Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 13/01/1985, residente in [...]13/23
16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ALOISI RICCARDO (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._3
(GE), il 22/05/1969, residente in [...]10A/2 16035
RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ALOISI RICCARDO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno modificato le condizioni rispetto a quelle concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RECCO il 25/09/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 2165/2024 emessa dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RECCO il
25/09/2010 dai SInori
e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) La figlia, SI.na , nata a [...], il [...], è affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione abitativa presso la madre
SI.ra di cui al seguente punto 2; Parte_1
2) La casa coniugale in RA (Ge), Via Luigi Arpinati n. 31 int. 23, di cui la
SI.ra è comproprietaria, per la quota parte di 1/2, Parte_1
unitamente al SI. , per la restante quota parte di comproprietà di CP_1
1/2, censita al CEU del Comune di RA (Ge) al Foglio 22 Particella n. 1268 subalterno n. 26, unitamente con il posto auto censito al CEU del Comune di
RA al Foglio 22, Particella 2221, Cat. C6, Classe 1, sub. 8, vengono assegnati alla medesima SI.ra , unitamente agli arredi, la Parte_1
quale vi continuerà ad abitare con la figlia SI.na e con il diritto Persona_1
della medesima di trascrivere il proprio diritto di abitazione come previsto dall'art. 6, comma 6, Legge 898/70 e dall'art. 1599 cod. civ. La SI.ra
[...]
si impegna a volturare, a proprio nome, tutti i contratti di utenza Parte_1
(luce, acqua e gas), della predetta abitazione, sita in RA (Ge), Via Arpinati
n. 31 int. 23, a far data dalla omologa delle presenti condizioni;
3) Il SI. , che ha già provveduto a rilasciare l'abitazione CP_1
coniugale, sita in RA (Ge), Via Arpinati n. 31 int. 23, trasferendosi altrove ed asportando i propri effetti personali, avrà libertà di scegliere il luogo di propria residenza, salvo l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla SI.ra
; Parte_1
4) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione abitativa stabile presso la madre. Fermo restando che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, la potestà genitoriale per l'ordinaria amministrazione potrà essere esercitata di volta in volta dal che genitore che avrà con se la figlia;
5) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra CP_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 Parte_1
(Euro trecento/00) di cui € 250,00 a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia, , ed € 50,00 a titolo di assegno divorzile, ai sensi Persona_1 dell'art. 5, comma 6, Legge 898/1970, in favore della medesima SI.ra Pt_1
3 . Tale somma verrà versata dal SI. tramite Parte_1 CP_1
bonifico bancario sul Conto Corrente, avente codice iban IBAN IT51 O030 6932
1101 0000 0062 026, intestato alla SI.ra ed acceso presso Parte_1
l'Istituto Intesa SanPaolo S.p.a., oltre al rimborso, in ragione del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore secondo le indicazioni e le modalità di cui al verbale di riunione dei magi-strati della Quarta Sezione famiglia del
Tribunale di Genova del 15 settembre 2016; Tale somma sarà adeguata automaticamente secondo gli indici ISTAT .
6) Il SI. avrà facoltà di vedere e tenere presso la propria CP_1
abitazione la figlia, , quando vuole, dando congruo preavviso Persona_1
alla madre, anche telefonicamente e compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa, nonché secondo le esigenze lavorative dei coniugi e, comunque, a weekend alterna-ti dal venerdì (dopo la scuola) alla domenica sera
(riaccompagnando il minore presso la casa materna) nonché un periodo di almeno due settimane (anche non consecutive tra loro) nel corso del fermo scolastico estivo. La figlia tra-scorrerà con l'uno e con l'altro Persona_1 genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale le principali festività, in particolare la settimana dal 23 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal
31 dicembre al 7 gennaio con l'altro, invertendo il successi-vo anno e così per i giorni di Pasqua e Pasquetta nonché le giornate di onomastico e compleanno;
7) l'assegno unico verrà percepito in egual misura dai genitori secondo legge.
Con riferimento agli aspetti fiscali la figlia minore risulterà a carico dei genitori nella misura del 50%, e ciò al fine delle detrazioni e/o deduzioni di legge;
8) I coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente per ogni ulteriore questione di carattere economico e/o patrimoniale anche con particolare riguardo al TFR percepito o ancora da percepire, dalle parti, in relazione ai rispetti-vi rapporti di lavoro intercorsi durante il rapporto matrimoniale;
9) I coniugi si concedono vicendevolmente autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore
[...]
”. Per_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere
4 all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2010, Numero 22, Parte II, Serie A uff. 1, Uff.1,
Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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