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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 842/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio e promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. AMBROGETTI SABINA -RICORRENTE-
CONTRO
, nata il [...] a [...], residente in [...] CP_1
c.f. C.F._2
Avv. CORSINI ALBERTO -CONVENUTA-
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
4.6.2024
1 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalle parti congiuntamente all'udienza del 13.2.2025:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, stabilire che nulla deve a a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio a far data dal mese di Persona_1 dicembre 2024 e, pertanto, revocare l'ordine di pagamento diretto della somma di cui sopra a carico di in favore di Revocare l'assegnazione della casa CP_2 CP_1 familiare a in quanto non più collocataria del figlio , il tutto CP_1 Persona_1 con compensazione delle spese e competenze di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n. Parte_1
879/2018 del 21.12.2018 del Tribunale della ZI (modificata con sentenza n.
70/2019 della Corte di Appello di Genova), con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. ha chiesto la revoca dell'obbligo di corrispondere a il contributo al CP_1 mantenimento dei figlio (nato il [...]), maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente ed attualmente convivente con il padre, nonché la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla CP_1
Si è costituita in giudizio la convenuta, contestando la ricostruzione dei fatti come allegata da parte ricorrente e chiedendo di accogliersi le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza in data 8.10.2024, sentite le parti, e dato atto dell'impossibilità di giungere ad un accordo, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. a scioglimento di riserva sono stati revocati sia il contributo dovuto dal ricorrente al mantenimento del figlio sia l'assegnazione della casa familiare alla convenuta, rigettando contestualmente le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e fissando udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
2 Alla successiva udienza in data 13.2.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo come da conclusioni precisate congiuntamente nei rispettivi fogli di p.c. depositati e il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Nel merito, le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge, non contrastanti con l'interesse del minore, che ad oggi vive con il padre, e possono pertanto essere ratificate dal Tribunale.
Spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n. 879/2018 del Tribunale della ZI (già modificata con sentenza n. 70/2019 della Corte di
Appello di Genova), prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e così dispone: revoca l'obbligo di di versare a contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento di a far data da dicembre 2024 con conseguente revoca Persona_1 dell'ordine all di pagamento diretto dell'importo mensile dovuto a tale titolo;
CP_2 revoca l'assegnazione della casa familiare a CP_1
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla ZI nella camera di consiglio del 20.2.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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