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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 35/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°110 /2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita QU Curci consigliere rel.
ha pronunciato, dando lettura del dispositivo alla odierna udienza di discussione del 20.09.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 35/2024 R.G. Lav. promossa da:
EL QU, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia De Iasio e dall'Avv. Giovanni
Baranello, elettivamente domiciliata come in atti appellante ed appellata incidentale contro
IAL -INNOVAZIONE APPRENDIMENTO MOLISE s.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Mancini, elettivamente domiciliata come in atti appellato ed appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 14.12.2023 il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto da TE
QU. Questa aveva allegato di avere lavorato per IAL – Innovazione Apprendimento Molise
s.r.l. (d'ora innanzi, solo IAL) dal 20.03.1980 al 04.02.2020 con la qualifica di impiegata e che alla cessazione del rapporto lavorativo la datrice di lavoro non le aveva corrisposto la somma pari all'intero valore di riscatto della polizza stipulata dalla stessa azienda con INA, poi Assicurazioni generali. La ricorrente deduceva, quindi, di avere ricevuto dalla ex datrice di lavoro, il 03.06.2020, la somma di €
45.416,03 e, quindi, a luglio dello stesso anno, la ulteriore somma di € 15.139,41, quale saldo FR, a fronte di una indicazione nella busta paga di € 60.5655,41 (tfr netto), allegando, però, di avere diritto, oltre che alla somma indicata in busta paga, anche all'ulteriore somma di € 35.030,95, quale rendimento della polizza stipulata dalla società datrice di lavoro con l'INA.
2. La IAL si costituiva, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità/nullità, per genericità, del ricorso introduttivo. Nel merito contestava la pretesa, evidenziando che le somme derivanti dal riscatto della polizza erano destinate esclusivamente al pagamento del FR spettante ai lavoratori dipendenti, in base alle disposizioni della legge n. 297/1982. Deduceva, inoltre, che era stata erroneamente calcolata dal ctp la ritenuta fiscale e, quindi, la somma da corrispondere al netto a titolo di FR.
3. Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di riferimento, riteneva che effettivamente dal testo della convenzione assicurativa, avente natura di contratto a favore di terzo, emergeva chiaramente che la comune volontà delle parti era tesa ad assicurare ai dipendenti le somme dovute per legge a titolo di tfr ovvero le somme maturate al momento di altro evento comportante la cessazione del rapporto di lavoro.
4. Avverso tale decisione propone appello l'originaria ricorrente, denunciando, con unico e articolato motivo “violazione dell'art. 1362 e ss. c.c., in relazione agli artt. 1325, 1411, 1882 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”. Il Tribunale avrebbe negato il beneficio reclamato esaminando la convenzione assicurativa stipulata l'11.10.1982, la quale, tuttavia, sarebbe stata sostituita dall'allegato 4 sottoscritto il 04.01.1984. Ebbene all'art. 3 di detto allegato i dipendenti dell'Azienda (datore di lavoro) e non altri sarebbero indicati quali beneficiari della polizza e all'art. VI, n. 4, tra le prestazioni garantite è indicato espressamente il valore di riscatto.
Nel caso di specie, essendo stata rispettata la procedura prevista dalla convenzione (art. XIV), non v'era motivo alcuno per ritenere che alla dipendente spettasse solo il tfr e non il valore di riscatto, quale prestazione garantita esplicitamente dalla polizza. Il Tribunale, per individuare la comune intenzione delle parti, si sarebbe limitato ad analizzare il senso letterale del solo art. 1, senza valutare contenuto,
2 portata e finalità delle altre disposizioni contrattuali secondo cui ai lavoratori assicurati beneficiari andrebbero attribuite le maggiori somme del FR dovuto per legge e, cioè, il valore di riscatto, unica prestazione garantita, così violando l'art. 1362 c.c.
Il Giudice di prime cure, inoltre, avrebbe omesso di valutare, per individuare la comune volontà delle parti, il comportamento complessivo anche successivo alla conclusione del contratto, che sarebbe risultato evidente solo dopo l'espletamento della prova testimoniale e l'ordine di esibizione sollecitati dalla originaria ricorrente. Sarebbe, quindi, emerso che ad altri dipendenti della resistente era stato concesso il beneficio negato alla TE.
La sentenza, inoltre, a pag. 4, ultimo capoverso, conterrebbe un passaggio erroneo e contraddittorio laddove, da un lato, si afferma che la convenzione tendeva ad assicurare ai dipendenti le somme dovute a titolo di FR, dall'altro si fa esplicito riferimento alle somme maturate come valore di riscatto e, cioè, alla somma indicata in polizza e pretesa dalla Patella. Del tutto ininfluente sarebbe poi la circostanza, valorizzata dal giudice ai fini della decisione, dell'assenza idi rapporti diretti fra i dipendenti e l'Istituto, elemento che connota il contratto a favore di terzi. E, comunque, per la liquidazione era richiesta la preventiva autorizzazione della lavoratrice. Il Giudice avrebbe, inoltre, fatto riferimento alla natura integrativa e non aggiuntiva della polizza per escludere il beneficio, laddove la giurisprudenza di legittimità utilizza l'espressione di “erogazioni integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto”.
