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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/12/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa OL Di ZO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 1541/2024, introdotta con atto di ricorso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Alassio (SV), via Dante n. 137, presso lo studio dell'Avv. Walter
GE LE che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attrice
Contro
, C.F.-P.IVA con sede in Piazza della Libertà n. 3, Controparte_1 P.IVA_1
17021, Alassio (SV), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
rappresentato e difeso giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente tra loro, CP_2
dagli Avv.ti Federico Russo e Silvia Traverso presso il cui studio sito in Livorno (LI), Via
Borra 35, è elettivamente domiciliato
Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: – accertare e dichiarare la responsabilità del per Controparte_1 aver diffuso illecitamente i dati della GN relativi all'erogazione di contributi Parte_1
economici a sostegno del reddito della famiglia per l'anno 2020 e, per l'effetto, – accertare e dichiarare che il convenuto sia tenuto al risarcimento del danno subito Controparte_1
dalla GN , quantificabile nella somma di € 25.000,00 o in quella meglio vista Parte_1
e ritenuta ai sensi dell'art. 1226 c.c. in relazione all'art. 2059 c.c.; – con vittoria di spese;
Sentenza esecutiva”.
Per il convenuto:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: a) nel merito, in via principale, assolvere il resistente dalle Controparte_1
domande avanzate dalla parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e comunque non provate;
b) nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze della parte ricorrente, e nel caso in cui venisse accertata una responsabilità del resistente , ridurre l'importo del danno Controparte_1 risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha adito questo Tribunale per la condanna del al Parte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni conseguenti all'illecita diffusione dei propri dati personali.
La ricorrente ha esposto: di aver appreso che soggetti terzi erano a conoscenza che ella avesse percepito contributi economici a sostegno del reddito della famiglia nell'anno 2020; che tali dati erano accessibili anche attraverso una semplice ricerca sulla rete, in quanto pubblicati sul sito istituzionale del senza anonimizzazione né accorgimenti Controparte_1
volti a limitare o escluderne l'indicizzazione; che il Comune di da lei interpellato ha CP_1 ammesso di aver diffuso tali informazioni;
che le richieste di risarcimento danni formulate in via stragiudiziale sono rimaste senza esito. Sulla base di tali premesse di fatto, la ha Pt_1 domandato la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di € 25.000,00 a titolo di ristoro per il pregiudizio patito.
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
nel merito, ha affermato di aver pubblicato i dati in questione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale, in quanto dati concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente ai sensi del d.lgs.
33/2013; di aver proceduto, a partire da marzo 2022, all'anonimizzazione dei dati in questione, anche con riferimento ai documenti pubblicati in precedenza;
che la pubblicazione dei dati di cui in causa non integra violazione dell'art. 26, comma quarto d.lgs. 33/2013, in quanto non contiene informazioni relative alla situazione di ipotetico disagio economico – sociale dell'interessata. Evidenziando altresì che la controparte non aveva assolto all'onere della prova relativo alla sussistenza di danni conseguenti all'asserita violazione della privacy, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
Con ordinanza del 31.3.2025, la causa era rinviata al 19.9.25 per consentire l'esperimento della negoziazione assistita, condizione di procedibilità insussistente al momento dell'instaurazione del giudizio.
All'udienza del 19.9.25, preso atto dell'esito negativo della negoziazione assistita, le parti insistevano come in atti e il giudice si riservava. Con ordinanza dell'1.10.25 il giudice, preso atto della superfluità dell'unico capitolo di prova formulato da parte ricorrente, in quanto relativo a circostanze non contestate, rinviava all'udienza del 14.11.25 per la rimessione in decisione della causa. La causa era successivamente rinviata al 22.12.25 per esigenze di riorganizzazione dell'Ufficio.
All'udienza del 22.12.25 le parti, dato atto dell'esito negativo della negoziazione assistita, discutevano richiamandosi ai rispettivi atti e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni in essi contenute.
Il ricorso è infondato, e non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
È pacifico, in quanto ammesso dalla stessa difesa di parte convenuta, che il Comune di abbia pubblicato sul proprio sito istituzionale i dati relativi all'erogazione, in favore CP_1 della del contributo economico a sostegno del reddito della famiglia, per importo pari Pt_1
a complessivi € 1.813,50 nell'anno solare 2022 (Costituzione, pag. 4: “Nell'ambito della pubblicazione dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, Art.
4-bis, c. 2 relativamente al terzo trimestre dell'ano 2020, tra i nominativi dei percettori di sovvenzioni vi era anche quello della ricorrente, beneficiaria dell'erogazione della somma di Euro 470,00 come da impegno n. 2779/2020, con determina dirigenziale n. 355 del 09.07.2020 (doc. 2), ex art. 12 L. n. 241/1990. La medesima ricorrente risultava beneficiaria anche per il quarto trimestre del medesimo anno 2020, dell'ulteriore somma di Euro 1.343,50 come da impegno
n. 3310/2020, con determina dirigenziale n. 716 del 14.12.2020 (doc. 3), sempre ex art. 12 D.Lgs n. 241/1990. In entrambi i casi le diciture relative alla ricorrente presenti nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, riportavano nella
“Descrizione Piano Finanziario” la dicitura “Altri trasferimenti a famiglie”, come da dati relativi al quarto trimestre 2020 che si depositano sub doc. 4”).
Il ha sostenuto la correttezza del proprio operato, invocando il Controparte_1
tenore del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il quale, all'art. 26, rubricato “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”, stabilisce quanto segue:
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Il successivo art. 27, rubricato “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”, stabilisce che “1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione
«Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione”.
Il convenuto ha escluso che dalla pubblicazione di cui in causa fossero CP_1 desumibili informazioni relative ad eventuali situazioni di disagio economico sociale della
Tale tesi non può essere condivisa. Pt_1
È pacifico che “La trasparenza dell'azione amministrativa, espressione di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, deve essere attuata tramite forme di pubblicità che rispettino i principi di minimizzazione, proporzionalità e pertinenza, non essendo giustificata un'ostensione dei dati indiscriminata” (Cass. civile sez. II, 11/09/2023,
n. 26267). Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione dei beneficiari di vantaggi economici, il comma quarto dell'art. 26 d.lgs. 33/2013 opera il delicato bilanciamento tra la trasparenza dell'operare degli enti pubblici, principio generale dell'attività amministrativa che si impone a più forte ragione in caso di attribuzione di sovvenzioni comunque denominate;
e la tutela dei dati personali dei percettori, esigenza particolarmente pressante ove le informazioni ineriscano ad aspetti sensibili della vita privata, quali appunto le condizioni di salute o le difficoltà nella dimensione economico – sociale dell'individuo. Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che il divieto sancito dal comma 4 dell'art. 26 risponde all'esigenza di tutelare la dignità, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, ai sensi dell'art. 2 del Codice, “al fine di evitare che soggetti che si trovino in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza di terzi della particolare situazione personale” (Garante, “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici
e da altri enti obbligati”, n. 243 del 15 maggio 2014). Interpellata sulle modalità applicative degli obblighi di pubblicazione sanciti dagli art. 26 e 27 D.lgs., l'ANAC ha affermato che
“ove dai dati pubblicati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute e sulla situazione di disagio economico-sociale, l'amministrazione dovrà adottare le opportune cautele a tutela della riservatezza degli interessati ai sensi del comma 4 dell'art. 26” (ANAC,
Delibera n. 486 del 16 giugno 2021, pag. 13); nella massima del provvedimento da ultimo citato l'Autorità ha precisato che “Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari,
l'amministrazione è tenuta ad anonimizzare i dati identificativi degli stessi ove rivelatori di una condizione di disagio economico-sociale (comma 4 dell'art. 26). In tali ipotesi le amministrazioni possono valutare di pubblicare i dati in forma aggregata sulla base di criteri dalle stesse individuati che assicurino la più ampia conoscibilità dei sussidi concessi”.
Nell'estratto della pubblicazione effettuata dagli uffici del convenuto, versato CP_1
agli atti dalla ricorrente e non contestato nella propria veridicità dall'amministrazione ritualmente costituita, si apprende che con mandato del 31.7.2020 “ ” è stata Parte_1
destinataria di “altri trasferimenti a famiglie” per un importo di € 470,00 (doc. 3 ricorrente, pag. 8). Essendo innegabile che i dati pubblicati consentissero di individuare un aspetto intimo della sfera del beneficiario, quale la condizione di difficoltà economica del nucleo familiare di appartenenza della e che il Comune abbia omesso quell'attività di anonimizzazione Pt_1 alla quale era tenuto, nell'adempiere agli obblighi di pubblicazione sanciti dal più volte citato d.lgs. 33/2013, sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito trattamento dei dati personali.
La domanda risarcitoria, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per violazione della normativa a protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003 nel testo previgente) e, in particolare, per illecito trattamento, qualora l'interessato si sia limitato ad allegare una tale circostanza, senza specificare le conseguenze negative dallo stesso subite a seguito del trattamento ritenuto illecito, non potendo queste ultime presumersi "in re ipsa"” (Cass. civile sez. I, 10/06/2021, n. 16402). Anche considerando i più recenti approdi della giurisprudenza eurounitaria, la quale ha affermato che ai fini dell'art. 82 GDPR non è richiesto né che la violazione del regolamento superi una data soglia di gravità, né l'intollerabilità del pregiudizio arrecato alla vittima, non è venuto meno il requisito dell'effettività del danno, e il corrispondente onere di allegazione e prova gravante sull'attore (cfr. CGUE sez. III,
14/12/2023, n. 340). La difesa di parte attrice, invece, si è limitata a generiche affermazioni quanto a potenziali “rischi di comportamenti discriminatori, pregiudizi e perdita di chanches lavorative e di relazioni umane” e “gravi impatti ai diritti ed alle libertà fondamentali dell'individuo” (Ricorso, pagg. 3 segg.), senza tuttavia circostanziare le proprie tesi né coltivando istanze istruttorie volte ad acclarare la consistenza del pregiudizio asseritamente patito. L'accoglimento della domanda risarcitoria sulla base della mera violazione delle disposizioni inerenti il trattamento dei dati personali, pertanto, finirebbe per snaturare la natura della responsabilità civile, riconoscendo un danno in re ipsa, prescindendo dall'indagine intorno alla sussistenza di una effettiva lesione conseguenza concreta della acclarata violazione della sfera giuridica;
ma tale conclusione è da respingere, così come con riferimento al Codice della Privacy, così nell'attuale sistema imperniato sul GDPR (Cfr. Cass. civile, sez. I, n. 13073 12/05/2023, pagg. 5 segg.).
La domanda proposta da nei confronti del va dunque, Parte_1 Controparte_1
sul punto, rigettata. Considerata la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Accerta e dichiara che il Comune di ha diffuso illecitamente i dati della GN CP_1
relativi all'erogazione di contributi economici a sostegno del reddito della Parte_1
famiglia per l'anno 2020;
2. Rigetta la domanda risarcitoria formulata da nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
3. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Savona, 23.12.2025 Il giudice
D.ssa OL Di ZO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa OL Di ZO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 1541/2024, introdotta con atto di ricorso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Alassio (SV), via Dante n. 137, presso lo studio dell'Avv. Walter
GE LE che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attrice
Contro
, C.F.-P.IVA con sede in Piazza della Libertà n. 3, Controparte_1 P.IVA_1
17021, Alassio (SV), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott.
[...]
rappresentato e difeso giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente tra loro, CP_2
dagli Avv.ti Federico Russo e Silvia Traverso presso il cui studio sito in Livorno (LI), Via
Borra 35, è elettivamente domiciliato
Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: – accertare e dichiarare la responsabilità del per Controparte_1 aver diffuso illecitamente i dati della GN relativi all'erogazione di contributi Parte_1
economici a sostegno del reddito della famiglia per l'anno 2020 e, per l'effetto, – accertare e dichiarare che il convenuto sia tenuto al risarcimento del danno subito Controparte_1
dalla GN , quantificabile nella somma di € 25.000,00 o in quella meglio vista Parte_1
e ritenuta ai sensi dell'art. 1226 c.c. in relazione all'art. 2059 c.c.; – con vittoria di spese;
Sentenza esecutiva”.
Per il convenuto:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: a) nel merito, in via principale, assolvere il resistente dalle Controparte_1
domande avanzate dalla parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e comunque non provate;
b) nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze della parte ricorrente, e nel caso in cui venisse accertata una responsabilità del resistente , ridurre l'importo del danno Controparte_1 risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha adito questo Tribunale per la condanna del al Parte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni conseguenti all'illecita diffusione dei propri dati personali.
La ricorrente ha esposto: di aver appreso che soggetti terzi erano a conoscenza che ella avesse percepito contributi economici a sostegno del reddito della famiglia nell'anno 2020; che tali dati erano accessibili anche attraverso una semplice ricerca sulla rete, in quanto pubblicati sul sito istituzionale del senza anonimizzazione né accorgimenti Controparte_1
volti a limitare o escluderne l'indicizzazione; che il Comune di da lei interpellato ha CP_1 ammesso di aver diffuso tali informazioni;
che le richieste di risarcimento danni formulate in via stragiudiziale sono rimaste senza esito. Sulla base di tali premesse di fatto, la ha Pt_1 domandato la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di € 25.000,00 a titolo di ristoro per il pregiudizio patito.
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
nel merito, ha affermato di aver pubblicato i dati in questione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale, in quanto dati concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente ai sensi del d.lgs.
33/2013; di aver proceduto, a partire da marzo 2022, all'anonimizzazione dei dati in questione, anche con riferimento ai documenti pubblicati in precedenza;
che la pubblicazione dei dati di cui in causa non integra violazione dell'art. 26, comma quarto d.lgs. 33/2013, in quanto non contiene informazioni relative alla situazione di ipotetico disagio economico – sociale dell'interessata. Evidenziando altresì che la controparte non aveva assolto all'onere della prova relativo alla sussistenza di danni conseguenti all'asserita violazione della privacy, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
Con ordinanza del 31.3.2025, la causa era rinviata al 19.9.25 per consentire l'esperimento della negoziazione assistita, condizione di procedibilità insussistente al momento dell'instaurazione del giudizio.
All'udienza del 19.9.25, preso atto dell'esito negativo della negoziazione assistita, le parti insistevano come in atti e il giudice si riservava. Con ordinanza dell'1.10.25 il giudice, preso atto della superfluità dell'unico capitolo di prova formulato da parte ricorrente, in quanto relativo a circostanze non contestate, rinviava all'udienza del 14.11.25 per la rimessione in decisione della causa. La causa era successivamente rinviata al 22.12.25 per esigenze di riorganizzazione dell'Ufficio.
All'udienza del 22.12.25 le parti, dato atto dell'esito negativo della negoziazione assistita, discutevano richiamandosi ai rispettivi atti e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni in essi contenute.
Il ricorso è infondato, e non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
È pacifico, in quanto ammesso dalla stessa difesa di parte convenuta, che il Comune di abbia pubblicato sul proprio sito istituzionale i dati relativi all'erogazione, in favore CP_1 della del contributo economico a sostegno del reddito della famiglia, per importo pari Pt_1
a complessivi € 1.813,50 nell'anno solare 2022 (Costituzione, pag. 4: “Nell'ambito della pubblicazione dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, Art.
4-bis, c. 2 relativamente al terzo trimestre dell'ano 2020, tra i nominativi dei percettori di sovvenzioni vi era anche quello della ricorrente, beneficiaria dell'erogazione della somma di Euro 470,00 come da impegno n. 2779/2020, con determina dirigenziale n. 355 del 09.07.2020 (doc. 2), ex art. 12 L. n. 241/1990. La medesima ricorrente risultava beneficiaria anche per il quarto trimestre del medesimo anno 2020, dell'ulteriore somma di Euro 1.343,50 come da impegno
n. 3310/2020, con determina dirigenziale n. 716 del 14.12.2020 (doc. 3), sempre ex art. 12 D.Lgs n. 241/1990. In entrambi i casi le diciture relative alla ricorrente presenti nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, riportavano nella
“Descrizione Piano Finanziario” la dicitura “Altri trasferimenti a famiglie”, come da dati relativi al quarto trimestre 2020 che si depositano sub doc. 4”).
Il ha sostenuto la correttezza del proprio operato, invocando il Controparte_1
tenore del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il quale, all'art. 26, rubricato “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”, stabilisce quanto segue:
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Il successivo art. 27, rubricato “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”, stabilisce che “1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione
«Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione”.
