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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/02/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2593/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.2.2025, promossa da
, con gli avv.ti Aurora Grassi e Vito Loparco;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Rita Battiato e Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici e dis. agr.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.3.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi nei confronti dell il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 114 giornate nell'anno 2022 a seguito di illegittima cancellazione, e per l'effetto condannarsi l a CP_1
corrispondere o a restituire il trattamento di disoccupazione agricola in relazione agli anni 2021 e 2022.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Deve premettersi al riguardo che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei
lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa
situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno
qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1
di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.l.vo
375/1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto
dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto
consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”: cfr.
Cass.
2.5.2024 n. 11787, Cass.
1.2.2024 n. 3003, Cass.
3.2.2023 n. 3556,
Cass. 19.1.2023 n. 1704, Cass. 17.1.2023 n. 1295, Cass. 28.12.2022 n.
37971, Cass.
2.12.2022 n. 35548, Cass. 31954/2019, Cass. 13198/2019,
Cass. 28241/2018, Cass. 12001/2018, Cass. 10096/2016, Cass. 2739/2016,
Cass. 27144-27145/2014, Cass. 26949/2014, Cass. 25833/2014, Cass.
23340/2014 e altre.
Ebbene, pur a fronte di espressa contestazione, sollevata dall sulla CP_1
base delle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti e documentati dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022.003641/DDL del
12.7.2022 in atti, a seguito dei quali l'ente ha disposto la cancellazione
2 dell'istante dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di riferimento, la ricorrente, su cui incombeva, ex art. 2697 co. 1 c.c., il relativo onere probatorio, non ha sufficientemente dimostrato l'effettivo svolgimento delle giornate di lavoro da lei assertivamente prestate, in tale anno, alle dipendenze dell'impresa agricola Leo Antonio.
Inidonea si rivela, allo scopo, la espletata prova testimoniale, ove si consideri che tutti i testi addotti dall'istante hanno precisato di avere promosso analoghe controversie contro l' e di avervi addotto come CP_1
teste l'odierna ricorrente, rivelandosi pertanto le loro deposizioni prive di sufficiente attendibilità, atteso l'evidente – quantunque indiretto –
interesse di tali testi rispetto all'esito del presente giudizio.
Deve al riguardo evidenziarsi infatti che, per insegnamento della S.C., la testimonianza reciproca pur non comportando incapacità a testimoniare,
incide sull'attendibilità delle deposizioni: cfr. Cass.
7.9.2023 n. 26044 e
Cass. 21.10.2015 n. 21418.
In particolare, secondo il condivisibile insegnamento della S.C., nella valutazione del giudice circa la veridicità della deposizione, anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo (qualità personali, rapporti con le parti, o anche eventuale interesse a un determinato esito della lite), se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità: cfr. Cass. 30.3.2023 n. 8988.
In ogni caso, deve rilevarsi che i detti testi, i quali hanno riferito che i terreni su cui lavorava l'istante erano coltivati a ortaggi, sono stati smentiti dall'ispettore dell' il quale, nel confermare gli esiti del CP_1 Persona_1
3 verbale di accertamento in atti, ha tra precisato che – come verificato personalmente nei sopralluoghi effettuati nonché mediante i rilievi aereofotogrammetrici acquisiti – i terreni aziendali non erano coltivati a ortaggi, sicché, anche sotto tale profilo, le dette deposizioni si rivelano inattendibili.
Deve a questo punto evidenziarsi che in numerosi arresti la S.C. ha statuito che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa la provenienza delle dichiarazioni raccolte, mentre, in relazione alle valutazioni e ai fatti non percepiti direttamente dall'ispettore, sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente: cfr. Cass.
7.9.2023 n. 26086, Cass. 14.9.2022
n. 36573, Cass.
7.2.2022 n. 3762, Cass. 22.7.2020 n. 15639, Cass.
14.5.2020 n. 8946, Cass. 20.8.2018 n. 20820 e altre.
Deve pertanto negarsi il diritto dell'istante di conseguire la reiscrizione,
per l'anno in esame, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12 r.d. 24.9.1940 n. 1949, e conseguentemente il diritto della stessa istante di percepire il trattamento di disoccupazione agricola per il medesimo anno e per l'anno precedente, in relazione al quale ella non risulta iscritta.
Conclusivamente, la domanda deve essere nel suo complesso disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
4
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 25.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2593/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.2.2025, promossa da
, con gli avv.ti Aurora Grassi e Vito Loparco;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Rita Battiato e Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici e dis. agr.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.3.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi nei confronti dell il proprio diritto alla iscrizione negli CP_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 114 giornate nell'anno 2022 a seguito di illegittima cancellazione, e per l'effetto condannarsi l a CP_1
corrispondere o a restituire il trattamento di disoccupazione agricola in relazione agli anni 2021 e 2022.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Deve premettersi al riguardo che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei
lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa
situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno
qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1
di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.l.vo
375/1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto
dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto
consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”: cfr.
Cass.
2.5.2024 n. 11787, Cass.
1.2.2024 n. 3003, Cass.
3.2.2023 n. 3556,
Cass. 19.1.2023 n. 1704, Cass. 17.1.2023 n. 1295, Cass. 28.12.2022 n.
37971, Cass.
2.12.2022 n. 35548, Cass. 31954/2019, Cass. 13198/2019,
Cass. 28241/2018, Cass. 12001/2018, Cass. 10096/2016, Cass. 2739/2016,
Cass. 27144-27145/2014, Cass. 26949/2014, Cass. 25833/2014, Cass.
23340/2014 e altre.
Ebbene, pur a fronte di espressa contestazione, sollevata dall sulla CP_1
base delle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti e documentati dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022.003641/DDL del
12.7.2022 in atti, a seguito dei quali l'ente ha disposto la cancellazione
2 dell'istante dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di riferimento, la ricorrente, su cui incombeva, ex art. 2697 co. 1 c.c., il relativo onere probatorio, non ha sufficientemente dimostrato l'effettivo svolgimento delle giornate di lavoro da lei assertivamente prestate, in tale anno, alle dipendenze dell'impresa agricola Leo Antonio.
Inidonea si rivela, allo scopo, la espletata prova testimoniale, ove si consideri che tutti i testi addotti dall'istante hanno precisato di avere promosso analoghe controversie contro l' e di avervi addotto come CP_1
teste l'odierna ricorrente, rivelandosi pertanto le loro deposizioni prive di sufficiente attendibilità, atteso l'evidente – quantunque indiretto –
interesse di tali testi rispetto all'esito del presente giudizio.
Deve al riguardo evidenziarsi infatti che, per insegnamento della S.C., la testimonianza reciproca pur non comportando incapacità a testimoniare,
incide sull'attendibilità delle deposizioni: cfr. Cass.
7.9.2023 n. 26044 e
Cass. 21.10.2015 n. 21418.
In particolare, secondo il condivisibile insegnamento della S.C., nella valutazione del giudice circa la veridicità della deposizione, anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo (qualità personali, rapporti con le parti, o anche eventuale interesse a un determinato esito della lite), se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità: cfr. Cass. 30.3.2023 n. 8988.
In ogni caso, deve rilevarsi che i detti testi, i quali hanno riferito che i terreni su cui lavorava l'istante erano coltivati a ortaggi, sono stati smentiti dall'ispettore dell' il quale, nel confermare gli esiti del CP_1 Persona_1
3 verbale di accertamento in atti, ha tra precisato che – come verificato personalmente nei sopralluoghi effettuati nonché mediante i rilievi aereofotogrammetrici acquisiti – i terreni aziendali non erano coltivati a ortaggi, sicché, anche sotto tale profilo, le dette deposizioni si rivelano inattendibili.
Deve a questo punto evidenziarsi che in numerosi arresti la S.C. ha statuito che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa la provenienza delle dichiarazioni raccolte, mentre, in relazione alle valutazioni e ai fatti non percepiti direttamente dall'ispettore, sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente: cfr. Cass.
7.9.2023 n. 26086, Cass. 14.9.2022
n. 36573, Cass.
7.2.2022 n. 3762, Cass. 22.7.2020 n. 15639, Cass.
14.5.2020 n. 8946, Cass. 20.8.2018 n. 20820 e altre.
Deve pertanto negarsi il diritto dell'istante di conseguire la reiscrizione,
per l'anno in esame, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12 r.d. 24.9.1940 n. 1949, e conseguentemente il diritto della stessa istante di percepire il trattamento di disoccupazione agricola per il medesimo anno e per l'anno precedente, in relazione al quale ella non risulta iscritta.
Conclusivamente, la domanda deve essere nel suo complesso disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
4
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 25.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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