Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/05/1966, ed ivi residente in [...]1, elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Via Malta n. 4/1, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Innocenti, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Genova (GE), Viale Sauli n.
5/22, presso lo studio dell'Avv. Elisa Cuneo, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
28/03/2025.
Premesso che, con ricorso depositato in data 18/12/2024, la Sig.ra Parte_1
ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Genova (GE) in data 28/10/1990, con il Sig. , dalla cui unione erano nate le CP_1
Per_ figlie , ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e dal quale si era Per_1
separata consensualmente come da sentenza di omologa emessa dal Tribunale di Genova in data 08/11/2024.
Rilevato che, con comparsa di costituzione e risposta del 25/02/2025, si è costituito in giudizio il Sig. il quale non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito alla pronuncia CP_1
in punto stato civile.
Rilevato che, nelle more della prima udienza, le parti per il tramite dei rispettivi difensori hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo rinunciando alla comparizione personale all'udienza e chiedendo che ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la stessa venisse sostituita con il deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati in data 28/10/1990 a Genova (GE) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 966 Parte
II Serie A Vol. 1 Anno 1990 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
Per_
dall'unione coniugale sono nate due figlie e , rispettivamente in data Per_1
25/05/1993 e in data 26/10/1997, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
i medesimi coniugi sono separati consensualmente come da sentenza di omologa emessa dal Tribunale di Genova in data 08/11/2024 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare la possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi nei propri atti;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Rilevato che i coniugi hanno chiesto che venisse pronunciato il divorzio senza alcuna ulteriore condizione dal momento che le figlie nate dal matrimonio sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e i coniugi non hanno avanzato alcuna reciproca pretesa;
Rilevato, infine, che alla luce dell'intervenuto accordo, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
28/10/1990 a Genova (GE) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al
N. 966 Parte II Serie A Vol. 1 Anno 1990 Uff. 1 dai conchiudenti
Figlia e Parte_1 CP_1
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 04/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni