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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2636/2018 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dall'Avv. Losito Leonardo, Parte_1
attore contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Pappalepore CP_1
Nicola, convenuta nonché contro contumace CP
, contumace Controparte_3
convenuti
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 16.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio l' Parte_1 CP_1 CP
e , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1)
[...] Controparte_3
accertare e dichiarare che , alla guida del motociclo Piaggio tg. X52DPV, alle ore Parte_1
21,00 del 10.08.2016, percorreva via della Marina n. 22 in Bari-Torre a Mare;
2) accertare e dichiarare che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto che precede, il veniva investito Pt_1 dall'autovettura RD Fiesta tg. CT221YH, condotta da e di proprietà di CP CP_3
; 3) accertare e dichiarare che il alla guida della RD Fiesta, si immetteva
[...] CP
sulla detta via della Marina abbandonando la posizione di parcheggio incurante del sopraggiungere del motociclo;
4) accertare e dichiarare che, a seguito della manovra di cui al punto precedente, la
RD Fiesta invadeva d'improvviso la sede stradale e la corsia di marcia impegnata dal , il quale, Pt_1 al fine di evitare l'impatto, rovinava al suolo;
5) accertare e dichiarare che, a seguito del sinistro in questione, il subiva gravi lesioni tanto da necessitare dell'intervento dei sanitari dell'Azienda Pt_1
ospedaliera 'Di Venere', che gli diagnosticavano 'frattura-lussazione tibio-tarsica dx, frattura scafoide, lussazione semilunare polso sx'; 6) accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro in capo al conducente della RD Fiesta;
7) accertare e dichiarare che, a seguito del sinistro e delle lesioni subite, al residuavano postumi quantificati dal Dott. in ITT di giorni 47, ITP al 75% Pt_1 Parte_2
di giorni 30, ITP al 50% di giorni 60, postumi permanenti nella misura del 16% ; 8) accertare e dichiarare che, a seguito dell'occorso, il ha sopportato spese mediche per un totale di euro Pt_1
867,00; 9) accertare e dichiarare che, in virtù delle ragioni in narrativa e delle quantificazioni operate, il ha diritto al risarcimento del danno nella misura di euro 80.199,50 da cui detrarsi quella di Pt_1
euro 20.000,00 già ricevuta e trattenuta in acconto;
10) per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 60.199,50 oltre interessi;
11) porre le spese e competenze di lite in capo ai convenuti e liquidarle in favore del procuratore anche per la fase stragiudiziale.”
A sostegno della domanda l'attore ha allegato che: il 10.08.2016 alle ore 21.00 percorreva, alla guida del motociclo Piaggio tg. X52DPV, la via della Marina in Bari-Torre a Mare;
nelle dette circostanze di tempo e di luogo veniva investito dall'autovettura RD Fiesta tg. CT221YH – condotta da e di proprietà di - che si immetteva sulla detta via della Marina, CP Controparte_3
abbandonando la posizione di parcheggio ed invadendo d'improvviso la sede stradale e la corsia di marcia da lui impegnata;
al fine di evitare l'impatto, rovinava al suolo;
a seguito del sinistro subiva gravi lesioni tanto da necessitare dell'intervento dei sanitari dell'Azienda ospedaliera 'Di Venere', che gli diagnosticavano 'frattura-lussazione tibio-tarsica dx, frattura scafoide, lussazione semilunare polso sx'; sul luogo intervenivano gli agenti di Polizia municipale del Comune di Bari, che redigevano verbale.
Con nota del 05.09.2016, parte attorea costituiva in mora la compagnia presso cui l'autovettura responsabile era assicurata che provvedeva al risarcimento dei danni materiali ed avviava le indagini necessarie alla quantificazione del danno alla persona. veniva, così, sottoposto a Parte_1
visita medico-legale dal fiduciario dell'assicurazione, dott. l' , quindi, formulava Per_1 CP_1
offerta di ristoro del danno per euro 20.000,00, senza liquidare le spese mediche sostenute dall'infortunato e le spese legali maturate in via stragiudiziale. Ritenuta l'offerta non satisfattiva, veniva avviata la negoziazione assistita con nota del 27.04.2017, che veniva riscontrata negativamente con nota del 09.05.2017.
