Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1553/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il Pt_1 C.F._1
22.7.1976,
e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
13.4.1990,
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Degola;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 14.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
1
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio a IN (Repubblica Popolare Cinese) il 22.10.2013;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle minori e (nate dall'unione coniugale rispettivamente il 21.3.2016 e il 26.6.2019), e Per_1 Per_2
non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato a [...], il Pt_1 C.F._1
22.7.1976,
e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
13.4.1990,
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “A. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. La IG continuerà a Parte_2
risiedere in Genova, Corso Aurelio Saffi 9/2, insieme alle figlie. Si dà atto che il signor Pt_1
s'impegna a trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre il 30/03/2025.
[...]
B. Il signor , in ogni caso, mentre s'impegna a lasciare a disposizione della IG Pt_1
l'arredo di casa, ad eccezione dei beni strettamente personali, che promette di Parte_2
ritirare entro e non oltre la data di vendita dell'immobile richiamato quanto dichiarato dalla IG al capitolo I) di questo ricorso, contestualmente dichiara di rinunciare - Parte_2
come in effetti rinuncia- ad ogni diritto sui beni mobili presenti nell'abitazione coniugale
(arredi compresi);
C. Le figlie minori e sono affidate congiuntamente a entrambe i Per_2 Per_3
genitori, mentre saranno “collocate” presso l'abitazione della madre IG;
Parte_2
D. Tutte le decisioni che le riguardano, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno da assunte dai loro genitori di comune accordo;
E) Si prende atto che il signor ha deciso di tornare nel proprio paese d'origine, Pt_1
considerato che in Italia non è riuscito ad integrarsi e/o a trovare una stabile occupazione e, pertanto, per quel che afferisce la regolamentazione del diritto di visita e/o frequentazione delle minori, la sua concreta espressione non può, allo stato, prevedere una stabile e organizzata regolamentazione. Se ne concordano le condizioni basiche nell'interesse delle minori stesse e nell'ottica di garantire tempo di qualità della loro vita insieme al padre, ovverosia:
i) quando tornerà a Genova, il padre potrà incontrarle liberamente e tenerle con sé quando lo vorrà, nel rispetto dei loro impegni scolastici o di vita, e salvo preavviso, anche per più giorni consecutivi;
ii) durante il periodo estivo egli trascorrerà con loro un periodo di due o tre settimane di vacanza, anche non consecutive;
parimenti potrà trascorrere con le figlie un periodo di vacanza di una settimana durante la stagione invernale, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita delle minori e sua permanenza in Italia;
iii) Per le festività natalizie e di fine anno, per le festività pasquali nonché per i compleanni, le ricorrenze ed altre festività, verrà seguito un criterio di alternanza, sempre sul presupposto che il padre abbia -in quel frangente- il proprio domicilio in Italia;
3 iv) i coniugi si comunicheranno reciprocamente il periodo di ferie scelto almeno 30 giorni prima. In ogni caso questo programma di visite, incontri e frequentazioni, potrà essere modificato dalle Parti, avuto riguardo all'interesse delle figlie, ai loro impegni, nonché agl'impegni -anche di lavoro- dei genitori medesimi, che fin d'ora si rendono reciprocamente disponibili l'uno verso l'altro -in caso di necessità- a offrire la loro presenza anche in modo diverso da quello ora convenuto, avuto anche riguardo, nel caso specifico, alla lontananza del padre;
F) Stante la sua attuale disoccupazione, il signor impegna ed obbliga a Pt_1
corrispondere alla IG , a titolo di assegno di mantenimento per le loro due Parte_2
figlie la somma di € 200,00 mensili (duecento,00) complessivi. Tale somma dovrà essere versata sul conto corrente acceso presso BPM, codice iban [...], entro il giorno 5 di ogni mese.
G) il signor si obbliga, inoltre, a versare alla IG il 50 % delle spese Pt_1 Parte_2
mediche non mutuabili, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte della stessa, ed altre straordinarie concordate tra le parti in ragione della metà. Per le altre spese straordinarie le parti dovranno concordare ogni singola spesa che ecceda euro
200,00; per il resto, valgono comunque le linee guida del Tribunale di Genova di cui al verbale di riunione in data 15/9/2016 a cui entrambi in coniugi si richiamano;
H) quanto all'assegno unico famigliare, le Parti concordano spetti integralmente alla IG
, collocataria delle figlie e il signor s'impegna, ove occorrer possa, a Parte_2 Pt_1
favorirne l'erogazione diretta in suo favore (della madre);
I) la IG precisa e dichiara: Parte_2
1) di essere comproprietaria di un bene immobile sito in via Aurelio Saffi 9/2, (acquisto avvenuto in regime di separazione dei beni e con quota -in proprio favore- pari al 90 % dell'intero, mentre il residuo 10 %, è di proprietà dei genitori dell'attuale marito, sig. ri
[...]
e ; Pt_3 Per_4
2) di aver già concordemente conferito mandato irrevocabile all'agenzia affiliata Zena
Immobiliare SAS di Barillari con sede in Genova, via San Luca Parte_4
98r, affinchè procuri l'acquirente e la vendita (con il consenso degli attuali suoceri).
4 Il valore di stima dell'appartamento è stato collocato in un range tra 1.908 e 2.023 €/mq, per un valore complessivo compreso tra € 500.000,00 e € 530.000,00.
Per la vendita dell'immobile, l'agente immobiliare ha proposto di pubblicare come prezzo di richiesta 650.000,00, come da perizia che si allega (doc. 5 – perizia di stima_immobile in
Corso Aurelio Saffi 9/2 e doc.
6 - atto di compravendita).
Detratti i debiti condominiali accumulati nel tempo e il valore della quota dei comproprietari, il residuo ammontare, di spettanza della IG , sarà utilizzato per sostenere la Parte_2
crescita delle figlie e per mantenersi.
I) i coniugi si danno atto di non aver nulla a che pretendere ad alcun titolo l'uno dall'altro, essendo autosufficienti, e che nulla comunque hanno a che dividere non essendo cointestatari di titoli, obbligazioni e non avendo conti correnti comuni.
L)i coniugi decidono di condizionare il rilascio o rinnovo dei documenti per l'espatrio delle figlie al reciproco consenso e autorizzazione”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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