Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di riferimento da cui far decorrere il quinquennio utile per le indagini riguardanti i conviventi del proposto a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 159 del 2011, corrisponde alla data nella quale il rappresentante della pubblica accusa propone istanza per l'applicazione del sequestro o della confisca nei confronti del destinatario della misura, in quanto le investigazioni relative ai terzi sono comunque finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del soggetto investito in via principale dalla richiesta.
Commentario • 1
- 1. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021
Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2014, n. 12987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12987 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/01/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. M. S. - rel. Consigliere - N. 311
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 29974/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB LO N. IL 14/08/1965;
RB ES N. IL 28/11/1966;
avverso il Decreto n. 90 del 2012, CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ES MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO G., il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Catanzaro con decreto pronunciato il giorno 8 febbraio 2013 rigettava i ricorsi proposti da RB GI e RB ZO, quest'ultimo nella qualità di terzo interessato, avverso il provvedimento con il quale, il 25 luglio 2012, il Tribunale di Crotone aveva disposto, ai sensi della L. n. 575 del 1965, artt.
2 - bis e segg., la misura di prevenzione della confisca di beni mobili ed immobili, titoli, depositi bancari e postali, somme di denaro di proprietà di RB GI, della madre e della moglie di questi, nonché, per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, della villetta di proprietà di RB NC, fratello del predetto GI col quale avrebbe convissuto fino ad una certa data del 2006, eppertanto nel quinquennio precedente la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale.
A sostegno della decisione la Corte territoriale richiamava il provvedimento di sorveglianza speciale di p.s. della durata anni due con obbligo di soggiorno già disposta a carico di RB GI, ritenuto per questo portatore di pericolosità qualificata, la sua condanna in prime cure per il reato di estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, la sperequazione, ritenuta palese, tra i redditi percepiti dai due ricorrenti (pressoché esclusivamente da lavoro dipendente) e dai loro familiari ed il valore dei beni confiscati, la provenienza illecita dei rispettivi redditi dedotti nel procedimento dappoiché frutto, anche quelli da lavoro dipendente presso il complesso turistico "il Tucano" di Isola Capo Rizzato, dell'attività estorsiva di cui alla condanna già innanzi richiamata in considerazione delle modalità attraverso cui furono imposti i relativi contratti.
2. Avverso il decreto detto ricorrono per cassazione entrambi i fratelli RB assistiti dai rispettivi difensori di fiducia.
2.1.1 La difesa di RB GI sviluppa due motivi di impugnazione, denunciando, col primo di essi, violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, e art. 16, comma 1, lett. a), in particolare osservando: il giudizio di pericolosità qualificata espresso a carico del ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, richiamato dall'art. 16, si fonda sul sospetto che il proposto sia sodale di una associazione per delinquere di stampo mafioso;
ma il ricorrente, come peraltro riconosciuto nello stesso decreto del Tribunale, è stato definitivamente assolto da tale accusa e questo fa venir meno la sua pericolosità qualificata ed il presupposto della misura patrimoniale in discussione;
la motivazione articolata dal giudice territoriale non discetta affatto di pericolosità sociale e non tiene conto della circostanza fattuale e giuridica appena esposta.
2.1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa di RB GI violazione degli artt. 125 e 597 c.p.p., nonché della L. n. 159 del 2011, art. 20, comma 2, e art. 24, comma 1, in particolare osservando: la motivazione impugnata non indica i requisiti oggettivi previsti dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20, per il provvedimento di confisca, ne' indica gli elementi dai quali dedurre la sproporzione tra redditi e beni confiscati ovvero l'attività illecita da cui tali redditi sarebbero stati tratti;
il ricorrente ha dimostrato di aver percepito negli ultimi nove anni redditi per quasi 298.000,00 Euro, somma compartibile con il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio;
su tale punto tace del tutto il decreto impugnato;
la corte distrettuale ha richiamato per relationem le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure senza considerare le censure difensive del sottoposto, soprattutto in relazione alle doglianze relative all'onere probatorio non soddisfatto da parte della pubblica accusa, come peraltro ritenuto dal Presidente del Tribunale di Crotone che ebbe a rigettare la richiesta di sequestro.
2.2. Anche nell'interesse di RB NC la difesa ricorrente ha sviluppato due motivi di impugnazione.
2.2.1 Col primo di essi denuncia il difensore violazione di legge in relazione a due profili, in particolare osservando: i giudici catanzaresi hanno ritenuto il rapporto di convivenza tra i fratelli RB rientrante nel quinquennio previsto dalla L. n. 575 del 1965, art.
2 - bis, a tal fine indicando come dies a quo per il conteggio del termine detto quello della proposta di applicazione della misura personale, indipendentemente da quello relativo alla presentazione della proposta patrimoniale;
tra le due misure ormai, tra quella personale e quella patrimoniale, esiste una riconosciuta (dalla legge) autonomia in luogo della passata (ed abrogata) accessorietà; questo significa che si può promuovere la misura patrimoniale di prevenzione anche in assenza di una misura personale in atto, di guisa che è del tutto errato far decorrere il quinquennio dal procedimento personale di prevenzione, per quanto detto e statuito, istituto diverso da quello in discussione;
nel caso di specie la richiesta di prevenzione poi accolta è del 9.11.2011, iscritta il dì 11 successivo col n. 26/2011 R.M.S.P.; la convivenza tra i due fratelli è cessata - non vi sono contrasti sul punto - il 25 maggio 2006, in epoca quindi che la pone al di fuori del quinquennio di cui alla L. n. 575 del 1965, art.
2 - bis;
ne' può richiamarsi legittimamente la diversa data del 13.1.2011, data in cui venne richiesta una analoga, ma non identica, richiesta iscritta sub n. 7/2011 R.M.S.P., sia perché è stata essa rigettata dal presidente del tribunale, sia perché il relativo procedimento di prevenzione è diverso ed autonomo rispetto a quello successivo, ancorché in seguito riuniti.
2.2.2 Col secondo motivo di doglianza denuncia la difesa ricorrente l'assoluta carenza di motivazione del decreto impugnato, in particolare osservando: i giudici territoriali hanno ignorato le ragioni e le allegazioni di parte ricorrente volte a dimostrare la capacità reddituale dell'interessato a conseguire i cespiti confiscati;
la villetta destinata poi ad abitazione di RB NC è stata realizzata gradualmente nel corso di più anni ed in economia;
nel 2002 è stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria a dimostrazione che a quella data era stato realizzato un manufatto;
il ricorrente ha abilità artigiane ed ha direttamente lavorato per la realizzazione del bene in discussione;
le indagini peritali hanno notevolmente sopravalutato la villetta confiscata e non hanno considerato i lavori in proprio ed in economia;
nella fase di merito il ricorrente ha dato ampia dimostrazione delle sue capacità reddituali e della legittima provenienza dei suoi averi, dimostrazione del tutto ignorata dai giudicanti.
3.1 ricorsi sono infondati.
3.1 Prendendo le mosse dal ricorso proposto nell'interesse di RB GI ed al primo motivo di doglianza con esso sviluppato, osserva il Collegio che, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 16, (in vigore dal 13.10.2011) comma 1, lett. a), che rimanda ai soggetti indicati all'art. 4, lett. a) e b), i destinatari della confisca di prevenzione sono gli indiziati dei reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 - bis, tra i quali vi sono i reati commessi con metodo mafioso e nel caso di specie il decreto impugnato richiama una recente condanna del ricorrente per il reato di estorsione aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Quanto invece al secondo motivo, nonostante sia stato denunciato il vizio di violazione di legge, trattasi di tipica doglianza motivazionale inammissibile per cassazione in subiecta materia, censura motivazionale peraltro del tutto infondata dappoiché richiamati puntualmente dai giudici di merito i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, rispettivamente la pericolosità qualificata del ricorrente dedotta dalla misura di prevenzione personale in atto, da una parte, e la sperequazione tra redditi familiari e valore dei beni confiscati in uno con l'attività estorsiva consumata ai danni del villaggio Tucano, fonte di illeciti guadagni, dall'altra.
3.2.1 Venendo ora al primo motivo di impugnazione illustrato dalla difesa di RB NC, si osserva quanto segue. Ai sensi del D.Lgs, n. 159 del 2011, art. 19, comma 3, (la norma ripropone la disciplina già contenuta nella L. n. 575 del 1965, art.
2 - bis, comma 3) le indagini patrimoniali ai fini della prevenzione patrimoniale ".... sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1...".
La legge non indica il dies a quo dal quale conteggiare, a ritroso, il quinquennio reso per legge rilevante ai fini di possibili provvedimenti di prevenzione patrimoniale a carico di terzi e sul punto si confrontano la tesi dei giudici della prevenzione e quella della difesa.
Per i primi il termine da considerare ai fini in discussione è quello della proposta della misura personale applicata al fratello del ricorrente, per la difesa invece è quello in cui il rappresentante della pubblica accusa ha avanzato l'istanza volta alla misura patrimoniale.
Ritiene la Corte coerente col dettato normativo la tesi difensiva. Ed in vero;
in primo luogo, ed è questo argomento decisivo ai fini della interpretazione legislativa sul punto in discussione, tra le due misure, quella patrimoniale e quella personale, esiste ormai una riconosciuta autonomia, dappoiché superato dalla legge il principio di accessorietà tra di esse (cfr. L. n. 575 del 1965, art.
6 - bis, introdotto dalla L. n. 94 del 2009, inserito nel D.Lgs. n. 159 del 2011, all'art. 18, che esplicitamente ed espressamente contempla la possibilità di applicazione disgiunta delle due misure). In ipotesi pertanto di misura di prevenzione esclusivamente patrimoniale il quinquennio di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19, comma 3, non avrebbe lo stesso criterio di individuazione del termine dal quale conteggiarlo, dappoiché assente appunto la misura personale. Di qui la necessità di individuare un criterio di interpretazione della norma univoco ed applicabile in entrambe le ipotesi previste dalla legge, quella della misura patrimoniale concomitante con la misura personale e quello della misura patrimoniale disgiunta da quella personale perché adottata quest'ultima in tempi diversi dalla prima ovvero non adottata. Inoltre la particolare disciplina in parola ha rilievo e funzioni esclusivamente nell'ambito della prevenzione patrimoniale, di guisa che non si comprende la ragione di radicare alla proposta della misura personale il dies a quo per conteggiare il quinquennio utile per indagare il patrimonio di terzi da collegare alla misura patrimoniale stessa.
Di qui il principio di diritto da applicare al caso in esame secondo cui "il termine di riferimento da cui far decorrere il quinquennio utile per le indagini patrimoniali previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19, (già L. n. 575 del 1965, art.
2 - bis,
comma 3) corrisponde al tempo in cui il rappresentante della pubblica accusa propone istanza al Tribunale per la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro ovvero della confisca". Non risultano precedenti in materia.
Nel caso in esame si pone però una seconda, diversa questione giuridica, giacché, come innanzi riferito, le proposte di misura patrimoniale a carico di RB GI sono state due, l'una di sequestro in via di urgenza, rigettata da Presidente del Tribunale e rimasta pendente con la fissazione dell'udienza per la trattazione ordinaria, l'altra, di confisca, poi accolta, che per la prima volta ha coinvolto RB NC, alla quale, in itinere è stata riunita la precedente.
Il tenore della legge, ad avviso del Collegio, in uno alla natura del procedimento di prevenzione non lascia adito a dubbi. Il procedimento di prevenzione patrimoniale riguarda il destinatario per così dire principale e le indagini patrimoniali dalla legge consentite in relazione ai prossimi congiunti ed ai conviventi nel quinquennio hanno carattere accessorio e sono finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del destinatario principale. Di qui la logica deduzione che il quinquennio in parola non può che riguardare la proposta di misura relativa a quest'ultimo. Nella fattispecie concreta all'esame del Collegio la richiesta di sequestro, misura interinale e preparatoria di quella principale e definitiva, a carico del fratello del ricorrente è stata presentata il 19 gennaio 2011 e poco rileva ai fini in discussione che la stessa sia stata rigettata quale provvedimento di urgenza, dappoiché rimasto comunque pendente il provvedimento per la misura interinale e perché superata questa domanda particolare dal provvedimento definitivo di confisca, della quale il sequestro era nulla più che atto preparatorio.
La conclusione è, pertanto, che nel caso in esame il quinquennio utile per le indagini patrimoniali a carico del ricorrente risulta rispettato ancorché per soli quattro mesi, circostanza questa che deve comunque ritenersi sufficiente ai fini dell'applicazione della normativa di rigore difensivamente contrastata.
Infondato è pertanto il primo motivo di ricorso in esame.
2.2.2 Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di censura prospettato da RB NC, dappoiché volto il medesimo a rappresentare, quale vizio di violazione di legge, sub specie della motivazione omessa ovvero apparente, un tipico vizio motivazionale articolato al fine di ricostruire in termini alternativi il fatto da giudicare.
Mentre infatti il tribunale, prima, e la corte distrettuale, dopo, hanno evidenziato, attraverso oggettive indicazioni numeriche di valore, la sproporzione tra le spese necessarie per la realizzazione della villetta confiscata abitata dal ricorrente ed il reddito da lavoro dipendente conseguito negli ultimi anni da questi, avendo cura di prendere a termine di paragone non già il valore commerciale del bene, ma le sole spese indicate come necessarie per realizzarlo in economia, la difesa ricorrente lamenta la omessa considerazione, ai fini della quantificazione del valore del bene, degli apporti lavorativi personali, del lungo tempo trascorso per realizzarlo poco per volta, del suo stato di non coniugato, degli esiti dell'elaborato tecnico di parte versato in atti, del travisamento in ordine al tempo di esecuzione dell'opera, arbitrariamente fissato al 2002, epoca in cui il manufatto era stato già in parte realizzato tanto da essere oggetto di un provvedimento amministrativo in sanatoria. Evidente, ad avviso del Collegio, la natura del vizio denunciato, per sua natura non proponibile per cassazione attesi i limiti normativi di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, commi 2 e 10, stessa legge, anche in considerazione della violazione del principio di autosufficienza rispetto a più di un profilo in fatto rappresentato dalla difesa, come ad esempio il provvedimento di sanatoria amministrativa sul manufatto che si assume già realizzato nel 2002. 3.1 ricorsi vanno, in conclusione, rigettati ed i ricorrenti condannati, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014