori grossolani, palesi e voluti nei conteggi;
-pretestuosa richiesta di pagamento di un presunto ulteriore servizio a fine rapporto;
-richiesta economica molto elevata rispetto alla media nel campo;
-assenza di qualsiasi analisi e prospettazione di comunicazione e marketing per la crescita del business di -rischio di perdita di clienti importanti per i vari disservizi e la Parte_1 mancata diligenza e professionali di nonché perdita di nuovi clienti e sponsor P_ per le stesse ragioni;
-assenza di interventi nonostante il calo estremo di visualizzazioni del sito e dei social e il calo anche dei guadagni;
-noncuranza del sistema di comunicazione e marketing di e interesse solo per i contatti di Parte_1 quest'ultima; -problematiche contestate e lasciate irrisolte o risolte dopo lungo lasso temporale, con i conseguenti danni;
-non trasparente tenuta della contabilità degli importi da riversare a con malafede di -perdita degli anni d'oro Parte_1 P_ del business delle signore e in ragione del comportamento di CP_2 Pt_2 P_ idonei ad averle cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali. pagina 4 di 8 Tuttavia, alla prolissità dell'atto introduttivo del giudizio non corrisponde un'altrettanta densità della documentazione ad esso allegata - costituita da qualche scambio di mail, messaggi telefonici e schermate di siti internet che dovrebbero mostrare un calo di visibilità e fatturato della società nel periodo di gestione di -, e dal canto suo P_ la convenuta ha diffusamente e dettagliatamente contestato ogni singola argomentazione difensiva avversaria, fornendo una contrastante versione dei fatti accompagnata da un più folta documentazione, parzialmente confortata dalle dichiarazioni rese alle udienze del 6.10.2023, 7.5.2024 e 23.7.2024 dai testi , ,e Testimone_1 Testimone_2
e Testimone_3 Testimone_4
Ciò posto, vale la pena di rammentare che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie, la vigenza di un contratto inter partes fino a maggio 2019 è ammessa dalla stessa che, obbedendo parzialmente all'ordine giudiziale di esibire ex Parte_1 art. 210 c.p.c. copia del registro IVA relativo al biennio 2018-2019, ha depositato un estratto riferito al primo trimestre del 2019, riportante l'annotazione delle fatture emesse da nn. 57/18, 1/19 e 3/19 allegate alla domanda ingiunzionale. P_
, a fronte dell'inottemperanza di la convenuta è riuscita a reperire CP_3 Parte_1 aliunde il suo registro IVA del 2018 - non contestato dall'attrice -, il quale, unitamente a quello prodotto da rivela la registrazione nelle scritture contabili di Parte_1 quest'ultima di tutte le fatture emesse da sino a marzo 2019, incluse quelle P_ allegate in monitorio, rimanendo escluse soltanto le nn. 33 e 34 di aprile 2019.
Al riguardo, è utile richiamare l'indirizzo consolidato della giurisprudenza nomofilattica, secondo cui “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del
25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del pagina 5 di 8 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (cfr. Cass. n. 3581/2024).
Ora, valutando complessivamente l'annotazione delle fatture di cui sopra nei registri IVA della la sostanziale inadempienza di quest'ultima all'ordine giudiziale di Parte_1 esibizione delle proprie scritture contabili relative al biennio 2018-2019 e le due mail trasmesse a fine aprile 2019 dalle socie di per confermare l'intenzione di Parte_1 saldare ogni prestazione fino al 31 maggio (all.ti 16 e 17 della comparsa di risposta), deve ritenersi positivamente acquisita la prova in ordine alla sussistenza e all'ammontare del credito azionato da parte di in sede monitoria, con l'ulteriore conseguenza P_ che l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c..
Risultano, peraltro, sfornite di ogni prova le censure mosse da all'operato Parte_1 di dirette a conseguire il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali P_ asseritamente patiti nel periodo di operatività della società convenuta.
Quanto ai primi, l'attrice richiama sia un danno emergente (ovvero nella perdita subita e nel dispendio economico illegittimo in favore di necessità di rifacimento P_ integrale del sito e dell'intera politica di marketing, con conseguente dispendio in denaro), sia un lucro cessante (mancato guadagno da pubblicità, mancata acquisizione di nuovi clienti;
mancata visibilità e quindi mancati ritorni economici per ingaggi in eventi, pubblicità, programmi, vendita libri;
perdita di anni di crescita del business, specie avuto riguardo a signore non più giovani), sia un danno da perdita di chance (derivante dal blocco delle mail, del sito e dell'account Google AdSense nonché dall'impossibilità di recupero del backup delle email, di essere raggiunti da nuovi Clienti durante il blocco delle comunicazioni e di rendersi appetibili a nuovi sponsor).
Ciò nonostante, fermo quanto osservato rispetto al credito di e quand'anche P_ talune doglianze di potessero svelarsi nel concreto attendibili, la stessa Parte_1 non avrebbe comunque fornito alcun elemento valido per poterne apprezzare le istanze risarcitorie, che ella stessa non riesce a quantificare, appellandosi a una liquidazione equitativa dei danni sofferti.
pagina 6 di 8 Ma è noto che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare (cfr. ex plurimis Cass. n. 9834/2024).
Le lacune probatorie che invece connotano gli assunti attorei, al contrario, sono evidenti.
In carenza di solida documentazione, ivi compresi i bilanci societari pregressi, concomitanti e successivi all'incarico svolto da non è dato comprendere in P_ modo oggettivo: quali siano le perdite effettivamente subite dalla quale Parte_1
l'accrescimento patrimoniale realmente pregiudicato o impedito dall'inadempimento altrui delle obbligazioni contrattuali, tenuto conto che il lucro cessante presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte;
quale la perdita attuale di un probabile risultato utile o di un certo bene che avrebbe verosimilmente Parte_1 conseguito se avesse correttamente adempiuto alle sue prestazioni. P_
Quanto ai danni non patrimoniali, ritenuto che l'invocato “danno relativo alla vita della società” vada ricompreso nell'alveo dei pregiudizi patrimoniali, mentre il “danno da riduzione della capacità di concorrenza professionale”, per come allegato, debba ricondursi all'immagine societaria, è bene ribadire che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12929/07), il pregiudizio all'immagine delle persone giuridiche va considerato come danno c.d. conseguenza, derivante dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
La lesione del diritto all'immagine, pertanto, non è un danno in re ipsa, bensì un pregiudizio per la cui configurabilità devono essere provati fatti e circostanze concrete
(cfr. Cass. n. 20643/2016), tali da far venire meno la reputazione professionale di cui gode un soggetto presso il pubblico, e nella specie non sarebbe stato dimostrato alcun discredito o perdita di reputazione professionale della all'interno della Parte_1 cerchia della propria clientela. pagina 7 di 8 Concludendo, il mancato assolvimento dell'onus probandi gravante sull'attrice in ordine ai fatti costitutivi della domanda risarcitoria (art. 2697, co. 1 c.c.), avrebbe comunque condotto all'inevitabile rigetto di quest'ultima.
Va infine respinta la domanda di condanna formulata dalla convenuta opposta ex art. 96, co. 3 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti per l'applicazione della normativa richiamata alla luce di una valutazione complessiva della vicenda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) dichiara inammissibili le domande proposte da;
Parte_2
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 32/20 (RG:
2901/2019) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 14.1.2020, dichiarandolo esecutivo;
3) rigetta la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.;
4) condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € €
5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto 25.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
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