CASS
Sentenza 11 luglio 2023
Sentenza 11 luglio 2023
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione reali, nel caso in cui, in costanza di condizione di pericolosità tipica, non sia possibile l'ablazione del denaro illecitamente acquisito (nella specie, corrispettivo di condotte corruttive) o dei beni acquistati con il medesimo denaro, è legittimo il ricorso alla confisca per equivalente preventiva ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dei beni acquisiti anche lecitamente prima della manifestazione della pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2023, n. 41016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41016 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA NT EP nato a [...]( ITALIA) il 26/02/1950 PO MA nato a [...]( ITALIA) il 04/06/1950 avverso il decreto del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG Antonietta PICARDI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi in merito alla confisca per equivalente;
per kannullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla ritenuta definitività della confisca diretta delle:autovettura Jaguar S. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41016 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MA TERESA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo - sezione Misure di prevenzione - con decreto del 17/02/2021 aveva confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, adottato il 14/06/2019, nei confronti di IU La TI ( proposto) e AR TO (terza interessata), con la quale era stata rigettata la proposta di applicazione della misura personale, ritenendo insussistente l'attualità della pericolosità semplice del proposto ( per i delitti di corruzione e truffa continuate), e, in parziale accoglimento della richiesta relativa alla misura patrimoniale, era stata disposta la confisca diretta di un'autovettura Jaguar 5 intestata al La TI, e la confisca per equivalente di altri beni intestati allo stesso, alla moglie e ai figli, per un valore corrispondente ad euro 516.036,00, ( un terreno a lui intestato, pari alla quota di 1/4, sul quale era stata edificata la villa di sua proprietà (anch'essa sottoposta a sequestro), la quota di 1/4 del terreno intestato alla moglie di questi, TO AR, alcuni depositi di conto corrente). Tale provvedimento era stato annullato, con sentenza sez. 1, n. 16324 del 16/12/2021, dal Giudice di legittimità, che aveva rinviato al Giudice di merito affinchè colmasse il vuoto motivazionale inerente alla mancata e preventiva identificazione dell'«incremento patrimoniale riferibile al La TI (ricadente nel periodo di pericolosità) confiscabile in via ordinaria...». Il giudice di legittimità, invero, aveva ritenuto che i due giudici di merito non avessero individuato correttamente la natura giuridica della confisca per equivalente nelle misure di prevenzione, ove è necessario precisare «se -ed a quali condizioni -sia possibile attivare la previsione di legge dell'art.25 d.lgs. n.159 del 2011 su beni pacificamente entrati nel patrimonio del proposto in un momento antecedente rispetto alla insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità (specie in relazione al terreno ed alla villa sul medesimo edificata)». Ha, dunque, precisato la sentenza rescindente, che «In tema di misure di prevenzione patrimoniale, può essere disposta la confisca per equivalente, ex art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di beni di legittima provenienza rinvenuti nel patrimonio del proposto solo nel caso di riscontrata impossibilità oggettiva di ablazione dei beni acquisiti in costanza di condizione di pericolosità tipica »(così la massima ufficiale della sentenza rescindente Sez. 1,n. 16324 del 16/12/2021, (dep.28/04/2022), La TI, Rv. 283308 -01). 1.1. La Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha confermato il decreto del giudice di primo grado. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, il proposto e la moglie, quale terza interessata, per il tramite dei medesimi difensori di fiducia, avvocati Pietro Cascio e Antonino IU RA, i quali si affidano a due motivi. 2.1. Con un primo motivo, è contestato il passaggio argomentativo della Corte di Appello che ha ritenuto 'passata in giudicato' la decisione della Corte di Cassazione con riferimento alla autovettura Jaguar S, in quanto il giudice di legittimità aveva annullato in toto il provvedimento della Corte di Appello e non in parte qua. 2.1.1. Quindi, ha eccepito nuovamente la violazione degli artt. 20, 24 e 25 del d. Igs. n. 159 del 2021 in quanto il decreto di prevenzione si era trasformato in una sorta di 'duplicato' della 2 sentenza del giudice penale (nella quale era stata comunque disposta «la confisca di parte delle somme originariamente contestate al preposto quale profitto del reato»). Assume la difesa che, in tal modo, si è disatteso il decisum del giudice di legittimità, in quanto già illo tempore era chiara la contestazione al La TI dell'importo di 516.000 euro (circa)corrispondente all'ingiusto profitto dei reati commessi;