Il convenuto ha escluso che dalla pubblicazione di cui in causa fossero CP_1 desumibili informazioni relative ad eventuali situazioni di disagio economico sociale della
Tale tesi non può essere condivisa. Pt_1
È pacifico che “La trasparenza dell'azione amministrativa, espressione di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, deve essere attuata tramite forme di pubblicità che rispettino i principi di minimizzazione, proporzionalità e pertinenza, non essendo giustificata un'ostensione dei dati indiscriminata” (Cass. civile sez. II, 11/09/2023,
n. 26267). Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione dei beneficiari di vantaggi economici, il comma quarto dell'art. 26 d.lgs. 33/2013 opera il delicato bilanciamento tra la trasparenza dell'operare degli enti pubblici, principio generale dell'attività amministrativa che si impone a più forte ragione in caso di attribuzione di sovvenzioni comunque denominate;
e la tutela dei dati personali dei percettori, esigenza particolarmente pressante ove le informazioni ineriscano ad aspetti sensibili della vita privata, quali appunto le condizioni di salute o le difficoltà nella dimensione economico – sociale dell'individuo. Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che il divieto sancito dal comma 4 dell'art. 26 risponde all'esigenza di tutelare la dignità, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, ai sensi dell'art. 2 del Codice, “al fine di evitare che soggetti che si trovino in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza di terzi della particolare situazione personale” (Garante, “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici
e da altri enti obbligati”, n. 243 del 15 maggio 2014). Interpellata sulle modalità applicative degli obblighi di pubblicazione sanciti dagli art. 26 e 27 D.lgs., l'ANAC ha affermato che
“ove dai dati pubblicati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute e sulla situazione di disagio economico-sociale, l'amministrazione dovrà adottare le opportune cautele a tutela della riservatezza degli interessati ai sensi del comma 4 dell'art. 26” (ANAC,
Delibera n. 486 del 16 giugno 2021, pag. 13); nella massima del provvedimento da ultimo citato l'Autorità ha precisato che “Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari,
l'amministrazione è tenuta ad anonimizzare i dati identificativi degli stessi ove rivelatori di una condizione di disagio economico-sociale (comma 4 dell'art. 26). In tali ipotesi le amministrazioni possono valutare di pubblicare i dati in forma aggregata sulla base di criteri dalle stesse individuati che assicurino la più ampia conoscibilità dei sussidi concessi”.
Nell'estratto della pubblicazione effettuata dagli uffici del convenuto, versato CP_1
agli atti dalla ricorrente e non contestato nella propria veridicità dall'amministrazione ritualmente costituita, si apprende che con mandato del 31.7.2020 “ ” è stata Parte_1
destinataria di “altri trasferimenti a famiglie” per un importo di € 470,00 (doc. 3 ricorrente, pag. 8). Essendo innegabile che i dati pubblicati consentissero di individuare un aspetto intimo della sfera del beneficiario, quale la condizione di difficoltà economica del nucleo familiare di appartenenza della e che il Comune abbia omesso quell'attività di anonimizzazione Pt_1 alla quale era tenuto, nell'adempiere agli obblighi di pubblicazione sanciti dal più volte citato d.lgs. 33/2013, sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito trattamento dei dati personali.
La domanda risarcitoria, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per violazione della normativa a protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003 nel testo previgente) e, in particolare, per illecito trattamento, qualora l'interessato si sia limitato ad allegare una tale circostanza, senza specificare le conseguenze negative dallo stesso subite a seguito del trattamento ritenuto illecito, non potendo queste ultime presumersi "in re ipsa"” (Cass. civile sez. I, 10/06/2021, n. 16402). Anche considerando i più recenti approdi della giurisprudenza eurounitaria, la quale ha affermato che ai fini dell'art. 82 GDPR non è richiesto né che la violazione del regolamento superi una data soglia di gravità, né l'intollerabilità del pregiudizio arrecato alla vittima, non è venuto meno il requisito dell'effettività del danno, e il corrispondente onere di allegazione e prova gravante sull'attore (cfr. CGUE sez. III,
14/12/2023, n. 340). La difesa di parte attrice, invece, si è limitata a generiche affermazioni quanto a potenziali “rischi di comportamenti discriminatori, pregiudizi e perdita di chanches lavorative e di relazioni umane” e “gravi impatti ai diritti ed alle libertà fondamentali dell'individuo” (Ricorso, pagg. 3 segg.), senza tuttavia circostanziare le proprie tesi né coltivando istanze istruttorie volte ad acclarare la consistenza del pregiudizio asseritamente patito. L'accoglimento della domanda risarcitoria sulla base della mera violazione delle disposizioni inerenti il trattamento dei dati personali, pertanto, finirebbe per snaturare la natura della responsabilità civile, riconoscendo un danno in re ipsa, prescindendo dall'indagine intorno alla sussistenza di una effettiva lesione conseguenza concreta della acclarata violazione della sfera giuridica;
ma tale conclusione è da respingere, così come con riferimento al Codice della Privacy, così nell'attuale sistema imperniato sul GDPR (Cfr. Cass. civile, sez. I, n. 13073 12/05/2023, pagg. 5 segg.).
La domanda proposta da nei confronti del va dunque, Parte_1 Controparte_1
sul punto, rigettata. Considerata la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Accerta e dichiara che il Comune di ha diffuso illecitamente i dati della GN CP_1
relativi all'erogazione di contributi economici a sostegno del reddito della Parte_1
famiglia per l'anno 2020;
2. Rigetta la domanda risarcitoria formulata da nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
3. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Savona, 23.12.2025 Il giudice
D.ssa OL Di ZO