CASS
Sentenza 14 febbraio 2023
Sentenza 14 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, nel giudizio cartolare di appello, nel caso in cui all'imputato sia stato notificato il decreto di citazione senza osservare il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notifica dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso della successiva udienza, inviato a mezzo posta elettronica certificata al difensore vale anche come comunicazione all'imputato, spettando al difensore medesimo la rappresentanza del proprio assistito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2023, n. 6155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6155 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5•-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. ES RO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dell'Avv. Luigi Giuliano per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6155 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino , con sentenza del 28/2/2022, pur rideter- minando la pena inflitta a IR RI in mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità operata il 28/2/2019 dal Tribunale di Cuneo, all'esito di rito ordinario, per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) e 2bis cod. strada;
commesso in Fossano (Cuneo) il 10/2/2018. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RI IR, deducendo, quale unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio motivazionale in relazione in particolare agli articoli 178 lett. c), 179, 184 e 185 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 601 cod. proc. pen. e 23bis co. 1 e 4 DL 137/20 convertito con I. 176/20 e conseguente nullità della sentenza im- pugnata derivante dall'omessa citazione dell'imputato per l'udienza del 28/02/2022. Il ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata riassume fedelmente le vi- cende processuali occorse tra la notificazione al IR del decreto di citazione per il giudizio di appello, perfezionatasi in data 10/1/2022, e la data della deci- sione. Ci si duole, tuttavia, che, una volta accolta l'eccezione difensiva relativa al mancato rispetto dei termini a comparire è rinviata all'udienza dal 17/01/2022 al 28/02/2022 la notifica della nuova data di udienza doveva essere effettuata non solo, come è avvenuto, al difensore dell'odierno ricorrente, ma anche all'imputato stesso. Il difensore ricorrente, a sostegno della propria tesi. richiama il dictum della sentenza 7417 del 2020 di questa Corte, Rv. 278707 e sottolinea che l'imputato non poteva considerarsi rappresentato dal proprio difensore, in quanto non si era ancora costituito il rapporto processuale. per cui non se n'era potuta dichiarare ancora l'assenza. In ricorso si sottolinea che, anche ad abbracciare l'opposto orientamento in- terpretativo richiamato nella sentenza impugnata ed espresso dalla sentenza 8896 del 2021, occorreva quantomeno la presenza fisica del difensore in udienza, senza la quale non sarebbe neppure ipotizzabile una forma di rappresentanza dell'impu- tato da parte del difensore. In tal senso viene richiamato anche il principio affer- mato da Sez. 6 n. 3366/2018. Si sarebbe quindi verificata una palese violazione di disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato nel processo a suo carico e quindi la dedotta nullità. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso e l'Avv. Luigi Giuliano per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo sopra illustrato appare infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Come ricorda il provvedimento impugnato -ripercorrendo la scansione pro- cessuale che il ricorrente non contesta - con D.L 30.12.2021 n. 228 (Decreto Mil- leproroghe per il 2022), malgrado la proroga del periodo emergenziale fino al 31.3.2022, fu previsto, in deroga alla citata disciplina, che le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8 -bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicassero ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 10 gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022 (v. art. 16 comma 2), sicché l'udienza del 17.1.2022 venne celebrata con la presenza del P.G., non essendo comparsi né l'imputato, né il suo difensore. Tuttavia, a quella data la Corte territoriale, preso atto che la Difesa aveva chiesto un differimento della celebrazione del giudizio di appello, eccependo il mancato rispetto dei termini a comparire per l'imputato, al quale l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato solo in data 10.1.2022, rinviò l'udienza al 28.2.2022, segnalando che, in caso di mancata richiesta di discussione orale, il procedimento sarebbe proseguito con rito cartolare. Non essendo pervenuta tempestivamente rituale richiesta di celebrazione del giudizio in presenza per l'udienza del 28.2.2022, il processo venne, perciò, definito con rito cartolare ex art. 23 bis Legge 176/20, dopo avere ritenuto infondata l'ec- cezione della Difesa, che con atto trasmesso telematicamente, lamentava la man- cata notifica del rinvio dell'udienza del 17.1.2022 al 28.2.2022 anche all'imputato. 