Sentenza 17 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la sospensione dei termini di efficacia del provvedimento ablativo in conseguenza dell'accoglimento della richiesta difensiva di rinvio del procedimento, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., richiamato dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è subordinata alla verifica che l'istanza di differimento non sia fondata su inderogabili esigenze difensive che rendano necessario il rinvio della trattazione per il riequilibrio del contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la sospensione dei termini per il rinvio disposto a seguito di richiesta difensiva per l'esame della nuova produzione documentale del pubblico ministero e, viceversa, legittima quella conseguente al differimento disposto in accoglimento di un'istanza finalizzata alla verifica del contenuto di una memoria illustrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2021, n. 17164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17164 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
Testo completo
171 64-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CARLO ZAZA - Presidente - Sent. n. sez. 3877/2021 CC 17/12/2021- LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO R.G.N. 23275/2021 GAETANO DI GIURO RAFFAELLO MAGI Relatore FULVIO FILOCAMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI NN IO nato a [...]( ITALIA) il 07/11/1939 TI OL nato a [...] il [...] DI NN AN nato a [...] il [...] RY avverso il decreto del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG che conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi proposti da DI NN IO e TI OL e il rigetto del ricorso proposto da DI NN AN. -1- RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso in data 18 novembre 2020 (depositato il 12 maggio del 2021) la Corte di Appello di Palermo, in procedura di prevenzione, ha confermato il decreto emesso in primo grado dal Tribunale di Trapani (in data 22 giugno 2016) nei confronti di Di NI IO (classe 1939) e dei terzi intestatari di beni (per quanto rileva nella presente sede, si tratta di OR OL e Di-NI AN, entrambe ricorrenti).
2. Va premesso che nei confronti del Di NI è stata applicata sia la misura personale (con decorrenza dal decreto di primo grado) che la misura patrimoniale della confisca. I beni oggetto di confisca sono elencati alle pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato, cui si opera rinvio. Gli atti di ricorso non contestano il punto della attualità della pericolosità al momento della decisione di primo grado, ma contestano l'inquadramento soggettivo del Di NI nelle categorie tipiche del d.lgs. n.159 del 2011, la pretesa correlazione temporale tra condizione soggettiva di pericolosità ed incrementi patrimoniali, la RM confiscabilità di alcuni beni e pongono alcune questioni in rito relative alla durata del giudizio di secondo grado. Ciò consente di esporre -in modo sintetico-i contenuti della decisione di secondo grado, oggetto di impugnazione.
2.1 Per quanto risulta dal decreto impugnato, la pericolosità sociale attribuita al Di NI IO è di natura 'mista', in parte riconducibile alla previsione di legge di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) ed in parte riconducibile alla ipotesi tipica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. In estrema sintesi, può affermarsi che la ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità del Di NI muove da una ritenuta 'contiguità' di costui (pur mai raggiunto da contestazioni penali di appartenenza ad associazioni mafiose) alla organizzazione mafiosa operante nella zona di Mazara del Vallo e Palermo, sin dai primi anni settanta dello scorso secolo, contiguità essenzialmente correlata alla vicenda del suo sub-ingresso nel progetto di realizzazione di un villaggio turistico ( Kartibubbo Village) in Campobello di Mazara. -progetto è stato ceduto al Di NI da una persona ritenuta a sua volta - in rapporti stabili con l'organizzazione mafiosa che è LO IT BE (condannato 2 per la partecipazione alla associazione mafiosa, sia pure per un periodo storico posteriore, e per narcotraffico internazionale per la fase storica interessata, in concorso con storici esponenti mafiosi). La vicenda della cessione viene ricostruita autonomamente in sede di merito (anche con utilizzo delle dichiarazioni del citato LO) e si afferma, in ragione degli elementi raccolti, che il sub-ingresso del Di NI (che rileva il progetto da imprenditori tedeschi all'epoca rappresentati dal LO) sarebbe stato 'sponsorizzato' dalla organizzazione mafiosa (tramite il coinvolgimento diretto di persone come l'allora sindaco del comune di Campobello, Passanante Antonino Calogero, indicato da alcuni collaboratori di giustizia come organico a cosa nostra). Da qui la successiva realizzazione della struttura turistica molto estesa e articolata in numerose unità immobiliari che ha rappresentato il punto di sviluppo dell'attività di - impresa del Di NI nel settore immobiliare, attività peraltro realizzata con modalità connotate da costante illiceità (furti di energie elettrica oggetto di giudicato penale, truffa continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, violazioni tributarie ed altro) . Del ruolo di 'prestanome' del Di NI per esponenti di cosa nostra del trapanese (in particolare RI GA) hanno riferito anche alcuni collaboratori di giustizia, tra cui LA RO (nell'anno 1993). L'assunto si ritiene dimostrato anche in ragione della accertata disponibilità di alcune unità immobiliari site all'interno del villaggio turistico in capo a familiari dell'GA.
2.2 Accanto a questa tipologia di pericolosità 'qualificata' è stata rilevata la pericolosità semplice di cui all'articolo 1 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011. Vengono, sul punto, censite molteplici attività delittuose verificatesi nel corso degli anni di attività aziendale e societaria, alcune accertate in sede penale (truffe correlate all'ottenimento di sovvenzioni pubbliche per la costruzione del villaggio turistico con percezione di profitto illecito molto consistente, violazioni tributarie accertate in primo grado in sede penale) altre ricostruite in via autonoma in sede di prevenzione (violazioni societarie e fatti di bancarotta consistenti in distrazioni plurime di beni dal patrimonio delle società per finalità individuali, atti di bancarotta preferenziale, atti di appropriazione indebita, truffa tentata agli investitori britannici ed altro ) . Si evidenzia, pertanto, una forma di pericolosità 'esistenziale', nel senso che alla quantomeno iniziale pericolosità per contiguità alla mafia si è affiancata, nel corso del tempo, la pericolosità derivante dalla commissione di delitti produttivi di reddito illecito. 3 Il calcolo del debito erarariale, relativo alle diverse compagini societarie riconducibili al Di NI (pur se comprensivo di interessi e sanzioni) è superiore ai sessanta milioni di euro. Quanto al piano patrimoniale, al di là dell'analisi della sproporzione tra reddito lecito e valore degli acquisti (calcolata nel periodo 1973/2012) si evidenzia da un lato l'appoggio ottenuto dalla organizzazione mafiosa nella realizzazione del complesso turistico, dall'altro la tendenza al continuo reinvestimento di apporti illeciti derivanti - dalle condotte di truffa ed evasioni fiscale nelle attività aziendali, sub specie reimpiego.
2.2 Nel replicare al contenuto dei motivi di doglianza, la Corte territoriale, quanto al profilo della autonoma ricostruzione della contiguità del Di NI (negli anni '70 e '80 dello scorso secolo) alla associazione mafiosa evidenzia che il Tribunale ha operato in assenza di un giudicato penale (né di condanna né di assoluzione) e con elaborazione 'diretta' dei dati dimostrativi che sostengono la conclusione cui si è pervenuti. Si tratta di dati conoscitivi ampiamente indicativi della ricorrenza degli indizi di 'appartenenza' alla associazione mafiosa, nel senso precisato dal noto arresto Sez. R7 U Gattuso del 2018. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna violazione dei principi di diritto elaborati sul tema, nel corso del tempo, da questa Corte di legittimità. -Analogamente, il profilo concorrente ma più esteso nel tempo della pericolosità semplice per abituale realizzazione di delitti produttivi di reddito si è poggiato da un lato su contenuti di decisioni giurisdizionali definitive (compresa la sentenza di patteggiamento per la reiterata e consistente truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche con annessi reati tributari e le decisioni relative ai furti di energia elettrica, cui si sono aggiunte recenti sentenze per altri casi di violazioni tributarie e per fatti di bancarotta) o su autonome elaborazioni di dati probatori relativi alla gestione delle società, non contraddetti da decisioni di assoluzione in ambito penale. Anche in tal caso, pertanto, sarebbe stato pienamente rispettato il contenuto dei principi di diritto elaborati da questa Corte di legittimità negli ultimi anni e recepiti dalla Corte costituzionale nella nota decisione num. 24 del 2019. 2.3 In relazione al profilo strettamente patrimoniale (esaminato da pag. 76 a pag. 109 del provvedimento impugnato) la Corte di Appello afferma che nell'atto di impugnazione non sono stati mossi rilievi specifici sul tema della 'correlazione 4 temporale' tra pericolosità e incrementi del patrimonio (il tema sarebbe stato introdotto solo in sede di discussione finale). In ogni caso, si afferma che il rilievo non avrebbe potuto trovare accoglimento, in forza della considerazione per cui la condizione soggettiva di pericolosità, sorta già nei primi anni settanta dello scorso secolo (per i rapporti con l'organizzazione mafiosa che hanno agevolato la rilevazione del progetto e la successiva realizzazione del villaggio turistico) si è protratta «senza apprezzabile soluzione di continuità» nel corso del tempo, sia in ragione della permanenza di contatti con esponenti di cosa nostra (pure censiti nella decisione di primo grado in rapporto al servizio di guardania, alla disponibilità di unità abitative in favore di esponenti mafiosi ed altro) che in virtù della concorrente pericolosità 'semplice' di cui all'art.1 comma 1 lett. b), per le circostanze di fatto già illustrate sopra.
2.4 Sempre in tema di verifica dei presupposti della confisca, la Corte territoriale, sulle ulteriori doglianze, afferma in sintesi che la versione difensiva dell'utilizzo dello strumento della permuta (per giustificare la realizzazione degli immobili senza investimento cospicuo), così come l'avvenuto finanziamento da parte del suocero RY OR IU, non sono chiavi di lettura idonee a giustificare le movimentazioni finanziarie oggetto di verifica nel corso delle idagini. Le numerose compagini societarie sono state costantemente utilizzate come 'cosa propria', con costanti distrazioni di beni immobili in favore dei familiari del Di NI e con accumulo di ingentissimi debiti nei confronti dell'erario. Si tratta di un modus operandi costante che ha determinato una modalità illecita di accrescimento del patrimonio 'riferibile' al Di NI, con costante reinvestimento di utili di illecita provenienza (perché frutto di evasione fiscale, appropriazione indebita, bancarotta distrattiva). A ciò si aggiunge il reddito illecito 'diretto', proveniente dai delitti di truffa e furto in precedenza menzionati. Vengono altresì respinti gli atti di appello proposti nell'interesse dei terzi OR OL e Di NI AN.
3. Avverso detto decreto sono stati proposti tre atti di ricorso, nell'interesse di Di NI IO, OR OL e Di NI AN.
3.1 Il ricorso proposto, a mezzo dei difensori, nell'interesse di Di NI IO articola due motivi. 5 3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge, in riferimento a quanto previsto dagli articoli 1, 4 e 24 del d.lgs. n.159 del 2011, nonché in riferimento al principio espresso dall'art. 7 Conv. Edu. La prima doglianza è relativa al mancato esame - in concreto della doglianza relativa alla 'correlazione temporale' tra condizione soggettiva di pericolosità e incremento del patrimonio ritenuto di illecita provenienza. Secondo la difesa, l'avvenuta devoluzione, con l'atto di gravame, del tema della rispondenza alla tipicità legale dell'inquadramento soggettivo di pericolosità implicava, necessariamente, la verifica della 'base legale' della confisca, ivi compreso il parametro della correlazione temporale. E su tale profilo la motivazione resa nella decisione impugnata sarebbe meramente apparente. Il preteso 'contatto' con l'associazione mafiosa si è verificato negli anni '70 dello scorso secolo (vicenda della mediazione per la costruzione del villaggio turistico) e non vi è prova alcuna che sia proseguito nel tempo, posto che la maggior parte degli elementi RY acquisiti si ricollegano a quella specifica vicenda. In seguito, le prime vicende valorizzate sul fronte della pericolosità generica (i furti di energia elettrica per alimentare strutture del villaggio) sono datati all'inizio degli anni '90, le truffe aggravate risalgono agli anni 2000/2005, gli altri delitti tributari al periodo 2006/2009, così come le attività distrattive e ricostruite in via autonoma dal Tribunale di primo grado si collocano dal 2010 in avanti. Ciò che manca, secondo la difesa, è la esistenza di attività delittuose nel periodo che va dalla fine degli anni settanta ai primi anni novanta del secolo scorso, sicchè non può parlarsi di una pericolostà 'ininterrotta' o 'esistenziale' del Di NI. Vi è un uteriore intervallo 'silente' tra il 1995 ed i primi anni 2000. La Corte di merito non considera la valenza di detti periodi di 'assenza di pericolosità' e finisce con il violare l'obbligo di correlazione temporale, così come finisce per sovrapporre la ipotesi di confisca per avvenuta 'agevolazione' della attività aziendale dal rapporto con cosa nostra (la vicenda Kartibubbo) dalla ipotesi di confisca per accertata 'sproporzione', correlata al periodo di pericolosità generica.
3.1.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore profilo di violazione di legge. La doglianza si riferisce alla riconosciuta condizione soggettiva di pericolosità semplice di cui all'art. 1, comma 1, lett. b d.lgs. n. 159 del 2011. 16 Si rappresenta che la proposta applicativa della misura di prevenzione è stata depositata nell'anno 2014, in un momento in cui la interpretazione giurisprudenziale non aveva ancora espresso i principi in punto di tassatività derivanti dal noto arresto Corte Edu De Tommaso
contro
Italia del 2017, poi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e 'avallati' dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 24 del 2019. Da ciò, in tesi, deriverebbe un difetto di 'prevedibilità' della confisca, con violazione del principio di matrice convenzionale espresso nell'art. 7 Conv. Edu. Le condotte illecite, in altri termini, sono state poste in essere in un periodo storico (la prima decade degli anni 2000) in cui non era maturata la interpretazione che rendeva la confisca 'prevedibile in concreto' in un quadro di compatibilità costituzionale. Si osserva inoltre che nella indicazione complessiva delle attività illecite poste in essere dal Di NI specie nella decisione di primo grado sono state indicate - anche attività di tipo 'contravvenzionale' (come gli illeciti edilizi) e non 'delittuose' in senso proprio, con ciò violando proprio quel paradigma della tassatività convalidato dalla Corte cost. nella nota sentenza n.24 del 2019. RM In alcuni casi, peraltro, le truffe erano tentate e dunque non hanno generato profitto. Ed ancora,si rappresenta che in una vicenda penale per delitti tributari è stata disposta una confisca per equivalente di circa 7 milioni di euro. -la violazioneAl di là delle ricadute sul giudizio di sproporzione, si invoca in tal caso del divieto di bis in idem, posto che gli strumenti giuridici di 'sottrazione' del profitto illecito derivano, a ben vedere, dai medesimi fatti storici. Si rappresenta, infine, che le condotte di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sono state 'elevate' a presupposto di pericolosità qualificata solo con la legge n.161 del 2017 e nel caso in esame si tratta di condotte poste in essere sino all'anno 2005 / 2006. Non poteva, pertanto, la decisione di confisca fondarsi su detto segmento di condotta illecita.
3.2 Il ricorso proposto nell'interesse di OR OL deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla disposta confisca dell'immobile sito in Monreale, pervenuto alla OR nell'anno 1994 e successivamente donato da costei alla GL AN. Si sostiene non congruamente esaminata la deduzione difensiva per cui l'immobile in questione, alienato dalla società Immobiliare Mediterranea La TI spa (riferibile al Di NI) alla OR OL rappresentava l'adempimento parziale di un credito di cui era titolare OR IU (in forza di atto transattivo del 1990). Costui 7 avrebbe, in sostanza, ceduto il credito (derivante da una precedente operazione di rifinanziamento della società) alla GL. Da ciò la considerazione per cui le risorse impiegate per l'acquisto non erano riferibili a Di NI IO ma a OR IU.
3.3 Il ricorso proposto nell'interesse di Di NI AN introduce, al primo motivo, una questione in rito, relativa alla complessiva durata del giudizio di secondo grado, con violazione del termine di cui all'art. 27 comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011. 3.3.1 Si rappresenta che l'ultimo atto di appello è stato depositato in data 27 ottobre 2016. La decisione, del 18 novembre 2020 è stata depositata il 12 maggio del 2021, con sospensione dei termini per il deposito, comprensivi di proroga. Il termine ordinario (pari ad un anno e sei mesi) porta alla decorrenza in data 27 aprile 2018. E' intervenuta una prima proroga di sei mesi (con decorrenza al 27 ottobre 2018) ed una seconda proroga per altri sei mesi (con decorrenza al 27 aprile 2019). Nel corso del giudizio vi sono stati numerosi rinvii della trattazione con sospensione RM dei termini. Tuttavia la difesa contesta la validità di talune sospensioni, che sarebbero state illegittimamente disposte. In particolare si deducono vizi: a) della sospensione disposta all'udienza del 11 marzo 2019; b) della sospensione disposta all'udienza del 14 ottobre 2019 ; c) della sospensione disposta all'udienza del 7 febbraio 2020. La illegittimità, in tesi, delle citate sospensioni - perché correlate ad esigenze difensive derivanti da introduzione di nuovi elementi conoscitivi - rende non computabile il relativo periodo, con la conseguenza della perdita di efficacia della confisca disposta in primo grado, per avvenuto 'sforamento' del termine massimo di durata del giudizio di secondo grado. Si contesta altresì la valenza della sospensione relativa alla emergenza Covid, posto che dal 9 marzo 2020 l'udienza è stata differita al giorno 11 maggio 2020. 3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in riferimento alla confisca di beni intestati alla ricorrente. Si assume, anche in tal caso, che i beni in questione sarebbero frutto della donazione indiretta da parte di OR IU, trattandosi di una forma di adempimento, da 008 parte della Immobiliare La TI, della obbligazione vantata da OR in virtù dell'intervento finanziario da lui realizzato in favore della società. I beni, pertanto, non sarebbero riferibili' al soggetto pericoloso (il Di NI) ma, in sostanza, allo OR, che ne avrebbe impresso la destinazione alla GL (OR OL) e alla TE (Di NI AN). Ciò escluderebbe anche la natura distrattiva della operazione di trasferimento immobiliare.
3.3.3 La difesa ha depositato, inoltre, memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Si insiste, in particolare, sull'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011 prima della decisione e sulla assenza di motivazione in punto di confiscabilità dei beni formalmente intestati alla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Di NI IO è infondato, per le RM ragioni che seguono.
2. Va premesso che in tema di pericolosità sociale l'inquadramento soggettivo 'misto', con una prima fase storica di pericolosità qualificata (per indizio di appartenenza alla associazione mafiosa) ed una seconda fase di pericolosità semplice (ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. b) è certamente consentito, lì dove i materiali cognitivi posti a sostegno della particolare fase 'constatativa' del giudizio di prevenzione sostengano in modo adeguato le due ipotesi tipiche di pericolosità. Nel caso in esame la ricostruzione operata in sede di merito risulta immune da vizi in diritto e non può ritenersi derivante da motivazione inesistente o apparente, anche in riferimento al tema della 'correlazione temporale'.
2.1 In particolare, quanto alla fase storica di pericolosità qualificata, pure in assenza di un giudicato penale ma senza ostacoli derivanti da pronunzie assolutorie il - - Tribunale prima, e la Corte di Appello poi, hanno realizzato una ricostruzione del tutto autonoma del profilo di contiguità in modo ineccepibile, con diretta acquisizione e valutazione dei dati istruttori tesi a sostenere l'ipotesi tipica di inquadramento soggettivo. 9 Ciò è pacificamente consentito ai sensi dell'art. 29 comma 1 d.lgs. n. 159 del 2011 (autonomia della azione di prevenzione), anzi si tratta di un non frequente - - lodevole esempio di come il principio di autonomia dell'azione prevenzionale vada declinato in concreto. -e certamente più2.2 Nella prassi giudiziaria si è, infatti, sedimentata una diversa problematica, sul piano sistematico nozione di autonomia, incentrata più sul - momento valutativo, con possibile recupero di elementi cognitivi reputati (specie nel settore della pericolosità qualificata) non idonei a sostenere il correlato accertamento di responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.. Ma non è questo il caso del Di NI. Nella vicenda qui in scrutinio, l'autonomia ricostruttiva si è esplicitata in tutta la sua valenza, con attività istruttoria 'propria' del Tribunale, sì da delinare una particolare vicenda storica nel cui ambito è emersa in modo inequivoco l'esistenza di un legame funzionale tra l'associazione mafiosa e la persona del Di NI, sostenuto e facilitato nell'acquisizione e successiva realizzazione del villaggio turistico in Campobello di Mazara. RT Ciò risponde ai parametri interpretativi elaborati in sede di legittimità e da ultimo espressi da Sez. U Gattuso del 2018. In tale pronunzia, quanto alla fattispecie qui in rilievo, si è affermato che «il concetto di appartenenza, evocato dalla norma, è più ampio di quello di partecipazione, con il conseguente rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che non integrano neppure in ipotesi di accusa la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una attività di collaborazione, anche non continuativa» Vanno dunque valorizzati «specifici elementi di fatto che sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti ..». Ora, nel caso in esame gli elementi idonei a configurare il collegamento, con scambio reciproco di favori tra il Di NI e il gruppo mafioso degli GA, sono stati enucleati con chiarezza in sede di merito e sostengono in modo obiettivo la ricorrenza della pericolosità qualificata nel periodo storico che non solo coincidente con la realizzazione del villaggio turistico ma steso quantomeno sino a tutti gli anni novanta del secolo scorso (a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente), in ragione del fatto che i contributi dichiarativi (come quello del Mutolo) sono datati al 1993 ed illustrano l'esistenza, a quella data, di uno stabile legame ancora in atto. 10 2.3 Non vi sono, pertanto, significative 'interruzioni' della condizione storica di pericolosità sociale del Di NI, ove si consideri che le prime - significative - condotte delittuose produttive di reddito illecito (secondo i noti parametri di Corte cost. n.24 del 2019) risalgono ai primi anni '90 dello scorso secolo e le posteriori condotte accertate in sede penale o ricostruite autonomamente in sede di - prevenzione in rapporto alle modalità amministrative e gestionali delle aziende coprono in modo pressocchè ininterrotto l'arco temporale che va dalla fine degli anni '90 al 2012. Va precisato, sul punto che : a) la iscrizione nella categoria tipica di cui all'art. 1 co.1 lett. b richiede la verifica della abitualità delittuosa, ma ciò non significa che debba esservi prova di una condotta illecita costante» e gli intervali temporali tra un episodio ed il successivo possono essere tollerati lì dove si mantengano in un range di ragionevolezza, anche imputabile a periodi detentivi o ad assenza di diretta constatazione;
b) ciò che rileva è che i delitti pur se eterogenei (nel caso in esame, furto, truffa, violazioni tributarie, appropriazione indibita, bancarotta) siano ststi, in concreto, produttivi di reddito, aspetto che nel caso in esame ricorre in più occasioni, RM puntualmente censite in sede di merito;
c) tra le decisioni emesse in sede penale idonee a sostenere la 'fase constatativa' del giudizio di prevenzione ben può essere iscritta la sentenza applicativa di pena, in rapporto al contenuto di accertamento del fatto che, sia pure in modo indiretto, le è proprio. Ciò in ragione della 'accettazione degli effetti' della contestazione da parte dell'imputato ed al controllo del giudicante sulla assenza di ipotesi di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen. . La parte privata, pertanto, non può limitarsi in sede di critica a censurare la 'tipologia' di decisione (sentenza di patteggiamento) da cui è derivata la constatazione dell'illecito, ma è tenita ad introdurre elementi di fatto idonei, in ipotesi, a neutralizzare la valenza indicativa dell'episodio di pericolosità, cosa che nel caso in esame non è avvenuta.
