TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/12/2024, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.10.2024, vertente tra
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Veronica Beolchini e dell'Avv.
Maria Marcuccio che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Rizzi e dell'Avv. Massimiliano Luca Lauria che la rappresentano e difendono come da procura in atti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
“a) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica dello stesso presso la già casa familiare sita a Monza (MB),
Via Antonio Pacinotti n.6;
Pagina 1 b) Conseguentemente, si chiede sin d'ora l'assegnazione della suindicata già casa familiare di cui al punto precedente alla
OR con tutto ciò che l'arreda e correda e relative pertinenze e box auto;
Parte_2
c) Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla Per_1 salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
d) Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
e) Il papà, compatibilmente, con i propri impegni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un giorno Per_1 alla settimana, preferibilmente il mercoledì se il weekend è di spettanza paterna e il giovedì se è di spettanza materna, dalle ore 16,30/17,00 circa con pernottamento incluso fino al giorno seguente quando il Signor porterà all'asilo/scuola Pt_1 entro le ore 8,45. Ogni variazione di programma dovrà essere comunicata all'altro genitore per tempo affinché le Per_1 parti si possano organizzare anche lavorativamente. Nei weekend, il Signor terrà con sé il figlio, in alternanza con Pt_1 la OR , dal venerdì dalle ore 16,30/17,00 circa fino a domenica alle ore 19,00 cena esclusa. Ulteriori orari Pt_2 di visita potranno essere concordati per tempo tra le parti. Resta fermo che, in caso di malattia del figlio o di impossibilità sopraggiunta a tenerlo alle condizioni ivi indicate, il sig. potrà recuperare il suo diritto di permanenza con il figlio Pt_1 già la settimana successiva, accordandosi previamente con la RA . Pt_2
f) la RA si impegna a effettuare quotidianamente o almeno a giorni alterni una videochiamata, o nel caso in Pt_2 cui il minore non fosse collaborativo, di inviare quanto meno un messaggio, per consentire ad di salutare il papà o Per_1
a quest'ultimo di ricevere informazioni in merito al figlio, preferibilmente la sera alle ore 18:30/19:00 circa. Altrettanto si impegna a fare il Sig. quando il minore sarà presso di lui alle condizioni di cui sopra. Pt_1
g) Poichè il figlio minore esercita ad oggi attività sportiva non agonistica (rugby) ogni sabato mattina dalle ore 11:00 circa, il Signor nei weekend di sua spettanza e quindi a settimane alterne si occuperà di portarlo alle lezioni e riportarlo Pt_1
a casa;
h) Per quanto attiene le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal Per_1
31.12 al 06.01 con l'altro genitore. Per il corrente anno trascorrerà con il papà la prima parte delle vacanze Per_1 natalizie dal 24/12 al 30/12. Allo stesso modo i genitori alterneranno le vacanze pasquali prevedendo l'alternanza di anno in anno. Le vacanze di Pasqua 2025 saranno di spettanza materna.
Per le vacanze estive invece, le Parti iscriveranno il figlio nel mese di luglio al centro estivo (e dalla scuola primaria anche a giugno subito dopo la fine delle lezioni) o comunque per il periodo di permanenza in città di Per_1
i) Il signor avrà facoltà di tenere con sé il figlio minore durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane Pt_1 Per_1 di cui almeno 10 giorni consecutivi, previo accordo in congruo anticipo e comunque entro la fine del mese di maggio con la RA circa la suddivisione dei relativi periodi. I genitori dovranno reciprocamente fornirsi l'indirizzo delle località Pt_2 vacanziere ove e con chi si recheranno con il figlio minore. Si prevede sin d'ora che, nel caso in cui la OR dovesse Pt_2 lavorare nel mese di agosto in periodo di sua spettanza, la stessa possa affidare ai nonni materni. Per_1
Pagina 2 l) Disporre il versamento da parte del Signor dell'importo di € 475,00# mensili, a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento per il figlio minore da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, con bonifico Persona_1 bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della OR , quale collocataria del figlio;
Pt_2
m) Le Parti sosterranno le spese straordinarie per il figlio minore nella misura pari alla metà del dovuto ciascuno, Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Monza per quanto attiene la ripartizione delle spese che richiedono e non richiedono il preventivo accordo, sino a quando lo stesso figlio non sarà economicamente autosufficiente. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
n) le parti concordano che l'assegno unico in favore del figlio minore, ora percepito in via esclusiva dal Sig. venga Pt_1 suddiviso nella misura del 50% a ciascun genitore. A tal fine le parti dovranno premurarsi di comunicare in modo tempestivo all'ente erogatore le rispettive coordinate bancarie, adoperandosi e svolgendo tutte le attività necessarie per pervenire al risultato;
o) Le parti danno sin d'ora il reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio del minore (carta d'identità e passaporto).
- PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
1) Considerata la comproprietà attuale della già casa familiare, sita in Monza via A. Pacinotti n. 6, al 50% di ciascuna delle parti, le spese straordinarie afferenti l'immobile, resteranno comunque a carico di entrambe le parti per le rispettive quote del 50% salvo quelle che dovessero essere deliberate successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare stipulando tra le parti;
2)Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Parte_2
(26.1.2021); Per_1
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Pagina 3 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 28 novembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.10.2024, vertente tra
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Veronica Beolchini e dell'Avv.
Maria Marcuccio che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Rizzi e dell'Avv. Massimiliano Luca Lauria che la rappresentano e difendono come da procura in atti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
“a) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica dello stesso presso la già casa familiare sita a Monza (MB),
Via Antonio Pacinotti n.6;
Pagina 1 b) Conseguentemente, si chiede sin d'ora l'assegnazione della suindicata già casa familiare di cui al punto precedente alla
OR con tutto ciò che l'arreda e correda e relative pertinenze e box auto;
Parte_2
c) Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla Per_1 salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
d) Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
e) Il papà, compatibilmente, con i propri impegni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un giorno Per_1 alla settimana, preferibilmente il mercoledì se il weekend è di spettanza paterna e il giovedì se è di spettanza materna, dalle ore 16,30/17,00 circa con pernottamento incluso fino al giorno seguente quando il Signor porterà all'asilo/scuola Pt_1 entro le ore 8,45. Ogni variazione di programma dovrà essere comunicata all'altro genitore per tempo affinché le Per_1 parti si possano organizzare anche lavorativamente. Nei weekend, il Signor terrà con sé il figlio, in alternanza con Pt_1 la OR , dal venerdì dalle ore 16,30/17,00 circa fino a domenica alle ore 19,00 cena esclusa. Ulteriori orari Pt_2 di visita potranno essere concordati per tempo tra le parti. Resta fermo che, in caso di malattia del figlio o di impossibilità sopraggiunta a tenerlo alle condizioni ivi indicate, il sig. potrà recuperare il suo diritto di permanenza con il figlio Pt_1 già la settimana successiva, accordandosi previamente con la RA . Pt_2
f) la RA si impegna a effettuare quotidianamente o almeno a giorni alterni una videochiamata, o nel caso in Pt_2 cui il minore non fosse collaborativo, di inviare quanto meno un messaggio, per consentire ad di salutare il papà o Per_1
a quest'ultimo di ricevere informazioni in merito al figlio, preferibilmente la sera alle ore 18:30/19:00 circa. Altrettanto si impegna a fare il Sig. quando il minore sarà presso di lui alle condizioni di cui sopra. Pt_1
g) Poichè il figlio minore esercita ad oggi attività sportiva non agonistica (rugby) ogni sabato mattina dalle ore 11:00 circa, il Signor nei weekend di sua spettanza e quindi a settimane alterne si occuperà di portarlo alle lezioni e riportarlo Pt_1
a casa;
h) Per quanto attiene le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal Per_1
31.12 al 06.01 con l'altro genitore. Per il corrente anno trascorrerà con il papà la prima parte delle vacanze Per_1 natalizie dal 24/12 al 30/12. Allo stesso modo i genitori alterneranno le vacanze pasquali prevedendo l'alternanza di anno in anno. Le vacanze di Pasqua 2025 saranno di spettanza materna.
Per le vacanze estive invece, le Parti iscriveranno il figlio nel mese di luglio al centro estivo (e dalla scuola primaria anche a giugno subito dopo la fine delle lezioni) o comunque per il periodo di permanenza in città di Per_1
i) Il signor avrà facoltà di tenere con sé il figlio minore durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane Pt_1 Per_1 di cui almeno 10 giorni consecutivi, previo accordo in congruo anticipo e comunque entro la fine del mese di maggio con la RA circa la suddivisione dei relativi periodi. I genitori dovranno reciprocamente fornirsi l'indirizzo delle località Pt_2 vacanziere ove e con chi si recheranno con il figlio minore. Si prevede sin d'ora che, nel caso in cui la OR dovesse Pt_2 lavorare nel mese di agosto in periodo di sua spettanza, la stessa possa affidare ai nonni materni. Per_1
Pagina 2 l) Disporre il versamento da parte del Signor dell'importo di € 475,00# mensili, a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento per il figlio minore da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT, con bonifico Persona_1 bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della OR , quale collocataria del figlio;
Pt_2
m) Le Parti sosterranno le spese straordinarie per il figlio minore nella misura pari alla metà del dovuto ciascuno, Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Monza per quanto attiene la ripartizione delle spese che richiedono e non richiedono il preventivo accordo, sino a quando lo stesso figlio non sarà economicamente autosufficiente. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
n) le parti concordano che l'assegno unico in favore del figlio minore, ora percepito in via esclusiva dal Sig. venga Pt_1 suddiviso nella misura del 50% a ciascun genitore. A tal fine le parti dovranno premurarsi di comunicare in modo tempestivo all'ente erogatore le rispettive coordinate bancarie, adoperandosi e svolgendo tutte le attività necessarie per pervenire al risultato;
o) Le parti danno sin d'ora il reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio del minore (carta d'identità e passaporto).
- PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
1) Considerata la comproprietà attuale della già casa familiare, sita in Monza via A. Pacinotti n. 6, al 50% di ciascuna delle parti, le spese straordinarie afferenti l'immobile, resteranno comunque a carico di entrambe le parti per le rispettive quote del 50% salvo quelle che dovessero essere deliberate successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare stipulando tra le parti;
2)Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Parte_2
(26.1.2021); Per_1
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Pagina 3 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 28 novembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
Pagina 4