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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gallicchio Domenica
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro -tempore P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carelli Basile Alberto P.IVA_1
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 13 settembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in Parte_1 giudizio la in persona del suo l.r.p.t., al fine di ottenere il corretto Controparte_2 indennizzo dei danni materiali subiti dalla propria autovettura Giulietta Alfa
Romeo, targata EN820WW, in data 01.08.2019, in occasione dell 'incidente stradale verificatosi in pari data in Trebisacce.
Ha premesso di aver sottoscritto con l' ora , il Controparte_3 Controparte_2 contratto di assicurazione polizza n.2000/30/76458280/1 pe r i danni relativi alla propria autovettura Alfa Romeo Giulietta, con una serie di Garanzie Aggiuntive alla Responsabilità Civile.
Rappresentava che il danno era riconosciuto dal perito nella somma di CP_2 euro 7.236,33 ma che concordava con l' Emilia Soccorsi la minore Controparte_4 somma di euro 5.800,00.
Concludeva per l'elargizione della differenza e per il risarcimento danni per le residue motivazioni analiticamente elencate nell'atto introduttivo del giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione che contestava le avverse pretese sia nella rappresentazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto.
Concludeva per il rigetto della domanda, vinte le spese.
La causa istruita a mezzo testi e produzione documentale, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
I testi escussi a nome e hanno confermato che il Tes_1 Testimone_2
, a seguito di sinistro stradale avvenuto in Trebisacce, in Parte_1 data 01.08.2019, causato dallo stesso nel mentre era alla guida della propria autovettura Alfa Romeo Giulietta tg.EN820WW, attivava la polizza kasko di cui beneficiava per aver stipulato il relativo contratto assicurativo con la
[...]
. Controparte_5
Invero la polizza de qua copriva i danni riportati dall'autovettura Alfa Romeo
Giulietta tg. EN820WW da collisione causati dal conducente fino alla concorrenza della somma di € 20.000,00.
Attivata la procedura per la stima del danno subito la Controparte_5 provvedeva alla liquidazione del danno mediante il pagamento della somma
[...] di € 5.800,00 così per come richiesto dall'attore che aveva concordato la
Pagina 2 di 4 riparazione direttamente con la autocarrozzeria Emilia Soccorsi, con sede in
Castrovillari, alla quale aveva consegnato per le riparazioni la propria autovettura.
Nel caso che ci occupa il incaricava per la riparazione Parte_1 della propria autovettura l'autocarrozzeria “ Controparte_6
con sede in Castrovillari C.da Galluccio, che aveva provveduto a
[...] recuperare il veicolo incidentato.
A riguardo è da precisare che non risulta provata la convenzione assicurativa con l a citata autocarrozzeria .
“L'autocarrozzeria all'epoca del sinistro non era convenzionata con la CP_3 tuttavia siamo intervenuti per evitare il pagamento della franchigia per come concordato in contratto. I lavori da porre in essere sul veicolo ed il relativo prezzo sono stati concordati direttamente dal con l'autocarrozzeria. Pt_1
Il minor importo di cui alla perizia pari ad euro 5.800,00 era concordata, indi accettata, dal dall'autocarrozzeria e dal liquidatore. Pt_1
Inoltre per quanto concerne la somma di € 5.800,00 chiesta dalla menzionata autocarrozzeria per la riparazione del proprio Controparte_7 autoveicolo, è da dire che lo stesso concordava la cessione del credito con
l'autocarrozzeria “ “ con autorizzazione Controparte_6 al pagamento diretto al riparatore del 17.10.2019”.
Detta testimonianza (teste si confà attendibile stante la ritenuta Tes_3 credibilità, perché aderente al modello storico, ad oggetto fattuale, a descrizione rappresentativa dei fatti di cui all'indirizzo della Suprema Corte (CC 2001/4306,
CC 99/5526, CC 98/43). Ed invero la testimonianza resa dopo l'ammonimento del giudice e soprattutto dopo aver prestato il giuramento di rito - disciplinato dall'articolo 251 c.p.c., che investe una responsabilità d'ordine giu ridico, morale, e sociale - garantisce maggiormente la veridicità, anche del contenuto delle affermazioni rilasciate dai testimoni. Quanto riferito dal teste inoltre trova corroboro dimostrativo nella documentazione versata in atti.
Le ulteriori rappresentazioni avanzate da parte attrice non risultano provate.
La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento
Pagina 3 di 4 nel principio giuridico tradizionale secondo cu i onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fa tti che ne costituiscono il fondamento”. Nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa, conseguentemente la regola di giudizio, strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato.
