Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2023, n. 11066
CASS
Sentenza 19 dicembre 2023

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In tema di misure di prevenzione reali, il divieto di applicazione retroattiva della confisca per equivalente, derivante dalla sua natura sanzionatoria, ne comporta la subordinazione alla vigenza della norma che la legittima al momento del verificarsi dei presupposti applicativi e, quindi, alla sua preesistenza rispetto alla pericolosità sociale e all'acquisto, temporalmente correlato, di beni suscettibili di ablazione diretta, andati dispersi o perduti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la funzione retributiva della misura si dispiega legittimamente nel caso in cui il suo esercizio avvenga in base a una norma vigente allorquando l'interessato ne ha scientemente posto in essere le premesse).

In tema di misure di prevenzione reali, sussiste continuità normativa tra l'art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 5, comma 9, legge 17 ottobre 2017, n. 161, e la medesima disposizione nella sua originaria formulazione, stante l'identità di "ratio" e il rapporto di continenza tra le norme succedutesi nel tempo, limitatamente alla parte di disciplina coincidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente tale continuità in materia di indisponibilità del bene direttamente confiscabile per effetto di una legittima cessione o di un'attività fraudolenta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2023, n. 11066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11066
    Data del deposito : 19 dicembre 2023

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