2.4 Va pertanto rilevato che la ricostruzione 'storica' della pericolosità del Di NI, nei suddetti termini, è stata realizzata senza vizi rilevabili nella presente sede di legittimità e copre l'intero periodo rilevante a fini di confisca dei beni appresi. La verifica della sproporzione di valori tra redditi e investimenti è realizzata in modo congruo, dato che appare manifesta la costante tendenza al reinvestimento nelle aziende di profitti illeciti derivanti dai delitti censiti, con successivo impoverimento- 11 del patrimonio sociale a fini strettamente personali e di accrescimento del patrimonio formalmente intestato ai prossimi congiunti. Va dunque rilevata la infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Il secondo motivo di ricorso del Di NI IO è manifestamente infondato.
3.1 Nessun vizio in diritto può ricollegarsi alla riconosciuta pericolosità semplice, specie sotto il profilo della 'prevedibilità' delle conseguenze sfavorevoli del proprio agire (derivante dall'art. 7 Conv. Edu per come interpretato dalla Corte di Strasburgo), proprio in ragione del fatto che la disposizione di legge in tema di pericolosità semplice non solo era in vigore al momento delle condotte (ai sensi dell'art. 1 della legge n.1423 del 1956, come modificata nel corso del tempo) ma è stata interpretata, nella procedura in atto, secondo le linee (di maggior garanzia) ispirate al rispetto del principio di tassatività e determinatezza da ultimo recepite dalla Corte costituzionale nella sentenza n.24 del 2019. La interpretazione giurisprudenziale sicuramente posteriore al fatto non ha 'ampliato', in altre parole, il cono applicativo delle disposizioni regolatrici, ma lo ha ristretto, imponendo la individuazione (come è avvenuto nel caso in esame) di specifici RM 'delitti' produttivi di readdito e non semplicemente di condotte non conformi alle regole della civile convivenza. Non si vede pertanto, quale vulnus al generale principio di prevedibilità (pur ammessa la sua trasposizione al sistema della prevenzione) possa essersi prodotto a carico del Di NI. -Del resto, questa Corte di legittimità si è già espressa in modo del tutto condivisibile - in tal senso, con la pronunzia Sez. VI n. 20557 del 10.6.2020, rv 279556, ove si è affermato che in tema di misure di prevenzione, la lettura "tassativizzante" della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione. 12 3.2 Nessuna illegittimità, inoltre, si ravvisa in riferimento alle ulteriori deduzioni svolte al secondo motivo di ricorso. In particolare, la compresenza di reati contravvenzionali -certamente da escludersi non hadalla base constatativa del giudizio di prevenzione, non trattandosi di delitti inciso sulla qualificazione tipologica della pericolosità del Di NI, solidamente ancorata a più fattispecie deittuose produttive di reddito illecito che coprono l'intero arco temporale di riferimento. Né può accedersi alla prospettata violazione del bis in idem in rapporto alla confisca per equivalente disposta in sede penale. Gli strumenti giuridici azionati sono, infatti, diversi. -La confisca per equivalente, in ambito penale, ha fisionomia pertinenziale in quanto correlata alla precisa quantificazione del profitto del reato accertato in sede penale ma natura sanzionatoria perché trasporta il predetto 'valore' su beni di lecita provenienza rinvenuti nella disponibilità del soggetto condannato. La confisca di prevenzione ha natura 'recuperatoria' (Corte cost, n.24 del 2019) e, in ragione della obbligatoria correlazione temporale, consente il recupero e l'ablazione dei beni che risultano sproporzionati al reddito ed acquisiti in costanza di pericolosità, si da poterne ragionevolmente inferire la provenienza illecita. RM Si tratta, pertanto, di misure di natura giuridica diversa, la cui sequenziale applicazione nel caso del Di NI - non può essere ritenuta contrastante con il - divieto di doppio giudizio (penale) per il medesimo fatto. Tra l'altro, va ricordato che le violazioni tributarie rappresentano una 'porzione' della complessiva ricostruzione del periodo di pericolosità del Di NI. Da ultimo, nessun rlievo può essere attribuito al fatto che solo nel 2017 la truffa aggravata sia stata ricompresa nelle fattispecie tipiche di pericolosità generica, posto che trattasi in ogni caso di una fattispecie delittuosa produttiva di reddito illecito, già collocata nel cono applicativo dell'art. 1 comma 1 lett. b d. lgs. n159 del 2011, li dove, come nel caso in esame, l'attività delittuosa possa descriversi come abituale (anche in unione con altre parimenti produttive di redduto illecito). Al rigetto del ricorso del Di NI segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
4. Il ricorso proposto da OR OL va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto ed, essenzialmente, generici. 13 4.1 Si tratta di sostanziale riproposizione del motivo di appello, che ha trovato adeguata trattazione nel corpo argomentativo della decisione impugnata (pag. 101 e ss.). La motivazione del provvedimento, particolarmente analitica, non si limita a rappresentare la non adeguata dimostrazione dell'entità del credito in tesi vantato da OR IU (fonte della posteriore donanzione indiretta), nei confronti della società venditrice ma realizza una serie di considerazioni in fatto (relative alle modalità di risanamento della esposizione debitoria della società La TI) che rendono dubbia la stessa esistenza del credito originario, nei termini indicati dalla difesa. L'assenza di confronto con tutte le argomentazioni esposte nella decisione rende inammissibile il motivo di ricorso per genericità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di Di NI AN è infondato. RE 5.1 Quanto al primo motivo, di natura processuale, va ricordato che la disciplina vigente, quanto alla disciplina delle sospensioni, prevede l'applicabilità delle disposizioni dettate in tema di 'sospensione dei termini di custodia cautelare, in quanto applicabili'. Rilevano pertanto le ipotesi descritte dal legisletare alle lettere a) e b) dell'art. 304 comma 1 cod, proc.pen. : a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento O della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati. Quanto alla sospensione relativa ai tempi di elaborazione della decisione (nel caso in esame dal 18 novembre del 2020 al 12 maggio 2021) vi è autonoma previsione di 14 legge, ai sensi dell'art. 24 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011, nella parte in cui detta norma rinvia alle ipotesi disciplinate dall'art. 7 comma 10 septies e comma 10 octies.
5.2 Ora, va rilevato che secondo il principio di diritto espresso da Sez. V n. 30757 del 29.9.2020, rv 279747 in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'accoglimento della richiesta difensiva di rinvio del procedimento per la necessità di esaminare gli atti prodotti dal pubblico ministero non determina la sospensione dei termini di efficacia della confisca, versandosi in un'ipotesi di rinvio disposto a seguito della concessione di termini per la difesa, contemplata come causa di esclusione della sospensione dei termini dall'art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il cui contenuto è richiamato dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (In motivazione la Corte ha chiarito che la nozione di "termini per la difesa" di cui all'art. 304 cod. proc. pen. non si riferisce solo a quelli tassativamente contemplati dalle specifiche disposizioni codicistiche che ne prevedono l'obbligatoria concessione qualora richiesti, ma anche a quelli discrezionalmente concessi dal giudice, ove ravvisi l'effettiva necessità di assegnare del tempo alla parte per l'esercizio del diritto di difesa). In detta decisione si è affermato, in modo del tutto condivisibile, che [..] va osservato come il legislatore abbia assegnato al governo del giudice il bilanciamento tra le esigenze del processo e la garanzia del concreto ed effettivo esercizio del diritto di difesa, provvedendo attraverso le citate disposizioni a sottrargli preventivamente, in RM determinati casi tassativamente previsti, ogni discrezionalità in merito alla necessità che tale bilanciamento si traduca in un rinvio del primo. Ciò non toglie che il giudice, nel ricercare il punto di equilibrio in grado comunque di consentire alla parte di esercitare il proprio diritto (mai comprimibile fino all'ineffettività) possa ovvero addirittura debba concedere un differimento dell'udienza, modulandone secondo lo spessore dell'esigenza i tempi. In tal senso, da un lato, le ipotesi normativamente previste di cui si è detto non hanno la vocazione a definire una nozione di "termine per la difesa", che anzi presuppongono, e dall'altro è da escludersi che l'art. 304 comma 1 lett. a) c.p.p. nell'utilizzare tale formula abbia inteso riferirsi in maniera tassativa esclusivamente alle suddette ipotesi. Pertanto, ogni qual volta il giudice riscontrando l'effettiva necessità di concedere del tempo in funzione dell'invocato esercizio del diritto di difesa, alla parte non potrà essere imputata la causa della sospensione o del rinvio nemmeno nel procedimento di prevenzione. [..].
5.3 Nella sua retta interpretazione, la decisione in parola tuttavia non afferma che in tutti i casi di rinvio sollecitato dalla difesa in riferimento a qualsiasi iniziativa - 'argomentativa' del PM sia impossibile ritenere corretta la decisione del giudice del 15 merito di sospensione dei termini di efficacia del sequestro/confisca, ma pone la necessità di verificare in concreto se la domanda di differimento era, - - o meno, giustificata da inderogabili esigenze difensive (ad es. la produzione di una 'nuovo' elemento di prova) tali da rendere 'necessario' il rinvio della trattazione, in chiave di necessità di riequilibrio del contraddittorio. Nelle ipotesi in cui il rinvio della trattazione, sollecitato dalla difesa, derivi da situazioni processuali che non determinano una effettiva necessità di controdeduzione (ad esempio la produzione di una memoria meramente illustrativa del contenuto degli atti già acquisiti in contraddittorio), il rinvio chiesto dalla difesa rientra nelle ipotesi ordinarie, in cui la sospensione dei termini è consentita, ai sensi dell'art. 304 comma 1 lett. a cod.proc.pen.. 5.4 Ciò posto, andando ad esaminare trattandosi di questione in rito i relativi verbali di udienza, il Collegio rileva che, tra quelle contestate, soltanto la sospensione intervenuta tra l'udienza del 11 marzo 2019 e quella del 28 giugno 2019 (per tre mesi e 17 giorni) va ritenuta illegittima. Ciò perché in detta udienza si è verificata una 'nuova produzione' di elementi di prova da parte del Pubblico Ministero, il che ricollega la richiesta difensiva ad una tutelabile esigenza di verifica dei contenuti degli atti prodotti . RT Di contro, alla udienza del 14 ottobre del 2019 il PG conclude oralmente e 'si riserva' il deposito di una memoria meramente riepilogativa. In tal caso la richiesta difensiva di differimento della propria discussione non può dirsi ricollegata ad una obiettiva esigenza di tutela, posto che il controllo sui contenuti della (prospettata) memoria illustrativa di controparte ben poteva essere effettuato in occasione del deposito della memoria stessa. La sospensione dei termini va dunque ritenuta pienamente legittima. Anche la sospensione disposta all'udienza del 7 febbraio 2020 va ritenuta legittima. In tale udienza il PG ha prodotto una memoria illustrativa di 17 pagine, la cui verifica non imponeva alcun rinvio della trattazione ad altra data, ben potendo essere realizzata (trattandosi di memoria riepilogativa) nel corso della medesima udienza con breve sospensione dell'udienza stessa. La sospensione dei termini disposta, su richiesta della difesa, dal 7 febbraio all' 11 maggio 2020 va pertanto computata ed ingloba un primo periodo di sospensione per la nota emergenza Covid, seguito da un secondo rinvio (sino alla data del 1 luglio 2020) non oggetto di contestazione difensiva. 16 Pertanto, essendo intervenute, al di là delle proroghe di un anno, le sospensioni che seguono : a) dal 4.10.2017 al 12.1.2018 (mesi 3 e giorni 8); b) dal 12.1.2018 al 13.4.2018 (mesi 3 e giorni 1); c) dal 5.11.2018 al 11.3.2019 (mesi 4 e giorni 6); d) dal 14.10.2019 al 7.2.2020 (mesi 3 e giorni 22); e) dal 7.2.2020 al 11.5.2020 (mesi 3 e giorni 4); f) dal 11.5.2020 al 17.7.2020 (mesi 1 e giorni 19); non può dirsi intervenuta alcuna perdita di efficacia della confisca di primo grado, posto che le valide sospensioni in corso di giudizio - coprono un tempo complessivo pari ad un anno e sette mesi. Ciò consente di ritenere tempestiva la decisione, posto che tra il 27 ottobre del 2016 e il 18 novembre 2020 (data cui occorre riferirsi, data la ulteriore sospensione ex lege dei tempi di elaborazione del decreto) sono decorsi 4 anni e 21 giorni e, di contro, tra termine ordinario, sospensioni e proroghe si arriva al computo di 4 anni e 30 giorni. Va pertanto respinto il motivo di ricorso qui in esame. 17 5.5. Il secondo motivo di ricorso di Di NI AN è inammissibile perché non consentito in sede di legittimità, oltre ad essere generico. Si tratta, anche in tal caso e come già rilevato nei confronti di OR OL, di sostanziale riproposizione del motivo di appello, che ha trovato adeguata trattazione nel corpo argomentativo della decisione impugnata (pag. 101 e ss.). La motivazione del provvedimento, particolarmente analitica, non si limita a rappresentare la non adeguata dimostrazione dell'entità del credito in tesi vantato da OR IU (fonte della posteriore donanzione indiretta) nei confronti della società venditrice ma realizza una serie di considerazioni in fatto (relative alle modalità di risanamento della esposizione debitoria della società La TI) che rendono dubbia la stessa esistenza del credito originario, nei termini indicati dalla difesa. L'assenza di confronto con tutte le argomentazioni esposte nella decisione rende inammissibile il motivo di ricorso per genericità. Il ricorso di Di NI AN, nel suo complesso, va rigettato con condanna ex lege della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 17
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OR OL che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di Di NI IO e Di NI AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Carlo Zaza ём генер DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 MAG 2022 IL CANCELLIERE 1 Petra Di Mbo 18