Sentenza 6 febbraio 2018
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione di beni fittiziamente intestati a persona convivente, ai fini della configurabilità del requisito della convivenza, ai sensi degli artt. 2-bis, comma 3, e 2-ter, comma 14, lett. a), della legge 31 maggio 1965, n. 575, non è necessaria la condivisione di una medesima unità abitativa, essendo sufficiente una relazione stabile e duratura, caratterizzata da una comunione di interessi affettivi ed economici. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero considerato convivente, nonostante la mancata coabitazione, la compagna con cui il proposto intratteneva da tempo una relazione sentimentale, rilevando come egli ne frequentasse ordinariamente l'abitazione, proprio per tale motivo sottoposta più volte a perquisizione, e provvedesse a tutte le esigenze economiche della donna, comprese le spese di ristrutturazione della suddetta abitazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2018, n. 5286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5286 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2018 |
Testo completo
05286-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/02/2018 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente Sent. n. sez. 584/2018 DOMENICO FIORDALISI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO N.32685/2017 FRANCESCO CENTOFANTI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA TO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 20/09/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG ک ے Lette le richieste del Procuratore generale in sede, dott. Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 5.3.2013 il Tribunale di Enna, sezione misure di prevenzione, disponeva nei confronti di TO RA, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di più beni mobili e immobili e di cespiti bancari, già sottoposti a sequestro di prevenzione ed intestati allo stesso RA, alla moglie (CI MA CE), ai tre figli (RA PE, BE, IL), alla convivente di fatto (CA CE LI), dettagliatamente indicati nel provvedimento.
2. Decidendo sugli appelli del RA e dei terzi interessati CI MA CE e CA CE LI, la Corte di appello di Caltanissetta, con decreto del 20.9.2016, ha respinto i gravami e confermato l'applicata misura di prevenzione patrimoniale.
2.1 Con riferimento al presupposto soggettivo della misura la Corte territoriale ha evidenziato la concretezza della condizione di pericolosità sociale "qualificata" del RA desumendosi, da più concordi fonti dichiarative e di captazione fonica, riassunte prima nell'ordinanza cautelare carceraria applicata al prevenuto, poi nella sentenza resa in data 11.10.2010 dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, la sua intraneità all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", con un ruolo di vertice nella cosca attiva anche sul territorio di Enna, emergenze valorizzate in sede di prevenzione e poste a base del decreto di applicazione della misura di prevenzione personale, né revocato né modificato.
2.2 Con riguardo alla misura della confisca i giudici di appello hanno rimarcato la piena correlazione temporale tra il periodo di emersione della pericolosità sociale del RA e le acquisizioni patrimoniali oggetto di ablazione. Acquisizioni che, alla luce delle valutazioni economiche contenute nella perizia disposta dal Tribunale, si inscrivevano in dinamiche acquisitive caratterizzate da grave e non giustificata sproporzione tra i redditi dichiarati dal prevenuto e dai suoi congiunti e la cospicua entità dei beni di varia natura entrati nei loro patrimoni. Le produzioni documentali e le consulenze di parte prodotte dalla difesa, secondo la Corte di appello, non permettevano di ancorare ad alcun serio elemento di certezza l'origine dei flussi di denaro impiegati per produrre le addizioni del complessivo patrimonio familiare, mentre nessuno dei terzi formali 2 intestatari di più beni raggiunti dalla misura ablativa disponeva di fonti di reddito che giustificassero le accertate acquisizioni.
3. Avverso l'indicato decreto hanno proposto ricorso per cassazione il RA e il terzo interessato, CA CE LI.
3.1 Con il ricorso di RA TO si formulano le seguenti censure. I) Violazione di legge in relazione agli artt. 2 bis e 2 ter L. n. 575 del 1965, art. 125 cod. proc. pen., e 24 Cost., mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla confisca disposta in relazione ai beni acquistati da RA TO in epoca precedente all'anno 2009. La Corte territoriale non aveva fornito effettiva risposta al secondo motivo articolato con l'atto di appello, integralmente richiamato, con il quale si deduceva il difetto di pertinenzialità temporale tra il momento dell'acquisto dei beni oggetto del procedimento e la pericolosità sociale del proposto, accertata per il solo periodo ricompreso tra il 2007 e il 2009. Non aveva adeguatamente valutato il ricco "compendio probatorio" posto a base dei rilievi critici, rappresentato dalla due Ch consulenze tecniche di parte e dalla copiosa documentazione prodotta all'udienza del 16 gennaio 2014. Attraverso i detti documenti il ricorrente aveva offerto "prova piena" in ordine alla sua reale consistenza patrimoniale prima del 1998, alla liceità della provvista necessaria per l'acquisto del fondo Barinotto, all'assoluta congruità e proporzione tra il patrimonio del proposto e i modesti, successivi incrementi patrimoniali. Di contro, il provvedimento aveva fornito una motivazione apodittica, graficamente esistente ma meramente apparente, sia sull'asserita assenza di un'attività di impresa agricola e di percezione di contributi prima del 1998; sia in relazione alla provvista utilizzata per l'acquisto della tenuta Barinotto, laddove lo stesso consulente di ufficio aveva ritenuto congrua la capacità economica fondata sui contributi agricoli;
mancavano, poi, accertamenti patrimoniali per gli anni precedenti al periodo (1998-2009) analizzato dagli organi inquirenti, né l'interessato avrebbe potuto più specificamente dettagliare i suoi assunti, stante la documentata impossibilità di acquisizione di documentazione bancaria afferente ad anni così risalenti. E, in ogni caso, i giudici di appello nemmeno si erano peritati di confutare la corretta e minuziosa ricostruzione della consistenza patrimoniale ante 1998, effettuata dal consulente di parte nelle relazioni prodotte in giudizio. II) Violazione di legge (in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.; artt. 1, 2 bis e 2 ter L. n. 575 del 1965; art. 416 bis cod. pen.; artt. 192, 195, 210 cod. proc. pen.), mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del presupposto soggettivo della misura ablatoria, la pericolosità sociale qualificata del proposto non potendo essere ancorata alle sole frequentazioni, mentre i provvedimenti giurisdizionali acquisiti 3 e utilizzati dalla Corte territoriale in nessuna parte delineavano condotte, attraverso le quali il ricorrente, avvalendosi del metodo mafioso, aveva realizzato utilità indebite vuoi mediante la commissione di delitti, vuoi mediante il controllo e la gestione di attività economiche. Aggiungendo, testualmente: "per una più puntuale confutazione delle argomentazioni espresse a p. 18 e 19 del decreto si rimanda a quanto già esposto nelle pagine da 8 a 21 del primo motivo di appello". III) Violazione di legge e vizio della motivazione per aver confermato l'indistinta ablazione di tutti i cespiti patrimoniali, omettendo ogni accertamento in ordine alla pericolosità del proposto all'epoca dell'acquisto di ogni singolo bene;
retrodatando di oltre dieci anni il nesso temporale, senza scorporare proporzionalmente le acquisizioni lecitamente realizzate in epoca antecedente l'accertata collusione mafiosa;
non verificando per i terreni in piazza Armerina, riportati in catasto terreni ( f. 244, 249, 252) l'effettiva sproporzione con le capacità reddituali del proposto, manifestamente insussistente stante il modestissimo costo sostenuto per l'acquisto; per avere, infine, confermato la confisca dei beni appartenenti alla moglie, CI MA CE, ignorando le copiose allegazioni difensive e le relazioni del consulente di parte, nelle quali erano indicati i redditi e i contributi agricoli conseguiti dalla CI nel periodo 1998-2009, assolutamente sufficienti a giustificare le sue modeste possidenze. IV) Violazione di legge, vizio di motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte di appello confermato l'ablazione dei beni acquistati in epoca precedente all'anno 1998, mentre avrebbe dovuto "conformare il dispositivo del decreto impugnato alla motivazione dello stesso", avendo il Tribunale affermato che solo gli immobili acquistati e le migliorie realizzate dal RA dopo il 1998 dovevano ritenersi frutto dell'impiego dei contributi Agea illegittimi e andavano perciò confiscati.
3.2 CE LI CA ha denunciato violazione di legge (in relazione agli artt. 2 bis e 2 ter, comma 14, L. n. 575 del 1965), nonché vizio di motivazione per essere stati disposti prima il sequestro e poi la confisca di beni di sua proprietà, sul falso presupposto della sua convivenza nell'ultimo quinquennio con il proposto. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili.
1. L'impugnazione proposta dal RA è generica, sia in termini propri, per la sommarietà delle ragioni censorie delineate nel secondo e quarto motivo, sia in termini di difetto di specificità, laddove prospetta elementi di critica della 14 decisione impugnata resi già oggetto di estesa e argomentata analisi da parte della Corte di appello e, ancora prima, dello stesso Tribunale, il cui provvedimento decisorio si connette e cumula a quello emesso in grado di appello, con cui costituisce un unitario e inscindibile compendio valutativo. Compendio a cui il ricorso, sostanzialmente replicando i motivi di appello, contrappone le proprie difformi valutazioni, di fatto trascrivendo i contenuti delle consulenze di parte, senza indicare i passaggi del provvedimento meritevoli di effettive e non labiali critiche giuridiche. 2 Va, in primo luogo, rilevato che l'oggetto della misura ablativa è rimasto perfettamente immutato in entrambi i giudizi di merito del procedimento di prevenzione, né risulta in alcun modo dalla lettura del decreto del Tribunale una discrasia tra dispositivo e motivazione che la Corte di appello avrebbe potuto e dovuto correggere, né di essa vi era traccia nelle questioni devolute all'attenzione del giudice superiore. Da qui la manifesta infondatezza, oltre che indeducibilità, del quarto motivo.
3. In secondo luogo, va rammentato che, nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (tra le molte, da ultimo: Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione e altro, Rv. 271822). Sono di conseguenza inammissibili le doglianze mosse al provvedimento con riferimento alla disposta confisca dei beni intestati a CI MA CE, in quanto TO RA non ha contestato la titolarità del bene alla moglie ne' ha rivendicato propri contrastanti diritti sul bene stesso e, pertanto, è privo di legittimazione ad impugnare, atteso che la titolarità del bene appartiene, in modo non controverso, ad un altro soggetto che è, pertanto, l'unico legittimato alla tutela del proprio diritto.
4. Il secondo motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato. Quanto alla pericolosità sociale in capo al proposto nel periodo di acquisto dei beni, la Corte territoriale ha fornito ampia e corretta risposta ai rilievi difensivi, ricordando che il materiale probatorio al quale era stato ancorato il giudizio di pericolosità, sottoposto a serrata critica dall'allora appellante, era già stato vagliato, con puntuale confutazione di tutte le contrarie deduzioni difensive, sia in sede di cognizione, nel procedimento conclusosi con l'affermazione di responsabilità del RA per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., sia in sede di prevenzione con il decreto impositivo della misura di prevenzione 5 personale, confermato e divenuto definitivo a seguito di articolazione dei mezzi di impugnazione. Ha, quindi, rilevato che nel giudizio di cognizione, era rimasta accertata l'attiva militanza del RA nella cosca mafiosa già nell'anno 1992, con condotta contestata con ruolo apicale sino al giugno 2009; che già nell'anno 1990, secondo le attendibili indicazioni del collaboratore Di AZ, il ricorrente gestiva i lavori pubblici della zona e partecipava a riunioni con esponenti di vertice delle famiglie mafiose, aventi ad oggetto gli affari del territorio e la distribuzione degli utili riservati alle famiglie;
che le intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite dal 2007 in poi descrivevano, attraverso le chiare interlocuzioni di associati mafiosi e imprenditori sottoposti a estorsione, l'autorevole ruolo di intermediario di "u zu Turi RA" citato espressamente come persona di maggior rilievo rispetto agli esponenti locali della consorteria. E con corretto procedimento inferenziale, muovendo da siffatte certe premesse, la Corte di appello ha annotato come una tale posizione nelle dinamiche mafiose non fosse altrimenti spiegabile se non con una lunga esperienza criminale non circoscritta in orizzonti temporali limitati, tanto più in un assetto organizzativo come quello di "cosa nostra", nel quale "si assurge a ruolo di riconosciuto prestigio a livello regionale dopo anni di militanza". Sicché nessun dubbio residuava circa la sussistenza del presupposto di pericolosità sociale del proposto nell'intero periodo in cui erano state effettuate le acquisizioni patrimoniali oggetto di ablazione.
5. A consimili epiloghi sono destinate le residue censure articolate con il primo e terzo motivo, indeducibili nel presente giudizio di legittimità consentito per soli vizi di violazione di legge. Non a caso il ricorrente, nella consapevolezza della improponibilità in questa sede di doglianze di natura diversa (attinenti alla motivazione), adduce un totale difetto di motivazione ovvero l'apparenza della motivazione del decreto di secondo grado sotto la specie, appunto, della violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., comma 3. 5.1 Ora, da un lato ricorrente, come già evidenziato, riproduce enunciati critici sviluppati avverso il decreto del Tribunale e a tal proposito valga il mero raffronto tra il primo e terzo motivo dell'odierno ricorso e il secondo motivo di appello, cui lo stesso impugnante rinvia;
enunciati diffusamente esaminati e disattesi dai giudici di appello sulla base di un apparato motivazionale coerente ed immune da aporie logico- giuridiche, che soltanto surrettiziamente può definirsi deficitario o addirittura fittizio o apparente. Da un altro e più dirimente lato, i motivi di ricorso introducono profili che impingono direttamente il merito valutativo dei dati conoscitivi, estesamente apprezzati nella decisione e insuscettibili di scrutinio o rivisitazione in sede di legittimità. 6 5.2 I giudici della prevenzione hanno valorizzato due concomitanti indici dotati di particolare significanza nella convergente individuazione della illiceità o genesi mafiosa dei beni.
5.2.1 Il primo è rappresentato dal parametro della proporzionalità dei beni sospettati di illegittima provenienza rispetto alle fonti di reddito ufficiali disponibili al momento della loro acquisizione. In questa prospettiva il riferimento basilare è stato correttamente individuato nelle emergenze degli elaborati tecnici peritali ordinati nel procedimento di primo grado che, ricorrendo a prudenti e documentati criteri di calcolo, avevano evidenziato come i proventi leciti conseguiti dal proposto e dai suoi familiari fossero poco più che sufficienti al loro mantenimento e rendessero di fatto ogni incremento patrimoniale non giustificato e sproporzionato almeno in cospicua parte. È stato, altresì, evidenziato come uno dei punti di forza degli argomenti difensivi sul piano contabile, e cioè la percezione di aiuti pubblici in forma consistente, era risultato di fatto neutralizzato dagli elementi posti a fondamento dei provvedimenti con cui il G.i.p. di Caltagirone, in data 19.3.2013, aveva disposto nei confronti di RA e della moglie CI misura cautelare e sequestro preventivo di numerosi beni, per l'accusa di indebito conseguimento di contributi Agea, attraverso reiterate condotte truffaldine consumate dall'anno 2005 in poi, sebbene le indagini, esitate nell'elevazione di addebiti per le sole condotte non coperte da prescrizione, avessero delineato "un sistema illecito di conseguimento di contributi pubblici che affonda(va) le proprie iniziali manifestazioni proprio in epoca coeva ai primi acquisti degli immobili più cospicui oggetto dell'impugnata confisca". Risorse finanziare di origine illecita anch'esse c utilizzate per implementare il proprio patrimonio. Sono stati, poi, attentamente esaminati gli elaborati tecnici di parte e puntualmente confutate le valutazioni operate (p. 20 e ss.), osservando: (a) che non erano stati indicati elementi concreti in ordine all'effettiva e tracciabile derivazione lecita delle somme impiegate;
(b) che il calcolo dei redditi così come quello dei costi dell'impresa agricola era del tutto presuntivo, effettuato con criteri di computo teorici e non in base a documentazione contabile e fiscale specifica;
(c) che sempre sulla base di calcoli presuntivi erano stati quantificati gli utili, laddove le valutazioni espresse dal perito agronomo nominato dal Tribunale avevano dimostrato, sulla base di calcoli dettagliati e basati su circostanze oggettive, che dal 1998 in poi l'esercizio dell'impresa risultava costantemente in perdita;
(d) che incerta era rimasta la provenienza delle risorse finanziarie impiegate per l'acquisto del cespite più consistente, la tenuta Barinotto, in particolare di quelle versate alla stipula del contratto preliminare, 14 7 asseritamente frutto della indimostrata confluenza di risparmi familiari assommati per sostenere l'investimento.
5.2.2 Il secondo indice, ossia la valenza reale dell'indizio di mafiosità rivelatore dell'illecita origine dei beni confiscati, era costituito dalla condanna riportata per il delitto di associazione mafiosa, con un ruolo apicale alla luce dei dati esposti dai giudici della cognizione di merito e con condotta perdurante sino al giugno 2009. Indice, fondatamente valorizzato e che per il suo decisivo assorbente carattere vanifica le residue doglianze del ricorrente in tema di proporzionalità reddituale comparativa dei beni confiscati con riguardo al periodo precedente al 1998, non oggetto di accertamento, anche se già idoneamente dissolte dal decreto impugnato, nella parte relativa alla illustrata risalente adesione mafiosa del RA, con un ruolo tutt'altro che marginale sin dall'anno 1990, "concorrendo all'attività illecita di gestione della distribuzione dei lavori tra gli imprenditori sul territorio, curando la raccolta e la spartizione del denaro riservato alla cosca e ai suoi esponenti per il condizionamento del mercato, dell'assegnazione degli appalti e la raccolta del pizzo". Ruolo strettamente correlato alla disponibilità di somme fondatamente ritenute abbisognevoli di immediato riciclaggio per occultarne la provenienza. Ineccepibili, sul piano storico e logico, sono, dunque, le conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata, al cui coerente discorso giustificativo non può essere mossa nessuna censura, nemmeno di incompletezza o illogicità.
6. Votato all'inammissibilità è, infine, il ricorso proposto nell'interesse di CA CE perché generico, oltre che manifestamente infondato. In relazione all'unica prospettazione svolta, afferente l'impossibilità di considerare la CA convivente di TO RA, non avendo mai condiviso con il proposto la medesima unità abitativa, la Corte territoriale ha osservato che: la ricorrente era legata al proposto da una relazione stabile e duratura;
- la sua abitazione era risultata stabilmente frequentata dal RA e per tale ragione sottoposta più volte a perquisizione;
-dalle intercettazioni telefoniche era emerso che RA provvedeva a tutte le esigenze della compagna, mettendole a disposizione ogni necessaria risorsa anche a mezzo dell'associato e uomo di fiducia Giovanni Drago;
il proposto si era fatto totalmente carico delle spese di ristrutturazione dell'abitazione (conv. n. 1267 del 2006). Il rapporto di convivenza di fatto non era stato nemmeno contestato nel corso del giudizio di primo grado e quello fatto palese dagli univoci elementi acquisiti prefigurava una relazione in tutto assimilabile alla convivenza, tale non potendosi ritenere la sola condivisione dell'unità abitativa, ma la stabile 8 condivisione di interessi affettivi ed economici. Peraltro la situazione patrimoniale della ricorrente, separata dal coniuge, era risultata scandita dalla completa assenza di redditi idonei a giustificare gli acquisti mobiliari e immobiliari attinti dalla disposta confisca. A fronte di siffatta motivazione, tutt'altro che inesistente o meramente apparente, ma esauriente e congrua, il ricorso non svolge alcuna reale critica, risolvendosi in mera e assertiva manifestazione di dissenso. Potendosi solo aggiungere, quanto al mero accenno alla pronuncia assolutoria assunta nel separato processo penale relativo al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, contestato alla ricorrente e a RA TO (non risulta, peraltro, e nemmeno il ricorso lo deduce, che la richiamata sentenza sia stata sottoposta all'esame della Corte), che, alla stregua dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice della prevenzione può utilizzare circostanze di fatto valutate nel procedimento penale come insufficienti al fine di fondarvi un giudizio di responsabilità penale, così prescindendo dalle conclusioni alle quali il giudice penale è pervenuto, sempre che di tali circostanza abbia effettuato un puntuale esame critico. Ora, il decreto impugnato ha evidenziato non semplici circostanze sintomatiche, ma elementi fattuali connotati dai requisiti di gravità, precisione, concordanza sicchè, pur essendo giunto alla conclusione che alla ricorrente fosse attribuibile la qualità di convivente, ha comunque ritenuto gli elementi acquisiti univocamente indicativi della riconducibilità dei beni, formalmente intestati alla CA, alla illegittima provenienza delle risorse accumulate dal RA con le sue attività illecite.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento ciascuno della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018 Il Consigliere estenso DEPOSITATA Il Presidente Rosanna SaraćenoHjeme geleefSelve IN CANCELLERIA Antonella Patrizia Mazzei - 1 GEB 2019 forters ED IN IL CA (ST LD