Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2013, n. 5765
CASS
Sentenza 7 marzo 2013

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La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2013, n. 5765
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5765
    Data del deposito : 7 marzo 2013

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