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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5966/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU RI Presidente relatrice
RA DI CE
DR MA CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5966/2025, avente come oggetto “separazione e divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CORBO GIANCARLO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 4.11.2025) Per parte ricorrente: “Chiedo solo la pronuncia della separazione e, una volta che sarà divenuta procedibile la relativa domanda, quella del divorzio”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.5.2025, deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
28.9.2019 a Calcinato (BS) con iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
predetto Comune al n. 13, parte I, anno 2019, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, quella del divorzio.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi alla CE delegata, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
la parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status di separazione e la successiva fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di divorzio, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, la CE delegata, autorizzati i coniugi a vivere separati ma non adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva e della successiva rimessione della causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda di divorzio.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da tempo e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata alla prima udienza dinanzi alla CE delegata, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione. 2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status separativo, nonché per la trattazione della domanda di divorzio, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.11.2025.
La Presidente estensora
AU RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU RI Presidente relatrice
RA DI CE
DR MA CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5966/2025, avente come oggetto “separazione e divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CORBO GIANCARLO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 4.11.2025) Per parte ricorrente: “Chiedo solo la pronuncia della separazione e, una volta che sarà divenuta procedibile la relativa domanda, quella del divorzio”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.5.2025, deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
28.9.2019 a Calcinato (BS) con iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
predetto Comune al n. 13, parte I, anno 2019, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, quella del divorzio.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi alla CE delegata, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
la parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status di separazione e la successiva fissazione dell'udienza per la trattazione della domanda di divorzio, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, la CE delegata, autorizzati i coniugi a vivere separati ma non adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva e della successiva rimessione della causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda di divorzio.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da tempo e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata alla prima udienza dinanzi alla CE delegata, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione. 2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status separativo, nonché per la trattazione della domanda di divorzio, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.11.2025.
La Presidente estensora
AU RI