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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/09/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3031/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Musu, Valentina Cretella Parte_1
e Daniele Cretella
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Delle Cave CP_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed in linea con il principio della ragione più liquida.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
l' , in persona del legale rappresentante p.t., nonché il dott. CP_1 CP_2
al fine di accertarne la responsabilità in relazione ai fatti descritti nell'atto
[...]
introduttivo e condannare gli stessi, in solido tra loro, ovvero ciascuno per la propria responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti a seguito dell'intervento chirurgico di erniectomia.
A sostegno della proposta domanda, l'attore deduceva che a causa di una lombalgia ricorrente, aggravatasi nel corso dell'anno 2013, si rendeva necessario un consulto neurochirurgico presso l'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
Asseriva che all'esito di vari controlli, il dott. diagnosticava una CP_2
lombalgia da discopatia L5-S1; pertanto, ritenuta insufficiente la terapia farmacologica sino a quel momento indicata, prescriveva di praticare FKT, magnetoterapia, nonché
l'impiego di un corsetto steccato da indossare 4/5 ore al giorno per almeno due mesi.
Nonostante tali prescrizioni la situazione non migliorava, per cui si rendeva necessario il ricovero dell'attore presso il P.O. Umberto I di Nocera Inferiore, ove gli veniva diagnosticata “lombalgia persistente e resistente al trattamento medico da oltre un anno”; una TAC successiva evidenziava: “ernia discale L5-S1 destra”.
In data 06.02.2014, il veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di Pt_1
erniectomia ed artrosi L5-S1 con inserimento di Cage in Peek espandibile, wave n. 10 nello spazio discale ed inserimento di barre in peek e viti nei quattro peduncoli
(intervento eseguito sempre dal dott. ). CP_2 Ciò nonostante, l'attore lamentava ugualmente di avere forti dolori alla schiena;
un successivo controllo evidenziava il non corretto posizionamento della vite pedunculare a livello L5 di destra.
Il 10.02.2014 veniva pertanto sottoposto ad un secondo intervento, volto a riposizionare la vite inserita durante la prima operazione;
pur tuttavia, le proprie condizioni cliniche non miglioravano ed anzi risultavano peggiorate rispetto al ricovero;
soltanto dopo mesi di cure farmacologiche riusciva a riprendere la deambulazione.
A dire di parte attorea, il deficit funzionale ed irreversibile del piede destro era da addebitarsi all'imperita e negligente condotta dei sanitari dell , nonché del CP_1
dott. esecutore dell'intervento chirurgico oggetto di doglianze. CP_2
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata e non CP_1
provata stante l'assenza di nesso causale tra i danni lamentati ed il comportamento dei sanitari e/o della struttura di riferimento.
Si costituiva altresì il dott. il quale chiedeva il rigetto della domanda, stante CP_2
l'insussistenza del lamentato inadempimento.
La causa veniva istruita mediante la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. ed a mezzo dell'espletamento di due C.T.U. medico legali.
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ordinari ex art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Il primo c.t.u. nominato, dott. , nell'analizzare le condotte dei sanitari Persona_1
che ebbero in cura il concludeva per l'assenza di responsabilità a carico Pt_1
dell'equipe neurochirurgica nell'evoluzione del quadro clinico, nonché di eventuali condotte colpose e/o omissioni di tipo organizzativo-assistenziale da parte della struttura ospedaliera convenuta. Secondo il predetto C.T.U. il trattamento chirurgico cui è stato sottoposto il sig. Pt_1
è stato opportunamente svolto e correttamente eseguito, né dallo stesso sono
[...]
derivati postumi permanenti di rilevanza medico legale.
Nonostante l'espletamento della perizia, a seguito delle eccezioni sollevate, il giudicante, ravvisando l'opportunità e/o necessità di una nuova indagine, conferiva incarico ad altro e diverso C.T.U., in persona del Dott. . Persona_2
Anche l'esito delle nuove indagini confermava quanto già emerso nella prima perizia, ovvero l'insussistenza di qualsivoglia rapporto causale tra gli interventi praticati e la lamentata sofferenza nervosa.
Orbene, le consulenze redatte in corso di giudizio non lasciano spazio a dubbi;
le conclusioni appaiono perfettamente condivisibili in quanto conseguenti ad un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svoltosi e neppure contrastate da idonei elementi argomentativi anche sotto il profilo delle allegazioni istruttorie.
I consulenti d'ufficio, dopo aver ricostruito l'esatta cronologia degli eventi verificatisi, hanno quindi ritenuto che non vi sia, nella fattispecie, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della struttura e i postumi lamentati dal Pt_1
, secondo il criterio del "più probabile che non"; secondo gli ausiliari del giudice
[...]
non sussiste alcun collegamento causale tra le condotte degli operatori sanitari dell'
[...]
che ebbero in cura il sig. e l'evento di danno lamentato. CP_1 Pt_1
Dall'assenza di nesso causale non può che conseguire il rigetto della domanda dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza, comprese quelle di CTU, e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna l'attore al pagamento in favore di ciascun convenuto delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.051,5 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 24.09.2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3031/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Musu, Valentina Cretella Parte_1
e Daniele Cretella
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Delle Cave CP_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed in linea con il principio della ragione più liquida.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
l' , in persona del legale rappresentante p.t., nonché il dott. CP_1 CP_2
al fine di accertarne la responsabilità in relazione ai fatti descritti nell'atto
[...]
introduttivo e condannare gli stessi, in solido tra loro, ovvero ciascuno per la propria responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti a seguito dell'intervento chirurgico di erniectomia.