In virtù di tanto, instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'integrale Parte_1
ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali – questi ultimi meritevoli di personalizzazione stante l'incidenza del sinistro sulla vita quotidiana ed universitaria – subiti.
Con comparsa depositata il 23.05.2018, si è costituita l' la quale ha chiesto CP_1
accertarsi la responsabilità esclusiva di nella causazione dell'evento ovvero, in Parte_1
subordine, la pari responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, con conseguente riconoscimento della congruità della somma di euro 20.000, offerta in sede stragiudiziale, e rigetto di ogni ulteriore istanza poiché inammissibile ed infondata.
All'esito della udienza celebrata il 05.02.2020 è stata dichiarata la contumacia di e CP
. Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, interrogatorio formale e C.T.U. medico-legale (cfr. ord. del 18.2.2019 e del 5.2.2020).
Sulla scorta degli esiti della espletata C.T.U. parte attorea ha proceduto alla rideterminazione delle richieste risarcitorie, domandando, in particolare, il ristoro del danno non patrimoniale in misura pari ad euro 54.588,00, da cui detrarre la somma di euro 20.000,00 già percepita a titolo di acconto.
Matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito della udienza celebrata il 16.04.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Scendendo al merito, la domanda è meritevole di parziale accoglimento per le seguenti ragioni.
La dinamica del sinistro per cui è causa – verificatosi alle ore 21,00 circa del 10.08.2016, in Bari-
Torre a Mare – può essere ricostruita sulla scorta del rapporto della Polizia municipale di Bari, versato in atti (cfr. doc. n. 1 sub fascicolo di parte convenuta) le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione ad opera di alcuna delle parti costituite. Il richiamato documento, sebbene deputato a fornire piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, “per quanto riguarda le altre circostanze di fatto (…) ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr., da ultimo Cass. ord. 10376/2024).
Gli Agenti accertatori intervenivano sui luoghi di causa dopo la verificazione dei fatti e su apposita segnalazione.
I verbalizzanti osservavano “(…) dallo stato dei luoghi, dai rilievi esperiti, dalle dichiarazioni dei conducenti, abbastanza concordi tra loro, la dinamica del sinistro potrebbe così essere ricostruita: il veicolo A [cioè a dirsi il motociclo Piaggio tg. X52DPV condotto da ] percorreva la Parte_1
strada detta “della Marina”, con direzione Bari verso Torre a Mare, quando, giunto nei pressi del civico n. 22, pescheria Marlon Brando, una vettura B [cioè a dirsi l'auto RD Fiesta tg. CT221YH condotta da e di proprietà di ], parcheggiata sullo sterrato, si CP Controparte_3
immetteva sulla strada effettuando manovra di svolta a sinistra verso Torre a Mare. Il conducente del veicolo A, accortosi di tale manovra, frenava per evitare la collisione col veicolo B. Durante tale manovra, perdeva il controllo del veicolo, rovinando al suolo. Si precisa che tra i due veicoli non vi era stato alcun contatto. Il conducente del veicolo A indossava il casco protettivo e veniva soccorso da un paramedico che provvedeva a contattare il 118.”
Orbene la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente, ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto,
l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso [cfr. da ultimo C. n. 3764/2021
(nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa); conf. C. n. 19197/2018].
Nel caso in esame la responsabilità del è indubbia;
questi si immetteva nel flusso della CP
circolazione – peraltro compiendo una svolta a sinistra da un'area di parcheggio e, dunque, impegnando la corsia più lontana rispetto al punto di partenza – senza previamente accertarsi di non intralciare il transito veicolare.
Al contempo il , al fine di evitare la RD Fiesta, perdeva il controllo del motociclo non Pt_1
essendo in grado, evidentemente per la condotta di guida tenuta in quel frangente, di adottare tempestivamente ed efficacemente le misure di emergenza tra cui " l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile", come prescritto dall'art. 141, comma 2 del Codice della Strada.
Nel caso in esame il sinistro si verificava su strada urbana a carreggiata unica, a doppio senso di marcia, con mezzi parcheggiati a ridosso della carreggiata (cfr. documentazione fotografica allegata al verbale redatto dalla Polizia municipale).
Ne consegue che anche il conducente del motociclo avrebbe dovuto adottare una condotta di guida tale da consentirgli di compiere la manovra emergenziale – in considerazione della condizione della strada al momento dell'occorso – e, dunque, di arrestare il mezzo in condizioni di piena sicurezza.
In assenza di altri parametri di valutazione, in concreto, del grado di colpa ascrivibile ai singoli conducenti deve applicarsi, in maniera conforme alla giurisprudenza citata, la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 dell'art. 2054 c.c.
Tanto chiarito in merito all'an della responsabilità, venendo alle voci di danno oggetto della richiesta risarcitoria, ha chiesto liquidarsi il danno non patrimoniale subito. Parte_1
A tal riguardo, vengono in considerazione le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u., dott.
, nella propria relazione. Quest'ultimo, ritenendo le lesioni riportate dal Persona_2 Pt_1
compatibili con il sinistro de quo, ha, condivisibilmente, ritenuto: “i postumi permanenti delle lesioni diagnosticate sono quantizzabili nella misura del 7% per quanto riguarda la frattura/lussazione dell'articolazione tibio-tarsica destra e del 6% per quanto concerne la frattura dello scafoide e lussazione del semilunare del polso sinistro. Dalla somma delle predette patologie, effettuata con criterio riduzionistico, deriva un danno biologico complessivo del 12% (…) A seguito delle lesioni riportate, il periodo di inabilità temporanea assoluta è quantizzabile in 47 giorni. Quello di inabilità temporanea parziale al 50% in 40 giorni. Quello di inabilità temporanea parziale al 25% in 60 giorni.”
Rispetto alla liquidazione di tali voci di danno, trattandosi di risarcimento relativo a lesione di non lieve entità (in quanto superiori al 9%), ma non trovando applicazione, ratione temporis, le tabelle allegate al D.P.R. 12/2025 (cfr. art. 5 D.P.R. cit. “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.”), occorre far riferimento alle tabelle sul danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate al giugno 2024.
Alla luce di tanto, all'attore, di anni 24 all'epoca del sinistro, spetterebbe la somma di euro
38.767,00 a titolo di danno biologico permanente, comprensivo della componente relativa alla sofferenza soggettiva, e la somma di euro 9.430,00 a titolo di danno biologico temporaneo, similmente comprensivo dell'incremento per sofferenza.
Il totale, pari ad euro 48.197,00 deve essere decurtato nella misura di ½ in ragione dell'accertato concorso di colpa nella causazione dell'evento con conseguente riconoscimento di euro 24.098,50.
A detto importo vanno aggiunti gli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate, essendo stata prodotta in atti la relativa documentazione [non è condivisibile, sul punto, la conclusione rassegnata dal c.t.u. Dott. sub n. 5 della perizia]; il danno patrimoniale è da riconoscersi nella Per_2 misura richiesta dall'attore, pari ad euro 867,00. Anche detto importo deve essere decurtato in misura pari alla metà, stante il concorso del danneggiato nella causazione dell'evento, così residuando la somma pari ad euro 433,50. Dal totale, liquidato all'attualità e pari ad euro 24.532,00, devono detrarsi le somme già corrisposte dalla compagnia convenuta, rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto versato previa rivalutazione di quest'ultimo alla data della liquidazione (importo, per l'effetto, pari ad euro
23.980,00). Residua, dunque, la somma di euro 552,00.
Sono da riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale per il periodo intercorso dalla data dell'illecito (10.08.2016) al pagamento dell'acconto (10.02.2017) sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento (10.2.2027) fino alla liquidazione definitiva
(cfr. da ultimo C. n. 13927/2023). Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla liquidazione al saldo.
Non è riconoscibile l'invocata personalizzazione.
Non sono ravvisabili, nel caso in esame, ragioni specifiche per ritenere la sofferenza patita e patienda dal danneggiato più intensa di quella che, secondo l'id quod plerumque accidit, è sottesa alla determinazione standard tabellare.
La personalizzazione del danno biologico svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative patite dalla vittima diverse ed ulteriori da quelle dell'agire quotidiano - ossia che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume possa aver subito - che costituiscono, pertanto, la base della previsione tabellare generalizzata. Come ribadito dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime, in misura percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
detta misura può essere incrementata in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. C. 18988/19; C. 2782/18).
La misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere, difatti, incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (cfr. C. n. 5865/21).
L'attore lamenta la compromissione del percorso di studi universitario [“E' di tutta evidenza poi che la vita quotidiana ed universitaria del IG , in conseguenza di un incidente così Pt_1 problematico, che ha comportato anche la necessità di un intervento chirurgico, abbia avuto come conseguenza immediata una compromissione della totale capacità psico/fisica di vita quotidiana, rendendogli impossibile la frequenza per tutto il periodo di degenza dei relativi corsi di laurea in
Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino, avvenimenti tutti che giustificano l'insorgenza del diritto all'incremento da personalizzazione” cfr. pag. 5 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.].
In via preliminare deve rilevarsi che quanto allegato, invero genericamente, dall'attore non è, di per sé, idoneo a palesare la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tali da rendere il danno concreto più grave rispetto a quello ordinariamente derivante dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ibidem)
Va, altresì, ribadita in questa sede la inammissibilità della prova orale, sul punto, articolata con il deposito della seconda memoria istruttoria (cfr. ord. del 5.2.2020).
Giova aggiungere che l'attore si immatricolava al Politecnico di Torino per l'anno accademico
2016/2017 nell'autunno dell'anno 2016 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti del 28.10.2016).
L'intervento di osteosintesi veniva effettuato l'11.8.2016, mentre le dimissioni intervenivano il
17.8.2016. Gli apparecchi gessati venivano rimossi il 21.9.2016; in pari data (21.9.2016) venivano prescritti l'uso di tutore per il solo polso [mentre la caviglia veniva lasciata libera] ed un primo ciclo di fisioterapia per i successivi 30 giorni. Il CTU ha, infine, quantificato un periodo di invalidità temporanea pari a meno di cinque mesi, di cui gli ultimi due in misura pari al 25%.
E', dunque, indimostrato – ed espressamente contestato – che le lesioni abbiano inciso sul percorso universitario del impedendo a quest'ultimo la frequenza ai corsi universitari, in Pt_1
assenza di allegazioni specifiche, che sarebbe stato onere della parte fornire;
è, altresì, non provato che i voti riportati a seguito degli esami sostenuti a far data dal febbraio 2017 abbiano risentito degli esiti del sinistro.
Per quanto concerne le spese di assistenza legale stragiudiziale, la giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni ha ribadito che queste non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare [“Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (così Cass. SS.UU. 16990/2017)].
