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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1919/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3 Ottobre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Nardò (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Giuseppe
De Bartolomeo,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Riccardo Salvo e Salvatore Graziuso,
Resistente
Oggetto: indennità disoccupazione agricola e obbligo contributivo del coltivatore diretto.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 13/2/2020 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato come operaio agricolo giornaliero alle dipendenze della società
“Gemini Soc. Agric. dal 2013 al 2017 e di essere Controparte_2 stato socio accomandante della predetta società nell'anno 2017, lamenta che l' abbia respinto in data 1/8/2018 la domanda di indennità di CP_1 disoccupazione agricola per il 2017, da lui presentata il 26/2/2018.
Sostiene l'illegittimità della determinazione assunta dall' , fondata sul CP_3 falso presupposto che egli non avesse diritto all'indennità di disoccupazione in quanto iscritto negli elenchi dei Coltivatori diretti, sostiene di non aver mai richiesto tale iscrizione rilevando che non ha svolto nè poteva svolgere l'attività di coltivatore diretto, posto che tutti i terreni di sua proprietà sono stati concessi in affitto alla società “Gemini Soc. Agric. con atto Controparte_2 registrato il 15/6/2013 e che, pertanto, negli anni 2017 e 2018, egli non possedeva alcun requisito tale da permettere l'iscrizione come coltivatore diretto, sostiene di essere, invece, in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 e chiede testualmente:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. , ha prestato la sua Parte_1 attività lavorativa con il vincolo della subordinazione, alle dipendenze della società “Gemini Soc. Agric. dalla data del Controparte_2
02.01.2017 alla data del 31.12.2017…
2. In ogni caso emettere sentenza costitutiva e DICHIARARE che il Sig. Parte_1
risulta lavoratore dipendente della società “Gemini Soc. Agric.
[...] [...]
dalla data del 18.09.2013 alla data del 31.12.2013; Controparte_2 dalla data del 09.01.2014 alla data del 31.12.2014; dalla data del 12.01.2015 alla data del 30.06.2015; dalla del 02.01.2016 alla data del 31.12.2016; dalla data del 02.01.2017 alla data del 31.12.2017 secondo le modalità contrattuali riportate in narrativa;
3. ACCERTARE E DARE ATTO che il sig. ha concesso in Parte_1 affitto i propri terreni alla Società “Gemini Soc. Agric. Controparte_2
con atto del 15.06.2013;
[...]
4 Conseguentemente ACCERTARE E DARE ATTO che il sig. Parte_1 non esercita il possesso su alcun terreno e/ o fondo rustico sul quale espletare
l'attività di coltivatore diretto;
5. Conseguentemente DISPORRE LA CANCELLAZIONE del sig. Parte_1
dagli elenchi dei Coltivatori diretti a far data dal 18.09.2013;
[...]
6. DICHIARARE NULLA ed improduttiva di effetti la nota dell' del 01.08.2018 CP_1
e conseguentemente ACCERTARE E DARE ATTO che il sig. Parte_1 risulta destinatario dell'indennità di disoccupazione agricola così come richiesta in data 26.02.2018;
7. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, e sentenza provvisoriamente esecutiva.
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Con successivo ricorso depositato il 24/2/2020, iscritto al n. 2381/2020 e riunito al presente procedimento in data 25/3/2022, , Parte_1 premesso di aver ricevuto in data 15/1/2020 Avviso di Addebito n.359 2019
00056058 14 000 con cui gli è stato chiesto il pagamento della somma di €
3.212,81 relativa a contributi asseritamente accertati e dovuti a titolo di
Gestione Agricola – lavoratori Autonomi e associati per l'anno 2018, rileva
2 l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio all'elenco dei coltivatori diretti da parte dell' , deduce di aver lavorato come operaio agricolo alle dipendenze della CP_1 società “Aurora Soc. Coop. Agricola” dal 14/06/2018 al 31/12/2018, rappresenta che gli unici terreni di cui è proprietario sono stati concessi in affitto alla società “Gemini Soc. Agric. fino al Controparte_2
31/12/2017 e successivamente, per tutto il 2018, sono rimasti incolti, afferma di aver svolto nel 2018 esclusivamente attività agricola subordinata e chiede testualmente: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. , ha prestato la sua Parte_1 attività lavorativa con il vincolo della subordinazione, alle dipendenze della società “Aurora Soc. Cop. Agricola “dalla data del 14.06.2018 alla data del
31.12.2018 con le modalità espressamente ed analiticamente dedotte nella narrativa del presente atto;
2. In ogni caso emettere sentenza costitutiva e DICHIARARE che il Sig. Parte_1
risulta lavoratore dipendente della società ““Aurora Soc. Coop.
[...]
Agricola” dalla data del 14.06.2018 alla data del 31.12.2018 secondo le modalità contrattuali riportate in narrativa;
3. ACCERTARE E DARE ATTO che l'attività lavorativa subordinata svolta alle dipendenze della società “Aurora Soc. Cop. Agricola” ha costituito l'unica fonte di reddito del sig. per l'anno 2018; Parte_1
4. Accertare e dare atto che il sig. non possedeva, nell'anno Parte_1
2018, nessun requisito oggettivo e/o soggettivo necessario tale da permettere
l'iscrizione come coltivatore diretto;
4 Conseguentemente ACCERTARE E DARE ATTO che il sig. Parte_1 non ha esercitato l'attività di coltivatore diretto nell'anno 2018;
5. Conseguentemente DISPORRE, CON SENTENZA COSTITUTIVA, LA
CANCELLAZIONE del sig. dagli elenchi dei Coltivatori diretti Parte_1
a far data dal 01.01.2018;
6. DICHIARARE NULLO ed improduttivo di effetti l'avviso di addebito notificato dall' in data 15.01.2020 recane numero 359 2019 00056058 14 000 ed ogni CP_1 statuizione in esso contenuta.
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Si è costituito in giudizio l' in entrambi i procedimenti, con memorie di CP_1 costituzione nelle quali ha chiesto il rigetto delle domande e ha affermato la correttezza del proprio operato, eccependo, preliminarmente, la decadenza dall'azione giudiziale e contestando, nel merito, gli avversi assunti, richiamando a tal fine le risultanze del verbale ispettivo del 23/1/2013, con cui è stato annullato il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con
3 l'azienda agricola del padre, , e si è provveduto all'iscrizione Persona_1 del ricorrente nell'elenco dei Coltivatori diretti, poiché la sua attività lavorativa è stata inquadrata nell'ambito del lavoro agricolo autonomo e non in quello dipendente in forza dei terreni dallo stesso posseduti, a far data dalla donazione di tali fondi agricoli dal padre a favore del figlio (il ricorrente) e dalla contestuale stipula di contratto di affitto degli stessi tra lo stesso ricorrente e il padre
(dapprima donante), sostiene, asserendo che ciò risulti dall'accertamento ispettivo in atti, che il ricorrente si dedica abitualmente alla diretta e manuale coltivazione dei terreni e, pertanto, in qualità di titolare di impresa è soggetto agli obblighi assicurativi e previdenziali propri dei coltivatori diretti, nonché alla presentazione della dichiarazione aziendale, e rileva che il Tribunale di Lecce con sentenza n.4162/2021 ha già rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2015 e 2016.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito esposti.
Deve osservarsi in primo luogo che nel caso di specie il verbale ispettivo del
23/1/2013, richiamato da entrambe le memorie di costituzione e alle stesse allegato, unitamente alla prova della sua notifica al ricorrente in data
11/2/2013, riguarda un accertamento relativo all'anno 2013 e che con lo stesso il verbalizzante propone l'annullamento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente, , e il padre, , Parte_1 Persona_1 ed espone le proprie osservazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per iscrivere l'odierno ricorrente negli elenchi dei Coltivatori Diretti con decorrenza
1/1/2013.
Si deve, quindi, rilevare che il verbale non contiene un provvedimento di iscrizione d'ufficio del ricorrente nella Gestione lavoratori autonomi e che l'accertamento riguarda un arco temporale e un rapporto di lavoro subordinato diversi da quelli oggetto degli odierni ricorsi.
Il ricorso n.1919/2020 depositato il 13/2/2020 riguarda, infatti, l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la società
“Gemini Soc. Agric. dal 2013 al 2017 (nonchè del Controparte_2 diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018,) mentre il ricorso n.2381/2020, depositato il 24/2/2020, riguarda il rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente e la società “Aurora Soc. Cop. Agricola” nel
2018 (nonché l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo nei confronti della Gestione lavoratori autonomi).
Ed invero l' non ha effettuato alcun accertamento in ordine al rapporto del CP_1 ricorrente con le predette società, ma ha affermato a fogli 3 e 4 della memoria di
4 costituzione nel procedimento n.1919/2020 di aver annullato il rapporto di lavoro tra e e di avere iscritto d'ufficio il Persona_1 Parte_1 ricorrente nell'elenco dei Coltivatori Diretti dall'1/1/2013.
Si osserva, inoltre, che l'art. 1 DPR 1049/1970 dispone che: “a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta
l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo
12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
L'art.2 del DPR 1049/70 recita: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio 1966, n.
613”.
Dal chiaro tenore letterale delle norme si evince che, a prescindere dal requisito formale dell'iscrizione negli elenchi dei Coltivatori Diretti, l'elemento che impedisce l'accesso all'indennità di disoccupazione agricola è l'esercizio di attività agricola o non agricola di carattere autonomo o associato in misura
“normale o prevalente” rispetto alla attività di bracciante agricolo.
Tanto premesso, nel caso di specie deve osservarsi che il ricorrente, con ricorso depositato il 13/2/2020, oltre a chiedere il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017, ha chiesto che venga accertato lo svolgimento di attività lavorativa con il vincolo della subordinazione, alle dipendenze della società “Gemini Soc. Agric.
[...]
dal 2013 al 2017, mentre con il ricorso depositato il Controparte_2
24/2/2020, ha chiesto che venga accertato il rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della società “Aurora Soc. Cop. Agricola” dal 14/06/2018 al 31/12/2018, oltre che l'accertamento negativo del proprio obbligo contributivo quale lavoratore autonomo.
5 Si tratta, quindi, di due distinte attività lavorative relative a periodi differenti.
Quanto al rapporto con la società “Gemini Soc. Agric. Controparte_2
si deve, innanzitutto, rilevare che dai modelli UNILAV in atti risulta che
[...]
, come affermato in ricorso, è stato assunto dalla stessa dal Parte_1
18/9/2013 al 31/12/2013, dal 9/1/2014 al 31/12/2014, dal 12/1/2015 al
30/6/2015, dal 2/1/2016 al 31/12/2016 e dal 2/1/2017 al 31/12/2017.
Si deve, inoltre, osservare che dalla visura camerale estratta il 4/5/2016
(allegata al ricorso depositato il 13/2/2020) emerge che fin dall'Aprile del 2013 il ricorrente era socio accomandante della società, unitamente al figlio e alla moglie, mentre la figlia, , ne era socia accomandataria. Del Controparte_2 resto, lo stesso ricorrente ha espressamente riconosciuto che era socio accomandante nell'anno 2017 (pag. 2 del ricorso depositato il 13/2/2020).
Ancora si osserva che il ricorrente ha affermato che dal 2013 tutti i terreni di Co sua proprietà sono stati concessi in affitto alla società “Gemini Soc. Agric.
e ha allegato il relativo contratto del 15/6/2013, Controparte_2 senza, tuttavia, fornire la prova del fatto che il canone ivi previsto gli sia stato mai effettivamente corrisposto.
Di seguito le risultanze della prova orale con cui il ricorrente ha chiesto di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società
“Gemini Soc. Agric. dal 2013 al 2017. Controparte_2
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato quanto Testimone_1 segue (cfr verbale dell'udienza del 28/04/2023): “sono il figlio di Parte_1
So che mio padre ha lavorato nella azienda agricola Gemini s.a.s.
[...] perché anche io ho lavorato nella stessa azienda agricola. Mia sorella
[...]
organizzava il lavoro da svolgere. dava ordini e CP_2 Controparte_2 direttive a e agli altri lavoratori. Ricordo che Parte_1 [...]
dava assegno e busta paga ai lavoratori, tra i quali vi era anche CP_2
. Gli orari di lavoro erano diversi a seconda della stagione e Parte_1 dei lavori da fare. Si lavorava dalle 5,00 o dalle 6,00 o dalle 7,00, a seconda della stagione, per otto ore. Si coltivavano peperoni, melanzane, pomodori, meloni. veniva ogni giorno sul terreno a dare ordini e istruzioni.” Controparte_2
A domanda dell'Avvocato di parte ricorrente, su autorizzazione del Giudice, il teste risponde: “i terreni sui quali io e abbiamo lavorato Parte_1 erano terreni di proprietà di dati in affitto a Parte_1 CP_2
. Che io sappia non ha la proprietà o il possesso di
[...] Parte_1 altri terreni agricoli. nel 2017 ha lavorato soltanto per Parte_1
e non per altri. Io ho fatto domanda di indennità di Controparte_2
6 disoccupazione agricola per l'anno 2017 e la mia domanda è stata accolta da
”. CP_1
La teste ha affermato (cfr verbale dell'udienza del 27/10/2023) Testimone_2
“sono la moglie di , confermo che mio marito ha lavorato Parte_1 sotto le direttive di nostra figlia dal 2013 fino al 2017; ricordo Controparte_2 che riceveva la paga da con assegni e che l'orario di lavoro era di Controparte_2 otto ore e iniziava alle 7,00 in inverno e alle 5,00 in estate. Ricordo che mio marito ha lavorato anche per la società Aurora dalla fine del 2018; ricordo che ha lavorato per , il legale rappresentante della Cooperativa Aurora, Parte_2 era a dare la paga a mio marito con assegni;
credo che mio marito Parte_2 venisse pagato mensilmente, ma non ne sono sicura. Ricordo che mio marito, anche quando lavorava per la Cooperativa Aurora, iniziava a lavorare in inverno alle 7,00 e in estate alle 5,00 e lavorava per otto ore al giorno, ma non tutti i giorni.
Era a dare le direttive sul lavoro da svolgere. Mio marito ha Parte_2 lavorato sia in estate, sia in inverno, anche se non ogni giorno, sia quando ha lavorato per la società Gemini di VA AR, sia quando ha lavorato per la cooperativa Aurora. Io ho lavorato per la società Gemini negli anni 2013 e 2014”. A domanda dell'Avvocato di parte ricorrente, su autorizzazione del Giudice, la teste risponde: “mio marito nel 2017 ha lavorato soltanto alle Parte_1 dipendenze della società Gemini. La società Gemini coltivava terreni di proprietà di mio marito, la società Gemini non ha terreni ad essa intestati.
Mio marito non ha altri terreni oltre quelli concessi in affitto alla società
Gemini”.
In ordine alla valutazione della prova testimoniale deve, innanzitutto, osservarsi che il lavoro subordinato in agricoltura, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di alcuni suoi aspetti, è pienamente riconducibile al "tipo" legale di cui all'art. 2094 c.c.: può quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. 20 marzo 2001 n. 3975).
Evidente, dunque, che sia nelle allegazioni in fatto che nella prova successivamente espletata è necessario emergano in modo chiaro gli indici sintomatici della subordinazione (in punto di effettiva soggezione alle direttive, organizzazione e potere disciplinare del titolare della ditta, osservanza di un orario fisso di lavoro, necessità di autorizzazione per ferie o permessi, etc.), stante lo stretto rapporto di parentela tra i componenti della società, asserita
7 datrice di lavoro e il lavoratore, atteso che in siffatte ipotesi lo svolgimento di attività lavorativa può ascriversi in vari istituti giuridici e non necessariamente in quello di lavoro subordinato, sumere varie connotazioni, inquadrandosi sia nell'ambito della collaborazione familiare non retribuita (attività svolta
"affectionis vel benevolentiae causa"), che nell'impresa familiare oppure in un normale rapporto di lavoro subordinato, laddove siano offerti e poi provati in modo estremamente rigoroso gli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità.
Con particolare riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti e affini, soprattutto nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, e alle controversie con gli istituti assicuratori riguardo all'effettiva sussistenza delle prestazioni di lavoro subordinato che rappresentano presupposti del rapporto previdenziale, la giurisprudenza è piuttosto rigorosa quanto alla prova dell'onerosità del rapporto, sia che ritenga che comunque vi sia una presunzione di gratuità in caso di prestazioni lavorative in favore di persone cui si è legati da vincoli di parentela, eseguite solitamente "affectionis causa" (Cass. n. 70/1995), sia che ritenga che tale presunzione sussista soltanto in caso di convivenza, affermando, peraltro, che comunque, in caso di contestazione, la parte che faccia valere un rapporto lavorativo con un parente o affine deve dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione
(Cass. n. 3870/99, n. 8132/99).
Ciò permesso, deve osservarsi che, come detto, i testi escussi
[...]
e sono soci accomandanti della “Gemini Soc. Agric. Tes_1 Testimone_2
, e sono rispettivamente figlio e moglie del Controparte_2 ricorrente, circostanze che già sole ne mettono in discussione l'attendibilità.
Si osserva, inoltre, che la legale rappresentante della società è , Controparte_2 rispettivamente sorella e figlia dei predetti testimoni, nonchè figlia del ricorrente,
e che dalla visura camerale in atti non risulta che la società si avvalesse di lavoratori agricoli ulteriori rispetto ai soci accomandanti, tutti appartenenti alla stessa famiglia.
Ancora si osserva che, stando a quanto affermato dal ricorrente e dichiarato dalla moglie, la società esercitava attività agricola solo sui terreni di proprietà di
. Parte_1
Deve, infine, osservarsi che, a detta del ricorrente, , sebbene nel Controparte_2
2013 avesse solo 25 anni (la data di nascita emerge dalla visura camerale in atti), avrebbe dato le direttive di lavoro al proprio padre, che lavora in agricoltura
8 almeno dal 1983 (alternativamente come bracciante agricolo o coltivatore diretto) come risulta dall'estratto contributivo in atti.
Tali circostanze rendono ancor meno credibili i testimoni ascoltati e la stessa tesi del ricorrente – che avrebbe lavorato sui propri terreni, insieme soltanto ai propri familiari e ricevendo le direttive dalla figlia – e deve ritenersi che dalle stesse derivi l'insufficienza della prova offerta con i due testi escussi, coinvolti in ragione sia dello stretto rapporto familiare (figlio e moglie del ricorrente) sia del rapporto societario (soci accomandanti, insieme al ricorrente, della società datrice di lavoro del cui rapporto si discute).
Peraltro, l'inidoneità della prova offerta risulta ancor più evidente stante il rigoroso onere probatorio che incombe sulla parte che intenda far valere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra soggetti legati da stretti rapporti di parentela, limite sussistente anche nel caso in esame stante la compagine esclusivamente familiare della Gemini sas.
Orbene, per quanto sopra rilevato difetta nella specie la prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, e per altro verso, dall'esame dell'estratto contributivo, risulta prevalente per ognuno degli anni interessati dal giudizio l'attività di coltivatore diretto svolta dal ricorrente rispetto a quella di OTD.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi che la prova orale espletata nel corso dell'istruttoria non consente di ritenere smentito quanto emerge dalla prova documentale, l'estratto contributivo in atti, allegato alla memoria di , che attesta l'esistenza di prevalente contribuzione annua come CP_1 coltivatore diretto (156 giornate annue) rispetto a quella presente come agricolo giornaliero negli anni 2013 (156 giornate), 2014 (103 giornate), 2015 (103 giornate), 2016 (103 giornate) e 2017 (102 giornate).
Non può, dunque, ritenersi sussistente il requisito previsto dall'art 2 DPR
1049/70 per riconoscere al ricorrente l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017, sicchè tutte le domande avanzate con il ricorso n.1919/2020 depositato il 13/02/2020 devono essere respinte.
Per quanto attiene, invece, al rapporto con la società “Aurora Soc. Cop. Agricola” relativo al periodo dal 14/6/2018 al 31/12/2018, di cui è stato chiesto l'accertamento con ricorso depositato il 24/2/2020, deve rilevarsi che, sebbene dal modello UNILAV allegato al predetto ricorso risulti che tale rapporto ha riguardato solo il periodo dal 15/6/2018 al 30/9/2018, sono in atti le buste paga relative alle mensilità da Giugno a Dicembre 2018.
Quanto alla prova orale espletata in ordine a tale rapporto, si osserva che il teste ha dichiarato quanto segue (cfr verbale udienza del Parte_2
9 10/5/2024): “sono il legale rappresentante della cooperativa agricola
Aurora. lavora tuttora per la cooperativa Aurora e vi lavora Parte_1 ininterrottamente sin dal 2018. Sono io che consegno a ogni Parte_1 mese la retribuzione con assegno bancario. lavora per otto ore Parte_1 al giorno per alcuni giorni al mese, ogni mese, a seconda dei lavori che ci sono da fare. Si inizia a lavorare quando fa luce, non si inizia sempre allo stesso orario.
Sono io che do le direttive sul lavoro da svolgere ai tre lavoratori, tra i quali vi è
” A domanda dell'Avvocato di parte ricorrente, su Parte_1 autorizzazione del Giudice, il teste risponde: “i terreni su cui lavora Parte_1
sono di proprietà del medesimo e sono stati presi in affitto
[...] dapprima dalla società Gemini di e poi dalla mia Controparte_2
Cooperativa Aurora. So che prima i terreni erano in affitto alla società Gemini perché l'ho visto dalle carte inerenti le quote AGEA”. Il teste aggiunge spontaneamente: “ non lavora soltanto sui terreni di sua Parte_1 proprietà in affitto alla mia Cooperativa, ma anche su altri terreni gestiti dalla
Cooperativa Aurora, io lo mando dove c'è necessità di lavorare.”
In ordine a tale prova testimoniale deve, innanzitutto, rilevarsi che Pt_2
, sebbene abbia reso dichiarazioni astrattamente idonee a ritenere
[...] dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la “Aurora Soc. Cop. Agricola” nell'anno 2018, ha anche reso dichiarazioni che contrastano con le affermazioni del ricorrente.
Egli ha, infatti, fornito la prova che nel 2018 ha lavorato sui Parte_1 propri terreni e che, dopo averli concesso in affitto alla società cooperativa della figlia, li ha affittati alla società “Aurora Soc. Cop. Agricola”, mentre nel ricorso depositato il 24/2/2020 (pag. 3) si legge che gli unici terreni di cui è proprietario sono stati concessi in affitto alla società “Gemini Soc. Agric. Controparte_2
e dopo il 31/12/2017 “sono rimasti incolti fino a tutto il 2018”.
[...]
Deve, quindi, ritenersi che quanto affermato dal teste faccia venir meno il presupposto su cui il ricorrente ha fondato la sua tesi difensiva, vale a dire il fatto che nel 2018 i terreni di sua proprietà non sono stati coltivati e che, pertanto, egli non poteva che aver svolto attività agricola alle dipendenze di altri e su altri terreni.
Deve, quindi, ritenersi che neanche la prova orale espletata con riferimento all'attività svolta da ricorrente nell'anno 2018 sia stata sufficiente a smentire le risultanze dell'estratto contributivo in atti, che attesta l'esistenza di prevalente contribuzione annua come coltivatore diretto (156 giornate annue) rispetto a quella presente come agricolo giornaliero (51 giornate).
10 Fornita la prova da parte del teste del fatto che nel 2018 il ricorrente Pt_2 coltivava i propri terreni, e considerato che, come risulta dal verbale ispettivo del
2013 in atti, mai impugnato dal ricorrente, per la coltivazione dei fondi in possesso del ricorrente “dalle tabelle ettaro colturali della Provincia di Lecce di evince che per portare avanti tali fondi è superato il limite delle 104 giornate di lavoro annuo previsto dalla legge n. 9 del 9/01/1963”, deve ritenersi dimostrato che nell'anno 2018 il ricorrente ha svolto in modo prevalente l'attività di coltivatore diretto, con conseguente obbligo contributivo a suo carico in favore della Gestione Agricola – lavoratori Autonomi e associati.
Ne consegue che anche le domande avanzate con il ricorso n.2381/2020 depositato il 24/02/2020 vanno rigettate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio, CP_1 liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Lecce, 3 - 22 Ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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