TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2917/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2917/2018 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. CARPINTERI ANTONIO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. , domiciliato in VIA MILANO 20 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
D'ANGELO GIUSEPPE GABRIELE e dall'avv. CHIARA D'ANGELO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore quest'ultima anche in qualità di Parte_2
fideiubente, citava in giudizio la per azioni e, Controparte_2 premettendo di avere intrattenuto con l'istituto di credito nel 2009 un contratto di conto corrente avente n. 1431003 cui accedeva una apertura di credito dell'importo di euro 70.000, lamentava: la mancata indicazione del TAEG in contratto, l'applicazione di interessi ultralegali in mancanza di pattuizione scritta, la pattuizione di interessi usurari, anatocismo e l'applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto. Chiedeva, pertanto, l'accertamento delle nullità sopra elencate e, previa rielaborazione dei saldi del conto corrente, la condanna della banca al risarcimento del danno con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21.1.2019 Controparte_1
si è costituita nel presente giudizio contestando in fatto e in diritto le avverse domande.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, con ordinanza del 26 luglio 2021 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio. Depositato l'elaborato peritale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16 ottobre 2024, la prima dinanzi a questo Giudice, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex artl 190 cpc. Con successivo decreto del
12.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo su richiesta delle parti, stante la pendenza di trattative di bonario componimento. Alla successiva udienza del 22 gennaio 2025 le parti, tuttavia, precisavano le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., venivano depositate le comparse conclusionali.
2. Ciò premesso, nel merito, si evidenzia che ai fini della delimitazione del thema decidendum, parte attrice, titolare del rapporto di conto corrente n. 1431003, ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte della di condizioni non Controparte_1
contrattualizzate e, in particolare, di interessi anatocistici, spese e commissioni non contrattualmente pattuite. In particolare, la parte attrice ha chiesto dichiararsi la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
la illegittima determinazione ed applicazione di interessi debitori a tassi ultralegali non concordati;
la illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
la nullità
pagina 2 di 9 della clausola contrattuale anatocistica, rideterminando dal sorgere del rapporto il reale saldo conto
(dare-avere tra le parti), senza anatocismo, senza spese e senza commissioni e sostituendo i tassi applicati dalla BAPR con i tassi sostitutivi, in misura fissa per tutta la durata del rapporto, di cui all'art. 117 T.U.B.
Per contro, la convenuta ha eccepito la assoluta genericità ed infondatezza delle doglianze CP_1 contenute nell'atto di citazione.
Devesi preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo addebito di spese, commissioni o altre “voci” non CP_1
dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova – come nel caso in esame- mera azione di accertamento negativo.
A tale ultimo riguardo, va ricordato che l'incompletezza degli estratti conto ridonda ai danni del correntista, su cui grava l'onere della prova degli addebiti illegittimi, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., sul tema, Cass. n. 30822/2018), salvo che: a) lo stesso correntista fornisca precisi elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti conto;
b) al periodo in questione possa comunque assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente (ciò che, ad esempio, può verificarsi in ragione della condotta processuale della banca, la quale ritenga di pagina 3 di 9 stralciare, in tutto o in parte, il credito maturato in detto arco di tempo o di riconoscersi addirittura debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo) (cfr., in questi termini, Cass. n. 11543/2019).
Dunque, laddove il correntista assuma la veste di attore, è costui a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, ossia sul dato più sfavorevole all'attore (cfr. Cass. n. 11543/2019, in motivazione).
3.Ciò posto, nella fattispecie in esame, parte attrice ha fondato la propria domanda di accertamento negativo sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla banca, in quanto difformi da quelli pattuiti ovvero contrari alla legge.
Orbene, la parte attrice non ha contestato l'esistenza del contratto di apertura del rapporto ed, anzi, la linea difensiva attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicate dalla banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento del rapporto oggetto di causa, sin dalla data della loro apertura. La parte attrice ha, infatti, chiesto la rideterminazione dei rapporti di debito/credito con riferimento all'intera durata dei del rapporto oggetto di causa, sin dalla data di inizio.
Per quanto in questa sede rileva, occorre tener conto del fatto che, a fronte della mancata produzione in giudizio della serie completa degli estratti conto relativi al c/c in contestazione, la parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a ritenere che il saldo di tale rapporto fosse più favorevole di quello risultante dai primi estratti conto prodotti in giudizio, in continuità sino alla data di chiusura/passaggio a sofferenza, né tantomeno può dirsi che la banca convenuta abbia posto in essere condotte processuali apprezzabili in senso più favorevole per il correntista.
4. Ciò nondimeno, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta - dal precedente Istruttore - una CTU contabile.
In primo luogo, il nominato CTU, le cui conclusioni possono condividersi per analiticità, logicità
e coerenza, ha accertato, per quanto concerne il c/c 1431003 (ancora in essere al momento dell'accertamento peritale), l'esistenza dei seguenti documenti contrattuali: - lettera di apertura di conto corrente del 29 maggio 2009 con apertura di credito per l'importo di euro 70.000,00 nella quale si rileva l'esistenza delle seguenti pattuizioni “Importo fido accordato: €. 70.000,00; Tasso creditore applicato: 0,7% (su base annua 0,7018%); Tasso debitore oltre fido: Euribor 3 mesi M.M + spread pagina 4 di 9 5,000%; Tasso debitore intra fido: Euribor 3 mesi M.M + spread 2,250%; Periodicità capitalizzazione interessi: trimestrale;
Spese mensili: 4€, per singola scrittura €. 4,00.
Tali risultanze dimostrano l'infondatezza degli assunti dell'attrice, secondo cui la CP_1 convenuta avrebbe, tra l'altro, applicato ed addebitato interessi, spese e commissioni dal contenuto indeterminabile e, comunque, in difetto di specifica pattuizione per iscritto.
Quanto alla continuità degli estratti conto il CTU ha accertato che gli estratti conto presenti agli atti partono dall'apertura del 29/05/2009 fino al 31/12/2018, ma risultano mancati: il primo trimestre
2012; il terzo trimestre 2014; il secondo trimestre 2016 e il quarto trimestre del 2017. allegata agli atti.
Il CTU, tenuto conto degli estratti conto versati in atti, ha proceduto al ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti dalla data di apertura del rapporto 29 maggio 2009 al 31.12.2011.
Il nominato C.T.U. ha poi accertato che, alla data di stipula del contratto di conto corrente con apertura di credito, il tasso di interesse è stato pattuito per iscritto ed è indicizzato al valore Euribor 3 mesi media mensile + spread 2,250% per tasso debitore intra fido e + spread 5,000% per tasso debitore oltre fido. L'ausiliario del giudice ha quindi accertato che il tasso applicato corrisponde ogni mese alla media mensile Euribor 3 mesi del mese precedente.
Sul punto deve escludersi che la clausola relativa agli interessi sia affetta da indeterminabilità in virtù del richiamo al parametro dell'Euribor.
In particolare, si distingue tra Euribor con divisore 360 ed Euribor con divisore 365, dal momento che nel primo caso si assume quale riferimento l'anno commerciale di 360 giorni (12 mesi da
30 giorni ciascuno) e nel secondo caso l'anno solare o civile di 365 giorni.
In proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, ove dal contratto non sia desumibile a quale divisore debba farsi affidamento, comportando la scelta dell'uno o dell'altro divisore una (sia pur esigua) differenza nella quantificazione degli interessi, la clausola relativa a questi ultimi deve reputarsi affetta da indeterminabilità e deve farsi applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. Civ. Sez. I 25.7.2024, n. 20801).
Occorre tuttavia al contempo ricordare che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché una clausola di determinazione degli interessi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri stabiliti e ad elementi estrinseci, purché essi siano obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, dovendosi quest'ultimo pagina 5 di 9 poter desumere dal contratto secondo l'ordinaria diligenza e senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (così Cass. Civ. Sez. III
27.11.2014, n. 25205; successivamente, in senso conforme, Cass. Civ. Sez. VI-I 30.3.2018, n. 8028;
Cass. Civ. Sez. II 18.10.2018, n. 26173, in cui si aggiunge che il requisito della determinabilità deve intendersi rispettato allorché il contratto rinvii a vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello). In altri termini, eventuali dubbi sul divisore scelto dalle parti possono essere dissipati anche attraverso la interpretazione del testo negoziale. Ai sensi dell'art. 1363
c.c. è necessario che le clausole contrattuali siano lette congiuntamente, in modo sistematico. Da tale angolo visuale, si osserva che l'omessa esplicita specificazione del divisore può superarsi sul piano ermeneutico, ove, in altra sezione del testo negoziale, il tasso iniziale del rapporto di mutuo ad interesse variabile sia individuato a partire da una percentuale coincidente con il tasso Euribor determinato con riferimento ad uno solo dei due divisori possibili (v., per conclusioni analoghe, Trib. Milano Sez. III
4.1.2023, n. 82, e App. Torino Sez. I 24.8.2021, n. 955, che attribuiscono rilievo al fatto che il dato indicato risultava coincidente con uno specifico differenzial le;
v., altresì, Trib. Siracusa Sez. II
18.9.2023, n. 1638).
Nel caso di specie, si è già ricordato come sia stato previsto nel contratto oggetto di causa il ricorso a tasso pari alla “media mensile del tasso interbancario per l'area Euro denominato Euribor
(Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi aumentata di uno spread nominale annuo di 2,25 punti, indicando altresì all'art. 16 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza” le modalità per la sua determinazione. Al momento della stipula del contratto (29.5.2009), l'ultima rilevazione dell'Euribor era rappresentata dalla media mensile (dall'1.4.2009 al 30.4.2009) pari all'1,4370 come risulta dalla pubblicazione su “Il Sole 24 ore” del 30.4.2009 (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta)
Tanto ribadito, all'art. 16 del testo negoziale in esame si legge che il tasso di interesse attualmente in vigore è pari al 3,6879 %. Ebbene, ove si sottragga al superiore dato lo spread del 2,25% poc'anzi indicato, è agevole concludere che il tasso Euribor di partenza sia stato pari allo 1.4370%
(3,6879% - 2,25%= 1.4370%). Tale ultima percentuale corrisponde solo alla media mensile del tasso
Euribor 3 mesi determinato con riferimento al divisore 360 per il mese di aprile del 2009, secondo le rilevazioni pubblicate su “Il Sole 24 Ore”, alle quali il testo negoziale ha fatto richiamo. Sotto tale profilo, deve ricordarsi che, per il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, “i tassi d'interesse pagina 6 di 9 bancario in un dato periodo costituiscono, in vero, un fatto notorio, cui il giudice può fare, pertanto, legittimo ricorso ex art. 115 c.p.c., trattandosi d'un dato che rientra nel patrimonio di cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, anche in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità, e, quindi, di ciascun individuo di media cultura ordinariamente partecipe delle attività socio-economiche della collettività stessa” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. II 2.8.2005, n. 16132; v. anche Cass. Civ. Sez. I 2.8.1991, n. 8513; Cass. Civ. Sez. I
7.4.1986, n. 2415; Cass. Civ. Sez. I 4.3.1986, n. 1345). Nel caso di specie, ricordato come nessuna rilevanza abbia in questa sede la difficoltà dei calcoli richiesti, né la perizia necessaria per la loro esecuzione (così Cass. Civ. Sez. III 27.11.2014, n. 25205 cit.), coincidendo il parametro utilizzato per la determinazione iniziale del tasso di interessi con la media mensile dell'indice Euribor 3 mesi determinato con riferimento al divisore 360 per il mese di aprile del 2009, come rilevato da “Il Sole 24
Ore”.
