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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3232/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 3232/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 06/02/2025 promossa congiuntamente da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato
SEMPREVIVO GINA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 03/02/2025)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente pagina 1 di 4 in data 08/08/2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio a Buccheri in data 24/10/1992 (atto trascritto nello stesso Comune al n. 10, Parte II serie A);
- che dalla loro unione nascevano i figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
All'udienza camerale del 05/02/2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Buccheri, via Failla
n. 14, realizzata su due piani - unitamente ai mobili, arredi e pertinenze - ad entrambi i coniugi che, in attesa di diversa collocazione, vi abiteranno ciascuno su un piano diverso, condividendo gli spazi comuni di comune accordo e nel rispetto reciproco della propria libertà.
3. Nulla disporre sul mantenimento dei figli e , in quanto sono Per_1 Per_2 economicamente indipendenti poiché vivono e lavorano entrambi all'estero”.
Con provvedimento del 06/02/2025 adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che pagina 2 di 4 comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per quanto concerne la richiesta di assegnazione della casa coniugale, è pacifico per giurisprudenza costante che, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, il Tribunale non possa riconoscere alcun diritto di abitazione nella casa familiare, atteso che l'assegnazione della casa ha come unica funzione la tutela della prole e serve a garantire ai figli di rimanere nello stesso habitat domestico fino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica. Ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula, infatti, dalla competenza funzionale del
Giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (Cass. civ.
1.8.2013 n. 18440, Cass. civ. 18.9.2013 n. 21334).
Alla luce di ciò, pertanto, la predetta condizione non potrà essere omologata dal Tribunale.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura congiunta della domanda e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3232/2024
V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio con Parte_2 rito concordatario a Buccheri il 24/10/1992, trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 10, Parte II, Serie A dell'anno 1992; dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Buccheri per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n.
396/2000;
Spese al definitivo.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa il 17.2.25, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 3232/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 06/02/2025 promossa congiuntamente da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato
SEMPREVIVO GINA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 03/02/2025)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente pagina 1 di 4 in data 08/08/2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio a Buccheri in data 24/10/1992 (atto trascritto nello stesso Comune al n. 10, Parte II serie A);
- che dalla loro unione nascevano i figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
All'udienza camerale del 05/02/2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Buccheri, via Failla
n. 14, realizzata su due piani - unitamente ai mobili, arredi e pertinenze - ad entrambi i coniugi che, in attesa di diversa collocazione, vi abiteranno ciascuno su un piano diverso, condividendo gli spazi comuni di comune accordo e nel rispetto reciproco della propria libertà.
3. Nulla disporre sul mantenimento dei figli e , in quanto sono Per_1 Per_2 economicamente indipendenti poiché vivono e lavorano entrambi all'estero”.
Con provvedimento del 06/02/2025 adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che pagina 2 di 4 comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per quanto concerne la richiesta di assegnazione della casa coniugale, è pacifico per giurisprudenza costante che, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, il Tribunale non possa riconoscere alcun diritto di abitazione nella casa familiare, atteso che l'assegnazione della casa ha come unica funzione la tutela della prole e serve a garantire ai figli di rimanere nello stesso habitat domestico fino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica. Ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula, infatti, dalla competenza funzionale del
Giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (Cass. civ.
1.8.2013 n. 18440, Cass. civ. 18.9.2013 n. 21334).
Alla luce di ciò, pertanto, la predetta condizione non potrà essere omologata dal Tribunale.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura congiunta della domanda e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3232/2024
V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio con Parte_2 rito concordatario a Buccheri il 24/10/1992, trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 10, Parte II, Serie A dell'anno 1992; dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Buccheri per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n.
396/2000;
Spese al definitivo.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa il 17.2.25, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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