L'appellante chiede, quindi, la riforma integrale della sentenza impugnata, condannando la ex datrice di lavoro a corrispondere all'appellante la somma di € 35.030,94, a titolo di valore di riscatto della polizza. In via istruttoria si chiede che venga ammessa la prova per testi, con i testi e le circostanze di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ordinata alle Assicurazioni Generali di Isernia
e alla IAL di esibire la documentazione pure indicata in detto ricorso.
5. Si è costituita la società datrice di lavoro che, eccepita l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e per la genericità delle critiche mosse alla sentenza appellata, ne chiede il rigetto nel merito. L'assunto dell'appellante, che invoca il diritto all'intero “valore di riscatto della polizza vita, comprensivo dei premi accantonati e del rendimento oltre al FR maturato e rimasto in azienda”, non troverebbe riscontro nell'art. I dell'allegato 4 in cui si afferma espressamente che la polizza aveva la finalità di consentire all'Azienda di “costituirsi le disponibilità economiche per far fronte al trattamento di fine rapporto di lavoro dovuto ai propri dipendenti ai sensi della legge 29 maggio 1982
n. 297…” Il giudice, affermando che “in base all'allegato 3 è evidente come la polizza abbia l'intento
3 di costituire le disponibilità economiche per far fronte al trattamento di fine rapporto dovuto dall'azienda 8IAL) ai propri dipendenti (testualmente l'art. 1 dell'allegato)”, avrebbe correttamente interpretato la polizza e la volontà delle parti ivi espressa.
Erroneamente, peraltro, l'appellante censura la sentenza per avere il Giudice di primo grado valutato, ai fini della decisione, la convenzione assicurativa del 1982, sostituita dall'allegato 4 del 04.01.1984, essendo evidente che il Tribunale di Campobasso ha motivato facendo riferimento appunto al citato allegato 4. Ribadito, quindi, che dalla convenzione, la quale richiama espressamente la l. n. 297/1982, emergerebbe senza ombra di dubbio che le somme accantonate hanno solo la funzione di costituire un fondo per far fronte al pagamento del FR, non incidendo sulla natura del contratto la circostanza che ai fini della liquidazione è richiesta l'autorizzazione del dipendente, si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'appellato, inoltre, spiega appello incidentale, censurando la statuizione con cui il Tribunale di
Campobasso, ha disposto la compensazione delle spese, stante la novità della questione. Tale profilo della controversia sarebbe escluso dalla risalenza al 2009 della sentenza n. 21553 delle SS.UU. che ha affermato il principio di diritto sulla base del quale si è pronunciato il rigetto della domanda della
TE.
6. All'odierna udienza, sentite le parti, che si sono riportate ai propri atti difensivi, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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7. L'appello principale non è fondato, dovendosi conseguentemente confermare il rigetto della domanda della TE.
8. Il Tribunale di Campobasso ha correttamente affermato che nulla è dovuto alla ex dipendente, oltre la somma già corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di FR e pari ad € 60.555,41
(v. busta paga di cui all'all. 2 del fascicolo della originaria ricorrente). Con la polizza assicurativa stipulata tra INA e datrice di lavoro, anche nella versione aggiornata di cui all'allegato 4 del
04.01.1984 (all. 3 del fascicolo di I grado della TE), è incontestato che le parti intendessero garantire l'erogazione del FR ai dipendenti di IAL. All'art. I della polizza, come aggiornato nella versione del 1984, si afferma espressamente che “l'Azienda attraverso polizze assicurative intende costituirsi le disponibilità economiche occorrenti per far fronte al trattamento di fine rapporto di lavoro dovuto ai propri dipendenti ai sensi della legge 28 maggio 1982, n. 297, l'istituto, nei limiti degli articoli successivi e sulla base dei versamenti eseguiti e delle informazioni fornite dall'Azienda
4 stessa, della cui veridicità risponde essa medesima, assicura tali disponibilità”. Da nessuna disposizione della polizza risulta che ai dipendenti beneficiari fosse attribuito un beneficio economico ulteriore rispetto al FR. L'art. VI dell'allegato 4, nell'elencare le prestazioni garantite, fa riferimento alle diverse ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, riferendosi a quella del pensionamento (che rileva per la TE) la n. 4 (“un valore di riscatto – in ogni altro caso di cessazione del rapporto di lavoro- pari alla riserva matematica netta del contratto…”). È indubbio, peraltro, che i dipendenti dell'Azienda, nella struttura della polizza, che si atteggia come contratto a favore di terzo, risultano beneficiari delle sole somme poste a garanzia del trattamento di fine rapporto, a tanto conseguendo che, da un lato agli stessi non vanno corrisposte le eventuali maggiori somme maturate per l'effetto della polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, dall'altro che, ricevuto l'importo corrispondente al tfr, nulla essi hanno a pretendere.
