Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 5701
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Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa motivazione su richieste subordinate (durata, obbligo di soggiorno, cauzione)

    La Corte d'appello ha dedicato un'ampia e specifica motivazione alla conferma delle misure personali, valorizzando elementi quali la carriera criminale, il comportamento in carcere e l'irreperibilità attuale del proposto, ritenendo la durata e la cauzione adeguate e proporzionate.

  • Altro
    Confisca per equivalente ultra petita e fuori dai presupposti di legge

    La motivazione della Corte d'appello è ritenuta inconciliabile e contraddittoria, non chiarendo se la confisca sia diretta per reimpiego di proventi illeciti o per equivalente ex art. 25 d.lgs. 159/11, né individuando i presupposti specifici per la confisca per equivalente. La Corte di Cassazione annulla il decreto su questo punto per vizio di motivazione radicale.

  • Altro
    Violazione art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011 e motivazione apparente sulla convivenza

    La Corte d'appello ha fornito una risposta che integra gli estremi della motivazione apparente, non evidenziando alcun dato da cui desumere la convivenza nel quinquennio rilevante e allegando elementi fattuali che sembrano smentirla. L'argomentazione sulla convivenza del marito nel 2012 e la nozione di 'interessi condivisi' basata sui rapporti tra la madre della ricorrente e il proposto sono ritenute inconferenti o non provate. La Corte di Cassazione annulla il decreto su questo punto per vizio di motivazione.

  • Altro
    Violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. 159/2011 e motivazione apparente sulla liceità della provvista

    Le censure sono assorbite dall'accoglimento dei motivi precedenti relativi alla convivenza e alla motivazione apparente, poiché la soluzione di tali questioni dipenderà dall'esito del giudizio di rinvio.

  • Rigettato
    Erroneo calcolo dei periodi di sospensione del termine

    La Corte d'appello ha ricostruito analiticamente le cadenze processuali e i periodi di sospensione, ritenendoli legittimamente disposti in accoglimento di istanze delle difese. La Corte di Cassazione conferma la correttezza delle sospensioni, escludendo che i rinvii siano avvenuti per esigenze di acquisizione della prova o concessione di termini per la difesa, e pertanto ritiene la confisca non tardiva e pienamente efficace.

  • Rigettato
    Notifica del decreto di integrazione della discussione solo al difensore e non personalmente al proposto

    La Corte territoriale ha respinto la doglianza, ritenendo che la vocatio in ius fosse stata regolarmente effettuata sin dall'inizio con la notifica del decreto di sequestro e proposta della DIA. La remissione della causa sul ruolo era una mera riapertura della fase di discussione su un tema già oggetto del contraddittorio, non una nuova contestazione. La notifica al solo difensore è considerata corretta in quanto il proposto era rappresentato dal suo legale.

  • Rigettato
    Violazione art. 30, comma 3, d.lgs. 159/2011 per omessa pronuncia sulla confisca già eseguita in sede penale

    La Corte d'appello ha risposto alla doglianza, condividendo l'assunto del Tribunale che il titolo di confisca emesso in sede di prevenzione si aggiunge a quello penale, senza impedire l'adozione di un distinto titolo, ma precludendo solo un'autonoma esecuzione. La norma è volta a regolare i rapporti tra più titoli esecutivi, evitando duplicazioni in sede esecutiva. La motivazione è conforme al dato normativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 5701
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5701
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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