tiene, infine, a precisare che la confisca in sede penale è stata limitata alla somma di 441.000 euro circa. Quindi, erroneamente, il giudice della prevenzione, in sede di rinvio, avrebbe operato un sequestro maggiore, mentre l'assenza di motivazione afferisce anche alla identificazione dei beni sui quali si sarebbe dovuto intervenire con il sequestro e la confisca di prevenzione (ancora una volta confusa con l'ingiusto profitto), per poi effettuare la confisca per equivalente. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l'erronea disposizione della confisca su beni appartenenti a soggetti terzi (moglie del proposto), avendo il giudice del merito argomentato in maniera contraddittoria rispetto a quanto disposto per i conti correnti dei figli, che invece sono stati dissequestrati. Sul punto, si ricorda come il bene immobile (terreno e costruzione villa) sia stato acquisito prima della commissione dei fatti reato e con fondi di provenienza lecita. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non sono fondati. 1.0ccorre ricordare, in premessa, come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione, sia sul piano processuale che su quello sostanziale (Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 Rv. 248797 ). 1.1.Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima 3 l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, perché il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111 sesto comma, Cost;
125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione;
conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608 ). Mentre, non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246). 2. Ciò premesso, si osserva che la sentenza rescindente aveva rilevato come "la Corte territoriale - nel caso in esame - finisce per realizzare il modello 'penalistico' della confisca per equivalente e non quello della prevenzione patrimoniale, non essendo stato previamente identificato l'incremento patrimoniale riferibile al La TI (ricadente nel periodo di pericolosità) confiscabile in via ordinaria ed essendosi correlata l'ablazione al profitto del reato, lì dove il limite della traslazione consentito dalla legge è quello attribuibile al valore dei beni che si sarebbero potuti confiscare in via ordinaria." 2.1. Compito della Corte di Appello, in sede rescissoria, era, quindi, quello di colmare il difetto di motivazione ravvisato nel primo provvedimento annullato dal Giudice di legittimità, il quale - tracciata la linea di demarcazione tra struttura della confisca di prevenzione ( per equivalente), come regolamentata dagli artt. 24 e 25 del T.U„ e quella della confisca penale - aveva chiesto di individuare la situazione in concreto rilevante e, quindi, di verificare se la somma in questione (costituente anche profitto dei reati oggetto del giudizio penale) fosse confiscabile ai fini di prevenzione, in quanto attinente alla sproporzione reddituale che il ricorrente e la sua famiglia avevano avuto negli anni 2007-2012, quale provento di attività illecita. 3. Di tali principi, come evocati nella sentenza rescindente, ha fatto corretta applicazione il provvedimento impugnato. 3.1. Ora, come è noto, per la confisca penale, è necessaria una sentenza che accerti la responsabilità penale dell'imputato nonché la individuazione del valore del prezzo o del profitto del reato, con possibile aggressione di beni dal valore equivalente rinvenuti nella disponibilità del condannato. Diversamente, per la confisca di prevenzione, il codice antimafia, dagli artt. 20 e seguenti, nella interpretazione data dalle Sezioni Unite Spinelli', delinea una strada obbligata, come ha ricordato la sentenza rescindente, che impone al giudice del merito di procedere, in primo luogo, alla individuazione dei beni sequestrabili, che sono quelli che risultino correlati temporalmente alla dichiarata pericolosità del soggetto o indice di sproporzione rispetto al reddito, ovvero «direttamente frutto della condizione soggettiva di 4 pericolosità». Solo dopo tale accertamento, è possibile, ove i beni oggetto di incremento patrimoniale non siano più nella disponibilità del proposto, procedere nelle forme ablative dell'art. 25 del T.U. , così come risulta a seguito della novellazione apportata con legge n.161 del 17.10.2017 . Quest'ultima è, infatti, la disposizione di legge applicabile ratione temporis alla procedura oggetto di esame, a tenore della quale "Dopo la presentazione della proposta, se non e' possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perche' il proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilita', anche per interposta persona". 3.2. Il Giudice a quo, dopo aver riepilogato tutta la vicenda penale (oggetto della sentenza del Tribunale di Palermo del 2021-regolarmente acquisita in atti -che ha condannato il La TI per alcune condotte e lo ha prosciolto, per intervenuta prescrizione, per altre) e quella di prevenzione del La TI, ritenendo le vicende corruttive idoneo fondamento della dichiarata pericolosità sociale nel periodo che va dal 2007 al 2012 (che, invero, nessuno ha messo in dubbio), ha ri-valutato quei fatti, stante l'autonomia del giudice della prevenzione, e ha precisato, quindi, che, a carico del La TI, erano in atti 'prove relative alla sua corruttibilità' e che era stato accertato che egli, dal 2007 al 2012, nello svolgimento delle funzioni di pubblico ufficiale (Direttore dell'INAIL di Termini Imerese e Vicedirettore della sede di Palermo), aveva rilasciato, in cambio di elargizioni di danaro o di altre utilità (per la somma di 516.036,00), irregolari certificati DURC in favore di varie imprese non legittimate. Nel decreto, si precisa, inoltre, che appare Indiscutibile' che egli 'a quel tempo' fosse soggetto «dedito a trarre mezzi di sostentamento proprio e dei suoi familiari anche dai proventi di attività delittuose (proventi questi certamente valsi, avuto riguardo alla loro entità, a consentire all'intero nucleo familiare il mantenimento di un tenore di vita più elevato rispetto a quello sostenibile con attività lecite) avendo tali plurime condotte delittuose indubbia natura di lucro». Ha ritenuto, quindi, sussistente il triplice requisito richiesto dalla normativa e dalle Sezioni Unite Spinelli, affinché si possa giungere al sequestro e alla confisca di prevenzione in via diretta: i delitti, invero, sono stati commessi abitualmente e in un ampio contesto temporale;
hanno sicuramente generato profitti in capo al proposto ed hanno costituito per un periodo di tempo l'unico reddito del soggetto o quantomeno una significativa dello stesso (sul punto, sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019); egli, quindi, in quel periodo (2007-2012) aveva una personalità caratterizzata da pericolosità generica. In tema di prevenzione, laddove si ritiene un proposto dedito in modo continuativo ad una condotta di rilevanza penale, nessun dubbio può sorgere in merito alla sua riconoscibile pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sicché i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria illecitamente realizzata possono essere oggetto di confisca, in quanto provento di delitto (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 20160de1 16/11/2021, (dep.24/05/2022), Bonaffini, Rv. 283089). 5 3.3. Una volta individuato il patrimonio confiscabile direttamente - costituito, sulla base delle indagini contabili acquisite nel procedimento di prevenzione, dalle somme frutto di corruzione versate al La TI, sia direttamente su suoi conti correnti che su altri conti intestati a terzi, ma sempre nel suo esclusivo interesse, per un importo complessivo pari a euro 516,036,00 euro, accumulato dal soggetto in costanza di pericolosità, come rappresentato nelle tavole sinottiche dei flussi di danaro - la Corte territoriale ha evidenziato come fosse emerso che tutti i conti correnti, subito dopo i già menzionati versamenti, erano stati 'svuotati' con plurimi prelievi in contanti delle somme, frutto di accordo corruttivo, ivi versate. 3.4. Non essendo più possibile un recupero diretto delle somme, la Corte territoriale ha fatto ricorso all'istituto della confisca 'per equivalente' di unità patrimoniali (fino alla concorrenza del quantum da confiscare), proprio sulla base del principio di diritto sancito dalle sezioni unite Spinelli' e ribadito dalla sentenza rescindente;
naturalmente, il giudice del merito ha tenuto conto del valore dei beni che potevano ricadere nella confisca ordinaria. Ha concluso, così, che, valutando la presenza di tutti gli elementi richiesti per la confisca di prevenzione ed essendo divenuta impossibile l'ablazione diretta del danaro, si doveva far luogo alla confisca 'per equivalente' sia di saldi attivi di un conto deposito, che della quota di 2/4 del lotto del terreno edificabile sito in Palermo e dell'intera villa costruita sul quel terreno ed intestata al proposto. 4. Il provvedimento adottato in sede rescissoria ha, dunque, distinto la situazione di confisca di prevenzione da quella penale, come richiesto dal Giudice rescindente, e ha indicato espressamente alle parti perché quella somma (costituente certamente anche profitto dei reati) sia stata considerata confiscabile ai fini preventivi, in quanto attinente alla sproporzione reddituale che il ricorrente e la sua famiglia hanno avuto negli anni 2007-2012. 4.1. All'uopo, e in replica alla deduzione difensiva sul punto, si osserva che, nei confronti di La TI, è stata pronunciata sentenza di proscioglimento in relazione ad alcuni reati per intervenuta prescrizione;
mentre, con la stessa decisione, il ricorrente è stato condannato per le condotte descritte nei capi e) ed f) della imputazione, riportata nella sentenza del Tribunale di Palermo. Dalla sentenza penale, allegata agli atti, emerge chiaramente che la confisca della somma di danaro per l'importo di euro 441.000, disposta dal collegio penale (che la stessa Difesa individua quale confisca penale), non è riferita al La TI, ma al coimputato (IA IU), imprenditore corruttore, come emerge espressamente dalle condotte indicate al capo b), e per le quali vi è il richiamo espresso alla somma di indebito versamento. A carico del La TI (in relazione ai capi per cui è intervenuta condanna), invece, non è stata prevista alcuna confisca delle somme oggetto della sua corruzione (cfr. pag. 81 della sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo). 4.2. Risulta infondata, altresì, la deduzione difensiva afferente alla confisca diretta dell'autovettura - che, secondo l'ordinanza impugnata, non era stata attinta dall'annullamento, inerente soltanto alle somme di danaro oggetto di confisca, non rinvenute. Invero, su tale punto, la Corte di appello si è pronunciata " ad abundantiam" , avendo ritenuto come fosse chiaro che, in merito all'autovettura, vi erano elementi indicativi dell'acquisto con danaro proveniente da atti 6 illeciti, e ha quindi confermato anche sotto tale profilo il decreto del Tribunale di sottoposizione dell'auto a confisca diretta, in quanto costituente la ricompensa per l'attività illecita del La TI ( corrotto) in favore del IA ( corruttore). 4.3. In sintesi, la Corte di appello, nell'adeguarsi al dictum del Giudice di legittimità, ha acclarato che si era registrato un illecito arricchimento, in virtù di condotte corruttive avvenute nel periodo di pericolosità ( 2007/2012), per le quali il ricorrente, in parte, ha subìto condanna, e in parte è stato prosciolto per prescrizione, da tanto traendo la sua pericolosità; ha, poi, individuato l'importo dell'arricchimento, pari a euro 516.000 circa, e tale importo ha indicato come oggetto della confisca diretta, oltre alla JA, che pure è stata ritenuta acquisita in virtù dell'attività illecita. Tuttavia, con riguardo alla predetta somma, non essendo stato possibile acquisirla direttamente, mediante prelievo sui conti correnti facenti capo al proposto, sui quali non vi era la necessaria provvista, la Corte territoriale ha fatto ricorso all'istituto della confisca di prevenzione per equivalente ai sensi dell'art. 25 D. Igs. n. 159/2011, che prevede la possibilità di intervenire, in seconda battuta, anche su beni pacificamente entrati nel patrimonio del proposto in un momento antecedente rispetto alla insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità ed acquisiti lecitamente. La confisca ha colpito, nella forma per equivalente rispetto al denaro non rinvenuto, gli immobili, in parte, di proprietà del proposto e, in parte, della moglie, di cui egli aveva la disponibilità, come richiesto dall' art. 25 del Codice antimafia. Il sequestro per equivalente anche di quella parte del terreno di proprietà della moglie si spiega, non soltanto in ragione della comproprietà dello stesso (la coppia era in regime di comunione dei beni), ma anche della piena disponibilità dello stesso da parte del proposto, risultando fuori contesto il richiamo difensivo alla disposizione dell'art. 12-bis L. 74 del 2000, ove si afferma che è sempre ordinata la confisca di beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, salvo che appartengano a persona diversa dal condannato, sia perché in quel caso si parla di confisca penale (e non di prevenzione) e, in secondo luogo, perché si tratta di norma specifica e individuata per i reati di natura tributaria. 4.4. Quanto alla possibilità di disporre la confisca del denaro nella forma per equivalente, si osserva che, come precisato dalla sentenza del 15/06/1999, SC c/ Italia della Corte Edu, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, dei quali non possano dimostrare la legittima provenienza (sul punto, sez. Unite ‘Spinelli'), dal momento che la confisca di prevenzione «colpisce beni di cui l'autorità giudiziaria ha contestato l'origine illegale allo scopo che il ricorrente potesse utilizzarli per realizzare ulteriormente vantaggio a proprio profitto ». Una volta individuati tali beni, può essere disposta la traslazione anche su beni acquisiti in tempo antecedente al periodo di pericolosità sociale se non rinvenuti quelli in via diretta, in quanto previsto espressamente dalla norma. 5. Alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi legittimo l'operato della Corte di appello che, nell'impossibilità di confiscare direttamente le somme costituenti l'illecito arricchimento, per non essere state rinvenute neppure su altri e diversi conti correnti, e non risultando individuati i beni 7
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. C9sì deciso in Roma, lì 11 luglio 2023 II consigliere estensore acquistati con quel danaro illecito, ha fatto ricorso alla confisca per equivalente preventiva ai sensi dell'art. 25 T.U. antimafia,(ad esclusione della Jaguar S), individuando, al di là dell'autovettura e delle esigue somme di danaro rinvenute nella disponibilità del proposto, i beni sui quali operare la confisca, seppur, per equivalente. In tal modo, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, enunciato nella sentenza rescindente, a tenore del quale in tema di misure di prevenzione patrimoniale, può essere disposta la confisca per equivalente, ex art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di beni di legittima provenienza rinvenuti nel patrimonio del proposto solo nel caso di riscontrata impossibilità oggettiva di ablazione dei beni acquisiti in costanza di condizione di pericolosità tipica. 5.1. Con riguardo alla possibilità di apprendere, mediante confisca per equivalente, in sede di prevenzione reale, beni acquisiti prima della pericolosità, essa è correlata alla condizione che la proposta sia intervenuta successivamente alla entrata in vigore di legge. 159/2011. Questo perché il divieto di applicazione retroattiva della confisca per equivalente, derivante dalla natura sanzionatoria dell'istituto ( Sez. 1, n. 11768 del 28/02/2012 Rv. 25229), non si traduce nell'impossibilità di ablazione dei beni di cui il proposto abbia acquisito la disponibilità, diretta o indiretta, anteriormente alla manifestazione della sua pericolosità, ma nell'inapplicabilità della misura ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione che tale misura ha introdotto, (Sez. 5, n. 40415 del 27/09/2022, Rv. 283869), sicché è irrilevante l'epoca di acquisto dei beni oggetto della misura ablatoria ( cfr. Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013, Rv. 255964 ), e la confisca per equivalente, in ragione della natura sostanzialmente sanzionatoria, può, dunque, colpire anche i beni che non hanno alcuna correlazione temporale con l'epoca dell'illecito arricchimento. Nel caso di specie, la richiesta del Pubblico Ministero è intervenuta il 15/12/2016. 5.2. In conclusione, può affermarsi il principio che, nel caso in cui l'illecito arricchimento sia costituito dal denaro versato quale corrispettivo di condotte corruttive, laddove si renda impossibile oggettivamente l' ablazione dei beni acquisiti in costanza di condizione di pericolosità tipica perché il denaro non venga rinvenuto, neppure su altri e diversi conti correnti, e non risultino individuati i beni acquistati con quel danaro illecito, è legittimo il ricorso alla confisca per equivalente preventiva ai sensi dell'art. 25 T.U. antimafia. 5. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
lette/sentite le conclusioni del PG Antonietta PICARDI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi in merito alla confisca per equivalente;
per kannullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla ritenuta definitività della confisca diretta delle:autovettura Jaguar S. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41016 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MA TERESA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo - sezione Misure di prevenzione - con decreto del 17/02/2021 aveva confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, adottato il 14/06/2019, nei confronti di IU La TI ( proposto) e AR TO (terza interessata), con la quale era stata rigettata la proposta di applicazione della misura personale, ritenendo insussistente l'attualità della pericolosità semplice del proposto ( per i delitti di corruzione e truffa continuate), e, in parziale accoglimento della richiesta relativa alla misura patrimoniale, era stata disposta la confisca diretta di un'autovettura Jaguar 5 intestata al La TI, e la confisca per equivalente di altri beni intestati allo stesso, alla moglie e ai figli, per un valore corrispondente ad euro 516.036,00, ( un terreno a lui intestato, pari alla quota di 1/4, sul quale era stata edificata la villa di sua proprietà (anch'essa sottoposta a sequestro), la quota di 1/4 del terreno intestato alla moglie di questi, TO AR, alcuni depositi di conto corrente). Tale provvedimento era stato annullato, con sentenza sez. 1, n. 16324 del 16/12/2021, dal Giudice di legittimità, che aveva rinviato al Giudice di merito affinchè colmasse il vuoto motivazionale inerente alla mancata e preventiva identificazione dell'«incremento patrimoniale riferibile al La TI (ricadente nel periodo di pericolosità) confiscabile in via ordinaria...». Il giudice di legittimità, invero, aveva ritenuto che i due giudici di merito non avessero individuato correttamente la natura giuridica della confisca per equivalente nelle misure di prevenzione, ove è necessario precisare «se -ed a quali condizioni -sia possibile attivare la previsione di legge dell'art.25 d.lgs. n.159 del 2011 su beni pacificamente entrati nel patrimonio del proposto in un momento antecedente rispetto alla insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità (specie in relazione al terreno ed alla villa sul medesimo edificata)». Ha, dunque, precisato la sentenza rescindente, che «In tema di misure di prevenzione patrimoniale, può essere disposta la confisca per equivalente, ex art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di beni di legittima provenienza rinvenuti nel patrimonio del proposto solo nel caso di riscontrata impossibilità oggettiva di ablazione dei beni acquisiti in costanza di condizione di pericolosità tipica »(così la massima ufficiale della sentenza rescindente Sez. 1,n. 16324 del 16/12/2021, (dep.28/04/2022), La TI, Rv. 283308 -01). 1.1. La Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha confermato il decreto del giudice di primo grado. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, il proposto e la moglie, quale terza interessata, per il tramite dei medesimi difensori di fiducia, avvocati Pietro Cascio e Antonino IU RA, i quali si affidano a due motivi. 2.1. Con un primo motivo, è contestato il passaggio argomentativo della Corte di Appello che ha ritenuto 'passata in giudicato' la decisione della Corte di Cassazione con riferimento alla autovettura Jaguar S, in quanto il giudice di legittimità aveva annullato in toto il provvedimento della Corte di Appello e non in parte qua. 2.1.1. Quindi, ha eccepito nuovamente la violazione degli artt. 20, 24 e 25 del d. Igs. n. 159 del 2021 in quanto il decreto di prevenzione si era trasformato in una sorta di 'duplicato' della 2 sentenza del giudice penale (nella quale era stata comunque disposta «la confisca di parte delle somme originariamente contestate al preposto quale profitto del reato»). Assume la difesa che, in tal modo, si è disatteso il decisum del giudice di legittimità, in quanto già illo tempore era chiara la contestazione al La TI dell'importo di 516.000 euro (circa)corrispondente all'ingiusto profitto dei reati commessi;
tiene, infine, a precisare che la confisca in sede penale è stata limitata alla somma di 441.000 euro circa. Quindi, erroneamente, il giudice della prevenzione, in sede di rinvio, avrebbe operato un sequestro maggiore, mentre l'assenza di motivazione afferisce anche alla identificazione dei beni sui quali si sarebbe dovuto intervenire con il sequestro e la confisca di prevenzione (ancora una volta confusa con l'ingiusto profitto), per poi effettuare la confisca per equivalente. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l'erronea disposizione della confisca su beni appartenenti a soggetti terzi (moglie del proposto), avendo il giudice del merito argomentato in maniera contraddittoria rispetto a quanto disposto per i conti correnti dei figli, che invece sono stati dissequestrati. Sul punto, si ricorda come il bene immobile (terreno e costruzione villa) sia stato acquisito prima della commissione dei fatti reato e con fondi di provenienza lecita. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non sono fondati. 1.0ccorre ricordare, in premessa, come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione, sia sul piano processuale che su quello sostanziale (Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 Rv. 248797 ). 1.1.Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima 3 l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, perché il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111 sesto comma, Cost;
125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione;
conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608 ). Mentre, non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246). 2. Ciò premesso, si osserva che la sentenza rescindente aveva rilevato come "la Corte territoriale - nel caso in esame - finisce per realizzare il modello 'penalistico' della confisca per equivalente e non quello della prevenzione patrimoniale, non essendo stato previamente identificato l'incremento patrimoniale riferibile al La TI (ricadente nel periodo di pericolosità) confiscabile in via ordinaria ed essendosi correlata l'ablazione al profitto del reato, lì dove il limite della traslazione consentito dalla legge è quello attribuibile al valore dei beni che si sarebbero potuti confiscare in via ordinaria." 2.1. Compito della Corte di Appello, in sede rescissoria, era, quindi, quello di colmare il difetto di motivazione ravvisato nel primo provvedimento annullato dal Giudice di legittimità, il quale - tracciata la linea di demarcazione tra struttura della confisca di prevenzione ( per equivalente), come regolamentata dagli artt. 24 e 25 del T.U„ e quella della confisca penale - aveva chiesto di individuare la situazione in concreto rilevante e, quindi, di verificare se la somma in questione (costituente anche profitto dei reati oggetto del giudizio penale) fosse confiscabile ai fini di prevenzione, in quanto attinente alla sproporzione reddituale che il ricorrente e la sua famiglia avevano avuto negli anni 2007-2012, quale provento di attività illecita. 3. Di tali principi, come evocati nella sentenza rescindente, ha fatto corretta applicazione il provvedimento impugnato. 3.1. Ora, come è noto, per la confisca penale, è necessaria una sentenza che accerti la responsabilità penale dell'imputato nonché la individuazione del valore del prezzo o del profitto del reato, con possibile aggressione di beni dal valore equivalente rinvenuti nella disponibilità del condannato. Diversamente, per la confisca di prevenzione, il codice antimafia, dagli artt. 20 e seguenti, nella interpretazione data dalle Sezioni Unite Spinelli', delinea una strada obbligata, come ha ricordato la sentenza rescindente, che impone al giudice del merito di procedere, in primo luogo, alla individuazione dei beni sequestrabili, che sono quelli che risultino correlati temporalmente alla dichiarata pericolosità del soggetto o indice di sproporzione rispetto al reddito, ovvero «direttamente frutto della condizione soggettiva di 4 pericolosità». Solo dopo tale accertamento, è possibile, ove i beni oggetto di incremento patrimoniale non siano più nella disponibilità del proposto, procedere nelle forme ablative dell'art. 25 del T.U. , così come risulta a seguito della novellazione apportata con legge n.161 del 17.10.2017 . Quest'ultima è, infatti, la disposizione di legge applicabile ratione temporis alla procedura oggetto di esame, a tenore della quale "Dopo la presentazione della proposta, se non e' possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perche' il proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilita', anche per interposta persona". 3.2. Il Giudice a quo, dopo aver riepilogato tutta la vicenda penale (oggetto della sentenza del Tribunale di Palermo del 2021-regolarmente acquisita in atti -che ha condannato il La TI per alcune condotte e lo ha prosciolto, per intervenuta prescrizione, per altre) e quella di prevenzione del La TI, ritenendo le vicende corruttive idoneo fondamento della dichiarata pericolosità sociale nel periodo che va dal 2007 al 2012 (che, invero, nessuno ha messo in dubbio), ha ri-valutato quei fatti, stante l'autonomia del giudice della prevenzione, e ha precisato, quindi, che, a carico del La TI, erano in atti 'prove relative alla sua corruttibilità' e che era stato accertato che egli, dal 2007 al 2012, nello svolgimento delle funzioni di pubblico ufficiale (Direttore dell'INAIL di Termini Imerese e Vicedirettore della sede di Palermo), aveva rilasciato, in cambio di elargizioni di danaro o di altre utilità (per la somma di 516.036,00), irregolari certificati DURC in favore di varie imprese non legittimate. Nel decreto, si precisa, inoltre, che appare Indiscutibile' che egli 'a quel tempo' fosse soggetto «dedito a trarre mezzi di sostentamento proprio e dei suoi familiari anche dai proventi di attività delittuose (proventi questi certamente valsi, avuto riguardo alla loro entità, a consentire all'intero nucleo familiare il mantenimento di un tenore di vita più elevato rispetto a quello sostenibile con attività lecite) avendo tali plurime condotte delittuose indubbia natura di lucro». Ha ritenuto, quindi, sussistente il triplice requisito richiesto dalla normativa e dalle Sezioni Unite Spinelli, affinché si possa giungere al sequestro e alla confisca di prevenzione in via diretta: i delitti, invero, sono stati commessi abitualmente e in un ampio contesto temporale;
hanno sicuramente generato profitti in capo al proposto ed hanno costituito per un periodo di tempo l'unico reddito del soggetto o quantomeno una significativa dello stesso (sul punto, sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019); egli, quindi, in quel periodo (2007-2012) aveva una personalità caratterizzata da pericolosità generica. In tema di prevenzione, laddove si ritiene un proposto dedito in modo continuativo ad una condotta di rilevanza penale, nessun dubbio può sorgere in merito alla sua riconoscibile pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sicché i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria illecitamente realizzata possono essere oggetto di confisca, in quanto provento di delitto (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 20160de1 16/11/2021, (dep.24/05/2022), Bonaffini, Rv. 283089). 5 3.3. Una volta individuato il patrimonio confiscabile direttamente - costituito, sulla base delle indagini contabili acquisite nel procedimento di prevenzione, dalle somme frutto di corruzione versate al La TI, sia direttamente su suoi conti correnti che su altri conti intestati a terzi, ma sempre nel suo esclusivo interesse, per un importo complessivo pari a euro 516,036,00 euro, accumulato dal soggetto in costanza di pericolosità, come rappresentato nelle tavole sinottiche dei flussi di danaro - la Corte territoriale ha evidenziato come fosse emerso che tutti i conti correnti, subito dopo i già menzionati versamenti, erano stati 'svuotati' con plurimi prelievi in contanti delle somme, frutto di accordo corruttivo, ivi versate. 3.4. Non essendo più possibile un recupero diretto delle somme, la Corte territoriale ha fatto ricorso all'istituto della confisca 'per equivalente' di unità patrimoniali (fino alla concorrenza del quantum da confiscare), proprio sulla base del principio di diritto sancito dalle sezioni unite Spinelli' e ribadito dalla sentenza rescindente;
naturalmente, il giudice del merito ha tenuto conto del valore dei beni che potevano ricadere nella confisca ordinaria. Ha concluso, così, che, valutando la presenza di tutti gli elementi richiesti per la confisca di prevenzione ed essendo divenuta impossibile l'ablazione diretta del danaro, si doveva far luogo alla confisca 'per equivalente' sia di saldi attivi di un conto deposito, che della quota di 2/4 del lotto del terreno edificabile sito in Palermo e dell'intera villa costruita sul quel terreno ed intestata al proposto. 4. Il provvedimento adottato in sede rescissoria ha, dunque, distinto la situazione di confisca di prevenzione da quella penale, come richiesto dal Giudice rescindente, e ha indicato espressamente alle parti perché quella somma (costituente certamente anche profitto dei reati) sia stata considerata confiscabile ai fini preventivi, in quanto attinente alla sproporzione reddituale che il ricorrente e la sua famiglia hanno avuto negli anni 2007-2012. 4.1. All'uopo, e in replica alla deduzione difensiva sul punto, si osserva che, nei confronti di La TI, è stata pronunciata sentenza di proscioglimento in relazione ad alcuni reati per intervenuta prescrizione;
mentre, con la stessa decisione, il ricorrente è stato condannato per le condotte descritte nei capi e) ed f) della imputazione, riportata nella sentenza del Tribunale di Palermo. Dalla sentenza penale, allegata agli atti, emerge chiaramente che la confisca della somma di danaro per l'importo di euro 441.000, disposta dal collegio penale (che la stessa Difesa individua quale confisca penale), non è riferita al La TI, ma al coimputato (IA IU), imprenditore corruttore, come emerge espressamente dalle condotte indicate al capo b), e per le quali vi è il richiamo espresso alla somma di indebito versamento. A carico del La TI (in relazione ai capi per cui è intervenuta condanna), invece, non è stata prevista alcuna confisca delle somme oggetto della sua corruzione (cfr. pag. 81 della sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo). 4.2. Risulta infondata, altresì, la deduzione difensiva afferente alla confisca diretta dell'autovettura - che, secondo l'ordinanza impugnata, non era stata attinta dall'annullamento, inerente soltanto alle somme di danaro oggetto di confisca, non rinvenute. Invero, su tale punto, la Corte di appello si è pronunciata " ad abundantiam" , avendo ritenuto come fosse chiaro che, in merito all'autovettura, vi erano elementi indicativi dell'acquisto con danaro proveniente da atti 6 illeciti, e ha quindi confermato anche sotto tale profilo il decreto del Tribunale di sottoposizione dell'auto a confisca diretta, in quanto costituente la ricompensa per l'attività illecita del La TI ( corrotto) in favore del IA ( corruttore). 4.3. In sintesi, la Corte di appello, nell'adeguarsi al dictum del Giudice di legittimità, ha acclarato che si era registrato un illecito arricchimento, in virtù di condotte corruttive avvenute nel periodo di pericolosità ( 2007/2012), per le quali il ricorrente, in parte, ha subìto condanna, e in parte è stato prosciolto per prescrizione, da tanto traendo la sua pericolosità; ha, poi, individuato l'importo dell'arricchimento, pari a euro 516.000 circa, e tale importo ha indicato come oggetto della confisca diretta, oltre alla JA, che pure è stata ritenuta acquisita in virtù dell'attività illecita. Tuttavia, con riguardo alla predetta somma, non essendo stato possibile acquisirla direttamente, mediante prelievo sui conti correnti facenti capo al proposto, sui quali non vi era la necessaria provvista, la Corte territoriale ha fatto ricorso all'istituto della confisca di prevenzione per equivalente ai sensi dell'art. 25 D. Igs. n. 159/2011, che prevede la possibilità di intervenire, in seconda battuta, anche su beni pacificamente entrati nel patrimonio del proposto in un momento antecedente rispetto alla insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità ed acquisiti lecitamente. La confisca ha colpito, nella forma per equivalente rispetto al denaro non rinvenuto, gli immobili, in parte, di proprietà del proposto e, in parte, della moglie, di cui egli aveva la disponibilità, come richiesto dall' art. 25 del Codice antimafia. Il sequestro per equivalente anche di quella parte del terreno di proprietà della moglie si spiega, non soltanto in ragione della comproprietà dello stesso (la coppia era in regime di comunione dei beni), ma anche della piena disponibilità dello stesso da parte del proposto, risultando fuori contesto il richiamo difensivo alla disposizione dell'art. 12-bis L. 74 del 2000, ove si afferma che è sempre ordinata la confisca di beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, salvo che appartengano a persona diversa dal condannato, sia perché in quel caso si parla di confisca penale (e non di prevenzione) e, in secondo luogo, perché si tratta di norma specifica e individuata per i reati di natura tributaria. 4.4. Quanto alla possibilità di disporre la confisca del denaro nella forma per equivalente, si osserva che, come precisato dalla sentenza del 15/06/1999, SC c/ Italia della Corte Edu, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, dei quali non possano dimostrare la legittima provenienza (sul punto, sez. Unite ‘Spinelli'), dal momento che la confisca di prevenzione «colpisce beni di cui l'autorità giudiziaria ha contestato l'origine illegale allo scopo che il ricorrente potesse utilizzarli per realizzare ulteriormente vantaggio a proprio profitto ». Una volta individuati tali beni, può essere disposta la traslazione anche su beni acquisiti in tempo antecedente al periodo di pericolosità sociale se non rinvenuti quelli in via diretta, in quanto previsto espressamente dalla norma. 5. Alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi legittimo l'operato della Corte di appello che, nell'impossibilità di confiscare direttamente le somme costituenti l'illecito arricchimento, per non essere state rinvenute neppure su altri e diversi conti correnti, e non risultando individuati i beni 7
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. C9sì deciso in Roma, lì 11 luglio 2023 II consigliere estensore acquistati con quel danaro illecito, ha fatto ricorso alla confisca per equivalente preventiva ai sensi dell'art. 25 T.U. antimafia,(ad esclusione della Jaguar S), individuando, al di là dell'autovettura e delle esigue somme di danaro rinvenute nella disponibilità del proposto, i beni sui quali operare la confisca, seppur, per equivalente. In tal modo, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, enunciato nella sentenza rescindente, a tenore del quale in tema di misure di prevenzione patrimoniale, può essere disposta la confisca per equivalente, ex art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di beni di legittima provenienza rinvenuti nel patrimonio del proposto solo nel caso di riscontrata impossibilità oggettiva di ablazione dei beni acquisiti in costanza di condizione di pericolosità tipica. 5.1. Con riguardo alla possibilità di apprendere, mediante confisca per equivalente, in sede di prevenzione reale, beni acquisiti prima della pericolosità, essa è correlata alla condizione che la proposta sia intervenuta successivamente alla entrata in vigore di legge. 159/2011. Questo perché il divieto di applicazione retroattiva della confisca per equivalente, derivante dalla natura sanzionatoria dell'istituto ( Sez. 1, n. 11768 del 28/02/2012 Rv. 25229), non si traduce nell'impossibilità di ablazione dei beni di cui il proposto abbia acquisito la disponibilità, diretta o indiretta, anteriormente alla manifestazione della sua pericolosità, ma nell'inapplicabilità della misura ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione che tale misura ha introdotto, (Sez. 5, n. 40415 del 27/09/2022, Rv. 283869), sicché è irrilevante l'epoca di acquisto dei beni oggetto della misura ablatoria ( cfr. Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013, Rv. 255964 ), e la confisca per equivalente, in ragione della natura sostanzialmente sanzionatoria, può, dunque, colpire anche i beni che non hanno alcuna correlazione temporale con l'epoca dell'illecito arricchimento. Nel caso di specie, la richiesta del Pubblico Ministero è intervenuta il 15/12/2016. 5.2. In conclusione, può affermarsi il principio che, nel caso in cui l'illecito arricchimento sia costituito dal denaro versato quale corrispettivo di condotte corruttive, laddove si renda impossibile oggettivamente l' ablazione dei beni acquisiti in costanza di condizione di pericolosità tipica perché il denaro non venga rinvenuto, neppure su altri e diversi conti correnti, e non risultino individuati i beni acquistati con quel danaro illecito, è legittimo il ricorso alla confisca per equivalente preventiva ai sensi dell'art. 25 T.U. antimafia. 5. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.