Con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, il nominato C.T.U. ha accertato come la stessa sia stata legittimamente pattuita con pari periodicità nella capitalizzazione a credito e a debito in conformità al disposto di cui all'art.120 T.U.B. Nel caso di specie, infatti, il contratto di apertura di credito in conto corrente stabilisce la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, con la conseguenza che la relativa domanda va rigettata.
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U. sono pienamente condivisibili (ad eccezione di quanto si dirà per le commissioni sull'accordato), in quanto il contratto di apertura di credito versato in atti contiene l'esplicita pattuizione dei tassi di interesse da applicare.
Con riguardo all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, va ricordato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass., sez. I, 19/10/2017 n. 24806); per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009, per contro si è stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo pagina 7 di 9 continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente".
Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644, la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1 luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1 ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB
Con riguardo al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, può dunque ritenersi, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale;
per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Nel caso di specie, il contratto del 29 maggio 2009 prevede una commissione di massimo scoperto pari al 0,560 % per scaglione di importo fido fino ad Euro 70.000,00. Nel contratto viene indicato l'ammontare dell'affidamento concesso (euro 70.000) e la periodicità trimestrale della c.m.s.
Ne consegue la validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto.
pagina 8 di 9 Sotto questo profilo vanno quindi disattese le conclusioni del CTU, in quanto la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita e applicata.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno relativo alla violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale da parte della banca, avendo parte attrice genericamente dedotto l'illegittimità della condotta dell'istituto di credito, omettendo di allegare e dimostrare le specifiche condotte censurate e le violazioni contestate nonché di dimostrare il danno asseritamente subito.
Alla luce delle suesposte considerazioni le domande di parte attrice vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12063/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così dispone:
Rigetta le domande proposte da parte attrice;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in euro 7.616,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. Controparte_3 pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate.
Così deciso in Siracusa, il 15 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2917/2018 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. CARPINTERI ANTONIO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. , domiciliato in VIA MILANO 20 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
D'ANGELO GIUSEPPE GABRIELE e dall'avv. CHIARA D'ANGELO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore quest'ultima anche in qualità di Parte_2
fideiubente, citava in giudizio la per azioni e, Controparte_2 premettendo di avere intrattenuto con l'istituto di credito nel 2009 un contratto di conto corrente avente n. 1431003 cui accedeva una apertura di credito dell'importo di euro 70.000, lamentava: la mancata indicazione del TAEG in contratto, l'applicazione di interessi ultralegali in mancanza di pattuizione scritta, la pattuizione di interessi usurari, anatocismo e l'applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto. Chiedeva, pertanto, l'accertamento delle nullità sopra elencate e, previa rielaborazione dei saldi del conto corrente, la condanna della banca al risarcimento del danno con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21.1.2019 Controparte_1
si è costituita nel presente giudizio contestando in fatto e in diritto le avverse domande.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, con ordinanza del 26 luglio 2021 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio. Depositato l'elaborato peritale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16 ottobre 2024, la prima dinanzi a questo Giudice, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex artl 190 cpc. Con successivo decreto del
12.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo su richiesta delle parti, stante la pendenza di trattative di bonario componimento. Alla successiva udienza del 22 gennaio 2025 le parti, tuttavia, precisavano le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., venivano depositate le comparse conclusionali.
2. Ciò premesso, nel merito, si evidenzia che ai fini della delimitazione del thema decidendum, parte attrice, titolare del rapporto di conto corrente n. 1431003, ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte della di condizioni non Controparte_1
contrattualizzate e, in particolare, di interessi anatocistici, spese e commissioni non contrattualmente pattuite. In particolare, la parte attrice ha chiesto dichiararsi la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
la illegittima determinazione ed applicazione di interessi debitori a tassi ultralegali non concordati;
la illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
la nullità
pagina 2 di 9 della clausola contrattuale anatocistica, rideterminando dal sorgere del rapporto il reale saldo conto
(dare-avere tra le parti), senza anatocismo, senza spese e senza commissioni e sostituendo i tassi applicati dalla BAPR con i tassi sostitutivi, in misura fissa per tutta la durata del rapporto, di cui all'art. 117 T.U.B.
Per contro, la convenuta ha eccepito la assoluta genericità ed infondatezza delle doglianze CP_1 contenute nell'atto di citazione.
Devesi preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo addebito di spese, commissioni o altre “voci” non CP_1
dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova – come nel caso in esame- mera azione di accertamento negativo.
A tale ultimo riguardo, va ricordato che l'incompletezza degli estratti conto ridonda ai danni del correntista, su cui grava l'onere della prova degli addebiti illegittimi, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., sul tema, Cass. n. 30822/2018), salvo che: a) lo stesso correntista fornisca precisi elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti conto;
b) al periodo in questione possa comunque assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente (ciò che, ad esempio, può verificarsi in ragione della condotta processuale della banca, la quale ritenga di pagina 3 di 9 stralciare, in tutto o in parte, il credito maturato in detto arco di tempo o di riconoscersi addirittura debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo) (cfr., in questi termini, Cass. n. 11543/2019).
Dunque, laddove il correntista assuma la veste di attore, è costui a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, ossia sul dato più sfavorevole all'attore (cfr. Cass. n. 11543/2019, in motivazione).
3.Ciò posto, nella fattispecie in esame, parte attrice ha fondato la propria domanda di accertamento negativo sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla banca, in quanto difformi da quelli pattuiti ovvero contrari alla legge.
Orbene, la parte attrice non ha contestato l'esistenza del contratto di apertura del rapporto ed, anzi, la linea difensiva attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicate dalla banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento del rapporto oggetto di causa, sin dalla data della loro apertura. La parte attrice ha, infatti, chiesto la rideterminazione dei rapporti di debito/credito con riferimento all'intera durata dei del rapporto oggetto di causa, sin dalla data di inizio.
Per quanto in questa sede rileva, occorre tener conto del fatto che, a fronte della mancata produzione in giudizio della serie completa degli estratti conto relativi al c/c in contestazione, la parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a ritenere che il saldo di tale rapporto fosse più favorevole di quello risultante dai primi estratti conto prodotti in giudizio, in continuità sino alla data di chiusura/passaggio a sofferenza, né tantomeno può dirsi che la banca convenuta abbia posto in essere condotte processuali apprezzabili in senso più favorevole per il correntista.
4. Ciò nondimeno, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta - dal precedente Istruttore - una CTU contabile.
In primo luogo, il nominato CTU, le cui conclusioni possono condividersi per analiticità, logicità
e coerenza, ha accertato, per quanto concerne il c/c 1431003 (ancora in essere al momento dell'accertamento peritale), l'esistenza dei seguenti documenti contrattuali: - lettera di apertura di conto corrente del 29 maggio 2009 con apertura di credito per l'importo di euro 70.000,00 nella quale si rileva l'esistenza delle seguenti pattuizioni “Importo fido accordato: €. 70.000,00; Tasso creditore applicato: 0,7% (su base annua 0,7018%); Tasso debitore oltre fido: Euribor 3 mesi M.M + spread pagina 4 di 9 5,000%; Tasso debitore intra fido: Euribor 3 mesi M.M + spread 2,250%; Periodicità capitalizzazione interessi: trimestrale;
Spese mensili: 4€, per singola scrittura €. 4,00.
Tali risultanze dimostrano l'infondatezza degli assunti dell'attrice, secondo cui la CP_1 convenuta avrebbe, tra l'altro, applicato ed addebitato interessi, spese e commissioni dal contenuto indeterminabile e, comunque, in difetto di specifica pattuizione per iscritto.
Quanto alla continuità degli estratti conto il CTU ha accertato che gli estratti conto presenti agli atti partono dall'apertura del 29/05/2009 fino al 31/12/2018, ma risultano mancati: il primo trimestre
2012; il terzo trimestre 2014; il secondo trimestre 2016 e il quarto trimestre del 2017. allegata agli atti.
Il CTU, tenuto conto degli estratti conto versati in atti, ha proceduto al ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti dalla data di apertura del rapporto 29 maggio 2009 al 31.12.2011.
Il nominato C.T.U. ha poi accertato che, alla data di stipula del contratto di conto corrente con apertura di credito, il tasso di interesse è stato pattuito per iscritto ed è indicizzato al valore Euribor 3 mesi media mensile + spread 2,250% per tasso debitore intra fido e + spread 5,000% per tasso debitore oltre fido. L'ausiliario del giudice ha quindi accertato che il tasso applicato corrisponde ogni mese alla media mensile Euribor 3 mesi del mese precedente.
Sul punto deve escludersi che la clausola relativa agli interessi sia affetta da indeterminabilità in virtù del richiamo al parametro dell'Euribor.
In particolare, si distingue tra Euribor con divisore 360 ed Euribor con divisore 365, dal momento che nel primo caso si assume quale riferimento l'anno commerciale di 360 giorni (12 mesi da
30 giorni ciascuno) e nel secondo caso l'anno solare o civile di 365 giorni.
In proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, ove dal contratto non sia desumibile a quale divisore debba farsi affidamento, comportando la scelta dell'uno o dell'altro divisore una (sia pur esigua) differenza nella quantificazione degli interessi, la clausola relativa a questi ultimi deve reputarsi affetta da indeterminabilità e deve farsi applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. Civ. Sez. I 25.7.2024, n. 20801).
Occorre tuttavia al contempo ricordare che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché una clausola di determinazione degli interessi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri stabiliti e ad elementi estrinseci, purché essi siano obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, dovendosi quest'ultimo pagina 5 di 9 poter desumere dal contratto secondo l'ordinaria diligenza e senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (così Cass. Civ. Sez. III
27.11.2014, n. 25205; successivamente, in senso conforme, Cass. Civ. Sez. VI-I 30.3.2018, n. 8028;
Cass. Civ. Sez. II 18.10.2018, n. 26173, in cui si aggiunge che il requisito della determinabilità deve intendersi rispettato allorché il contratto rinvii a vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello). In altri termini, eventuali dubbi sul divisore scelto dalle parti possono essere dissipati anche attraverso la interpretazione del testo negoziale. Ai sensi dell'art. 1363
c.c. è necessario che le clausole contrattuali siano lette congiuntamente, in modo sistematico. Da tale angolo visuale, si osserva che l'omessa esplicita specificazione del divisore può superarsi sul piano ermeneutico, ove, in altra sezione del testo negoziale, il tasso iniziale del rapporto di mutuo ad interesse variabile sia individuato a partire da una percentuale coincidente con il tasso Euribor determinato con riferimento ad uno solo dei due divisori possibili (v., per conclusioni analoghe, Trib. Milano Sez. III
4.1.2023, n. 82, e App. Torino Sez. I 24.8.2021, n. 955, che attribuiscono rilievo al fatto che il dato indicato risultava coincidente con uno specifico differenzial le;
v., altresì, Trib. Siracusa Sez. II
18.9.2023, n. 1638).
Nel caso di specie, si è già ricordato come sia stato previsto nel contratto oggetto di causa il ricorso a tasso pari alla “media mensile del tasso interbancario per l'area Euro denominato Euribor
(Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi aumentata di uno spread nominale annuo di 2,25 punti, indicando altresì all'art. 16 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza” le modalità per la sua determinazione. Al momento della stipula del contratto (29.5.2009), l'ultima rilevazione dell'Euribor era rappresentata dalla media mensile (dall'1.4.2009 al 30.4.2009) pari all'1,4370 come risulta dalla pubblicazione su “Il Sole 24 ore” del 30.4.2009 (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta)
Tanto ribadito, all'art. 16 del testo negoziale in esame si legge che il tasso di interesse attualmente in vigore è pari al 3,6879 %. Ebbene, ove si sottragga al superiore dato lo spread del 2,25% poc'anzi indicato, è agevole concludere che il tasso Euribor di partenza sia stato pari allo 1.4370%
(3,6879% - 2,25%= 1.4370%). Tale ultima percentuale corrisponde solo alla media mensile del tasso
Euribor 3 mesi determinato con riferimento al divisore 360 per il mese di aprile del 2009, secondo le rilevazioni pubblicate su “Il Sole 24 Ore”, alle quali il testo negoziale ha fatto richiamo. Sotto tale profilo, deve ricordarsi che, per il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, “i tassi d'interesse pagina 6 di 9 bancario in un dato periodo costituiscono, in vero, un fatto notorio, cui il giudice può fare, pertanto, legittimo ricorso ex art. 115 c.p.c., trattandosi d'un dato che rientra nel patrimonio di cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, anche in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità, e, quindi, di ciascun individuo di media cultura ordinariamente partecipe delle attività socio-economiche della collettività stessa” (così, testualmente,
Cass. Civ. Sez. II 2.8.2005, n. 16132; v. anche Cass. Civ. Sez. I 2.8.1991, n. 8513; Cass. Civ. Sez. I
7.4.1986, n. 2415; Cass. Civ. Sez. I 4.3.1986, n. 1345). Nel caso di specie, ricordato come nessuna rilevanza abbia in questa sede la difficoltà dei calcoli richiesti, né la perizia necessaria per la loro esecuzione (così Cass. Civ. Sez. III 27.11.2014, n. 25205 cit.), coincidendo il parametro utilizzato per la determinazione iniziale del tasso di interessi con la media mensile dell'indice Euribor 3 mesi determinato con riferimento al divisore 360 per il mese di aprile del 2009, come rilevato da “Il Sole 24
Ore”.
Con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, il nominato C.T.U. ha accertato come la stessa sia stata legittimamente pattuita con pari periodicità nella capitalizzazione a credito e a debito in conformità al disposto di cui all'art.120 T.U.B. Nel caso di specie, infatti, il contratto di apertura di credito in conto corrente stabilisce la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, con la conseguenza che la relativa domanda va rigettata.
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U. sono pienamente condivisibili (ad eccezione di quanto si dirà per le commissioni sull'accordato), in quanto il contratto di apertura di credito versato in atti contiene l'esplicita pattuizione dei tassi di interesse da applicare.
Con riguardo all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, va ricordato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass., sez. I, 19/10/2017 n. 24806); per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009, per contro si è stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo pagina 7 di 9 continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente".
Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644, la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1 luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1 ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB
Con riguardo al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, può dunque ritenersi, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale;
per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Nel caso di specie, il contratto del 29 maggio 2009 prevede una commissione di massimo scoperto pari al 0,560 % per scaglione di importo fido fino ad Euro 70.000,00. Nel contratto viene indicato l'ammontare dell'affidamento concesso (euro 70.000) e la periodicità trimestrale della c.m.s.
Ne consegue la validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto.
pagina 8 di 9 Sotto questo profilo vanno quindi disattese le conclusioni del CTU, in quanto la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita e applicata.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno relativo alla violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale da parte della banca, avendo parte attrice genericamente dedotto l'illegittimità della condotta dell'istituto di credito, omettendo di allegare e dimostrare le specifiche condotte censurate e le violazioni contestate nonché di dimostrare il danno asseritamente subito.
Alla luce delle suesposte considerazioni le domande di parte attrice vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12063/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così dispone:
Rigetta le domande proposte da parte attrice;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in euro 7.616,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. Controparte_3 pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate.
Così deciso in Siracusa, il 15 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9