A confermare che la polizza sia stata stipulata al fine di costituire, nell'interesse del datore di lavoro, la provvista per far fronte al trattamento di fine rapporto si evince anche dall'art. XII dell'allegato 4 laddove nel prevedere la possibilità di operazioni di anticipazioni, dopo il pagamento della seconda annualità di premio, si rimanda espressamente, per modalità e limiti, a quanto previsto dall'art. 1 della legge 29.05.1982, n. 297. Significativo è anche l'art. V laddove, nel determinare l'importo dei premi, si prevede che lo stesso sia pari, quanto al premio unico (lett. a), dovuto alla data di efficacia di ogni singola polizza, all'ammontare del tfr maturato da ciascun dipendente alla predetta data, quanto al premio annuo anticipato (lett. b), dovuto dal secondo anno, all'ammontare della quota di trattamento di fine rapporto maturato nell'anno da ciascun dipendente. Il riferimento, anche in tale disposizione, al FR conferma che la polizza assicurativa era destinata a garantire la provvista per detto trattamento e non a corrispondere ai dipendenti dell'azienda ulteriori erogazioni integrative. Il Tribunale di
Campobasso ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte fin dal 2009
(Cass. SS.UU. sentenza n. 21553 del 12.10.2009), secondo cui “In materia di indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla legge n. 297 del 1982 non preclude che, in generale, possano essere corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto, purché esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere una disposizione derogatoria alla disciplina legale. Deve, pertanto, escludersi che siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per l'effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorché, in ragione della struttura della provvista e dalla modalità di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata
5 costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell'indennità di fine rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del trattamento di fine rapporto”.
Tali principi sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte, da ultimo con ordinanza n. 4352 del
22.02.2018, laddove in motivazione si è, peraltro, escluso che possa “configurarsi una violazione dell'art. 1411 cod. civ., così come ipotizza parte ricorrente, atteso che, una volta escluso che i benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto”.
Né struttura e finalità della convenzione mutano laddove essa prevede per la liquidazione delle prestazioni garantite l'autorizzazione del terzo beneficiario.
9. L'appello principale va, dunque, rigettato, non essendo necessario disporre l'espletamento della istruttoria sollecitata dall'appellante, in considerazione della univocità delle disposizioni della polizza che rivelano senza dubbio alcuno la volontà delle parti contraenti, anche in considerazione del carattere valutativo dei capitoli della prova per testi, con riferimento ai concetti di “capitale versato”,
“valore di riscatto” e “rendimento di polizza”. Quanto all'ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c., pure sollecitato dall'odierna appellante, ne è evidente la genericità e la natura meramente esplorativa, non essendo stato indicato neppure un nominativo di dipendente che abbia beneficiato, in virtù della polizza assicurativa di cui si discute, di erogazioni aggiuntive rispetto al FR (cfr., ex plurimis, Cass., sez. L, sentenza n. 5908 del 24.03.2004: “Il potere officioso del giudice di ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., alla parte l'esibizione di documenti sufficientemente individuati, ha carattere discrezionale e, non potendo sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, può essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile "aliunde", non anche per fini meramente esplorativi. Il mancato esercizio da parte del giudice del relativo potere, anche se sollecitato, non è censurabile in sede di legittimità neppure se il giudice abbia omesso di motivare al riguardo”).
10. Va accolto, invece, l'appello incidentale. Compensando tra le parti le spese del giudizio “per la novità della questione.”, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 2014 e dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018.
6 Come è noto, il principio cardine che regola la materia delle spese è il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
È stato affermato dalla Corte di Cassazione che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, posto che essa non va riferita all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo.
Né è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901;
Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632).
Al fine della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018). Quanto alla compensazione delle spese processuali, la norma che la prevede, l'art. 92, comma 2, c.p.c.., è stata dapprima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificata dall'art. 39-quater legge n. 51 del 2006, poi è stata ulteriormente modificata dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del 2009 ed infine, dall'art. 13, comma I, d.
1.12 settembre 2014 n.132. Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass.
11217/2016).
Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal dl. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2 , c.p.c.
7 Nel caso in esame, non ricorre alcuna di dette ipotesi. Come evidenziato dall'appellante, la Corte di
Cassazione fin dal 2009 (SS.UU., sentenza n. 21553 del 12.10.2009) ha affermato i principi ai quali lo stesso Tribunale di Campobasso si è attenuto per la decisione della controversia. L'indirizzo è stato poi confermato e ribadito negli anni successivi (da ultimo, v. ordinanza n. 4352/2018).
11. La sentenza va, quindi, limitatamente alla statuizione relativa alle spese, riformata, dovendosi porre a carico della originaria ricorrente, risultata soccombente, le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi indicati dal D.M n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, attesa la non complessità della causa, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
12. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione, e si liquidano come da dispositivo, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale, proposti, rispettivamente, da
EL QU con ricorso del 15.03.2024, e da IAL – INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO- -MOLISE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con atto del 31.05.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso -Giudice del lavoro - in data
14.12.2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna EL QU al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore di IAL – INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO- -MOLISE s.r.l., che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione.
Rigetta l'appello principale.
Condanna l'appellante principale alla rifusione in favore dell'appellante incidentale delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.300,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP, come per legge, con distrazione.
8 Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale del pagamento,
a titolo di contributo unificato, di un importo pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 20.09.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita QU Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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