A sostegno della proposta domanda, l'attore deduceva che a causa di una lombalgia ricorrente, aggravatasi nel corso dell'anno 2013, si rendeva necessario un consulto neurochirurgico presso l'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
Asseriva che all'esito di vari controlli, il dott. diagnosticava una CP_2
lombalgia da discopatia L5-S1; pertanto, ritenuta insufficiente la terapia farmacologica sino a quel momento indicata, prescriveva di praticare FKT, magnetoterapia, nonché
l'impiego di un corsetto steccato da indossare 4/5 ore al giorno per almeno due mesi.
Nonostante tali prescrizioni la situazione non migliorava, per cui si rendeva necessario il ricovero dell'attore presso il P.O. Umberto I di Nocera Inferiore, ove gli veniva diagnosticata “lombalgia persistente e resistente al trattamento medico da oltre un anno”; una TAC successiva evidenziava: “ernia discale L5-S1 destra”.
In data 06.02.2014, il veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di Pt_1
erniectomia ed artrosi L5-S1 con inserimento di Cage in Peek espandibile, wave n. 10 nello spazio discale ed inserimento di barre in peek e viti nei quattro peduncoli
(intervento eseguito sempre dal dott. ). CP_2 Ciò nonostante, l'attore lamentava ugualmente di avere forti dolori alla schiena;
un successivo controllo evidenziava il non corretto posizionamento della vite pedunculare a livello L5 di destra.
Il 10.02.2014 veniva pertanto sottoposto ad un secondo intervento, volto a riposizionare la vite inserita durante la prima operazione;
pur tuttavia, le proprie condizioni cliniche non miglioravano ed anzi risultavano peggiorate rispetto al ricovero;
soltanto dopo mesi di cure farmacologiche riusciva a riprendere la deambulazione.
A dire di parte attorea, il deficit funzionale ed irreversibile del piede destro era da addebitarsi all'imperita e negligente condotta dei sanitari dell , nonché del CP_1
dott. esecutore dell'intervento chirurgico oggetto di doglianze. CP_2
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata e non CP_1
provata stante l'assenza di nesso causale tra i danni lamentati ed il comportamento dei sanitari e/o della struttura di riferimento.
Si costituiva altresì il dott. il quale chiedeva il rigetto della domanda, stante CP_2
l'insussistenza del lamentato inadempimento.
La causa veniva istruita mediante la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. ed a mezzo dell'espletamento di due C.T.U. medico legali.
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ordinari ex art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Il primo c.t.u. nominato, dott. , nell'analizzare le condotte dei sanitari Persona_1
che ebbero in cura il concludeva per l'assenza di responsabilità a carico Pt_1
dell'equipe neurochirurgica nell'evoluzione del quadro clinico, nonché di eventuali condotte colpose e/o omissioni di tipo organizzativo-assistenziale da parte della struttura ospedaliera convenuta. Secondo il predetto C.T.U. il trattamento chirurgico cui è stato sottoposto il sig. Pt_1
è stato opportunamente svolto e correttamente eseguito, né dallo stesso sono
[...]
derivati postumi permanenti di rilevanza medico legale.
Nonostante l'espletamento della perizia, a seguito delle eccezioni sollevate, il giudicante, ravvisando l'opportunità e/o necessità di una nuova indagine, conferiva incarico ad altro e diverso C.T.U., in persona del Dott. . Persona_2
Anche l'esito delle nuove indagini confermava quanto già emerso nella prima perizia, ovvero l'insussistenza di qualsivoglia rapporto causale tra gli interventi praticati e la lamentata sofferenza nervosa.
Orbene, le consulenze redatte in corso di giudizio non lasciano spazio a dubbi;
le conclusioni appaiono perfettamente condivisibili in quanto conseguenti ad un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svoltosi e neppure contrastate da idonei elementi argomentativi anche sotto il profilo delle allegazioni istruttorie.
I consulenti d'ufficio, dopo aver ricostruito l'esatta cronologia degli eventi verificatisi, hanno quindi ritenuto che non vi sia, nella fattispecie, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della struttura e i postumi lamentati dal Pt_1
, secondo il criterio del "più probabile che non"; secondo gli ausiliari del giudice
[...]
non sussiste alcun collegamento causale tra le condotte degli operatori sanitari dell'
[...]
che ebbero in cura il sig. e l'evento di danno lamentato. CP_1 Pt_1
Dall'assenza di nesso causale non può che conseguire il rigetto della domanda dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza, comprese quelle di CTU, e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna l'attore al pagamento in favore di ciascun convenuto delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.051,5 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 24.09.2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo