Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del dann % 03 SEZIONE TERZA CIVILE da collisione tre veicol 0 1 1 9 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 16982/C Presidente Dott. Gaetano 18331/00 - Consigliere Dott. Micheli LO PIANO Cron.2587 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETȚI Rep. 373 SEGRETO - Consigliere Dott. Antonio Ud.12/11/02 AMATUCCI Re Consigliere Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTEN Z A sul ricorso proposto da: BE PE, elettivamente domiciliatc in ROMA VICOLO DEL CINQUE 47, presso 10 studio dell'avvocato ORAZIO MONACO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LUCE SETTIMIO, LLOYD INTERNAZIONALE ASSICURAZION: SPA ་ ན ག ་ ང འ ་ ས པ (ora MILANO ASSICURAZIONI SPA);, LUCE NAZZARENO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 18331/00 proposto da: SETTIMIO, LUCE NAZZARENO, elettivamente LUCE 24, domiciliati in ROMA VIA CIRO MENOTTI2002 presso 1c 2185 studio dell'avvoca Lo MASSIMO PETTINELLI, difesi I dall'avvocato LUIGI COLARIETI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
BE PE, LLOYD INTERNAZIONALE ASSICURAZIONI SPA (ora MILANO ASSICURAZIONI SPA); intimati - avverso la sentenza n. 2374/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 15/04/99 е depositata 1 21/07/99 (R.G. 785/93); udita la relazione della causā svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Orazio MONACO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. 11 L ibunale di Roma, decidendo con sentenza n. 418 del 1992 sulla domanda di risarcimento dei danni proposta nel 1983 da ET Luce, in propric e quale esercente la potestà sul figlio minore ZA, 11- quidò il danno per le lesioni riportate dal minore nel- la collisione tra la bicicletta che conduceva e l'autovettura guidata da US RU in complessive £ 130.500.000 е cordanno solidalmente convenuti Ru- 2 beis e Lioyd Internazionale in seguito Milano) Assicu- razioni s.p.a. al pagamento di £ 25.000.000 ed il solo RU al pagamento della somma di £ 105.500.000, ecce- dente il massimale di polizza.
2. La decisione fu appellata dal RU e, in via incidentale, da ET Lace. Con sentenza n. 2374 del 1999 la corte d'appello di Roma, in parziale accogli- mento del gravame del RU, ha ritenuto per quanto in questa sede interessa - che l'incidente si fosse ve- rificato anche per colpa pariteticamente concorrente di ZA Luce ed ha conseguentemente Lidotto da 土 105.500.000 a £ 49.789.250 (rivalutata all'attualità, oltre agli interessi} la somma da versarsi da RU in proprio. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'appello di ET Luce in ordine all'addotta inade- guatezza per difetto della liquidazione del danno subi- to dal figlio ZA Luce, essendo questi divenuto intanto maggiorenne ed essendo stato cilato in proprio nel giudizio di appello, nei quale era rimasto contuma- 3. Per la cassazione di detta sentenza ricorre Sic- seppe RU atfidardosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resistono con unico controricorso Set- timio e ZA Tuce. Quest'ultimo propone anche ricorso incidentale ba- sato su due motivi. L'intimata Milano Assicurazioni 3.p.a. non ha svol- to attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2.1. Col primo motivo del ricorso principale è de- dotta "violazione dell'art. 360 c.p.c., commi terzo e quinto, per non avere la corte d'appello posto alla ba- se della decisione la giusta quantificazione della de- terminazione del danno, in relazione alle prove offerte dalle parti". Il ricorrente in sostanza sostiene che il valore di punto di £ 3.000.000 addottato per la liquidazione del danno biologico (invalidità permanente del 35%) sia ec- cessivo in considerazione del difetto di prova in ordi- ne al danno emergente ed al lucro cessante;
ed assume come corretta una liquidazione che avesse attribuito il valore di £ 1.500.000 a ciascun punto di invalidità. Si duole anche che la corte d'appello giudicando adeguata la somma di £ 30.000.000 assegnata a titolo di risarcimento del danno moraie subiettivo) si sia disco- stata dall'orientamento secondo il quale il danno mora- le va liquidato in una somma non cccedente il quarto di quella riconosciuta per danno biologico. 4 2.2. La doglianza è infondata: - com'è noto - 1_ sotto il primo profilo poiché danno alla saluLe (o biologico} è del tutto autonomo rispetto al (possibile ed ulteriore) danno patrimoniale in senso stretto, cui il ricorrente impropriamente si riferisce allorché evoca il difetto di prova del danno emergente e del lucro cessante, che costituiscono com- ponenti proprie del danno patrimoniale in senso stretto e non ancho del danno direttamente collegato alla le- sione dell'integrità fisica ed al progiudizio delle po- tenzialità insite nella persona e diverse da quelle re lative alla capacità di guadagne;
sotto il secondo profilo poiché l'affermazione che, usualmente, la liquidazione del danno morale Su- biettivo non eccede il quarto delle somme riconosciute pe danno biologico è, per חנן verso, apodittica e, per altro verso, comunque insufficiente a sorreggere una censura di vizio di molivazione della sentenza che come nella specie abbia fatto esplicito riferimento al] Le circostanze del caso concreto, connotate dalla "giovane età della parte lesa" e dalla "gravità delle lesioni subite".
3.1. Col secondo motivo del ricorso principale Giu- seppe RU denuncia erronca applicazione dell'art. 92 c.p.c. per essere stato condannato alle spese proces- 5 suali in favore della società assicuratrice benché vit- torioso in appello. Sostiene in particolare che, avendo egli agito separatamente per mala gestio nei confronti della propria società assicuratrice, questa dovesse es- Bere necessariamente evocata in giudizio in sede di gravame.
3.2. La censura è infondata giacché la corte terri- toriale ha ravvisato la soccombenza del RU per aver unaproposto nei confronti della società assicuratrice domanda inammissibile, avendo per la prima volta dedct- to in appello che la società assicuratrice sarebbe sta- ta responsabile per mala gestio per aver tardivamente formulato un'offerta risarcitoria. Tale ratio decidendi non è censurata, né sono illu- strace le ragioni per le quali (secondo il ricorrente), essendo stata proposta un'autonoma domanda per mala ge- stio in un separato giudizio, la stessa domanda dovesse essere necessariamente formulala anche nel presente.
4.1. Col primo motivo del ricorso incidentale Naz- zareno Luce si duole che i giudici di merito non abbia- no equamente liquidato il danno morale, che non avrebbe potuto essere inferiore a f. 60.000.000. 4.2. La consura inammissibile per l'assorbente ragione che il ricorrente, contumace in appello, поп aveva proposto gravame avverso la sentenza di primo 6 grado in punto di entità del danno.
5.1. Col secondo motivo la sentenza è censurata per 'contradditzoria e generica motivazione" in ordine al 33 ravvisato concorso colposo di ZA Luce nella cau- sazione dell'incidente, dalla corte d'appello ravvisato nello spostamento verso sinistra del ciclista per evi- tare un avvallamento che avrebbe potuto essere superato anche con una deviazione verso destra. Si afferma, in particolare, che era ignoto lo spa- zio residuo a destra dell'avvallamento с si pongono in Luce le gravi violazioni alle regole della circolazione poste in essere dal RU.
5.2. Nella parte in cui non è inammissibile perché volta a sollecitare un rinnovato apprezzamento del Eat- to in sede di legittimità, la censura è infondata, avendo la corte ritenuto спе il giovane ciclista Ion fosse esente da colpa per essersi spostato a sinistra, verso la mezzeria della carreggiata, al fine di evitare "al centro della strada", anziché una buca esistente verso destra, dove vi era spazio suf iciente secondo la "planimetria dei luoghi allegata agli atti". La corte ha dato dunque puntuale conto delle risul- tanze da cui aveva tratto il proprio convincimento in ordine al comportamento del ciclista, pervenendo alla propria decisione con motivazione che si sottrae aila 7 prospettata censura.
6. I ricorsi vanno conclusivamente rigettati. La reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le sp ese del giudizio di cassazione. Roma, 12 novembre 2002 L'estensore Il presidente Fiducon Mariana ми IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN ANCELLERIA 27 GEN. 2003 Innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 9-5-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 18048 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci