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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2024, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
28/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.1469/2021 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]I V. Veneto n.17 – C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in S.Agata Militello Via S.Martino n.56 presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Rita Lazzara, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
- contumace -
Oggetto: indennità di accompagnamento-L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 508/88, spetta
“ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”, nonché dei benefici previsti dalla L.104/92;
Infatti, parte ricorrente con il ricorso introduttivo, rassegnava le seguenti conclusioni:
1) Accertare, ritenere e dichiarare, previo rinnovo della consulenza medico legale, per la quale si chiede conferirsi incarico ad un diverso CTU, sulla persona del ricorrente al fine di accertare che le infermità
denunziate ed accertate nel corso procedimento amministrativo, e/o che saranno rilevate nel presente giudizio, senza trascurare il loro aggravamento, lo rendono invalido al 100% e soggetto con grave handicap permanentemente (senza revisione), con necessità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa e senza revisione.-
2) Conseguentemente ed all'esito positivo dell'accertamento, condannare l al pagamento delle CP_1 provvidenze connesse e/o di tutti i benefici economici e non correlati allo stato accertato.
Pertanto, la domanda posta con il ricorso introduttivo, riguarda una invalidità al 100%, con il diritto all'indennità di accompagnamento, ed i benefici di cui alla L.104/92.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
CP_ Va dichiarata la contumacia dell'
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato depositato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso è affetto, accertando che il quadro patologico determina una totale e permanente inabilità che impedisce lo svolgimento degli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di un accompagnatore, integrando il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento, con decorrenza, per tutta la durata cui il periziando è stato sottoposto alla chemio-
radioterapia, dal 10.10.2019 al 29.11.2019, oltre a 18 giorni, per la completa metabolizzazione del farmaco e l'attenuarsi degli effetti collaterali della radioterapia, complessivamente per giorni 60, pertanto dal 10.10.2019 al 08.12.2019.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui
è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di retrodatare la decorrenza indicata dal c.t.u..
Sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento, per il periodo sopra indicato.
Va invece rigettata la domanda per i benefici di cui alla L.104/92, in quanto il CTU nel suo complesso,
tranne il periodo sopra indicato, ha riconosciuto alla parte ricorrente solo una percentuale invalidante del
70%.
CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario - non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto,
dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione richiesta e sul
CP_ conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez. Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale
di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, ed il parziale accoglimento della domanda, vanno
CP_ compensate per metà, restando la restante metà a carico dell' e liquidate come da dispositivo e con distrazione;
CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione, così provvede:
CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento per tutta la durata cui il periziando è stato sottoposto alla chemio-radioterapia, dal
10.10.2019 al 29.11.2019, oltre a 18 giorni, per la completa metabolizzazione del farmaco e l'attenuarsi degli effetti collaterali della radioterapia, complessivamente per giorni 60, pertanto dal 10.10.2019 al
08.12.2019;
3) Rigetta, per il resto le restanti domande;
CP_
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, già parzialmente compensate, in Euro 900,00, oltre spese generali CPA ed IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Rita Lazzara che ha reso la dichiarazione di legge;
CP_
4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con separato provvedimento;
Patti, 01/07/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
28/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.1469/2021 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]I V. Veneto n.17 – C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in S.Agata Militello Via S.Martino n.56 presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Rita Lazzara, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
- contumace -
Oggetto: indennità di accompagnamento-L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 508/88, spetta
“ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”, nonché dei benefici previsti dalla L.104/92;
Infatti, parte ricorrente con il ricorso introduttivo, rassegnava le seguenti conclusioni:
1) Accertare, ritenere e dichiarare, previo rinnovo della consulenza medico legale, per la quale si chiede conferirsi incarico ad un diverso CTU, sulla persona del ricorrente al fine di accertare che le infermità
denunziate ed accertate nel corso procedimento amministrativo, e/o che saranno rilevate nel presente giudizio, senza trascurare il loro aggravamento, lo rendono invalido al 100% e soggetto con grave handicap permanentemente (senza revisione), con necessità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa e senza revisione.-
2) Conseguentemente ed all'esito positivo dell'accertamento, condannare l al pagamento delle CP_1 provvidenze connesse e/o di tutti i benefici economici e non correlati allo stato accertato.
Pertanto, la domanda posta con il ricorso introduttivo, riguarda una invalidità al 100%, con il diritto all'indennità di accompagnamento, ed i benefici di cui alla L.104/92.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
CP_ Va dichiarata la contumacia dell'
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato depositato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso è affetto, accertando che il quadro patologico determina una totale e permanente inabilità che impedisce lo svolgimento degli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di un accompagnatore, integrando il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento, con decorrenza, per tutta la durata cui il periziando è stato sottoposto alla chemio-
radioterapia, dal 10.10.2019 al 29.11.2019, oltre a 18 giorni, per la completa metabolizzazione del farmaco e l'attenuarsi degli effetti collaterali della radioterapia, complessivamente per giorni 60, pertanto dal 10.10.2019 al 08.12.2019.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui
è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di retrodatare la decorrenza indicata dal c.t.u..
Sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento, per il periodo sopra indicato.
Va invece rigettata la domanda per i benefici di cui alla L.104/92, in quanto il CTU nel suo complesso,
tranne il periodo sopra indicato, ha riconosciuto alla parte ricorrente solo una percentuale invalidante del
70%.
CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario - non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto,
dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione richiesta e sul
CP_ conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez. Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale
di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, ed il parziale accoglimento della domanda, vanno
CP_ compensate per metà, restando la restante metà a carico dell' e liquidate come da dispositivo e con distrazione;
CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione, così provvede:
CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento per tutta la durata cui il periziando è stato sottoposto alla chemio-radioterapia, dal
10.10.2019 al 29.11.2019, oltre a 18 giorni, per la completa metabolizzazione del farmaco e l'attenuarsi degli effetti collaterali della radioterapia, complessivamente per giorni 60, pertanto dal 10.10.2019 al
08.12.2019;
3) Rigetta, per il resto le restanti domande;
CP_
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, già parzialmente compensate, in Euro 900,00, oltre spese generali CPA ed IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Rita Lazzara che ha reso la dichiarazione di legge;
CP_
4)Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con separato provvedimento;
Patti, 01/07/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia