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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/08/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14453/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14453/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIORDANO DE DOMENICO Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCA ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REALI RITA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., richiamata nelle note scritte autorizzate, ha precisato le conclusioni come segue:
“1) In via preliminare, revocare l'ordinanza del 05.07.23 con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n° 4164/2022 (R.G. n. 7248/2022) del Tribunale di Bologna del 27.09.2022 per e ragioni ed eccezioni sopra esposte;
2) Nel merito accogliere la presente opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando che nulla è dovuto dalla società a nessun titolo alla società (già Parte_1 Controparte_1
atteso che il presunto credito, di cui alle fatture nn. 0000411703217851 del Controparte_2
26.04.2017 - 0000411705333150 dell'11.07.2017 e 0000411706913856 del 21.09.2017, è prescritto essendo decorso il termine di legge;
pagina 1 di 9 3) Senza recesso dalla superiore eccezione, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 4164/2022 (R.G. n. 7248/2022) del Tribunale di Bologna del 27.09.2022 dichiarando che nulla è dovuto dalla società a nessun titolo alla società (già Parte_1 Controparte_1 [...]
atteso che il contratto presuntivamente sorto ex lege è inesistente, inefficace, annullabile CP_2
e/o nullo per le ragioni sopra esposte;
4) In via ulteriormente gradata e sempre senza recesso dalle superiori eccezioni e domande, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dalla società a nessun titolo alla Parte_1 società (già atteso che il presunto credito vantato non è Controparte_1 Controparte_2 provato né nell'an né nel quantum;
5) Per l'effetto, ritenere e dichiarare inammissibile e/o nullo e/o annullabile e/o infondato e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo e/o annullarlo e/o dichiararlo privo di alcun effetto;
6) Per quanto esposto ed eccepito rigettare la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc, non ricorrendone i presupposti di legge;
7) Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Il Procuratore di parte opposta nelle note scritte autorizzate ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN PRELIMINARE ISTRUTTORIA, rimettere la causa in istruttoria, disponendo apposita CTU Contr informatica volta ad accertare l'autenticità e l'integrità del file “. depositato in allegato alla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. di Parte opposta, sub All. 13, denominato “Ricevuta di Contr consegna pec diffida del 27.06.2018 in formato “. ”, nonché rigettare l'istanza di ammissione a prova contraria eventualmente riproposta in questa sede da Parte opponente;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
respingere l'opposizione con tutte le eccezioni e le domande proposte ivi contenute per tutti i motivi argomentati in narrativa, che qui si richiamano integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%, ed oltre spese successive occorrende;
accertata la temerarietà della lite, condannare la Società opponente in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, SI.ra , ai sensi dell'art. Parte_2
96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa, in favore di CP_1 pagina 2 di 9 IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, respingere tutte le domande e le eccezioni proposte dalla in persona Parte_3 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, SI.ra , per tutti i motivi Parte_2 argomentati in narrativa, che qui si richiamano integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, condannare la (C.F. e P.I. ), con sede a Messina in via Parte_4 P.IVA_1
Garibaldi nn. 208-210-212, in persona dell'amm.re unico e legale rapp.te p.t. SI.ra , Parte_2
(C.F. , residente in [...] – isolato 465, al pagamento in C.F._1 favore della (già della somma di € 9.317,51, o nella Controparte_4 Controparte_2 diversa misura, maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre interessi convenzionali, da applicarsi contrattualmente nella misura annua di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali aggiunti al tasso attuale di sconto vigente, dalla data di scadenza delle singole oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%, oltre spese successive occorrende. Accertata la temerarietà della lite, condannare la Società opponente in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, SI.ra , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria Parte_2 da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa, in favore di . CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4164/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 26.09.2022, sul ricorso proposto da con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
9.317,51, quale corrispettivo di prestazioni di somministrazione di energia elettrica, oltre interessi convenzionali e spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società eccepiva, innanzitutto, la prescrizione biennale del credito ai sensi della L. n. 205/2017 e succ. mod., trattandosi di fatture emesse per il periodo da aprile a settembre 2017.
Nel merito, l'opponente contestava il valore probatorio della documentazione prodotta, la mancanza di prova del subentro di d altro gestore, della quantità di consumo registrato, del Controparte_1 corretto funzionamento del contatore e della conformità dei prezzi applicati nelle bollette a quelli definiti dalle Autorità competenti;
eccepiva, in ogni caso, l'errata determinazione del credito indicato nel procedimento monitorio;
lamentava l'applicazione dell'Iva nella misura del 22 %, risultante dalle fatture, anziché del 10 %, trattandosi di agevolazione fiscale della quale la stessa aveva diritto. pagina 3 di 9 In conclusione, parte opponente chiedeva: in via preliminare, di respingere la domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 nessun titolo ad e, per l'effetto, di revocare, annullare e/o dichiarare privo di Controparte_1 effetto il decreto ingiuntivo opposto.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, esponeva di aver erogato Controparte_1 prestazioni di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia in favore dell'opponente, in quanto questi non aveva aderito ad alcun contratto di fornitura elettrica nel mercato libero nel periodo compreso tra l'01.01.2017 e il 31.07.2017; precisava di essere stata individuata quale esercente del relativo servizio nei confronti, tra le altre, della Regione Sicilia;
contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente, rilevando l'inapplicabilità al caso di specie della L. n. 205/2017 in ordine alla prescrizione biennale e dando conto dell'avvenuta interruzione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. tramite diffida consegnata a mezzo pec il 27.06.2018 (doc.
8); riferiva e documentava di aver inviato a controparte l'apposita comunicazione informativa, rendendola edotta delle condizioni economiche del servizio erogato;
dichiarava che la documentazione prodotta offriva piena prova del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e che l'importo dovuto era stato correttamente calcolato ed era conforme alla certificazione relativa ai consumi.
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte al pagamento della somma ingiunta, nonché di un'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 05.07.2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 10.03.2024 veniva ammessa la prova per testi chiesta da parte opposta e venivano respinte le ulteriori istanze istruttorie.
Infine, i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni nelle note scritte autorizzate e depositavano gli scritti conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
4. E' infondata e, pertanto, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata da parte opponente.
pagina 4 di 9 Innanzitutto, è pacifico che alla fattispecie in esame non sia applicabile la prescrizione biennale introdotta dall'art. 1, comma 4 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, poiché ai sensi del comma 10 del medesimo articolo tale disposizione si applica alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, alla data dell'01.03.2018, mentre tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto presentano scadenza antecedente alla data suddetta.
Inoltre, risulta documentalmente provata l'interruzione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., in forza di diffida trasmessa da mezzo PEC il 27.06.2018 (doc. 8 di Controparte_1 parte opposta).
Al riguardo, si ritiene priva di pregio l'eccezione avanzata dall'opponente in merito all'asserito difetto di autenticità della PEC del 2018, dovuto al formato “.MSG” con il quale tale PEC è stata prodotta dalla convenuta in allegato sia al ricorso per decreto ingiuntivo, sia alla comparsa di costituzione e risposta.
In primo luogo, tale eccezione appare tardiva, e come tale inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.. Inoltre, essa è infondata, in quanto il Contr suindicato file in formato “.MSG” è del tutto identico all'omologo file in formato “. invocato dall'opponente, prodotto da parte opposta in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (doc.
13, denominato “Ricevuta di consegna pec diffida del 27.06.2018 in formato .EML”).
Quanto al contenuto, si rileva che la diffida del 27.06.2018 è del tutto idonea a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, in conformità all'indirizzo univoco della Suprema Corte (ex multis, Cass. civ. n. 15140/2021; Cass. civ. n. 15714/2018). Infatti, essa contiene la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa creditoria (nel caso di specie, precisamente dettagliata nell'allegato estratto conto) e l'intimazione scritta di pagamento, con riserva di ricorrere all'autorità giudiziaria in ipotesi di protratto inadempimento;
dunque, tale comunicazione è diretta a manifestare inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto. Risultano, pertanto, sussistenti tutti i requisiti richiesti per l'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione.
5. Nel merito, le ragioni esposte nell'atto di opposizione non risultano fondate.
Si ritiene che sia idonea a dimostrare la sussistenza del preteso credito di la Controparte_1 documentazione dalla stessa prodotta, sia nel procedimento monitorio (fatture ed estratto autentico notarile delle scritture contabili), sia nel presente giudizio (documenti riguardanti l'esito della procedura concorsuale;
videata del Portale SII - Sistema Informativo Integrato, relativa alla costituzione del rapporto;
welcome letter trasmessa al cliente, contenente le indicazioni relative alla regolamentazione del rapporto;
condizioni generali di contratto concernenti il regime di salvaguardia;
pagina 5 di 9 documenti di sintesi dei dati di trasporto;
certificazioni dei consumi, rese dalla società di distribuzione competente).
Innanzitutto, si precisa che la presente controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di energia elettrica in “regime di salvaguardia”, il quale trova fondamento nel D.L. 18.06.2007 n. 73, in tema di “Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”, convertito con L. 03.08.2007 n. 125. Come è noto, l'istituzione del servizio di salvaguardia ha lo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non abbiano scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, ne siano rimasti privi.
La ratio di tale normativa è dettata dalla circostanza per cui l'erogazione dell'energia elettrica rappresenta un servizio pubblico essenziale, che deve essere comunque garantito alla collettività e di cui il legislatore non può disinteressarsi, qualora taluni soggetti non si attivino sul mercato libero.
Nella presente controversia, è stata individuata quale società di vendita del servizio CP_1 energetico, che ha instaurato con la società opponente, quale cliente finale che non si è attivata sul libero mercato, il servizio di erogazione dell'energia elettrica in regime di salvaguardia.
L'attribuzione dei clienti finali a detto servizio è attività del tutto estranea alle società di vendita, essendo essa di competenza esclusiva delle imprese di distribuzione: al riguardo, parte opposta ha depositato i documenti estratti dal Sistema Informatico Integrato, che danno conto dell'individuazione della società quale destinataria di tale regime contrattuale. Parte_1
L'eccezione di parte opponente, relativa al dato dimensionale della società, quale piccola impresa, alla quale non si applicherebbe il regime di salvaguardia, è innanzitutto tardiva, in quanto formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; è comunque generica, non avendo l'opponente argomentato in ordine alla carenza dei relativi requisiti;
è in ogni caso infondata, alla luce delle allegazioni e produzioni di parte opposta, in quanto il combinato disposto degli artt. 28.2 e 8.2 lett. B) del TIV stabilisce che il regime di salvaguardia venga applicato anche alle piccole imprese, titolari di almeno un punto di fornitura in Media Tensione (cfr. doc. 12).
Tale sistema non prevede alcuna sottoscrizione contrattuale, tant'è che il rapporto obbligatorio si costituisce ex lege e le condizioni contrattuali ad esso sottese vengono applicate in automatico dalle società di vendita che si sono aggiudicate le procedure concorsuali pubbliche indette dagli Enti competenti, come previsto nella normativa vigente in materia (art. 3 del D.L. 73/2007, convertito con
L. 125/2007).
pagina 6 di 9 Del resto, parte opponente si è limitata a disconoscere genericamente il rapporto intercorso con
[...] ma non ha allegato, né tantomeno provato, di essersi avvalsa di altro fornitore di energia CP_1 elettrica nel periodo al quale le fatture si riferiscono.
6. In mancanza di specifica contestazione in ordine all'intercorso rapporto di somministrazione, occorre riconoscere il valore probatorio delle bollette, dovendosi richiamare l'orientamento consolidato della
Corte di legittimità secondo cui, in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova e all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., le bollette sono idonee a dimostrare i consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire la prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193; Corte d'Appello Milano Sez. III
Sent., 28/04/2023; Trib. Bologna, Sez. II Sent., 19/03/2020).
Nel caso di specie, pur in presenza di una contestazione generica e teorica sul valore probatorio delle fatture e della documentazione prodotta, parte opposta ha offerto la prova dei consumi, attraverso la produzione della certificazione rilasciata dal distributore locale, quale unico soggetto legittimato alla rilevazione e comunicazione dei consumi in capo all'utente finale.
Si rileva che parte opponente non ha specificatamente contestato i consumi (risultanti sia dalla certificazione del distributore, sia dalle fatture), né ha eccepito l'alterazione del normale funzionamento del contatore, dovendosi considerare che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione (semplice) di veridicità (Cass. civ. Sez. III ord., 07/07/2022, n. 21564; Cass. Civ. Sez.
III ord., 19/07/2018, n. 19154).
Inoltre, a sostegno della propria pretesa creditoria, ha prodotto i Documenti di Controparte_1
Sintesi dei dati di trasporto, elaborati ai sensi delle Delibere ARERA 65/2012 e 268/2015, riportanti i dati che la stessa ha ricevuto dalla società di distribuzione dell'energia e nei quali vengono indicati alla voce “File” il numero di flusso informatico con il quale la società di distribuzione ha trasmesso le misure, ed alla voce “Fattura” il numero che identifica il flusso con cui vengono trasmessi gli oneri di trasporto relativi al singolo POD considerato (doc. 10).
Sono stati prodotti, altresì, la “curva di carico” relativa all'andamento dell'ammontare dell'energia elettrica che ha utilizzato nel periodo in contestazione (doc. 16 di parte opposta) e la videata Parte_1 del portale di E-Distribuzione ove sono state inserite la titolarità e le certificazioni dei consumi richieste da docc. 9, 17). Controparte_1
pagina 7 di 9 Infine, il teste ha precisato come tali documenti rappresentino il portale predisposto Testimone_1 da E-Distribuzione Spa, attraverso cui la stessa società di distribuzione dell'energia fornisce le certificazioni di consumo e titolarità richieste da e ha confermato la provenienza Controparte_1 dal portale della suddetta documentazione.
Ad ulteriore riprova della fondatezza della propria pretesa creditoria, ha Controparte_1 prodotto due richieste di rateizzazione formulate dal debitore (doc. 18), idonee a configurare un riconoscimento di debito. L'eccezione svolta da parte opponente nella terza memoria, inerente all'inidoneità probatoria delle suindicate e-mail, è generica e teorica, non avendo la stessa espressamente negato la titolarità dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato, cosicché l'eccezione non è idonea ad escludere il valore probatorio dei documenti prodotti. Del resto, il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ex art. 2712 c.c. e, se non ne sono contestati
(specificatamente) la provenienza o il contenuto, forma piena prova dei fatti rappresentati (Cass. civ. n.
25131/2024).
Infine, si rileva che parte opposta ha dettagliatamente illustrato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta (pagg. 9, 10), le ragioni per le quali nell'estratto conto autentico la fattura n. 411706913856 indichi l'importo a debito di € 422,32, costituendo questo il risultato della sottrazione dell'importo di € 915,21
(corrispondente a quella parte di deposito cauzionale non versata a da Controparte_1 Parte_1 dalla nota di credito n. 411706913856 di - € 492,89.
In relazione agli accessori del credito, si osserva che nel decreto ingiuntivo sono stati correttamente applicati gli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, richiamati nella nota integrativa depositata dalla ricorrente nel procedimento monitorio ex art. 640 c.p.c. in data 08.09.2022, applicabili alle transazioni commerciali, cui è riconducibile il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Quanto alla questione riguardante l'applicazione dell'IVA con aliquota al 22%, anziché al 10%, si osserva che ha dichiarato di non aver ricevuto dalla cliente alcuna richiesta di Controparte_1 agevolazione fiscale al riguardo. Né parte opponente ne ha fornito la prova.
Evidentemente l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al punto 103, tabella A parte III allegata al DPR 633/72, opera per le imprese utilizzatrici che ne abbiano titolo e che debbono inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e di destinare l'energia elettrica all'utilizzo stabilito per l'agevolazione fiscale.
7. Per quanto esposto, l'opposizione risulta infondata e deve essere respinta.
pagina 8 di 9 Il credito spettante ad a dunque riconosciuto nei termini in cui è stato provato in Controparte_1 corso di causa, pari all'ammontare di € 9.317,51, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi riconosciuti nel procedimento monitorio per relationem, ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2012
n. 192.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va confermato.
8. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono integralmente a carico di parte opponente;
vengono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito oggetto di causa (da € 5.201 a € 26.000).
Non può essere accolta la domanda, proposta dalla società convenuta, di condanna di parte opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte interessata assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass. S.U. n. 7583 del 20.4.2004; Cass. civ. n. 17902 del 30.7.2010) e non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave, nemmeno in relazione all'ipotesi di responsabilità aggravata riconoscibile d'ufficio di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 4164/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 26.09.2022, sul ricorso proposto da Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore di Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre al Controparte_1
15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 26 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14453/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIORDANO DE DOMENICO Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCA ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REALI RITA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., richiamata nelle note scritte autorizzate, ha precisato le conclusioni come segue:
“1) In via preliminare, revocare l'ordinanza del 05.07.23 con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n° 4164/2022 (R.G. n. 7248/2022) del Tribunale di Bologna del 27.09.2022 per e ragioni ed eccezioni sopra esposte;
2) Nel merito accogliere la presente opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando che nulla è dovuto dalla società a nessun titolo alla società (già Parte_1 Controparte_1
atteso che il presunto credito, di cui alle fatture nn. 0000411703217851 del Controparte_2
26.04.2017 - 0000411705333150 dell'11.07.2017 e 0000411706913856 del 21.09.2017, è prescritto essendo decorso il termine di legge;
pagina 1 di 9 3) Senza recesso dalla superiore eccezione, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 4164/2022 (R.G. n. 7248/2022) del Tribunale di Bologna del 27.09.2022 dichiarando che nulla è dovuto dalla società a nessun titolo alla società (già Parte_1 Controparte_1 [...]
atteso che il contratto presuntivamente sorto ex lege è inesistente, inefficace, annullabile CP_2
e/o nullo per le ragioni sopra esposte;
4) In via ulteriormente gradata e sempre senza recesso dalle superiori eccezioni e domande, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dalla società a nessun titolo alla Parte_1 società (già atteso che il presunto credito vantato non è Controparte_1 Controparte_2 provato né nell'an né nel quantum;
5) Per l'effetto, ritenere e dichiarare inammissibile e/o nullo e/o annullabile e/o infondato e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo e/o annullarlo e/o dichiararlo privo di alcun effetto;
6) Per quanto esposto ed eccepito rigettare la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc, non ricorrendone i presupposti di legge;
7) Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Il Procuratore di parte opposta nelle note scritte autorizzate ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN PRELIMINARE ISTRUTTORIA, rimettere la causa in istruttoria, disponendo apposita CTU Contr informatica volta ad accertare l'autenticità e l'integrità del file “. depositato in allegato alla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. di Parte opposta, sub All. 13, denominato “Ricevuta di Contr consegna pec diffida del 27.06.2018 in formato “. ”, nonché rigettare l'istanza di ammissione a prova contraria eventualmente riproposta in questa sede da Parte opponente;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
respingere l'opposizione con tutte le eccezioni e le domande proposte ivi contenute per tutti i motivi argomentati in narrativa, che qui si richiamano integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%, ed oltre spese successive occorrende;
accertata la temerarietà della lite, condannare la Società opponente in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, SI.ra , ai sensi dell'art. Parte_2
96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa, in favore di CP_1 pagina 2 di 9 IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, respingere tutte le domande e le eccezioni proposte dalla in persona Parte_3 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, SI.ra , per tutti i motivi Parte_2 argomentati in narrativa, che qui si richiamano integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, condannare la (C.F. e P.I. ), con sede a Messina in via Parte_4 P.IVA_1
Garibaldi nn. 208-210-212, in persona dell'amm.re unico e legale rapp.te p.t. SI.ra , Parte_2
(C.F. , residente in [...] – isolato 465, al pagamento in C.F._1 favore della (già della somma di € 9.317,51, o nella Controparte_4 Controparte_2 diversa misura, maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre interessi convenzionali, da applicarsi contrattualmente nella misura annua di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali aggiunti al tasso attuale di sconto vigente, dalla data di scadenza delle singole oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%, oltre spese successive occorrende. Accertata la temerarietà della lite, condannare la Società opponente in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, SI.ra , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria Parte_2 da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa, in favore di . CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4164/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 26.09.2022, sul ricorso proposto da con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
9.317,51, quale corrispettivo di prestazioni di somministrazione di energia elettrica, oltre interessi convenzionali e spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società eccepiva, innanzitutto, la prescrizione biennale del credito ai sensi della L. n. 205/2017 e succ. mod., trattandosi di fatture emesse per il periodo da aprile a settembre 2017.
Nel merito, l'opponente contestava il valore probatorio della documentazione prodotta, la mancanza di prova del subentro di d altro gestore, della quantità di consumo registrato, del Controparte_1 corretto funzionamento del contatore e della conformità dei prezzi applicati nelle bollette a quelli definiti dalle Autorità competenti;
eccepiva, in ogni caso, l'errata determinazione del credito indicato nel procedimento monitorio;
lamentava l'applicazione dell'Iva nella misura del 22 %, risultante dalle fatture, anziché del 10 %, trattandosi di agevolazione fiscale della quale la stessa aveva diritto. pagina 3 di 9 In conclusione, parte opponente chiedeva: in via preliminare, di respingere la domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 nessun titolo ad e, per l'effetto, di revocare, annullare e/o dichiarare privo di Controparte_1 effetto il decreto ingiuntivo opposto.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, esponeva di aver erogato Controparte_1 prestazioni di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia in favore dell'opponente, in quanto questi non aveva aderito ad alcun contratto di fornitura elettrica nel mercato libero nel periodo compreso tra l'01.01.2017 e il 31.07.2017; precisava di essere stata individuata quale esercente del relativo servizio nei confronti, tra le altre, della Regione Sicilia;
contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente, rilevando l'inapplicabilità al caso di specie della L. n. 205/2017 in ordine alla prescrizione biennale e dando conto dell'avvenuta interruzione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. tramite diffida consegnata a mezzo pec il 27.06.2018 (doc.
8); riferiva e documentava di aver inviato a controparte l'apposita comunicazione informativa, rendendola edotta delle condizioni economiche del servizio erogato;
dichiarava che la documentazione prodotta offriva piena prova del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e che l'importo dovuto era stato correttamente calcolato ed era conforme alla certificazione relativa ai consumi.
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte al pagamento della somma ingiunta, nonché di un'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 05.07.2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 10.03.2024 veniva ammessa la prova per testi chiesta da parte opposta e venivano respinte le ulteriori istanze istruttorie.
Infine, i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni nelle note scritte autorizzate e depositavano gli scritti conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
4. E' infondata e, pertanto, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata da parte opponente.
pagina 4 di 9 Innanzitutto, è pacifico che alla fattispecie in esame non sia applicabile la prescrizione biennale introdotta dall'art. 1, comma 4 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, poiché ai sensi del comma 10 del medesimo articolo tale disposizione si applica alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, alla data dell'01.03.2018, mentre tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto presentano scadenza antecedente alla data suddetta.
Inoltre, risulta documentalmente provata l'interruzione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., in forza di diffida trasmessa da mezzo PEC il 27.06.2018 (doc. 8 di Controparte_1 parte opposta).
Al riguardo, si ritiene priva di pregio l'eccezione avanzata dall'opponente in merito all'asserito difetto di autenticità della PEC del 2018, dovuto al formato “.MSG” con il quale tale PEC è stata prodotta dalla convenuta in allegato sia al ricorso per decreto ingiuntivo, sia alla comparsa di costituzione e risposta.
In primo luogo, tale eccezione appare tardiva, e come tale inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.. Inoltre, essa è infondata, in quanto il Contr suindicato file in formato “.MSG” è del tutto identico all'omologo file in formato “. invocato dall'opponente, prodotto da parte opposta in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (doc.
13, denominato “Ricevuta di consegna pec diffida del 27.06.2018 in formato .EML”).
Quanto al contenuto, si rileva che la diffida del 27.06.2018 è del tutto idonea a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, in conformità all'indirizzo univoco della Suprema Corte (ex multis, Cass. civ. n. 15140/2021; Cass. civ. n. 15714/2018). Infatti, essa contiene la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa creditoria (nel caso di specie, precisamente dettagliata nell'allegato estratto conto) e l'intimazione scritta di pagamento, con riserva di ricorrere all'autorità giudiziaria in ipotesi di protratto inadempimento;
dunque, tale comunicazione è diretta a manifestare inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto. Risultano, pertanto, sussistenti tutti i requisiti richiesti per l'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione.
5. Nel merito, le ragioni esposte nell'atto di opposizione non risultano fondate.
Si ritiene che sia idonea a dimostrare la sussistenza del preteso credito di la Controparte_1 documentazione dalla stessa prodotta, sia nel procedimento monitorio (fatture ed estratto autentico notarile delle scritture contabili), sia nel presente giudizio (documenti riguardanti l'esito della procedura concorsuale;
videata del Portale SII - Sistema Informativo Integrato, relativa alla costituzione del rapporto;
welcome letter trasmessa al cliente, contenente le indicazioni relative alla regolamentazione del rapporto;
condizioni generali di contratto concernenti il regime di salvaguardia;
pagina 5 di 9 documenti di sintesi dei dati di trasporto;
certificazioni dei consumi, rese dalla società di distribuzione competente).
Innanzitutto, si precisa che la presente controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di energia elettrica in “regime di salvaguardia”, il quale trova fondamento nel D.L. 18.06.2007 n. 73, in tema di “Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”, convertito con L. 03.08.2007 n. 125. Come è noto, l'istituzione del servizio di salvaguardia ha lo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non abbiano scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, ne siano rimasti privi.
La ratio di tale normativa è dettata dalla circostanza per cui l'erogazione dell'energia elettrica rappresenta un servizio pubblico essenziale, che deve essere comunque garantito alla collettività e di cui il legislatore non può disinteressarsi, qualora taluni soggetti non si attivino sul mercato libero.
Nella presente controversia, è stata individuata quale società di vendita del servizio CP_1 energetico, che ha instaurato con la società opponente, quale cliente finale che non si è attivata sul libero mercato, il servizio di erogazione dell'energia elettrica in regime di salvaguardia.
L'attribuzione dei clienti finali a detto servizio è attività del tutto estranea alle società di vendita, essendo essa di competenza esclusiva delle imprese di distribuzione: al riguardo, parte opposta ha depositato i documenti estratti dal Sistema Informatico Integrato, che danno conto dell'individuazione della società quale destinataria di tale regime contrattuale. Parte_1
L'eccezione di parte opponente, relativa al dato dimensionale della società, quale piccola impresa, alla quale non si applicherebbe il regime di salvaguardia, è innanzitutto tardiva, in quanto formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; è comunque generica, non avendo l'opponente argomentato in ordine alla carenza dei relativi requisiti;
è in ogni caso infondata, alla luce delle allegazioni e produzioni di parte opposta, in quanto il combinato disposto degli artt. 28.2 e 8.2 lett. B) del TIV stabilisce che il regime di salvaguardia venga applicato anche alle piccole imprese, titolari di almeno un punto di fornitura in Media Tensione (cfr. doc. 12).
Tale sistema non prevede alcuna sottoscrizione contrattuale, tant'è che il rapporto obbligatorio si costituisce ex lege e le condizioni contrattuali ad esso sottese vengono applicate in automatico dalle società di vendita che si sono aggiudicate le procedure concorsuali pubbliche indette dagli Enti competenti, come previsto nella normativa vigente in materia (art. 3 del D.L. 73/2007, convertito con
L. 125/2007).
pagina 6 di 9 Del resto, parte opponente si è limitata a disconoscere genericamente il rapporto intercorso con
[...] ma non ha allegato, né tantomeno provato, di essersi avvalsa di altro fornitore di energia CP_1 elettrica nel periodo al quale le fatture si riferiscono.
6. In mancanza di specifica contestazione in ordine all'intercorso rapporto di somministrazione, occorre riconoscere il valore probatorio delle bollette, dovendosi richiamare l'orientamento consolidato della
Corte di legittimità secondo cui, in conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova e all'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c., le bollette sono idonee a dimostrare i consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire la prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193; Corte d'Appello Milano Sez. III
Sent., 28/04/2023; Trib. Bologna, Sez. II Sent., 19/03/2020).
Nel caso di specie, pur in presenza di una contestazione generica e teorica sul valore probatorio delle fatture e della documentazione prodotta, parte opposta ha offerto la prova dei consumi, attraverso la produzione della certificazione rilasciata dal distributore locale, quale unico soggetto legittimato alla rilevazione e comunicazione dei consumi in capo all'utente finale.
Si rileva che parte opponente non ha specificatamente contestato i consumi (risultanti sia dalla certificazione del distributore, sia dalle fatture), né ha eccepito l'alterazione del normale funzionamento del contatore, dovendosi considerare che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione (semplice) di veridicità (Cass. civ. Sez. III ord., 07/07/2022, n. 21564; Cass. Civ. Sez.
III ord., 19/07/2018, n. 19154).
Inoltre, a sostegno della propria pretesa creditoria, ha prodotto i Documenti di Controparte_1
Sintesi dei dati di trasporto, elaborati ai sensi delle Delibere ARERA 65/2012 e 268/2015, riportanti i dati che la stessa ha ricevuto dalla società di distribuzione dell'energia e nei quali vengono indicati alla voce “File” il numero di flusso informatico con il quale la società di distribuzione ha trasmesso le misure, ed alla voce “Fattura” il numero che identifica il flusso con cui vengono trasmessi gli oneri di trasporto relativi al singolo POD considerato (doc. 10).
Sono stati prodotti, altresì, la “curva di carico” relativa all'andamento dell'ammontare dell'energia elettrica che ha utilizzato nel periodo in contestazione (doc. 16 di parte opposta) e la videata Parte_1 del portale di E-Distribuzione ove sono state inserite la titolarità e le certificazioni dei consumi richieste da docc. 9, 17). Controparte_1
pagina 7 di 9 Infine, il teste ha precisato come tali documenti rappresentino il portale predisposto Testimone_1 da E-Distribuzione Spa, attraverso cui la stessa società di distribuzione dell'energia fornisce le certificazioni di consumo e titolarità richieste da e ha confermato la provenienza Controparte_1 dal portale della suddetta documentazione.
Ad ulteriore riprova della fondatezza della propria pretesa creditoria, ha Controparte_1 prodotto due richieste di rateizzazione formulate dal debitore (doc. 18), idonee a configurare un riconoscimento di debito. L'eccezione svolta da parte opponente nella terza memoria, inerente all'inidoneità probatoria delle suindicate e-mail, è generica e teorica, non avendo la stessa espressamente negato la titolarità dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato, cosicché l'eccezione non è idonea ad escludere il valore probatorio dei documenti prodotti. Del resto, il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ex art. 2712 c.c. e, se non ne sono contestati
(specificatamente) la provenienza o il contenuto, forma piena prova dei fatti rappresentati (Cass. civ. n.
25131/2024).
Infine, si rileva che parte opposta ha dettagliatamente illustrato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta (pagg. 9, 10), le ragioni per le quali nell'estratto conto autentico la fattura n. 411706913856 indichi l'importo a debito di € 422,32, costituendo questo il risultato della sottrazione dell'importo di € 915,21
(corrispondente a quella parte di deposito cauzionale non versata a da Controparte_1 Parte_1 dalla nota di credito n. 411706913856 di - € 492,89.
In relazione agli accessori del credito, si osserva che nel decreto ingiuntivo sono stati correttamente applicati gli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, richiamati nella nota integrativa depositata dalla ricorrente nel procedimento monitorio ex art. 640 c.p.c. in data 08.09.2022, applicabili alle transazioni commerciali, cui è riconducibile il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Quanto alla questione riguardante l'applicazione dell'IVA con aliquota al 22%, anziché al 10%, si osserva che ha dichiarato di non aver ricevuto dalla cliente alcuna richiesta di Controparte_1 agevolazione fiscale al riguardo. Né parte opponente ne ha fornito la prova.
Evidentemente l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al punto 103, tabella A parte III allegata al DPR 633/72, opera per le imprese utilizzatrici che ne abbiano titolo e che debbono inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e di destinare l'energia elettrica all'utilizzo stabilito per l'agevolazione fiscale.
7. Per quanto esposto, l'opposizione risulta infondata e deve essere respinta.
pagina 8 di 9 Il credito spettante ad a dunque riconosciuto nei termini in cui è stato provato in Controparte_1 corso di causa, pari all'ammontare di € 9.317,51, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi riconosciuti nel procedimento monitorio per relationem, ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2012
n. 192.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va confermato.
8. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono integralmente a carico di parte opponente;
vengono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito oggetto di causa (da € 5.201 a € 26.000).
Non può essere accolta la domanda, proposta dalla società convenuta, di condanna di parte opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte interessata assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass. S.U. n. 7583 del 20.4.2004; Cass. civ. n. 17902 del 30.7.2010) e non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave, nemmeno in relazione all'ipotesi di responsabilità aggravata riconoscibile d'ufficio di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 4164/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 26.09.2022, sul ricorso proposto da Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore di Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre al Controparte_1
15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 26 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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