Parere interlocutorio 10 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2023
Parere interlocutorio 10 marzo 2025
Parere definitivo 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 10/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00172/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00356/2022
OGGETTO:
Ministero della cultura.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da RO RR, contro Comune di Loano, avverso diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 36886 del 7 novembre 2019.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. 10671 del 18 marzo 2022 di trasmissione della relazione con la quale il Ministero della cultura ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il parere n. 689/2023;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.
Premesso:
1. Il signor RR ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli atti indicati in epigrafe.
2. Dalla documentazione contenuta nel fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti, non specificamente contestate emerge che:
a) il signor RR riferisce di essere proprietario di terreni siti alla via Costino di Monte Carmelo nel comune di Loano in zona destinata ad agricoltura tradizionale e soggetti a vincolo paesaggistico. Per edificare una casa agricola su parte di essi, egli aveva ottenuto il permesso di costruire n. 275/2002, nonché il permesso in variante n. 254/2005;
b) in data 21 luglio 2006 il RR chiedeva il rilascio del certificato di agibilità attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati;
c) a seguito di sopralluogo effettuato il 13 ottobre 2009 presso l’immobile di via Costino di Monte Carmelo, il Comando della Polizia municipale di Loano, con verbale n. .243, rilevava l’esecuzione di interventi in difformità dai titoli edilizi;
d) in esito a tale accertamento il comune di Loano ingiungeva, con ordinanza n. 11553 del 18 marzo 2010, la demolizione delle opere abusivamente realizzate;
e) il RR chiedeva quindi al medesimo Comune, in data 9 luglio 2010, il rilascio di permesso in sanatoria e, in data 3 dicembre 2010, l’accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167, del decreto legislativo n. 42/2004;
f) in data 29 agosto 2017 la Commissione locale per il paesaggio si esprimeva per l’improcedibilità della richiesta, in quanto “ le opere oggetto della sanatoria non rientrano nelle fattispecie previste per le quali è possibile l’accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167, comma 4, lett. a), b) c) del D. Lgs. 42/04); le opere realizzate hanno concretizzato infatti un aumento di superficie e di volume ”;
g) a seguito del parere della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, il comune di Loano: i) trasmetteva al ricorrente in data 9 novembre 2017 un preavviso di diniego in cui si rappresentava che la fattispecie non era stata considerata riconducibile alle disposizioni dell’art. 167, co. 4, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 42/2004; ii) emanava, in data 17 maggio 2018, il provvedimento definitivo di diniego di cui al prot. n. 34.241/36.696; iii) ordinava, con ordinanza n. 14 in data 15 novembre 2018, la demolizione delle opere abusive e la conseguente rimessa in pristino;
h) il RR, in data 2 ottobre 2019, presentava un’ulteriore istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, “ nell’intenzione di regolarizzare l’intervento de quo ”;
i) con provvedimento n. 36886 del 7 novembre 2019, notificato in data 8 novembre 2019, il Comune rigettava la domanda, considerata “ manifestamente irricevibile ”, disponendone l’archiviazione.
3. L’interessato ha chiesto chiede quindi l’annullamento dell’atto di diniego, “ nel rispetto dei termini procedimentali, siccome sospesi (in via straordinaria) dal d.l. n. 18/2020 e s.m.i ” in base ai seguenti motivi:
3.1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167, co. 4 e 5, D. Lgs. n. 42/2004 - Difetto assoluto di motivazione in relazione all'art. 3, l. n. 241/1990 ”: erroneamente il Comune di Loano avrebbe considerato l’istanza presentata in data 2 ottobre 2019 una mera riproposizione della domanda di accertamento di conformità già presentata nel 2010, poiché quest’ultima non prevedeva alcuna demolizione; nessun effetto escludente della facoltà di presentare una nuova istanza di accertamento avrebbe potuto essere attribuito alla circostanza che non era stata effettuata alcuna attività di rimessione in pristino; inoltre, la motivazione dell’atto impugnato, nella parte in cui aveva considerato che “ la situazione prospettata non trova soluzione nella casistica indicata nella normativa vigente ” sarebbe viziata da un grave errore interpretativo, poiché, sulla base dell’art. 167, d. lgs. n. 42/2004, nel testo vigente all’epoca di realizzazione delle opere contestate (“ tra l’agosto 2003 e la primavera del 2006 ”), l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare se ordinare la rimessione in pristino ovvero il pagamento di un’indennità anche in caso di abusi comportanti la creazione di nuovi volumi o superfici, effettuando una comparazione tra gli interessi privati e quelli pubblici rilevanti nella fattispecie; in merito a questi ultimi interessi il diniego del Comune di Loano non avrebbe fornito alcuna motivazione, nonostante “ il decennio intercorso dalla commissione dell’(asserito) abuso edilizio ”, che porrebbe all’Amministrazione l’onere di un obbligo motivazionale rafforzato.
3.2. “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 - Mancata trasmissione alla Soprintendenza dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 ”: l’Amministrazione non avrebbe trasmesso l’istanza alla competente Soprintendenza per l’acquisizione del prescritto parere.
3.3. “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10-bis. l. n. 241/1990 - Omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 ”: violando gli istituti di partecipazione procedimentale, l’Amministrazione avrebbe impedito all’interessato di evidenziare “ le differenze sussistenti tra l’istanza del 2010 e quella del 2019 e spiegare che non vi è stata alcuna attività di rimessa in pristino giacché la demolizione delle opere abusive è idonea a compromettere, inevitabilmente, la stabilità della restante parte dell’immobile ”, nel quale il ricorrente “ dimora ” con la propria famiglia.
4. Nel corso del procedimento:
4.1. Il comune di Loano ha formulato le proprie controdeduzioni con nota prot. n. 36499/2020 in data 20 ottobre 2020, tra l’altro rinviando ai contenuti della sentenza n. 480/2020 con la quale il T.a.r. per la Liguria, in data 11 luglio 2020, aveva respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti dal RR avverso il precedente diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica in merito alle stesse opere.
4.2. Il Ministero della cultura nella relazione istruttoria, adeguandosi alle osservazioni formulate dal Comune, si è espresso per l’infondatezza del gravame.
4.3. La Sezione, con parere interlocutorio n. 689/2023, reso nell’adunanza del 22 marzo 2023, ha disposto “ che il Ministero della cultura fornisca un quadro dettagliato degli interventi cui si riferiscono entrambe le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate dal ricorrente, all’uopo trasmettendo alla Sezione un’integrazione della relazione ”.
4.4. Il Ministero con nota prot. n. 0026269-P in data 31 luglio 2023 ha trasmesso la sentenza n. 1577/2023 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal RR contro la sentenza n. 480/2020 del T.a.r. per la Liguria “ in materia connessa al presente ricorso ”.
4.5. Il Ministero con nota prot. n. del 6 agosto 2024 ha sollecitato il Comune a fornire gli elementi richiesti con il citato parere, in particolare chiedendo “ di illustrare in dettaglio gli interventi cui si riferiscono le due istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate dal ricorrente rispettivamente il 03/12/2010 e il 02/10/2019 ”.
4.6. A riscontro di quest’ultima richiesta, il comune di Loano con nota del 13 agosto 2024 ha fornito gli elementi richiesti relativamente agli interventi cui si riferiscono le due istanze (2010 e 2019) di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 presentate dal ricorrente.
Considerato:
1. Impregiudicato l’esame delle questioni dedotte, la Sezione ritiene che il ricorso non è maturo per la decisione, essendo necessario che il Ministero fornisca elementi chiarificatori circa l’eventuale identità delle due istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate dal ricorrente, all’uopo trasmettendo alla Sezione un’integrazione della relazione, in cui vengano altresì evidenziate le considerazioni ritenute opportune in merito all’eventuale tardività del gravame.
Occorre quindi che il Ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente parere, provveda a trasmettere la citata relazione integrativa al ricorrente, assegnando ad esso un congruo termine per la proposizione di eventuali controdeduzioni.
2. Si rappresenta che la Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 2023) ha stabilito da ultimo, in adesione al nuovo indirizzo inaugurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani c. Italia ) che “ …le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario ”.
3. Per tale ragione, onde prevenire la lesione dell’interesse erariale conseguente all’eventuale pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione del ricorso in oggetto, è indispensabile che quanto sopra richiesto sia adempiuto nel rispetto del termine dato.
4. Pertanto, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, manda alla Segreteria perché inoltri il presente parere al Ministero della cultura. Fissa l’adunanza per l’ulteriore trattazione dell’affare a data da destinarsi da parte del Presidente della Sezione.
P.Q.M.
Impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione. Manda alla Segreteria perché comunichi il presente parere al Ministero della cultura, fissando l’adunanza per l’ulteriore trattazione dell’affare a data da destinarsi da parte del Presidente della Sezione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sandro Menichelli | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas