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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1384/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1384/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dagli avv.ti Luigi Ruggeri e Paolo Toscani, elettivamente domiciliata in Piacenza, via San Donino n. 14, presso lo studio dell'avv. Luigi Ruggeri;
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo, depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritto.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto di accertare e Parte_1 dichiarare, nei confronti di e , l'avvenuto acquisto per usucapione CP_2 CP_1
degli immobili siti in Piacenza, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 114, mappale 911, sub. 37, e al foglio 114, mappale 911, sub. 23. A sostegno della propria domanda, l'attrice ha allegato di aver goduto e utilizzato uti dominus gli immobili oggetto di causa (appartamento e garage) da oltre vent'anni, in modo pubblico e pacifico, occupandosi in via esclusiva della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, senza che mai alcuno ne avesse reclamato la proprietà o il possesso ed essendone da tutti considerata l'effettiva proprietaria.
1.1) Con decreto dell'08.11.2024, il G.I. dichiarava la contumacia di tutti i convenuti, non costituiti e non comparsi, nonostante la rituale notifica, nei loro confronti, dell'atto introduttivo.
All'udienza del 14.01.2025, ammetteva le prove orali formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., che venivano assunte all'udienza del 25.02.2025. In tale ultima sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione orale e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza dell'11.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.), nella quale pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Occorre preliminarmente osservare che, al fine di acquistare per usucapione la proprietà di un bene, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus, inteso, il primo, come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale e, il secondo, quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio. Grava, pertanto, su colui che invoca l'avvenuta usucapione l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, vi è da ritenere che parte attrice ha offerto piena prova che, da oltre vent'anni, esercita sugli immobili per cui vi è causa un possesso pieno ed esclusivo, comportandosi come proprietaria ed attuando atti inequivocabilmente tesi ad escludere i titolari dal godimento dei beni.
Ed infatti, la teste sentita all'udienza del 25.02.2025 ha dichiarato che Testimone_1 possiede gli immobili per cui vi è causa a far data dal 1986, dopo l'avvenuta Parte_1
morte del di lei marito, e si è sempre occupata lei stessa/in prima persona della loro
2 manutenzione, ordinaria e straordinaria. Dell'attendibilità della teste non vi è motivo di dubitare, tenuto conto che la stessa ha dimostrato di avere conoscenza diretta del luogo di causa, avendolo frequentato per molti anni ed essendo conoscente dell'attrice.
Tali dichiarazioni hanno trovato conferma anche da parte dell'altro teste, , il Testimone_2 quale ha dichiarato che, da quando era piccolo e da oltre vent'anni, possiede gli Parte_1
immobili per cui è causa e compie gli atti inerenti alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria senza chiedere nulla a nessuno.
Tali circostanze non risultano smentite da alcun elemento di segno contrario dal momento che i convenuti, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio.
Risulta, pertanto, provato il possesso ultraventennale del bene oggetto della domanda di usucapione.
Conseguentemente, il Tribunale dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di
[...]
degli immobili siti in Piacenza, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 114, Parte_1
mappale 911, sub. 37, e al foglio 114, mappale 911, sub. 23.
Dichiara, altresì, la presente sentenza soggetta a trascrizione presso il pubblico registro immobiliare tenuto presso l'Agenzia Territoriale competente.
3) La natura della domanda svolta nonché la mancata costituzione di parte convenuta costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di (C.F. Parte_1
), della proprietà degli immobili siti nel Comune di Piacenza e censiti al C.F._1
locale Catasto Fabbricati al foglio 114, mappale 911, sub. 37, e al foglio 114, mappale 911, sub.
23;
2. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attrice per il presente giudizio.
Piacenza, 12.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1384/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dagli avv.ti Luigi Ruggeri e Paolo Toscani, elettivamente domiciliata in Piacenza, via San Donino n. 14, presso lo studio dell'avv. Luigi Ruggeri;
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo, depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritto.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto di accertare e Parte_1 dichiarare, nei confronti di e , l'avvenuto acquisto per usucapione CP_2 CP_1
degli immobili siti in Piacenza, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 114, mappale 911, sub. 37, e al foglio 114, mappale 911, sub. 23. A sostegno della propria domanda, l'attrice ha allegato di aver goduto e utilizzato uti dominus gli immobili oggetto di causa (appartamento e garage) da oltre vent'anni, in modo pubblico e pacifico, occupandosi in via esclusiva della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, senza che mai alcuno ne avesse reclamato la proprietà o il possesso ed essendone da tutti considerata l'effettiva proprietaria.
1.1) Con decreto dell'08.11.2024, il G.I. dichiarava la contumacia di tutti i convenuti, non costituiti e non comparsi, nonostante la rituale notifica, nei loro confronti, dell'atto introduttivo.
All'udienza del 14.01.2025, ammetteva le prove orali formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., che venivano assunte all'udienza del 25.02.2025. In tale ultima sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione orale e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza dell'11.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.), nella quale pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Occorre preliminarmente osservare che, al fine di acquistare per usucapione la proprietà di un bene, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus, inteso, il primo, come svolgimento di una attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale e, il secondo, quale intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio. Grava, pertanto, su colui che invoca l'avvenuta usucapione l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, vi è da ritenere che parte attrice ha offerto piena prova che, da oltre vent'anni, esercita sugli immobili per cui vi è causa un possesso pieno ed esclusivo, comportandosi come proprietaria ed attuando atti inequivocabilmente tesi ad escludere i titolari dal godimento dei beni.
Ed infatti, la teste sentita all'udienza del 25.02.2025 ha dichiarato che Testimone_1 possiede gli immobili per cui vi è causa a far data dal 1986, dopo l'avvenuta Parte_1
morte del di lei marito, e si è sempre occupata lei stessa/in prima persona della loro
2 manutenzione, ordinaria e straordinaria. Dell'attendibilità della teste non vi è motivo di dubitare, tenuto conto che la stessa ha dimostrato di avere conoscenza diretta del luogo di causa, avendolo frequentato per molti anni ed essendo conoscente dell'attrice.
Tali dichiarazioni hanno trovato conferma anche da parte dell'altro teste, , il Testimone_2 quale ha dichiarato che, da quando era piccolo e da oltre vent'anni, possiede gli Parte_1
immobili per cui è causa e compie gli atti inerenti alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria senza chiedere nulla a nessuno.
Tali circostanze non risultano smentite da alcun elemento di segno contrario dal momento che i convenuti, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio.
Risulta, pertanto, provato il possesso ultraventennale del bene oggetto della domanda di usucapione.
Conseguentemente, il Tribunale dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di
[...]
degli immobili siti in Piacenza, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 114, Parte_1
mappale 911, sub. 37, e al foglio 114, mappale 911, sub. 23.
Dichiara, altresì, la presente sentenza soggetta a trascrizione presso il pubblico registro immobiliare tenuto presso l'Agenzia Territoriale competente.
3) La natura della domanda svolta nonché la mancata costituzione di parte convenuta costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di (C.F. Parte_1
), della proprietà degli immobili siti nel Comune di Piacenza e censiti al C.F._1
locale Catasto Fabbricati al foglio 114, mappale 911, sub. 37, e al foglio 114, mappale 911, sub.
23;
2. dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attrice per il presente giudizio.
Piacenza, 12.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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