Trib. Imperia, decreto 14/04/2025
TRIB
Decreto 14 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Imperia, presieduto dal dott. Eduardo Bracco. Le parti ricorrenti, proprietarie di appartamenti in un condominio, hanno richiesto la revoca dell'amministratore, adducendo gravi irregolarità nella gestione e la perdita del rapporto di fiducia. Dall'altra parte, lo studio amministrativo ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata attivazione della mediazione civile e l'inammissibilità della domanda, sostenendo di operare in regime di prorogatio, poiché il mandato era scaduto.

Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di improcedibilità, ritenendo che il procedimento di revoca non rientrasse tra quelli soggetti a mediazione obbligatoria. Tuttavia, ha accolto l'eccezione di inammissibilità, affermando che l'amministratore in prorogatio non può essere revocato giudizialmente, poiché il mandato si estingue ipso jure e non vi è un incarico da revocare. La decisione si basa sull'orientamento maggioritario della giurisprudenza, che considera inammissibile la revoca nei confronti di chi non ricopre più la carica, rimandando eventuali contestazioni a un giudizio a cognizione piena. Le spese processuali sono state compensate, data l'incertezza giuridica sulla questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Imperia, decreto 14/04/2025
    Giurisdizione : Trib. Imperia
    Numero :
    Data del deposito : 14 aprile 2025

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