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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G.10498/2023 promosso con ricorso da
Parte_1
nato il [...], a [...], Brasile, privo di codice fiscale italiano e munito di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...], 695, casa 11, bairro Chácara P.IVA_1
De La Rocca, Carapicuíba, San Paolo, Brasile
Parte_2
nato il [...], ad [...], San Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano e munito di codice fiscale brasiliano n. residente in [...], P.IVA_2
730, bloco 5, Mestres, apto 108, lot. Center Santa Genebra, Campinas, San Paolo, Brasile, per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale della figlia minore
, Persona_1
nata il [...], a [...], San Paolo, Brasile, priva di codice fiscale italiano e munita di codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]da Costa, 169, P.IVA_3
bairro Terra Nova, Tietê, San Paolo, Brasile
PEDRO SARAIVA LOPES, nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano e munito di codice fiscale brasiliano n. residente in 2/9 Holly Close, Lake Haven, P.IVA_4
Central Coast, Australia rappresentati e difesi dagli Avvocati Giulia Ferrari e Marco Infusino del Foro di Roma ricorrenti contro
1 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
N PUNTO: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 3 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 21 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti all'estero, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di Persona_2
figlio di e , nato a Vazzola, in [...], il 15 Persona_3 Per_4
gennaio 1875 (all. 1) ed emigrato in Brasile, ove rimase fino al decesso, avvenuto nel 1946 senza essersi mai naturalizzato brasiliano.
I ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che:
- si sposava in Brasile con e che dalla loro unione Persona_2 Persona_5
nasceva in Brasile, nel 1914, il figlio coniugato nel 1938 con Persona_6 Per_7
all. 5 e 6), con la quale generava la figlia nata in
[...] Persona_8
Brasile nel 1939;
- nel 1960 sposava (all. 7 e 8) e dal Persona_8 Persona_9
matrimonio nasceva in Brasile, nel 1965, il ricorrente Parte_1
- si univa in matrimonio nel 1990 con Parte_1 Controparte_3
e dal matrimonio nascevano due figli, gli odierni ricorrent,
[...] Parte_2
nel 1990 (all. 12) e PE RA PE, nel 1992;
[...]
- dall'unione naturale tra e nasceva in Parte_2 Per_10 Persona_1
Brasile, nel 2019, la ricorrente riconosciuta nell'atto di Persona_1
nascita dal padre, che ha formulato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza anche nell'interesse della figlia medesima (all. 14).
2 Deducevano, infine, tutti i ricorrenti che mantenendo la cittadinanza Persona_2
d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. I ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
adito il Tribunale adducendo la situazione di paralisi in cui versa il Consolato Generale
d'Italia di San Paolo, competente in base alle loro residenze, che prevedono liste di attesa superiori a dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza. Quanto, invece, al ricorrente PE RA PE, residente in [...], il medesimo ha dedotto di avere inoltrato la domanda al Consolato di Sidney e di avere saputo, al momento del deposito del ricorso che l'appuntamento per iniziare il procedimento era stato fissato per il 30 luglio 2025.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va CP_1
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per
3 nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n.
151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto l'atto di nascita dell'avo e che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, le linee di discendenza corrispondono a quelle rappresentata nel ricorso;
pertanto risulta provato che i ricorrenti sono discendenti di Persona_2
Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi e la modifica di quello originario da a che Per_2 Pt_1
si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
4 Risulta, inoltre, dal doc. 4, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza Persona_2
brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa iure sanguinis al figlio , che l'ha a sua volta trasmessa alla figlia Per_6 Persona_8
e quest'ultima ai propri discendenti, senza soluzione di continuità fino agli odierni
[...]
ricorrenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta Parte_3
una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. In riferimento, invece alla posizione di PE RA PE, si osserva che il tempo di attesa avanti all'Autorità Consolare in Australia non è di molto inferiore a quello necessario per la definizione del presente procedimento, ma tale circostanza non poteva essere nota al ricorrente nel luglio 2023, atteso che solo da un paio di anni si è assistito ad un incremento eccezionali di domande anche avanti all'Autorità Giudiziaria. In sostanza, va comunque sottolineato che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra nelle sedi consolari sopra citate, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
5 Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti indicati in epigrafe cittadini italiani per discendenza e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto Controparte_1
conto che l'enorme quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti, come sopra indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano. Persona_2
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 12 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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