Segue il rigetto della domanda.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse possono essere compensate avuto riguardo all'oggetto della domanda.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1559/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari il 27 febbraio 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gallicchio Domenica
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro -tempore P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carelli Basile Alberto P.IVA_1
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 13 settembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in Parte_1 giudizio la in persona del suo l.r.p.t., al fine di ottenere il corretto Controparte_2 indennizzo dei danni materiali subiti dalla propria autovettura Giulietta Alfa
Romeo, targata EN820WW, in data 01.08.2019, in occasione dell 'incidente stradale verificatosi in pari data in Trebisacce.
Ha premesso di aver sottoscritto con l' ora , il Controparte_3 Controparte_2 contratto di assicurazione polizza n.2000/30/76458280/1 pe r i danni relativi alla propria autovettura Alfa Romeo Giulietta, con una serie di Garanzie Aggiuntive alla Responsabilità Civile.
Rappresentava che il danno era riconosciuto dal perito nella somma di CP_2 euro 7.236,33 ma che concordava con l' Emilia Soccorsi la minore Controparte_4 somma di euro 5.800,00.
Concludeva per l'elargizione della differenza e per il risarcimento danni per le residue motivazioni analiticamente elencate nell'atto introduttivo del giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione che contestava le avverse pretese sia nella rappresentazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto.
Concludeva per il rigetto della domanda, vinte le spese.
La causa istruita a mezzo testi e produzione documentale, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
I testi escussi a nome e hanno confermato che il Tes_1 Testimone_2
, a seguito di sinistro stradale avvenuto in Trebisacce, in Parte_1 data 01.08.2019, causato dallo stesso nel mentre era alla guida della propria autovettura Alfa Romeo Giulietta tg.EN820WW, attivava la polizza kasko di cui beneficiava per aver stipulato il relativo contratto assicurativo con la
[...]
. Controparte_5
Invero la polizza de qua copriva i danni riportati dall'autovettura Alfa Romeo
Giulietta tg. EN820WW da collisione causati dal conducente fino alla concorrenza della somma di € 20.000,00.
Attivata la procedura per la stima del danno subito la Controparte_5 provvedeva alla liquidazione del danno mediante il pagamento della somma
[...] di € 5.800,00 così per come richiesto dall'attore che aveva concordato la
Pagina 2 di 4 riparazione direttamente con la autocarrozzeria Emilia Soccorsi, con sede in
Castrovillari, alla quale aveva consegnato per le riparazioni la propria autovettura.
Nel caso che ci occupa il incaricava per la riparazione Parte_1 della propria autovettura l'autocarrozzeria “ Controparte_6
con sede in Castrovillari C.da Galluccio, che aveva provveduto a
[...] recuperare il veicolo incidentato.
A riguardo è da precisare che non risulta provata la convenzione assicurativa con l a citata autocarrozzeria .
“L'autocarrozzeria all'epoca del sinistro non era convenzionata con la CP_3 tuttavia siamo intervenuti per evitare il pagamento della franchigia per come concordato in contratto. I lavori da porre in essere sul veicolo ed il relativo prezzo sono stati concordati direttamente dal con l'autocarrozzeria. Pt_1
Il minor importo di cui alla perizia pari ad euro 5.800,00 era concordata, indi accettata, dal dall'autocarrozzeria e dal liquidatore. Pt_1
Inoltre per quanto concerne la somma di € 5.800,00 chiesta dalla menzionata autocarrozzeria per la riparazione del proprio Controparte_7 autoveicolo, è da dire che lo stesso concordava la cessione del credito con
l'autocarrozzeria “ “ con autorizzazione Controparte_6 al pagamento diretto al riparatore del 17.10.2019”.
Detta testimonianza (teste si confà attendibile stante la ritenuta Tes_3 credibilità, perché aderente al modello storico, ad oggetto fattuale, a descrizione rappresentativa dei fatti di cui all'indirizzo della Suprema Corte (CC 2001/4306,
CC 99/5526, CC 98/43). Ed invero la testimonianza resa dopo l'ammonimento del giudice e soprattutto dopo aver prestato il giuramento di rito - disciplinato dall'articolo 251 c.p.c., che investe una responsabilità d'ordine giu ridico, morale, e sociale - garantisce maggiormente la veridicità, anche del contenuto delle affermazioni rilasciate dai testimoni. Quanto riferito dal teste inoltre trova corroboro dimostrativo nella documentazione versata in atti.
Le ulteriori rappresentazioni avanzate da parte attrice non risultano provate.
La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento
Pagina 3 di 4 nel principio giuridico tradizionale secondo cu i onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fa tti che ne costituiscono il fondamento”. Nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa, conseguentemente la regola di giudizio, strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato.
Segue il rigetto della domanda.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse possono essere compensate avuto riguardo all'oggetto della domanda.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1559/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari il 27 febbraio 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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