3. Dunque, il tema che viene riproposto in questa sede è quello riguardante la mancata notifica della data della nuova udienza all'imputato. La Corte territoriale, come si legge in sentenza ha ritenuto di comunicare la nuova data di udienza (fissata ad oltre un mese dalla prima) al solo difensore, a mezzo PEC in data 18.1.2022, ritenendo di interpretare in tal senso il dictum di Sez. 5, n. 8896 del 18/1/2021, Mottarlini, Rv. 281136, in virtù del quale, in tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il 3 decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordi- nanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spet- tando al primo la rappresentanza del proprio assistito. Il ricorrente eccepisce che un tale orientamento sarebbe applicabile esclusi- vamente nel caso in cui il difensore sia presente all'udienza in cui il processo viene rinviato, il che non è avvenuto nel caso che ci occupa. Come rileva la Corte territoriale, del tutto legittimamente il difensore non è comparso all'udienza del 17.1.2022, trattandosi di udienza camerale ex art. 599 cod. proc. pen., pur celebrata "in presenza", non vigendo per quel breve periodo la c.d. legislazione emergenziale. Ritiene tuttavia il Collegio che non vi sia motivo per ritenere che la comunica- zione del rinvio dell'udienza, effettuata al difensore via pec mediante trasmissione del verbale, da cui risulta che è stata individuata una data di oltre un mese suc- cessiva a quella originariamente calendarizzata per la celebrazione del giudizio di appello, non produca la medesima conseguenza dell'avviso orale di cui alla sen- tenza 8896/2021, ovvero la non necessarietà di notifica anche all'imputato. La sentenza 8896/2021 aderisce al condivisibile orientamento maggioritario che esclude la necessità della notificazione, ritenendo che l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore presente valga anche come comunicazione all'interessato, atteso che al primo spetta la rappresentanza del proprio assistito (così Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832, Sez. 2 n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, De Fabbio, Rv. 277816, Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, L., Rv. 277633, Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125, Sez. 2, n. 52599 del 4/12/2014, Chines, Rv. 261630, nonché Sez. 5, n. 11217 del 10/1/2019, Sejdic, n.m., Sez. 4, n. 8948 del 15/2/2019, Giammellaro, n.m., Sez. 2, n. 1138 del 6/11/2018, dep. 2019, BR e altro, n.m. e Sez. 6, n. 56971 del 08/07/2018, Andreini, n.m.). Tale indirizzo valorizza il ruolo del difensore nella dinamica processuale, evidenziando che la nomina fiduciaria implica l'obbligo, per il predetto, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguar- dano, in conformità all'insegnamento della Corte Costituzionale, che, nella sen- tenza n. 136 del 2008, ha avuto cura di chiarire che il rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato «implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, 4 ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedi- mento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa». 4. Non sfugge al Collegio che la più volte citata pronuncia del 2021 si di- scosta consapevolmente dal difforme indirizzo minoritario, più recentemente emerso, secondo cui, in fattispecie simili a quella in esame, caratterizzate dal man- cato rispetto del termine previsto per la citazione in appello, è comunque neces- saria la rinnovazione della notifica all'imputato del decreto di citazione, unitamente all'estratto del verbale di udienza, nella parte contenente la data del rinvio, sì da assicurargli per intero un nuovo termine di giorni liberi (in tal senso, Sez. 1, n. 7417 del 11/2/2020, Chiavaro, Rv. 278707, Sez. 3, n. 48367 del 18/4/2018, Let- tieri, Rv. 274738, nonché, in motivazione, Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, dep. 2018, T., Rv. 272141). Secondo tale orientamento, ove l'inosservanza del termine riguardi l'impu- tato, la rinnovazione deve essere disposta nei confronti del predetto, non potendo trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di assenza, l'imputato è rappresentato dal difensore. Si sostiene, infatti -ed è la tesi che fa propria l'odierno ricorrente- che l'isti- tuto della rappresentanza processuale presuppone necessariamente la regolare costituzione delle parti, condizione che non ricorre in caso di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, atteso che difetterebbero, in tale evenienza, i presupposti per la dichiarazione di assenza, analogamente a quanto accadeva nella vigenza dell'istituto della contumacia, preclusa, secondo la giurisprudenza, laddove risultassero il mancato rispetto dei termini minimi di comparizione e la non comparizione dell'imputato, ovvero circostanze che, unitariamente conside- rate, escludevano la regolare costituzione del rapporto processuale, presupposto indefettibile affinché il difensore potesse fungere da rappresentante. Il Collegio non condivide tale assunto. Ed invero, va posto in rilievo che, nella già citata Sez. 2 n. 11986 del 5/2/2020, Borsani, Rv. 278832, si rinvengono argomenti volti a confutare l'orientamento da ultimo esposto. Nella pronuncia de qua si è, infatti, osservato che al difensore competono, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che gli stessi non siano riservati personalmente a quest'ul- timo. La Corte ha inoltre precisato che, in forza di tale disposizione, il difensore che eccepisce la nullità causata dalla mancata osservanza del termine di compari- zione stabilito nell'interesse dell'imputato, esercita legittimamente un diritto di quest'ultimo, agendo in sua vece, in ragione di un rapporto di immedesimazione stabilito ex lege. Conclude, pertanto, condivisibilmente, nel senso dell'illogicità della tesi che nega che il rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito possa 5 preesistere alla verifica processuale della regolare costituzione delle parti, eviden- ziando che, se il difensore è legittimato a eccepire, in nome e per conto dell'assi- stito, le violazioni dei diritti del predetto in forza della nomina difensiva, è, del pari, in forza della relazione che si instaura per effetto di tale nomina che la parte tec- nica è tenuta a comunicare all'assistito il differimento accordato in via di rinnova- zione dell'atto nullo. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il Co gliere este sore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5•-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. ES RO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dell'Avv. Luigi Giuliano per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6155 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino , con sentenza del 28/2/2022, pur rideter- minando la pena inflitta a IR RI in mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità operata il 28/2/2019 dal Tribunale di Cuneo, all'esito di rito ordinario, per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) e 2bis cod. strada;
commesso in Fossano (Cuneo) il 10/2/2018. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RI IR, deducendo, quale unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio motivazionale in relazione in particolare agli articoli 178 lett. c), 179, 184 e 185 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 601 cod. proc. pen. e 23bis co. 1 e 4 DL 137/20 convertito con I. 176/20 e conseguente nullità della sentenza im- pugnata derivante dall'omessa citazione dell'imputato per l'udienza del 28/02/2022. Il ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata riassume fedelmente le vi- cende processuali occorse tra la notificazione al IR del decreto di citazione per il giudizio di appello, perfezionatasi in data 10/1/2022, e la data della deci- sione. Ci si duole, tuttavia, che, una volta accolta l'eccezione difensiva relativa al mancato rispetto dei termini a comparire è rinviata all'udienza dal 17/01/2022 al 28/02/2022 la notifica della nuova data di udienza doveva essere effettuata non solo, come è avvenuto, al difensore dell'odierno ricorrente, ma anche all'imputato stesso. Il difensore ricorrente, a sostegno della propria tesi. richiama il dictum della sentenza 7417 del 2020 di questa Corte, Rv. 278707 e sottolinea che l'imputato non poteva considerarsi rappresentato dal proprio difensore, in quanto non si era ancora costituito il rapporto processuale. per cui non se n'era potuta dichiarare ancora l'assenza. In ricorso si sottolinea che, anche ad abbracciare l'opposto orientamento in- terpretativo richiamato nella sentenza impugnata ed espresso dalla sentenza 8896 del 2021, occorreva quantomeno la presenza fisica del difensore in udienza, senza la quale non sarebbe neppure ipotizzabile una forma di rappresentanza dell'impu- tato da parte del difensore. In tal senso viene richiamato anche il principio affer- mato da Sez. 6 n. 3366/2018. Si sarebbe quindi verificata una palese violazione di disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato nel processo a suo carico e quindi la dedotta nullità. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso e l'Avv. Luigi Giuliano per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo sopra illustrato appare infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Come ricorda il provvedimento impugnato -ripercorrendo la scansione pro- cessuale che il ricorrente non contesta - con D.L 30.12.2021 n. 228 (Decreto Mil- leproroghe per il 2022), malgrado la proroga del periodo emergenziale fino al 31.3.2022, fu previsto, in deroga alla citata disciplina, che le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8 -bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicassero ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 10 gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022 (v. art. 16 comma 2), sicché l'udienza del 17.1.2022 venne celebrata con la presenza del P.G., non essendo comparsi né l'imputato, né il suo difensore. Tuttavia, a quella data la Corte territoriale, preso atto che la Difesa aveva chiesto un differimento della celebrazione del giudizio di appello, eccependo il mancato rispetto dei termini a comparire per l'imputato, al quale l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato solo in data 10.1.2022, rinviò l'udienza al 28.2.2022, segnalando che, in caso di mancata richiesta di discussione orale, il procedimento sarebbe proseguito con rito cartolare. Non essendo pervenuta tempestivamente rituale richiesta di celebrazione del giudizio in presenza per l'udienza del 28.2.2022, il processo venne, perciò, definito con rito cartolare ex art. 23 bis Legge 176/20, dopo avere ritenuto infondata l'ec- cezione della Difesa, che con atto trasmesso telematicamente, lamentava la man- cata notifica del rinvio dell'udienza del 17.1.2022 al 28.2.2022 anche all'imputato. 3. Dunque, il tema che viene riproposto in questa sede è quello riguardante la mancata notifica della data della nuova udienza all'imputato. La Corte territoriale, come si legge in sentenza ha ritenuto di comunicare la nuova data di udienza (fissata ad oltre un mese dalla prima) al solo difensore, a mezzo PEC in data 18.1.2022, ritenendo di interpretare in tal senso il dictum di Sez. 5, n. 8896 del 18/1/2021, Mottarlini, Rv. 281136, in virtù del quale, in tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il 3 decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordi- nanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spet- tando al primo la rappresentanza del proprio assistito. Il ricorrente eccepisce che un tale orientamento sarebbe applicabile esclusi- vamente nel caso in cui il difensore sia presente all'udienza in cui il processo viene rinviato, il che non è avvenuto nel caso che ci occupa. Come rileva la Corte territoriale, del tutto legittimamente il difensore non è comparso all'udienza del 17.1.2022, trattandosi di udienza camerale ex art. 599 cod. proc. pen., pur celebrata "in presenza", non vigendo per quel breve periodo la c.d. legislazione emergenziale. Ritiene tuttavia il Collegio che non vi sia motivo per ritenere che la comunica- zione del rinvio dell'udienza, effettuata al difensore via pec mediante trasmissione del verbale, da cui risulta che è stata individuata una data di oltre un mese suc- cessiva a quella originariamente calendarizzata per la celebrazione del giudizio di appello, non produca la medesima conseguenza dell'avviso orale di cui alla sen- tenza 8896/2021, ovvero la non necessarietà di notifica anche all'imputato. La sentenza 8896/2021 aderisce al condivisibile orientamento maggioritario che esclude la necessità della notificazione, ritenendo che l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore presente valga anche come comunicazione all'interessato, atteso che al primo spetta la rappresentanza del proprio assistito (così Sez. 2, n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832, Sez. 2 n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, De Fabbio, Rv. 277816, Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, L., Rv. 277633, Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125, Sez. 2, n. 52599 del 4/12/2014, Chines, Rv. 261630, nonché Sez. 5, n. 11217 del 10/1/2019, Sejdic, n.m., Sez. 4, n. 8948 del 15/2/2019, Giammellaro, n.m., Sez. 2, n. 1138 del 6/11/2018, dep. 2019, BR e altro, n.m. e Sez. 6, n. 56971 del 08/07/2018, Andreini, n.m.). Tale indirizzo valorizza il ruolo del difensore nella dinamica processuale, evidenziando che la nomina fiduciaria implica l'obbligo, per il predetto, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguar- dano, in conformità all'insegnamento della Corte Costituzionale, che, nella sen- tenza n. 136 del 2008, ha avuto cura di chiarire che il rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato «implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, 4 ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedi- mento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa». 4. Non sfugge al Collegio che la più volte citata pronuncia del 2021 si di- scosta consapevolmente dal difforme indirizzo minoritario, più recentemente emerso, secondo cui, in fattispecie simili a quella in esame, caratterizzate dal man- cato rispetto del termine previsto per la citazione in appello, è comunque neces- saria la rinnovazione della notifica all'imputato del decreto di citazione, unitamente all'estratto del verbale di udienza, nella parte contenente la data del rinvio, sì da assicurargli per intero un nuovo termine di giorni liberi (in tal senso, Sez. 1, n. 7417 del 11/2/2020, Chiavaro, Rv. 278707, Sez. 3, n. 48367 del 18/4/2018, Let- tieri, Rv. 274738, nonché, in motivazione, Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, dep. 2018, T., Rv. 272141). Secondo tale orientamento, ove l'inosservanza del termine riguardi l'impu- tato, la rinnovazione deve essere disposta nei confronti del predetto, non potendo trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di assenza, l'imputato è rappresentato dal difensore. Si sostiene, infatti -ed è la tesi che fa propria l'odierno ricorrente- che l'isti- tuto della rappresentanza processuale presuppone necessariamente la regolare costituzione delle parti, condizione che non ricorre in caso di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, atteso che difetterebbero, in tale evenienza, i presupposti per la dichiarazione di assenza, analogamente a quanto accadeva nella vigenza dell'istituto della contumacia, preclusa, secondo la giurisprudenza, laddove risultassero il mancato rispetto dei termini minimi di comparizione e la non comparizione dell'imputato, ovvero circostanze che, unitariamente conside- rate, escludevano la regolare costituzione del rapporto processuale, presupposto indefettibile affinché il difensore potesse fungere da rappresentante. Il Collegio non condivide tale assunto. Ed invero, va posto in rilievo che, nella già citata Sez. 2 n. 11986 del 5/2/2020, Borsani, Rv. 278832, si rinvengono argomenti volti a confutare l'orientamento da ultimo esposto. Nella pronuncia de qua si è, infatti, osservato che al difensore competono, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che gli stessi non siano riservati personalmente a quest'ul- timo. La Corte ha inoltre precisato che, in forza di tale disposizione, il difensore che eccepisce la nullità causata dalla mancata osservanza del termine di compari- zione stabilito nell'interesse dell'imputato, esercita legittimamente un diritto di quest'ultimo, agendo in sua vece, in ragione di un rapporto di immedesimazione stabilito ex lege. Conclude, pertanto, condivisibilmente, nel senso dell'illogicità della tesi che nega che il rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito possa 5 preesistere alla verifica processuale della regolare costituzione delle parti, eviden- ziando che, se il difensore è legittimato a eccepire, in nome e per conto dell'assi- stito, le violazioni dei diritti del predetto in forza della nomina difensiva, è, del pari, in forza della relazione che si instaura per effetto di tale nomina che la parte tec- nica è tenuta a comunicare all'assistito il differimento accordato in via di rinnova- zione dell'atto nullo. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il Co gliere este sore Il Presidente