CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24302 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FO ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza in data 31/01/2022, confermava la pronunzia del Tribunale di Ascoli Piceno in data 06/06/2019 in forza della quale SI Di FO era stato ritenuto responsabile del reato di cui all' art. 641 c.p. e condannato alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidare in separata sede. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24302 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/03/2023 2.1. SI Di FO, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi: a. nullità della sentenza per omessa citazione in grado di appello;
b. violazione di legge in ordine all' affermazione di responsabilità dell'imputato, non avendo la Corte di appello adeguatamente vagliato le specifiche censure quanto configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che in appello l'imputato è stato dichiarato "assente" e che il difensore non ha svolto alcuna deduzione a sostegno dell'irritualità di tale declaratoria, emerge, in ogni caso, dagli atti la rituale citazione dell'imputato in appello. 3.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve evidenziarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie la Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati 2 elementi probatori, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell' imputato in relazione al reato contestato sulla scorta delle complessive emergenze processuali dalle quali era emerso il personale e diretto coinvolgimento dell' imputato nella vicenda de qua. A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argonnentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza in data 31/01/2022, confermava la pronunzia del Tribunale di Ascoli Piceno in data 06/06/2019 in forza della quale SI Di FO era stato ritenuto responsabile del reato di cui all' art. 641 c.p. e condannato alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidare in separata sede. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24302 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/03/2023 2.1. SI Di FO, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi: a. nullità della sentenza per omessa citazione in grado di appello;
b. violazione di legge in ordine all' affermazione di responsabilità dell'imputato, non avendo la Corte di appello adeguatamente vagliato le specifiche censure quanto configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che in appello l'imputato è stato dichiarato "assente" e che il difensore non ha svolto alcuna deduzione a sostegno dell'irritualità di tale declaratoria, emerge, in ogni caso, dagli atti la rituale citazione dell'imputato in appello. 3.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve evidenziarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie la Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati 2 elementi probatori, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell' imputato in relazione al reato contestato sulla scorta delle complessive emergenze processuali dalle quali era emerso il personale e diretto coinvolgimento dell' imputato nella vicenda de qua. A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argonnentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2023 Il Presidente