Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2022, n. 11677
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Sentenza 11 aprile 2022

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Nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina speciale di cui ai commi 25 e 25 bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, conv. dalla l. n. 233 del 2006, che, nel regolare il rapporto di lavoro del personale trasferito, secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha disposto la conservazione del trattamento economico in godimento, in quanto proporzionata ed adeguata alla complessità del disposto riordino delle funzioni, non è né irragionevole né arbitraria, ma giustificata dalla diversa provenienza e dal peculiare percorso professionale dei gruppi di dipendenti in comparazione, nonché dal sovrapporsi di fonti contrattuali diverse per un periodo limitato necessario, da un lato, a realizzare la piena integrazione produttiva e organizzativa dell'attività trasferita e, dall'altro, a reperire le risorse finanziarie valevoli a garantire in futuro, anche ai dipendenti trasferiti, l'equiparazione di disciplina contrattuale.

In tema di trasferimento di personale nel pubblico impiego privatizzato, i commi 25 e 25 bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 233 del 2006, non rimettono ad eventuali meccanismi di compensazione la copertura della possibile maggiore spesa per la revisione dei trattamenti economici in atto conseguente al riordino delle funzioni, ma la escludono, stabilendo che ai dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del comparto di provenienza (o di quello di destinazione se ciò non comporta oneri maggiori); ciò per un periodo di tempo ragionevolmente limitato, al fine di riorganizzare le funzioni trasferite e di reperire le risorse finanziarie necessarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2022, n. 11677
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11677
    Data del deposito : 11 aprile 2022

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