Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2018, n. 5286
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Sentenza 6 febbraio 2018

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In tema di confisca di prevenzione di beni fittiziamente intestati a persona convivente, ai fini della configurabilità del requisito della convivenza, ai sensi degli artt. 2-bis, comma 3, e 2-ter, comma 14, lett. a), della legge 31 maggio 1965, n. 575, non è necessaria la condivisione di una medesima unità abitativa, essendo sufficiente una relazione stabile e duratura, caratterizzata da una comunione di interessi affettivi ed economici. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero considerato convivente, nonostante la mancata coabitazione, la compagna con cui il proposto intratteneva da tempo una relazione sentimentale, rilevando come egli ne frequentasse ordinariamente l'abitazione, proprio per tale motivo sottoposta più volte a perquisizione, e provvedesse a tutte le esigenze economiche della donna, comprese le spese di ristrutturazione della suddetta abitazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2018, n. 5286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5286
    Data del deposito : 6 febbraio 2018

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