Sentenza 7 marzo 2013
Massime • 1
La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2013, n. 5765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5765 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25855-2007 proposto da:
DE ET AR ER [...], elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato MASTROSANTI ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIGNOLI RINALDI GIANFRANCO;
- ricorrente -
contro
DE LA AR, ON RE, ON VO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 330/2006 del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata il 30/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l'Avvocato MASTROSANTI Roberto, difensore della ricorrente che ha chiesto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 2.3.1988 RE AN premesso di essere proprietario di un terreno sito in Seren del Grappa, località Tomo- Porcen che riteneva parzialmente intercluso, conveniva in giudizio avanti alla Pretura di Feltre, VO De CE, proprietario del adiacente terreno, al fine di ottenere la costituzione di una servitù coattiva di transito a carico del fondo di quest'ultimo ex art. 1152 c.c.. Si costituiva il De CE e resisteva alla domanda assumendo che il fondo del AN risultava comodamente collegato con la strada comunale. Intervenivano in giudizio AN AN e AR De LA, chiedendo che la richiesta servitù di transito fosse costituita anche a loro vantaggio in quanto comproprietari dei fondi insistenti sugli stessi mappali 476-477-478 di Seren del Grappa.
Veniva disposta CTU, espletata la quale , il giudice adito, con sentenza n. 2115/1997 dichiarava la costituzione della servitù di passaggio a carico del fondo del convenuto. La sentenza era appellata dal De CE che chiedeva il rigetto delle domande avverse o, in subordine, disporsi la servitù di passaggio attraverso il territorio del comune. Si costituivano gli appellati che insistevano per il rigetto dell'impugnazione. L'adito Tribunale di Belluno con sentenza n. 330/06 depositata in data 30.8.2006 rigettava l'appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Secondo il giudice dell'impugnazione ricorrevano i presupposti di cui all'art. 1052 c.c., perché, pur essendo pacifico che il fondo non era utilizzato da molti anni, era possibile ritenere, sia pure in via presuntiva, che ogni concreta disponibilità di sfruttamento del suolo, era impedita proprio dalla mancata disponibilità di un passaggio di dimensioni sufficienti ai bisogni del fondo. Per la cassazione della sentenza ricorre AR ES De CE, quale erede di IO De CE sulla base di un unico motivo;
gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1052 c.c. in rapporto agli artt. 2697 e 2727 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che la pronuncia va censurata nella parte in cui ha implicitamente fondato in via esclusiva il proprio convincimento sulle indimostrate affermazioni del richiedente, dando per pacifico e scontato un requisito richiesto ex art. 1052 c.c. (la rispondenza del passaggio a specifiche esigenze della produzione agricola). Tale requisito doveva essere provato dall'attore in base a principi generali dell'onere della prova o quantomeno fornendo una serie di indizi (presunzioni) da cui desumere l'esistenza di detti requisiti, che dovevano essere valutati allo stato attuale del fondo (che per di più il tribunale ammette essere privo di colture in atto da almeno 20 anni). L'esponente critica la presunzione di cui si è avvalsa la Corte distrettuale che ha ritenuto che la mancata coltivazione del fondo era dovuta proprio alla carenza di un comodo passaggio sul fondo stesso. La doglianza è fondata.
Occorre in premessa rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la costituzione coattiva di una servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1052 c.c., a favore di fondo non intercluso, postula la rispondenza della relativa domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Tale requisito perciò trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente all'interesse generale della produzione, da valutare non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione (Cass. n. 21597 del 15/10/2007; Cass. n. 16970 del 17.8.2005; Cass. Sez. 2, n. 281 del 14/01/1997; Cass. n. 7000 del 23.5.2001; Cass. n. 15110 del 22.11.2000). Ciò posto si deve ritenere che il giudice dell'impugnazione non si sia attenuto a tali consolidati e condivisibili principi ed è perciò evidente l'errore della decisione impugnata che ha disposto la costituzione di tale servitù coattiva pur sapendo che il fondo degli attori era in atto e da un ventennio del tutto inutilizzato, senza dunque che ci fosse alcuna reale possibilità di incremento della produzione agricola o industriale, cosi cerne previsto dall'art. 1052 c.c. ai fini dell'imposizione di un considerevole aggravio al fondo servente, giustificabile solo dall'interesse generale della produzione. A questo riguardo non può essere condiviso l'assunto del tribunale pè rche irrilevante ai fini del decidere, secondo cui l'unica forma di utilizzo e di valorizzazione economica del fondo era "quantomeno in linea presuntiva" quella agricola indicata dagli attori, che sarebbe stata favorita dall'impiego di mezzi meccanici e che la riclassificazione urbanistica dell'area, destinata dal nuovo PRG a parco giochi per l'infanzia con spazio adiacente adibito a parcheggio, offriva validi argomenti a sostegno della costituzione della servitù. Invero se la ratio della norma di cui all'art. 1052 c.c. è quella di agevolare l'incremento della produzione agricola,
ciò presuppone necessariamente che vi siano colture in atto o comunque che il fondo sia in concreto utilizzato a fini produttivi;
bisogno invero tener presente che, a differenza dell'ipotesi di cui al precedente art. 1051, si tratta non di fondo intercluso, ma di terreno che già usufruiva di un passaggio, per cui il sacrificio al fondo servente nella fattispecie non sembrerebbe giustificato dal superiore interesse della collettività.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con il rinvio della causa, anche per le spese alla Corte d'Appello di Venezia.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013