Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. n. 8738/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice
monocratico dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia civile iscritta R.G. 8738/2024 avente ad oggetto “opposizione ad ingiunzione amministrativa” vertente
TRA
La società già Parte_1 Parte_2
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
Sig. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce al Parte_2
ricorso, dall'Avv. Marco Schiavone (C.F. ) presso il cui studio C.F._1
sito in Casal di Principe (CE), alla via Don Sturzo n° 17, elettivamente domicilia;
- RICORRENTE –
E
, C.F. , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
-RESISTENTE NON COSTITUITA-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo dell'art. 118
disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con ricorso depositato il 30.10.2024 la società (già Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio la Parte_2
impugnando l'ordinanza ingiunzione Registro No Gisa n° 501/2019 Controparte_1
1
notificata il 03/10/2024, con cui si ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di € 1.000,00 per la violazione dell'art. 6 co. V D. Lgs. 193/2007 e Reg. 853/2004, poiché
era stata riscontrata all'interno del veicolo carico una temperatura di 17° C..
A fondamento della proposta opposizione parte ricorrente, deduceva: che detta ingiunzione era stata preceduta dalla notifica del verbale di contestazione n.
70/17269074, redatto il 27.10.2019 in occasione dell'ispezione igienico-sanitaria effettuata sull'automezzo trg. ES682WA e notificato in data 27.12.2019 alla società
ricorrente; di avere presentato memoria difensiva, a mezzo pec, comprensiva di documentazione allegata, nella quale chiedeva altresì l'audizione; l'insussistenza della violazione contestata;
l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di istruttoria atteso che, proprio in virtù del deposito, a mezzo pec, di memoria difensiva con relativi allegati e richiesta di audizione personale, la prima di Controparte_1
decidere, avrebbe potuto/dovuto, disporre d'ufficio tutti gli accertamenti opportuni e,
comunque, svolgere le opportune valutazioni da riportare, poi, nel provvedimento che si impugna;
l'esistenza di vizi relativi alla motivazione, posto che l'ordinanza in questione si era limitata ad effettuare una motivazione ob relationem, mediante il richiamo alle norme di riferimento, alla regolarità della notifica del verbale di accertamento, alla ritenuta assenza di motivi di nullità, alla mancanza di recidive ed alla mancata oblazione.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si costituiva, per cui Controparte_1
ne va dichiarata la contumacia.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza odierna.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente deve darsi atto dell'ammissibilità della domanda. La parte ricorrente ha documentato di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data
02.10.2024; pertanto, l'opposizione proposta in data 30.10.2024 deve ritenersi tempestiva.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. n. 8738/2024
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, la mancata produzione degli atti in possesso della sola P.A. costituisce elemento fondamentale per un giudizio idoneo a confermare la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso. Nei giudizi,
come quello de quo, si realizza, cioè, un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e, conseguentemente, la Pubblica Amministrazione assume la veste sostanziale di attore ed è tenuta, ex art. 2697 C.C., a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
La odierna resistente, rimanendo contumace, non ha depositato la Controparte_1
documentazione richiesta posta a fondamento della ordinanza ingiunzione impugnata, che pertanto deve essere annullata.
Ai sensi del penultimo comma dell'art. 23 L. 689/81 “Il giudice accoglie l'opposizione
quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
L'opposizione va, quindi, accolta e l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Restano assorbiti gli altri motivi posti a fondamento dell'opposizione.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vengono poste a carico della CP_1
e si liquidano d'ufficio come da dispositivo secondo i parametri del DM
[...]
n.55/14, valori medi, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e delle questioni trattate, e con esclusione della fase istruttoria di fatto non espletatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, composizione monocratica,
definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe,
disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione Registro
No Gisa 501/2019 emessa dalla nei confronti della Controparte_1 CP_2 [...]
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, Sig. ; Parte_2
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. n. 8738/2024
• condanna la in persona del Presidente p.t., al pagamento in Controparte_1
favore della (già Controparte_3 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , delle
[...] Parte_2
spese di giudizio che si liquidano in € 43,00 per esborsi, € 462,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, con attribuzione all'avv. Marco Schiavone, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Aversa, all'udienza del 15.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
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