Manca in atti la prova del relativo esborso, mentre sono meritevoli di riconoscimento i compensi maturati per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. di cui al decreto del 13.12.2021, seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2 e 25 bis quest'ultima per le sole prime due fasi finca n. 1- decisum), con vincolo di distrazione nei confronti dell'avv. Losito Leonardo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna CP Controparte_3
e la in solido, al pagamento, in favore di , della somma di euro 552,00 CP_1 Parte_1
per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come regolati in parte motiva;
- condanna e la in solido, alla rifusione delle spese di CP Controparte_3 CP_1
lite in favore di che liquida in euro 851,00 per compensi professionali ed in euro Parte_1
424,98 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge da liquidarsi in favore dell'avv. Leonardo Losito ex art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente a carico di ed in solido, le CP Controparte_3 CP_1
spese di C.T.U., di cui al decreto del 13.12.2021, salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei confronti del consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2636/2018 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dall'Avv. Losito Leonardo, Parte_1
attore contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Pappalepore CP_1
Nicola, convenuta nonché contro contumace CP
, contumace Controparte_3
convenuti
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 16.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio l' Parte_1 CP_1 CP
e , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1)
[...] Controparte_3
accertare e dichiarare che , alla guida del motociclo Piaggio tg. X52DPV, alle ore Parte_1
21,00 del 10.08.2016, percorreva via della Marina n. 22 in Bari-Torre a Mare;
2) accertare e dichiarare che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto che precede, il veniva investito Pt_1 dall'autovettura RD Fiesta tg. CT221YH, condotta da e di proprietà di CP CP_3
; 3) accertare e dichiarare che il alla guida della RD Fiesta, si immetteva
[...] CP
sulla detta via della Marina abbandonando la posizione di parcheggio incurante del sopraggiungere del motociclo;
4) accertare e dichiarare che, a seguito della manovra di cui al punto precedente, la
RD Fiesta invadeva d'improvviso la sede stradale e la corsia di marcia impegnata dal , il quale, Pt_1 al fine di evitare l'impatto, rovinava al suolo;
5) accertare e dichiarare che, a seguito del sinistro in questione, il subiva gravi lesioni tanto da necessitare dell'intervento dei sanitari dell'Azienda Pt_1
ospedaliera 'Di Venere', che gli diagnosticavano 'frattura-lussazione tibio-tarsica dx, frattura scafoide, lussazione semilunare polso sx'; 6) accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro in capo al conducente della RD Fiesta;
7) accertare e dichiarare che, a seguito del sinistro e delle lesioni subite, al residuavano postumi quantificati dal Dott. in ITT di giorni 47, ITP al 75% Pt_1 Parte_2
di giorni 30, ITP al 50% di giorni 60, postumi permanenti nella misura del 16% ; 8) accertare e dichiarare che, a seguito dell'occorso, il ha sopportato spese mediche per un totale di euro Pt_1
867,00; 9) accertare e dichiarare che, in virtù delle ragioni in narrativa e delle quantificazioni operate, il ha diritto al risarcimento del danno nella misura di euro 80.199,50 da cui detrarsi quella di Pt_1
euro 20.000,00 già ricevuta e trattenuta in acconto;
10) per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 60.199,50 oltre interessi;
11) porre le spese e competenze di lite in capo ai convenuti e liquidarle in favore del procuratore anche per la fase stragiudiziale.”
A sostegno della domanda l'attore ha allegato che: il 10.08.2016 alle ore 21.00 percorreva, alla guida del motociclo Piaggio tg. X52DPV, la via della Marina in Bari-Torre a Mare;
nelle dette circostanze di tempo e di luogo veniva investito dall'autovettura RD Fiesta tg. CT221YH – condotta da e di proprietà di - che si immetteva sulla detta via della Marina, CP Controparte_3
abbandonando la posizione di parcheggio ed invadendo d'improvviso la sede stradale e la corsia di marcia da lui impegnata;
al fine di evitare l'impatto, rovinava al suolo;
a seguito del sinistro subiva gravi lesioni tanto da necessitare dell'intervento dei sanitari dell'Azienda ospedaliera 'Di Venere', che gli diagnosticavano 'frattura-lussazione tibio-tarsica dx, frattura scafoide, lussazione semilunare polso sx'; sul luogo intervenivano gli agenti di Polizia municipale del Comune di Bari, che redigevano verbale.
Con nota del 05.09.2016, parte attorea costituiva in mora la compagnia presso cui l'autovettura responsabile era assicurata che provvedeva al risarcimento dei danni materiali ed avviava le indagini necessarie alla quantificazione del danno alla persona. veniva, così, sottoposto a Parte_1
visita medico-legale dal fiduciario dell'assicurazione, dott. l' , quindi, formulava Per_1 CP_1
offerta di ristoro del danno per euro 20.000,00, senza liquidare le spese mediche sostenute dall'infortunato e le spese legali maturate in via stragiudiziale. Ritenuta l'offerta non satisfattiva, veniva avviata la negoziazione assistita con nota del 27.04.2017, che veniva riscontrata negativamente con nota del 09.05.2017.
In virtù di tanto, instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'integrale Parte_1
ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali – questi ultimi meritevoli di personalizzazione stante l'incidenza del sinistro sulla vita quotidiana ed universitaria – subiti.
Con comparsa depositata il 23.05.2018, si è costituita l' la quale ha chiesto CP_1
accertarsi la responsabilità esclusiva di nella causazione dell'evento ovvero, in Parte_1
subordine, la pari responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, con conseguente riconoscimento della congruità della somma di euro 20.000, offerta in sede stragiudiziale, e rigetto di ogni ulteriore istanza poiché inammissibile ed infondata.
All'esito della udienza celebrata il 05.02.2020 è stata dichiarata la contumacia di e CP
. Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, interrogatorio formale e C.T.U. medico-legale (cfr. ord. del 18.2.2019 e del 5.2.2020).
Sulla scorta degli esiti della espletata C.T.U. parte attorea ha proceduto alla rideterminazione delle richieste risarcitorie, domandando, in particolare, il ristoro del danno non patrimoniale in misura pari ad euro 54.588,00, da cui detrarre la somma di euro 20.000,00 già percepita a titolo di acconto.
Matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito della udienza celebrata il 16.04.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Scendendo al merito, la domanda è meritevole di parziale accoglimento per le seguenti ragioni.
La dinamica del sinistro per cui è causa – verificatosi alle ore 21,00 circa del 10.08.2016, in Bari-
Torre a Mare – può essere ricostruita sulla scorta del rapporto della Polizia municipale di Bari, versato in atti (cfr. doc. n. 1 sub fascicolo di parte convenuta) le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione ad opera di alcuna delle parti costituite. Il richiamato documento, sebbene deputato a fornire piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, “per quanto riguarda le altre circostanze di fatto (…) ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr., da ultimo Cass. ord. 10376/2024).
Gli Agenti accertatori intervenivano sui luoghi di causa dopo la verificazione dei fatti e su apposita segnalazione.
I verbalizzanti osservavano “(…) dallo stato dei luoghi, dai rilievi esperiti, dalle dichiarazioni dei conducenti, abbastanza concordi tra loro, la dinamica del sinistro potrebbe così essere ricostruita: il veicolo A [cioè a dirsi il motociclo Piaggio tg. X52DPV condotto da ] percorreva la Parte_1
strada detta “della Marina”, con direzione Bari verso Torre a Mare, quando, giunto nei pressi del civico n. 22, pescheria Marlon Brando, una vettura B [cioè a dirsi l'auto RD Fiesta tg. CT221YH condotta da e di proprietà di ], parcheggiata sullo sterrato, si CP Controparte_3
immetteva sulla strada effettuando manovra di svolta a sinistra verso Torre a Mare. Il conducente del veicolo A, accortosi di tale manovra, frenava per evitare la collisione col veicolo B. Durante tale manovra, perdeva il controllo del veicolo, rovinando al suolo. Si precisa che tra i due veicoli non vi era stato alcun contatto. Il conducente del veicolo A indossava il casco protettivo e veniva soccorso da un paramedico che provvedeva a contattare il 118.”
Orbene la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente, ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto,
l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso [cfr. da ultimo C. n. 3764/2021
(nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa); conf. C. n. 19197/2018].
Nel caso in esame la responsabilità del è indubbia;
questi si immetteva nel flusso della CP
circolazione – peraltro compiendo una svolta a sinistra da un'area di parcheggio e, dunque, impegnando la corsia più lontana rispetto al punto di partenza – senza previamente accertarsi di non intralciare il transito veicolare.
Al contempo il , al fine di evitare la RD Fiesta, perdeva il controllo del motociclo non Pt_1
essendo in grado, evidentemente per la condotta di guida tenuta in quel frangente, di adottare tempestivamente ed efficacemente le misure di emergenza tra cui " l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile", come prescritto dall'art. 141, comma 2 del Codice della Strada.
Nel caso in esame il sinistro si verificava su strada urbana a carreggiata unica, a doppio senso di marcia, con mezzi parcheggiati a ridosso della carreggiata (cfr. documentazione fotografica allegata al verbale redatto dalla Polizia municipale).
Ne consegue che anche il conducente del motociclo avrebbe dovuto adottare una condotta di guida tale da consentirgli di compiere la manovra emergenziale – in considerazione della condizione della strada al momento dell'occorso – e, dunque, di arrestare il mezzo in condizioni di piena sicurezza.
In assenza di altri parametri di valutazione, in concreto, del grado di colpa ascrivibile ai singoli conducenti deve applicarsi, in maniera conforme alla giurisprudenza citata, la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 dell'art. 2054 c.c.
Tanto chiarito in merito all'an della responsabilità, venendo alle voci di danno oggetto della richiesta risarcitoria, ha chiesto liquidarsi il danno non patrimoniale subito. Parte_1
A tal riguardo, vengono in considerazione le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u., dott.
, nella propria relazione. Quest'ultimo, ritenendo le lesioni riportate dal Persona_2 Pt_1
compatibili con il sinistro de quo, ha, condivisibilmente, ritenuto: “i postumi permanenti delle lesioni diagnosticate sono quantizzabili nella misura del 7% per quanto riguarda la frattura/lussazione dell'articolazione tibio-tarsica destra e del 6% per quanto concerne la frattura dello scafoide e lussazione del semilunare del polso sinistro. Dalla somma delle predette patologie, effettuata con criterio riduzionistico, deriva un danno biologico complessivo del 12% (…) A seguito delle lesioni riportate, il periodo di inabilità temporanea assoluta è quantizzabile in 47 giorni. Quello di inabilità temporanea parziale al 50% in 40 giorni. Quello di inabilità temporanea parziale al 25% in 60 giorni.”
Rispetto alla liquidazione di tali voci di danno, trattandosi di risarcimento relativo a lesione di non lieve entità (in quanto superiori al 9%), ma non trovando applicazione, ratione temporis, le tabelle allegate al D.P.R. 12/2025 (cfr. art. 5 D.P.R. cit. “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.”), occorre far riferimento alle tabelle sul danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate al giugno 2024.
Alla luce di tanto, all'attore, di anni 24 all'epoca del sinistro, spetterebbe la somma di euro
38.767,00 a titolo di danno biologico permanente, comprensivo della componente relativa alla sofferenza soggettiva, e la somma di euro 9.430,00 a titolo di danno biologico temporaneo, similmente comprensivo dell'incremento per sofferenza.
Il totale, pari ad euro 48.197,00 deve essere decurtato nella misura di ½ in ragione dell'accertato concorso di colpa nella causazione dell'evento con conseguente riconoscimento di euro 24.098,50.
A detto importo vanno aggiunti gli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate, essendo stata prodotta in atti la relativa documentazione [non è condivisibile, sul punto, la conclusione rassegnata dal c.t.u. Dott. sub n. 5 della perizia]; il danno patrimoniale è da riconoscersi nella Per_2 misura richiesta dall'attore, pari ad euro 867,00. Anche detto importo deve essere decurtato in misura pari alla metà, stante il concorso del danneggiato nella causazione dell'evento, così residuando la somma pari ad euro 433,50. Dal totale, liquidato all'attualità e pari ad euro 24.532,00, devono detrarsi le somme già corrisposte dalla compagnia convenuta, rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto versato previa rivalutazione di quest'ultimo alla data della liquidazione (importo, per l'effetto, pari ad euro
23.980,00). Residua, dunque, la somma di euro 552,00.
Sono da riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale per il periodo intercorso dalla data dell'illecito (10.08.2016) al pagamento dell'acconto (10.02.2017) sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento (10.2.2027) fino alla liquidazione definitiva
(cfr. da ultimo C. n. 13927/2023). Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla liquidazione al saldo.
Non è riconoscibile l'invocata personalizzazione.
Non sono ravvisabili, nel caso in esame, ragioni specifiche per ritenere la sofferenza patita e patienda dal danneggiato più intensa di quella che, secondo l'id quod plerumque accidit, è sottesa alla determinazione standard tabellare.
La personalizzazione del danno biologico svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative patite dalla vittima diverse ed ulteriori da quelle dell'agire quotidiano - ossia che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume possa aver subito - che costituiscono, pertanto, la base della previsione tabellare generalizzata. Come ribadito dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime, in misura percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
detta misura può essere incrementata in via di
"personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. C. 18988/19; C. 2782/18).
La misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere, difatti, incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (cfr. C. n. 5865/21).
L'attore lamenta la compromissione del percorso di studi universitario [“E' di tutta evidenza poi che la vita quotidiana ed universitaria del IG , in conseguenza di un incidente così Pt_1 problematico, che ha comportato anche la necessità di un intervento chirurgico, abbia avuto come conseguenza immediata una compromissione della totale capacità psico/fisica di vita quotidiana, rendendogli impossibile la frequenza per tutto il periodo di degenza dei relativi corsi di laurea in
Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino, avvenimenti tutti che giustificano l'insorgenza del diritto all'incremento da personalizzazione” cfr. pag. 5 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.].
In via preliminare deve rilevarsi che quanto allegato, invero genericamente, dall'attore non è, di per sé, idoneo a palesare la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tali da rendere il danno concreto più grave rispetto a quello ordinariamente derivante dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ibidem)
Va, altresì, ribadita in questa sede la inammissibilità della prova orale, sul punto, articolata con il deposito della seconda memoria istruttoria (cfr. ord. del 5.2.2020).
Giova aggiungere che l'attore si immatricolava al Politecnico di Torino per l'anno accademico
2016/2017 nell'autunno dell'anno 2016 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti del 28.10.2016).
L'intervento di osteosintesi veniva effettuato l'11.8.2016, mentre le dimissioni intervenivano il
17.8.2016. Gli apparecchi gessati venivano rimossi il 21.9.2016; in pari data (21.9.2016) venivano prescritti l'uso di tutore per il solo polso [mentre la caviglia veniva lasciata libera] ed un primo ciclo di fisioterapia per i successivi 30 giorni. Il CTU ha, infine, quantificato un periodo di invalidità temporanea pari a meno di cinque mesi, di cui gli ultimi due in misura pari al 25%.
E', dunque, indimostrato – ed espressamente contestato – che le lesioni abbiano inciso sul percorso universitario del impedendo a quest'ultimo la frequenza ai corsi universitari, in Pt_1
assenza di allegazioni specifiche, che sarebbe stato onere della parte fornire;
è, altresì, non provato che i voti riportati a seguito degli esami sostenuti a far data dal febbraio 2017 abbiano risentito degli esiti del sinistro.
Per quanto concerne le spese di assistenza legale stragiudiziale, la giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni ha ribadito che queste non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare [“Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (così Cass. SS.UU. 16990/2017)].
Manca in atti la prova del relativo esborso, mentre sono meritevoli di riconoscimento i compensi maturati per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. di cui al decreto del 13.12.2021, seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2 e 25 bis quest'ultima per le sole prime due fasi finca n. 1- decisum), con vincolo di distrazione nei confronti dell'avv. Losito Leonardo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna CP Controparte_3
e la in solido, al pagamento, in favore di , della somma di euro 552,00 CP_1 Parte_1
per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come regolati in parte motiva;
- condanna e la in solido, alla rifusione delle spese di CP Controparte_3 CP_1
lite in favore di che liquida in euro 851,00 per compensi professionali ed in euro Parte_1
424,98 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge da liquidarsi in favore dell'avv. Leonardo Losito ex art. 93 c.p.c.
- pone definitivamente a carico di ed in solido, le CP Controparte_3 CP_1
spese di C.T.U., di cui al decreto del 13.12.2021, salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei confronti del consulente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco