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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 447/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca Alessio Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con reclamo ex art. 1 comma 58 legge n. 92/12 depositato in data 26 luglio
2023
Da
c.f. e p.iva con sede legale ad AV NA (VI), Parte_1 P.IVA_1
Via Piave n. 1, in persona dell'Amministratore Delegato, dott. , rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Claudio Damoli (c.f.
, fax 04559 1322,) e Giorgia C.F._1 Email_1
Simonetta Birtele (c.f. , fax C.F._2 Email_2
045591322) del Foro di Verona e dall'avv. Alberto Checchetto (c.f. , C.F._3
alberto. pecavvocati.it, fax 041/5041117) del Foro di Venezia, tutti procc. e Email_3
l'ultimo anche dom. della predetta società in Mestre, Via Cappuccina 40, reclamante
Contro
1 , nato a [...] il [...], residente in [...]
3, C.F. (di seguito, anche il “Resistente” o il “Lavoratore” o “Dipendente”, C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Salvalaio (C.F. ) del Foro di C.F._5
Padova (la quale dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134, 170 e 176 comma 2 c.p.c., di volere ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria ai numeri di telefax 0497423289 o all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura ad litem rilasciata Email_4
su documento informatico separato e sottoscritto con firma digitale e congiunto alla presente memoria difensiva mediante strumenti informatici ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa in 35122 – Padova, via Emanuele Filiberto di Savoia, n. 37 reclamato
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 329/23 del 21 giugno 2023 e pubblicata in data 26.06.23
In punto: recesso per superamento del periodo di comporto
CONCLUSIONI:
Per parte reclamante :
In riforma dell'impugnata sentenza: con conseguente accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso depositato in sede di opposizione, che si intendono in questa sede integralmente si riportano “Nel merito ed in via principale: respingersi, per le ragioni esposte nella presente memoria, tutte le domande tutte ex adverso formulate, in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, perché inammissibili. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il licenziamento venisse ritenuto illegittimo, , applicarsi comunque il 6° comma dell'art. 18 nel minimo di 6 mensilità ivi stabilito laddove si ravvisi – ma non si vede come – una violazione formale del principio di motivazione o, in ulteriore subordine, applicarsi comunque il 5° comma dell'art. 18 nel minimo di 12 mensilità ivi stabilito, o, in estremo subordine, ridursi comunque le somme spettanti alla ricorrente tenendo conto di quanto stabilito dai commi 4 e 7 del novellato art. 18 della legge n. 300/1970, dell'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, da parte del ricorrente, dopo il licenziamento per cui è causa, o del fatto che, per sua eventuale negligenza, sia rimasta disoccupata, con detrazione, in ogni caso, dell'aliunde perceptum, della NASPI, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso e del t.f.r. percepito. Con vittoria di spese ed onorari” nonché respingersi anche per tutte le ragioni espresse in questa sede tutte le domande avanzate in sede di opposizione nella memoria difensiva della fase di opposizione da controparte, e, per l'effetto, ordinare al sig. anche la restituzione di tutti gli importi CP_2
ricevuto nei precedenti gradi di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari.
2 Per parte reclamata :
In via principale, nel merito: Rigettarsi il reclamo essendo le relative domande infondate in fatto e in diritto per tutto quanto dedotto nella presente memoria di costituzione e nei precedenti scritti a difesa del lavoratore da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti anche nel merito, ✓
Confermarsi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 329/2023 del 21.06.2023 e pubblicata il
26.06.2023 nel merito dell'an e del quantum della decisione assunta, ✓ In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e delle precedenti fasi sommaria e di opposizione. * In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale nel merito, si ripropongono le domande formulate nella memoria di costituzione nella fase di opposizione R.G. 932/2021 ex art. 1, comma 51 L. n. 92/2012 che si trascrivono integralmente;
IV. Con riserva di eventuale azione e di ogni ragione in separato giudizio per le domande dichiarate inammissibili nella sentenza reclamata, in particolare relativamente alla domanda n. 2 di pagina 141
e alla domanda n. 1 di pagina 143 della memoria di costituzione in sede di opposizione nel procedimento RG 932/2021. Con salvezza di ogni ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 329/23 il giudice del Tribunale di Vicenza in riforma della ordinanza emessa in sede sommaria da altro giudice dello stesso ufficio, rigettava l'opposizione dell'odierna reclamante nei confronti dell'ex dipendente stabilendo quanto segue: “rigetta Pt_1 Controparte_2
l'opposizione di - revoca l'ordinanza opposta;
- accerta la nullità del Parte_1
licenziamento e per l'effetto, salvo quanto già versato in esecuzione dell'ordinanza opposta: a) preso atto della opzione esercitata dal lavoratore in data 13.9.2021, condanna la società al versamento dell'indennità sostitutiva della reintegra, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da quantificarsi nell'importo di euro 4.102,98 oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
b) condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come sopra quantificata maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di esercizio dell'opzione, considerando anche l'importo di euro 4.202,00 a titolo di indennità di ferie maturate e non godute nel periodo compreso tra la data del licenziamento e quella di esercizio del diritto di opzione oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
c) condanna la datrice di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- liquida in complessivi euro 22.000 le
3 spese di lite, e condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta della quota del 60% delle stesse oltre a spese generali, IVA e CPA, compensando la restante quota.”.
Il tribunale, ritenuto il contenzioso complesso che si era sviluppato tra le parti ed in particolare la sentenza resa nel giudizio di accertamento di demansionamento e mobbing- giudizio conclusosi con accertamento della sussistenza di atti di mobbing e di danno non patrimoniale provocato dalla società con conseguente assenza dal lavoro dell'interessato per malattia- accertava che l'unico motivo determinante del recesso era illecito e pertanto, qualificato come nullo il licenziamento posto in essere dalla per superamento del periodo di comporto, la condannava alla Pt_1
reintegrazione del dipendente e al risarcimento del danno come disciplinato dall'art. 1 comma 1 legge 92/12. Dichiarava inammissibili alcune domande risarcitorie proposte in fase di opposizione incidentale dal , rigettandone una parte, e compensate parzialmente le spese di lite, CP_2
condannava la società al pagamento della residua frazione.
2. Avverso la sentenza proponeva reclamo la società instando per la riforma parziale della Pt_1
decisione.
Si costituiva ritualmente il che insisteva per la reiezione del reclamo e la conferma CP_2
della sentenza.
3. La causa subiva un primo rinvio avendo le parti proposto la conciliazione della controversia;
indi constatata l'impossibilità della conciliazione e verificata la pendenza di appello ordinario avverso la sentenza n. 271/21 ( relativa al demansionamento e mobbing), la controversia -nell'accordo delle parti- era rinviata in attesa della definizione del giudizio di appello rubricato sub. RG 932/22.
Ottenuta la pronuncia nel giudizio di appello sopra riportato, alla luce del dispositivo e in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza n. 602/24, all'udienza del 7 novembre 2024 il Collegio proponeva alle parti un componimento bonario con ordinanza cui la società e anche il CP_2
prestavano formalmente adesione. Tuttavia in prossimità dell'udienza fissata per la definizione conciliativa, il introduceva- a titolo conciliativo- ulteriori richieste che non erano CP_2
accettate dalla società. La causa era quindi aggiornata per la sua discussione a data successiva alla pubblicazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello nella causa sub. Rg 932/22.
All'udienza del 9 gennaio 2025 la controversia era discussa dalle parti e il Collegio, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo la società contestava la sentenza di cui eccepiva la nullità per Pt_1
motivazione apparente, lamentando che il tribunale di Vicenza avesse richiamato acriticamente le
4 precedenti pronunce giudiziali- oggetto di apposite impugnazioni e non passate in giudicato- al fine di fondare la propria decisione di nullità del recesso.
Pertanto instava per la riforma della sentenza considerato che non era stata provata la condotta mobbizzante né il demansionamento, non avendo l'interessato mai svolto le mansioni ritenute demansionanti.
Con secondo motivo contestava il demansionamento rilevando che il lavoratore non avrebbe mai effettivamente operato nel periodo di demansionamento ( essendosi assentato un giorno per seggio elettorale e un giorno per visita del medico competente cui seguiva il periodo di malattia); in ogni caso contestava che le mansioni di codifica attribuitegli al posto di altro dipendente fossero demansionanti;
riteneva erronea la pronuncia che, senza dare corso ad istruttoria, si era fondata sull'esito dell'altro giudizio relativo al mobbing;
decisione che non era passata in giudicato poiché la sentenza n. 271/22 era gravata in appello.
Eccepiva che l'asserito stato di depressione provocato dalla società con l'adibizione nel 2018 a mansioni che secondo i giudici continuavano ad essere demansionanti aveva determinato l'assenza prolungata del;
assenza che aveva costretto la società nel 2019 a licenziarlo. CP_2
Con terzo motivo impugnava la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva accertato la ritorsività del licenziamento, poiché mancava la prova del motivo unico determinante;
rilevava che in fase di opposizione a fronte delle ulteriori richieste risarcitorie azionate dal , il primo CP_2
giudice non aveva concesso alla società un termine per note;
con conseguente violazione del diritto di difesa.
Con quarto motivo contrastava l'accertamento del mobbing/straining osservando che era lo stesso interessato che aveva rifiutato le ferie accordate dalla società e aveva tenuto un atteggiamento ostruttivo ponendosi in malattia anche quando gli era chiesto di partecipare e prendere servizio ad
EZ.
Contestava che fosse imputabile alla società il blocco del PC trattandosi di soggetto in malattia e che, pertanto, legittimamente la società gli aveva impedito di accedere alla posta elettronica per ragioni di tutela della riservatezza;
assumeva che non si potesse ritenere accertato lo straining perché le condotte si sarebbero realizzate quando il era al di fuori del contesto CP_2
aziendale per malattia.
Con quinto e ultimo motivo contestava la misura della retribuzione globale di fatto ritenendo errata da parte del giudice la comprensione nella indennità spettante nel periodo successivo al licenziamento e fino all'esercizio dell'opzione, dei giorni di ferie maturati e non fruiti dal lavoratore a causa dell'assenza dal lavoro e della patologia, indotta, secondo i giudici del tribunale di Vicenza, dalla società Pt_1
5 5. Si costituiva ritualmente il che con corposo atto di costituzione, corredato dai CP_2
documenti- oltre 500- prodotti nel precedente giudizio e comprensivi dei documenti e degli esiti delle procedure cautelari, ordinarie, amministrative intercorse negli anni tra le stesse parti( compreso il ricorso al Garante della privacy), contrastava integralmente il reclamo di cui chiedeva la reiezione.
Evidenziava di aver dovuto proporre un ricorso cautelare anche per ottenere l'esecuzione della sentenza di condanna alla reintegrazione, lamentando che la lontananza da casa delle sedi proposte- cfr. EZ e prima ancora Cuneo- lo aveva indotto all'esercizio del diritto di opzione in luogo della reintegrazione.
Si riservava di agire in altro giudizio per ottenere il risarcimento dei danni azionati nel giudizio di opposizione e le cui richieste erano state ritenute dal primo giudice inammissibili.
Contestava integralmente i motivi proposti dalla reclamante richiamando la copiosa documentazione versata in atti, tutto il contenzioso processuale, compreso il ricorso al Garante della privacy che si era concluso con la condanna della società – colpevole secondo l'autorità di avergli impedito l'accesso al computer e alla posta elettronica personale dell'ufficio- al pagamento della sanzione di 20.000 euro (come da provvedimento dimesso sub. Doc. 450).
Riteneva corretta la qualificazione del recesso come ritorsivo e in tema invocava precedente pronuncia di questa Corte di Appello ( sentenza CA Venezia n. 578/22), in cui in fattispecie analoga il licenziamento era stato qualificato come ultimo atto di condotte mobbizzanti.
Insisteva per il rigetto integrale del reclamo, evidenziando che la società non aveva subito alcuna violazione del diritto di difesa poiché il giudice aveva concesso il termine per note richiesto.
Assumeva che nel mese di giugno 2017 il fosse già stato demansionato con CP_2
attribuzione di un ruolo corrispondente a sei livelli inferiori a quello di appartenenza ( trattandosi di un impiegato AS il quale aveva operato fino al 2016 con soddisfazione reciproca anche in un gruppo ricerca per l'estero).
Eccepiva rispetto al danno alla salute che le conclusioni del consulente tecnico nominato non erano state contestate in modo specifico dalla durante il processo e in ogni caso le osservazioni Pt_1
anche tardive introdotte dal consulente di parte della società, avevano trovato risposta nel parere dello psichiatra forense nominato dal giudice.
Contestava integralmente anche il motivo sul quantum invocando la giurisprudenza comunitaria che in caso di riduzione di importi retributivi per malattia provocata dal datore di lavoro ritiene che il danno conseguente non possa porsi a carico del lavoratore.
6. Il proposto reclamo va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
6 In via preliminare di rito , alla luce dell'eccezione di giudicato sollevata dalla parte reclamante rispetto alle domande di cui parte reclamata si è riservata ulteriore azione in primo grado 1 , evidenzia il Collegio che in assenza di reclamo incidentale , la sentenza impugnata in questa sede è passata in giudicato rispetto alla richiesta risarcitoria di 150 mila euro per danno da forzata opzione.
6.1. Il primo giudice quanto alla questione della “ forzata opzione” -condotta compresa come si evince anche a pag. 16 della sentenza impugnata tra quelle per le quali con riferimento alla domanda n. 1 di pag. 143 della memoria di costituzione nel procedimento di opposizione 2,
l'odierno reclamato si è riservato l'azione- non si è limitato a dichiararla inammissibile per ragioni processuali ( in quanto domande che riguardano solo indirettamente il licenziamento e sono in realtà strettamente riconducibili a condotte autonomamente rilevanti e temporalmente collocate in epoca successiva o precedente ad esso), ma è stata rigettata per infondatezza avendo il giudice ritenuto che la convocazione della datrice di lavoro per il rientro del dopo il recesso, fosse stata CP_2
tempestiva e precisa ( cfr. doc. 506 parte opposta in primo grado).
Ne consegue che la domanda di pagamento di 150 mila euro è stata rigettata e non può essere riproposta in diverso giudizio in quanto la decisione impugnata in questa sede è passata in giudicato in parte qua.
7. Superate le questioni preliminari deve altresì essere rigettata l'eccezione di violazione del diritto di difesa sollevata dalla parte reclamante in relazione al primo e secondo motivo e terzo motivo di reclamo. Infatti alla luce dell'opposizione incidentale azionata dal , il giudice di primo grado con CP_2
ordinanza di data 22.2.03 3, aveva concesso alla società per note per replicare alle Parte_2
ulteriori richieste azionate dal lavoratore.
Termine regolarmente utilizzato dalla società che con le note di data 14.03.23 ( cfr. doc. allegato B
– fascicolo primo grado parte terza), aveva preso posizione sulle questioni sollevate dal CP_2
ex art. 418 c.p.c..
Pertanto anche queste eccezioni processuali vanno rigettate siccome infondate.
8. In fatto : il licenziamento per cui è causa, intimato dalla società con lettera ricevuta in data
28.5.19 per superamento del periodo di comporto ( cfr. 369-369 bis parte reclamata), poneva termine ad un rapporto di lavoro ( intercorso dal 1995 al 2019), caratterizzato- dal 2018- da una serie di procedimenti giudiziari avviati dal il quale lamentava di essere di essere stato CP_2
demansionato e oggetto di condotte mobbizzanti che avevano indotto lo stato di malessere accertato giudizialmente con consulenza tecnica. E' provato infatti che dal 1995 al 2016 il rapporto di lavoro si era svolto con soddisfazione reciproca delle parti, in assenza di procedimenti disciplinari, con passaggio nel 2011 del lavoratore dalla qualifica di operaio alla categoria impiegatizia – livello AS- con attribuzione di incarichi di responsabilità anche per commesse con l'estero ( cfr. docc. 74,75 parte reclamata); infatti il in piena autonomia, si recava presso gli impianti che si CP_2
trovavano anche al di fuori di Vicenza, (come si evince dalle trasferte percepite nel tempo cfr. doc.
325 parte reclamata).
9. In particolare A. quanto al demansionamento il azionava procedimento cautelare CP_2
sub. Rg. 1603/17 conclusosi con ordinanza di data 21.03.18 con cui il giudice, accertato l'affidamento di mansioni di 6 livelli inferiori a quello di appartenenza disponeva in via immediata quanto segue:”ordina alla convenuta la cessazione della condotta e così di Parte_1
riadibire il ricorrente alle proprie originarie mansioni esercitate fino a Controparte_2
maggio 2017 presso il gruppo di lavoro T&I” ( cfr. doc. 167 parte reclamata). Provvedimento confermato con ordinanza collegiale- di rigetto del reclamo promosso dalla società avverso questo provvedimento d'urgenza- pronuncia emessa nel procedimento nr. Rg. 501/18 di data 29.10.18 ( cfr. doc. 168 parte reclamata) che non era ottemperata dalla società, tanto da costringere il , CP_2
8 come si dirà in prosieguo ad avviare ulteriori procedimenti di urgenza ( riuniti in primo grado sub.
Rg 1395/18) che si risolvevano in senso negativo nei suoi confronti in quanto il giudice lo invitava a proporre giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l'attuazione dei provvedimenti cautelari sopra indicati ( cfr. doc. 359 parte reclamata).
B. Seguiva il procedimento di impugnazione delle sanzioni disciplinari conservative ( RG 1246/18) conclusosi con sentenza favorevole al lavoratore n. 322/20 di data 24.05.21, confermata in grado di appello con sentenza n. 415/24 di questa Corte di rigetto degli appelli delle parti ( sentenza dimessa dal in corso di reclamo) e già gravata in Cassazione dalla società. CP_2
C. La controversia relativa al mobbing instaurata dal nel dicembre 2018 ( rg.1625/18), CP_2
conclusasi in primo grado con sentenza n. 271/21 ( cfr. docc. 500 e 532 parte reclamata); pronuncia gravata dalle parti in appello e confermata da questa Corte di Appello con sentenza n. 602/24 dimessa dalla parte reclamata ( sentenza che la società all'udienza di discussione del 9.01.25 ha dichiarato di essere pronta ad impugnare in Cassazione).
D. Seguivano ulteriori procedure per l'esecuzione della ordinanza cautelare di demansionamento
(Rg 1395/18).
E. Il procedimento Fornero con la fase sommaria e quella di opposizione rispetto al licenziamento e l'odierno reclamo.
F. Ai procedimenti giudiziari si aggiungeva il reclamo proposto in data 1.07.18 dal per CP_2
violazione del proprio diritto alla privacy considerata l'ostensibilità concessa dalla società di dati personali del dipendente ad altri colleghi insieme alle comunicazioni intercorse con i propri superiori, cui si era contrapposta l'impossibilità per il di accedere alla posta elettronica CP_2
personale trovandosi assente per malattia4 . Procedimento conclusosi con il provvedimento del ormai definitivo- che sanzionava la condotta di con condanna alla Controparte_3 Pt_1
sanzione di euro 20.000,00 ( cfr. doc. 450 parte reclamata).
10. Quanto al licenziamento in fase sommaria il primo giudice adito - ordinanza emessa in data antecedente alla sentenza n. 271/21 richiamata dal giudice impugnato in questa sede- annullava il licenziamento per insussistenza del fatto e disponeva la reintegrazione con provvedimento così motivato:” Pertanto, alla luce di quanto sopra, quantomeno con riferimento alla malattia che si è protratta fino al programmato rientro in azienda – il 2/8/2018 – all'esito della prima schermaglia cautelare, deve essere affermata la riconducibilità dello stato depressivo di cui il ricorrente ha sofferto (e di cui ancora oggi soffre) a comportamento datoriale. Deve conseguentemente escludersi – irrilevante in questa sede estendere l'analisi al periodo posteriore al 2/8/2018 – che almeno 259 giorni di malattia dal ricorrente affrontata possano essere conteggiati al fine della valutazione del superamento del periodo di comporto, periodo che, pertanto, certamente non era stato superato dal ricorrente alla data – il 19/5/2019 - del licenziamento. Ed infatti, alla data del
19/5/2019 il aveva ancora la possibilità di fruire di almeno altri 170 giorni (429 – CP_2
259); se non di più. Quanto alle giuridiche conseguenze di quanto sopra accertato vi è, innanzi tutto, l'illegittimità del licenziamento qui impugnato e, da qui, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, co. 4, Legge 300/1970: ➢ la condanna del datore di lavoro a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
➢ la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno dal ricorrente patito pari ad un numero di mensilità della retribuzione globale di fatto corrispondente ai mesi intercorrenti tra la data del licenziamento e l'effettiva reintegrazione, con il limite massimo delle
12 mensilità di retribuzione globale di fatto ed in ogni caso detratto l'aliunde perceptum vel percipendum;
➢ la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati in favore del ricorrente dal momento del licenziamento fino al momento dell'effettiva reintegra. Quanto alla sopra indicata condanna di carattere risarcitorio occorre rilevare come incontestata da parte della convenuta sia la misura di €. 4.102,98 della retribuzione mensile globale di fatto e come certamente possa escludersi, alla luce di quanto documentato (docc.
406, 409, 415 -425, 443 -445 ric.), che il ricorrente non si sia attivato al fine di reperire una nuova occupazione. Devono, e non solo in quanto inammissibilmente proposte entro il presente giudizio per le ragioni esplicitate dalla parte convenuta, essere rigettate le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dal;
richieste in buona porzione che si sostanziano nella duplicazione CP_2
del risarcimento del danno che viene qui già risarcito e che in parte si fondano su un errato presupposto ovvero la perdita del posto di lavoro da parte del ricorrente, posto di lavoro che a ben vedere viene qui richiesto ed assicurato al ricorrente con la condanna in capo alla convenuta di provvedere alla reintegrazione. Quanto alle spese di lite, stante il rigetto delle domande di parte
10 ricorrente fondate sull'affermazione della nullità del licenziamento in quanto ritorsivo e dell'inammissibilità delle qui da ultimo trattate pretese risarcitorie, le stesse possono essere parzialmente compensate (25%) ed essere poste per la residuale porzione in capo alla convenuta soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando all'esito della fase sommaria del rito di cui all'art. 1, co. 47 ss., Legge 92/2012, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: annulla ai sensi dell'art. 18, co. 4, Legge 300/1970, il licenziamento intimato dalla convenuta n danno del ricorrente con effetto a Parte_1 Controparte_2 far tempo dal 2/5/2019 e, per l'effetto, condanna la convenuta a Parte_1
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli Controparte_2
un'indennità risarcitoria pari a complessivi €. 49.235,76 (€. 4.102,98 x 12), il tutto con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione su base Istat dalla data del licenziamento fino all'effettivo saldo;
condanna la convenuta al versamento dei contributi Parte_1
assistenziali e previdenziali maturati in favore del ricorrente dal momento del licenziamento fino al momento dell'effettiva reintegra, nei limiti di cui all'art. 18, co. 4, Legge 300/1970 e con maggiorazione di interessi nella misura legale;
compensate le spese di lite tra le parti in misura pari al 25%, condanna la convenuta a ristorare in favore del ricorrente Parte_1
nella residuale misura del 75% le spese di procedura dallo stesso Controparte_2 sostenute a tale titolo liquidando, per l'intero, la somma complessiva somma di €. 10.465,00 di cui
€. 259,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori di legge (IVA e CPA).”( ordinanza fase sommaria).
Pronuncia parzialmente riformata in fase di opposizione con la sentenza reclamata in questa sede;
nella sentenza impugnata per quanto sinteticamente riportato nella fase processuale, il tribunale a fronte degli approfondimenti istruttori e della definizione del giudizio di mobbing, qualificava l'odierno recesso quale atto conclusivo di una serie di condotte unificate tutte dalla volontà della società di isolare e indurre il alla cessazione del rapporto. CP_2
11. Esaminando il primo motivo di reclamo trattasi di doglianza infondata.
Come noto il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione” (Cass. n. 16958/2023).
11.1.Nel caso di specie il primo giudice aveva preso in esame in modo critico le doglianze della società che -nella sostanza- erano riproduttive di quanto già esaminato dal precedente giudicante, confermando l'illegittimità del recesso per cui è causa. Il giudice della fase di opposizione aveva
11 formato il proprio convincimento in merito alla questione controversa, valorizzando la riconducibilità della patologia psichica manifestatasi nel a partire dal mese di CP_2
novembre 2017, alla condotta della società che- come accertato con provvedimento Pt_1
cautelare ( divenuto definitivo a seguito del reclamo), aveva demansionato il , CP_2
affidandogli al rientro da un intervento chirurgico programmato, mansioni non confacenti al livello di inquadramento impiegatizio rivestito e inducendolo ad uno stato di depressione che fino al
2.08.18 lo aveva costretto ad assentarsi per malattia, in ragione di consulenza tecnica i cui esiti non erano stati contestati dalla società,
Inoltre il giudice reclamato, nella formazione del proprio convincimento, aveva considerato tutti gli accertamenti giudiziali indicati al punto 9 che precede - come si evince dalle produzioni documentali di questo giudizio- posti in essere da giudici diversi del tribunale di Vicenza i quali, sia in via di urgenza, che in via ordinaria, erano stati impegnati nell'esame della vicenda lavorativa del che era culminata da ultimo nel licenziamento per cui è causa. CP_2
Trattasi di elementi probatori- cd. prova atipica- che ritenuti congruenti e condivisi per le valorizzazioni in fatto e diritto realizzate dai colleghi- sono stati utilizzati dal giudice di prime cure dell'odierno giudizio per confermare l'illegittimità del recesso.
12. Il percorso logico- condivisibile anche per il principio generale della oralità e concentrazione che caratterizza il processo del lavoro5- seguito dal primo giudice è quindi chiaro e reso comprensibile dalla motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice preso atto e condiviso che gli elementi documentali e gli approfondimenti consulenziali valorizzati dai colleghi nei giudizi precedenti e paralleli, consentivano di ritenere provata la condotta illecita posta in essere dalla società che aveva licenziato il subito dopo Pt_1 CP_2
la notificazione di un ulteriore procedimento d'urgenza avviato dal lavoratore per ottenere l'assegnazione di mansioni congruenti al livello accertato ( cfr. circostanza allegata dal reclamato e non contestata dalla reclamante), ha qualificato il recesso quale atto ritorsivo e illecito. Invero la procedura cautelare dell'aprile 2019 era stata intrapresa dal in adempimento CP_2
del provvedimento giudiziale- negativo- ottenuto dall'interessato in fase di urgenza ( cfr. doc. 359 parte reclamata). Ad avviso del reclamato il recesso era qualificabile quale atto finale posto in essere dalla società a conclusione di una condotta di mobbing che era stata caratterizzata ( come stigmatizzato anche da questa Corte di Appello con la sentenza n. 602/24 allegata dal reclamato in data 7.01.25), dal mancato adempimento da parte della società delle pronunce di primo grado.
A ciò si aggiunga che tutte le pronunce ordinarie sia di primo che secondo grado, per quanto provato o dichiarato a verbale dal procuratore della reclamante, sono state gravate o comunque- con riferimento alla ultima decisione di questa Corte n. 602/24- saranno gravate dalla al fine di Pt_1
evitare la formazione di giudicato a sé sfavorevole.
13. Il giudice ha quindi motivato il proprio convincimento, anche se in forma sintetica, attraverso il richiamo dei punti motivazionali, condivisi, espressi – nella medesima vicenda lavorativa- dai colleghi precedentemente aditi.
Nessun vizio pertanto della sentenza nell'aspetto motivazionale, con conseguente rigetto del motivo di reclamo.
14. Analogamente va rigettata la doglianza di difetto di prova- lamentata dalla reclamante nei motivi secondo e terzo e quarto che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente - con riferimento al mobbing e al danno alla salute accertato nei precedenti giudizi e in particolare dal tribunale di Vicenza con la sentenza n. 271/21 confermata da questa Corte con la sentenza n. 602/24
( dimessa in data 7.01.25 dal reclamato).
La reclamante anche in questo grado ha contestato la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate nei gradi precedenti. Richiesta già rigettata dal primo giudice che aveva ritenuto la causa pronta per la sua decisione anche a fronte delle prove documentali offerte dalle parti.
Istanza meramente riproposta in questo grado dalla società reclamante anche all'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 con la richiesta di ammissione “ a prova per interpello e testimoni “ sulle circostanze di fatto relative ai capitoli tutti formulati in ricorso depositato in sede di opposizione datato 24.12.19 da n. 1 a 141”( cfr. pag. 65 reclamo) che è egualmente rigettata da questo Collegio in quanto inammissibile.
Infatti, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 5812/2016, Cass. n. 16420/2023), come nell'odierno reclamo. Parte reclamante per l'accoglimento dell'istanza in fase di appello, avrebbe dovuto evidenziare quali circostanze dirimenti, la cui prova non era stata ammessa dal
13 primo giudice, avrebbero condotto il tribunale ad un diverso convincimento o comunque sarebbero state rilevanti al fine di modificare quanto ritenuto dal giudice della fase sommaria.
15. In ogni caso, come osservato anche da questa Corte di Appello nella sentenza n. 602/24 che per coerenza logica e condivisione è richiamata in questo giudizio ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp.c., la domanda del è provata in ragione delle prove documentali prodotte che attestano sia CP_2
il demansionamento subito nel tempo dall'interessato con l'attribuzione dei compiti che erano propri di altro dipendente inquadrato come operaio ( la codifica come evidenziato dalla parte reclamata fino al 2017 era stata realizzata dal dipendente con mansioni di magazziniere Per_2
ed inquadrato come operaio livello C3, come riconosciuto anche dalla legale rappresentante della società – nell'interrogatorio libero tenutosi nella procedura di urgenza e valorizzata Parte_3
anche dal giudice del reclamo nella ordinanda emessa , cfr. docc. 167 e 168 parte reclamata), che le condotte di derisione e mortificazione ( in particolare svilimento delle mansioni svolte dal sino al 2016 presso il reparto T &G e pubblicazione dei messaggi di posta con cui il CP_2
superiore lo irrideva per le sue asserite capacità gestionali , cfr. doc. 36 parte reclamata).
Comportamenti sanzionati per violazione della privacy dal Garante con provvedimento dimesso dalla parte reclamata sub. Doc. 450.
16. Si legge in particolare nella pronuncia 602/24 di questa Corte che ha confermato la sentenza di primo grado n. 271/21- richiamata dal giudice di prime cure dell'odierno giudizio- quanto segue:”… questa Corte rileva che risulta ben definita l'intenzione della società di voler screditare il in quanto le condotte poste in essere sono manifestatamente lesive della dignità CP_2
morale e, pertanto, idonee a fondare la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro. Ritiene, altresì, ex actis provato l'illegittimo demansionamento subito e il carattere sistematico delle azioni vessatorie e della sussistenza di un intento persecutorio. Dalla documentazione in atti, risulta che con decorrenza dal 2016 il ricorrente subiva sistematici e reiterati comportamenti ostili da parte del datore di lavoro che hanno assunto forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica, che, come si evince dalla consulenza del CTU, hanno provocato la mortificazione e l'emarginazione del ricorrente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità;
11. Valgano, al riguardo le seguenti circostanze. 11.1. È documentale e non contestato che
, assunto in data 23.05.1995, con decorrenza dal 2006 veniva inserito nel reparto CP_2
T&I, con mansioni di ingegneria di processo ed inquadramento, a decorrere dal 2001, nel livello
AS, applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti. 11.2. Dalla documentazione in atti emerge che il è stato demansionato al livello C3 di operaio CP_2
magazziniere, con mansioni di codifica di scorte di magazzino, in precedenza espletate dall'operaio
GIAQUINTA, non riconducibili allo stesso livello di inquadramento del ricorrente. 11.2.1. In
14 particolare, il ricorrente a partire dall'estate 2016, con l'ingresso dell'ing. veniva Pt_4
deliberatamente isolato ed emarginato dall'ufficio. Successivamente, con decorrenza dal
22.06.2017, subiva un primo demansionamento, per un incarico denominato “codifica Gever” e consistente in attività di mero inserimento di codici della merce di magazzino. 11.2.2.
Successivamente, il direttore del personale, dott. comunicava al ricorrente che, Persona_1 al termine della codifica Gever avrebbe svolto unicamente le mansioni di “codifica di scorte di magazzino” per l'intero gruppo;
attività svolte sino a quel momento dal magazziniere
, che ha sempre operato alle dipendenze della con mansioni di Per_2 Parte_1
magazziniere ed inquadramento nel livello C3. 11.2.3. Con successiva comunicazione datoriale del
02.08.2018 il ricorrente veniva adibito al ruolo di operaio manutentore elettrico e con mansioni di
“attività dello stabilimento” e di fatto trasferito allo stabilimento di Verzuolo e in violazione a quanto statuito dal Tribunale di Vicenza con ordinanza d.d. 31.02.2018 (cfr. doc 359).È provato documentalmente che il ricorrente, nell'esecuzione delle mansioni assegnate, ha provveduto alla realizzazione ed esecuzione di progetti per il miglioramento dei processi produttivi aziendali. E' incontestato e pacifico tra le parti che la mansione di codifica di merci di magazzino, che consiste nell'assegnazione di un codice ad un nuovo materiale e nella verifica di doppioni tra gli stabilimenti, in base alla classificazione del personale di cui al ccnl di settore, è inserita nel profilo di livello C3.). 11.3. È di tutta evidenza che detto demansionamento di sei livelli del ccnl di settore risulta in palese violazione delle disposizioni di cui all'art. 2103 c.c. sia nella vecchia che nella nuova formulazione, non potendosi qualificare le mansioni di codificazione come equivalenti a quelle in precedenza svolte e comunque non essendo le stesse riconducibili al livello AS come già accertato in sede giudiziale (cfr. doc. 167 e 168 ricorrente). 11.4. Sono documentalmente provate le continue umiliazioni e vessazioni subite “tu sei professionalmente bruciato” Persona_1
“per te non c'è più posto in azienda” ( anche a mezzo e-mail ed immotivatamente Pt_4
estese alla conoscenza dei colleghi del ricorrente, circostanza invero più volte indicata nella corrispondenza fra e l'azienda (cfr. doc. 29 ricorrente). In particolare, lo scambio CP_2
di comunicazioni avvenute tra il e il direttore del personale in data 03.11.2017 CP_2
(cfr. doc. 36 ricorrente), inviato per conoscenza ai colleghi del ricorrente -“certo che non ci eravamo mai resi conto delle tue grandi doti “tecniche” come giuslavorista e profondo conoscitore delle dinamiche organizzative. Se ce ne fossimo accorti prima ti avremmo proposto di entrare nella funzione del personale, altro che senior project engineer (non so bene cosa voglia dire, e peraltro questo titolo non è mai stato attribuito dalla funzione del personale a te). Vedo poi con piacere che ti paragoni addirittura all'ingegnere (Lui sì che lo è veramente) .” - consente di Persona_3
ritenere documentalmente provate le allegazioni del ricorrente circa l'esistenza di condotte lesive
15 della dignità morale e della sussistenza di un intento persecutorio. 11.5. Con decorrenza dal 2017, veniva sottoposto a continui ed ingiustificati cambi di ufficio con conseguenti mutamenti di assegnazioni nonché una incessante persecuzione disciplinare con continui e ingiustificati provvedimenti disciplinari, dichiarati insussistenti in sede giudiziale e culminati nell'illecito licenziamento. 11.6. In data 02.08.2018 veniva in modo arbitrario e del tutto ingiustificato allontanato dal posto di lavoro e gli era impedita la ripresa dell'attività lavorativa a seguito di un'immotivata mancanza di reperibilità alla visita medica aziendale. 11.7. È provato sempre in via documentale che da novembre 2017 il è stato privato della posta elettronica CP_2
aziendale, del telefono aziendale e del PC portatile ed escluso da tutti i network di comunicazione aziendale con il chiaro intento di negargli la consultazione dei documenti aziendali necessari per la sua difesa in giudizio (cfr. doc. 454 ricorrente, Ordinanza/Ingiunzione n. 145/2020 dell'Autorità
Granate della privacy con sanzione di €. 20.000,00 a carico di . 11.8. Dalla Parte_1 documentazione in atti è di tutta evidenza l'illegittimo diniego di ferie per il mese di agosto 2018 con contestuale persecuzione del ricorrente con visite ispettive e la costante indisponibilità a concedere le ferie richieste per finalità terapeutiche. ”. Il dipendente, in costanza di malattia, ha più volte richiesto di poter usufruire delle ferie maturate, che gli sono state ripetutamente negate dalla filiera aziendale nelle persone di in accordo con Persona_1 CP_4
e (cfr. docc. 226, 249, 250, 251, 265, 268, 269, 270, 273, 332, 333, 334,
[...] Parte_5
335, 372 ricorrente). 11.9. Con particolare riferimento alla sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente, al nesso di causa tra la malattia e le condotte del datore di lavoro, il CTU nel proprio elaborato accertava quanto segue: “……pertanto, considerati tutti gli elementi anamnestici
e documentari disponibili, è parere dello scrivente che sia documentato che, in seguito ai fatti asseriti, insorgeva, dai primi giorni di novembre 2017, una sindrome ansiosa depressiva, con anche sintomi somatici e peggioramento della sintomatologia cefalagica di cui era già portatore, reattiva ai fatti della vicenda lavorativa……………………sussiste la patologia denunciata, ovvero il Signor
ha subito delle menomazioni permanenti dell'integrità psico – fisica Controparte_2
suscettibili di accertamento medico legale a causa delle condotte poste in essere dal datore di lavoro;
le menomazioni consistono nella patologia sopra descritta e la data di manifestazione è da collocarsi ai primi giorni del novembre 2017, con una prima fase più grave di sei mesi e una successiva di dodici mesi di attenuazione, arrivando alla stabilizzazione permanente rilevabile all'attuale; il periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni appare essere stato di sei mesi di danno biologico parziale al 50% e di dodici mesi al 25% e il grado di sofferenza patito appare essere stato medio – elevato per i suddetti periodi;
il danno psico – fisico invalidante appare da collocare alla percentuale del 20% di danno biologico permanente e il grado di
16 sofferenza appare essere medio, con riferimento alle Linee Guida SIMLA 2016; le spese mediche, di cura e consulenza specialistica sostenute dal ricorrente appaiono essere congrue per un ammontare complessivo di Euro 29.173,85, ripartire in spese per medicinali Euro 983,60, spese per ticket visite e referti Euro 3.306,25, spese per psicoterapia Euro 19.028,00, spese per C.t.p.
Euro 4.880,00, spese per c.t.u. Euro 976,00 .11.10. Tanto premesso, questa Corte concorda con il giudice di prime cure nel ritenere che risulta documentalmente provato l'illegittimo demansionamento e il carattere sistematico delle azioni vessatorie e la sussistenza di un intento persecutorio. 11.11. Questa Corte ritiene, altresì, che le conclusioni cui il CTU è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, basato sulle nozioni correnti della scienza medica, siano pienamente condivisibili, in quanto esaustivamente motivate anche in ordine alle osservazioni formulate dalle parti, sorrette da adeguata motivazione medico–legale, del tutto immuni da vizi logico–giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori e/o omissioni. Risulta irrilevante la circostanza che il , nel CP_2
febbraio 2017 abbia chiesto di essere esonerato dall'attività presso lo stabilimento aziendale di
EZ (AQ), in quanto è documentalmente provato che l'indisponibilità era dovuta a motivi di salute.” ( Corte Appello Venezia 602/24).
Conclusioni condivise dall'odierno Collegio in quanto coerenti rispetto alle allegazioni delle parti e alla prova documentale offerta in giudizio.
16.Ulteriore conferma della condotta mobbizzante e dell'esistenza di un effettivo disagio di salute certificato e attestato nella consulenza del dott. , perito nominato nel procedimento di primo Per_4
grado di demansionamento e mobbing, è rinvenibile nella pronuncia n. 415/24 di questa Corte dimessa dal reclamato in data 4.11.24. Sentenza con cui, nel ribadire l'annullamento delle sanzioni disciplinari conservative applicate dalla al già disposte dal giudice di primo Pt_1 CP_2
grado ( e consistenti nella multa di 1 ora e sospensione per 1 giorno, tutte sanzioni applicate nel
2018), questa Corte confermava l'esistenza della problematica di salute del CP_2
giustificante la partecipazione al seggio elettorale come scrutatore per ragioni terapeutiche ed anche la sua incapacità di partecipare al procedimento disciplinare per rendere dichiarazioni difensive.
Considerazioni che consentono di ritenere infondata la censura della società secondo la quale il demansionamento non poteva essere ritenuto provato in quanto- nella sostanza- nella primavera del
2017 il si sarebbe sottratto ai compiti e alle funzioni assegnande in EZ. CP_2
16.1.Trattasi di elementi oggettivi e convergenti che consentono al Collegio, di ritenere corretta la ricostruzione dei giudici di merito precedentemente aditi, i quali hanno ritenuto provata la dequalificazione ed anche la volontà della società di prevaricare e emarginare il lavoratore, sì da ritenere sussistente il mobbing. Fattispecie – come è noto- di creazione giurisprudenziale, da ultimo
17 inquadrata dalla giurisprudenza come segue:”.. La nozione di mobbing- come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale.” ( cfr. da ultimo Cass. 4664/24).
La serie di condotte valorizzate da questa Corte nel precedente decisionale n. 602/24 sopra riportato, integrano la fattispecie del mobbing trattandosi di comportamenti che hanno determinato un ambiente stressogeno per il lavoratore che non è più stato in grado di riprendere il lavoro, nè di reimpiegarsi stabilmente nonostante le ricerche sul mercato del lavoro.
Pertanto anche i motivi di reclamo secondo, terzo e quarto vanno rigettati.
17. Quanto poi all'ulteriore rilievo della reclamante che con il quarto motivo ha contestato anche l'accertamento del demansionamento ed la riconducibilità della patologia alla condotta datoriale ( ritenuto che il parallelo procedimento avviato presso l di accertamento della malattia CP_5
professionale si era concluso negativamente per il , cfr. doc. 33 parte reclamante), oltre CP_2
alla nullità del recesso, trattasi comunque di motivi infondati.
Infatti come eccepito correttamente dal reclamato, nel processo del lavoro vige il principio della circolarità degli oneri probatori con onere del convenuto di contestare in modo specifico i fatti allegati dal ricorrente e analogamente del ricorrente di contestare in prima udienza le circostanze e i fatti che siano stati introdotti dalla controparte e che non sono condivisi ( cfr. Cass.5166/23).
18. Nel caso di specie nei giudizi cautelari e ordinario relativi al demansionamento e alle altre condotte di mobbing, oltre al giudizio avviato a seguito del licenziamento, il aveva CP_2
sempre allegato e chiesto di provare in modo specifico- con circostanze che trovavano riscontro nel corredo documentale prodotto- le mansioni di responsabilità svolte fino al 2016 ( con richiesta anche di esibizione alla società dei progetti curati dal , considerato che la società non CP_2
aveva mai dato corso alle richieste dei difensori del ) e -per converso- la non CP_2
equivalenza al livello di inquadramento delle mansioni attribuite quanto meno dal giugno 2017, e consistenti nella codifica Gever e poi nella codifica delle scorte di gruppo dall'ottobre 2017( cfr. memoria di fase di opposizione dimessa in giudizio e in particolare paragrafi C1.4 al C.1.9 , pagg.
42 ss, con l'indicazione specifica delle commesse in cui aveva operato il ed ancora le CP_2
circostanze e le prove richieste nel paragrafo D4 dedicato al demansionamento, di pagg. 68 e ss.); compiti che qualificava come demansionanti.
18 19. Circostanze di cui chiedeva prova orale e che erano fondate anche su prove documentali6.
Prove orali che non erano ammesse dai giudici precedenti alla luce delle generiche contestazioni della società che anche in sede di reclamo, al fine di escludere che le attività di codifica attribuite al fossero demansionanti ( pur essendo in precedenza svolte dall'operaio – CP_2 Per_2
come si evince dalla e-mail del del 2.10.17 di cui al doc. 31 di parte reclamata7), Persona_1
aveva sostenuto che la loro rilevanza derivasse dalla circostanza che – nel 2012- fossero state affidate, come coordinamento, all'Ing. . CP_6
In particolare la reclamata non aveva mai contestato o offerto prova contraria in merito alla circostanza allegata dal reclamato il quale assumeva che la codifica affidata fosse demansionante in quanto compiti consistenti:”..nell'assegnazione di un codice ad un nuovo materiale, nella verifica di doppioni su più stabilimenti e quindi nel valutare come assegnare un unico codice a materiali identici presenti su più stabilimenti “( cfr. verbale udienza del 6.2.18 dimesso sub. 169 parte reclamata e tabella di codici dimessa sub. Doc. 414 bis).
Vieppiù a fronte della prova documentale del lavoratore del demansionamento e isolamento subito per volontà dei superiori ( come riconosciuto dalla in sede giudiziale assumendo che il Pt_3
non lo aveva più coinvolto e lo avesse escluso da ogni progetto, perché non si era recato ad Pt_4
EZ , per motivi di salute vedi doc. 364 ter) e quindi dell'inadempimento datoriale colpevole della privazione dei compiti attribuitigli in precedenza, la società non aveva offerto prova contraria come era proprio obbligo in ragione dell'inversione dell'onere della prova.
In tema ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata tra le altre Cass. 48/24:” Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 20. Il percorso argomentativo del primo giudice risulta rispettoso degli oneri probatori gravanti sulle parti;
la società, in particolare, non aveva mai introdotto elementi sufficienti a superare il quadro documentale e le circostanze univoche e convergenti introdotte dal lavoratore.
Pertanto il demansionamento ed anche il mobbing vanno confermati anche in questa sede, alla luce del corretto convincimento del giudice reclamato ( cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza 329/23 ) che aveva valorizzato la prova del clima costrittivo instaurato dalla società nei confronti del ricorrente, alla luce delle risposte fornite dai superiori anche rispetto alle nuove mansioni da svolgere in
LL ( cfr. tra le altre doc. 36 parte reclamata) e della difficoltà dimostrata dalla società nel concedergli le ferie nei giorni richiesti, nonostante la fosse a conoscenza della malattia Pt_1
depressiva del lavoratore ( vedi comunicazioni pervenute al medico competente) e le ferie fossero state richieste anche per finalità terapeutiche ( cfr. doc. 251 parte reclamata).
A questi elementi vanno aggiunte le condotte sanzionate anche dal Garante per impedimento dell'accesso alla posta elettronica, e per i toni di derisione e mortificazione utilizzati nella email di risposta ad un lavoratore il quale, non accettando le richieste della società, era divenuto “ scomodo” secondo i giudici aditi, oltre alle sanzioni disciplinari già giustiziate anche da questa Corte;
tutti elementi che consentono a questo Collegio di confermare anche la natura illecita del licenziamento.
21.Nel caso di specie – fermo restando che non c'era stato il superamento del periodo di comporto perché i giorni di malattia quanto meno dal 2 ottobre 2017 al 3.08.18 non potevano essere presi in considerazione per la maturazione del termine di cui all'art. 89 del ccnl applicato essendo stati causati dalla condotta demansionante della società- il recesso risulta non più sorretto dalla giustificazione addotta dalla società.
Questa valutazione di pretestuosità, insieme agli altri elementi – riportati al punto 20 che precede- consistenti nelle condotte poste in essere dalla società e la circostanza che, per quanto allegato dal reclamato, il licenziamento è stato posto in essere dalla società subito dopo la proposizione da parte del dell'ulteriore procedimento giudiziario volto ad ottenere il ripristino delle mansioni CP_2
confacenti al proprio livello di inquadramento ( cfr. come osservato anche nella sentenza n. 602/24 di questa Corte, la società non aveva mai dato corso alla spontanea esecuzione dei pronunciamenti anche cautelari ottenuti dal , preferendo impugnare ogni provvedimento decisionale), CP_2
consentono di confermare che anche il recesso de quo sia espressivo della medesima volontà vessatoria che aveva caratterizzato le precedenti condotte della società ( cfr. in tal senso Corte di
Appello Venezia n. 578/22 dimessa dal reclamato).
La sanzione della nullità del recesso viziato ex art. 1345 c.c. dal motivo unico determinante illecito, come ritenuta dal primo giudice, risulta quindi corretta con conseguente rigetto dei rilievi sollevati dalla parte reclamante nel quarto motivo di reclamo.
20 22. Residua da ultimo l'esame del quinto motivo relativo alla retribuzione globale di fatto.
Il giudice di primo grado nell'esaminare le richieste dell'opposto, preso atto dell'esercizio dell'opzione da parte del in data 13.09.21 e della conseguente definitiva cessazione del CP_2
rapporto di lavoro, nel determinare la retribuzione globale di fatto si esprimeva come segue:“…Quanto all'importo della retribuzione globale di fatto, dalle difese rispettivamente svolte dalle parti emerge che l'elemento discriminante tra le diverse quantificazioni (euro 3.982,15 secondo la datrice di lavoro, v. pag. 67 ricorso in opposizione, euro 4.102,98 secondo il ricorrente,
v. pagg. 137 e 142 memoria) è rappresentato dal “premio preferiale” previsto dall'art. 23 del contratto collettivo, che la società ritiene non incluso nell'indennità; - trattasi tuttavia di un elemento retributivo corrisposto con continuità ai lavoratori ed erogato nel mese di giugno, il che impone la sua considerazione, analogamente a quanto avviene per la c.d. tredicesima mensilità, non trattandosi di erogazione eccezionale, saltuaria o eventuale. Infatti, “In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 st.lav. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012), la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato - dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento -, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso dalla base di calcolo dell'indennità risarcitoria sia i premi ed incentivi che gli incrementi retributivi previsti da accordi sindacali posteriori all'impugnazione del licenziamento ma anteriori alla reintegra)” (Cass. n. 6744/2022); - l'indennità risarcitoria non deve poi essere decurtata di alcuna voce a titolo di aliunde perceptum, considerata la produzione documentale odierna da cui risulta la persistente disoccupazione del lavoratore, né di aliunde percipiendum, considerate la documentazione che attesta la ricerca attiva di una nuova ricollocazione da parte del lavoratore (docc. 406, 409, 415-425, 443-445 di parte opposta, già richiamati nell'ordinanza della prima fase) e la patologia psichica da cui risulta ancora affetto il sig.
, che inevitabilmente si ripercuote sulle sue capacità di proficua ricerca di una nuova CP_2
occupazione; - quanto poi alla domanda riassunta al punto d) delle premesse, anch'essa relativa alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria, va evidenziato che la
21 sentenza della Corte di Cassazione n. 6319/20218 citata da parte opposta e criticata da parte opponente, che ne ha sottolineato il carattere “isolato”, muove dal contenuto di una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25.6.2020, adita proprio dalla Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale nell'ambito dalla controversia definita con la predetta sentenza. Si tratta pertanto di una pronuncia di particolare rilievo, che per la prima volta affronta la questione della monetizzazione delle ferie non maturate dopo il licenziamento di un lavoratore che abbia successivamente ottenuto una pronuncia di condanna alla reintegrazione alla luce di una specifica interlocuzione con la Corte del Lussemburgo sulla materia;
- ebbene, la Corte di Giustizia ha stabilito in quell'occasione che: "1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro;
2) l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della quale, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro verificatasi dopo che il lavoratore interessato sia stato illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, tale lavoratore non ha diritto a un'indennità pecuniaria a titolo delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra la data del
22 licenziamento illegittimo e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro”; - la Corte, dopo aver riconosciuto al diritto alle ferie annuali retribuite il rango di principio fondamentale del diritto dell'Unione, ha altresì chiarito che “in talune situazioni specifiche, nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all'obbligo di avere effettivamente lavorato (sentenza del
24.1.2012, C282/10 EU:C:2012:33, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).” - è sulla base Per_5
di questi chiarissimi principi che la Corte di Cassazione ha accolto la domanda della lavoratrice volta al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie calcolata rispetto al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della reintegrazione, ed è sulla base dei medesimi principi che il sig. oggi chiede che anche a lui sia riconosciuto pari trattamento per il periodo CP_2
compreso tra il licenziamento illegittimo e l'esercizio dell'opzione (che deve ritenersi in questo senso equipollente a quello della reintegrazione, essendo il rapporto di lavoro ripristinato ex tunc per effetto dell'ordinanza prima e della sentenza ora, fino al momento dell' esercizio dell'opzione che ne ha determinato l'estinzione). La domanda va pertanto accolta in osservanza delle statuizioni delle Corti superiori”( sentenza impugnata).
23. La reclamante ha contestato la pronuncia evidenziando l'erroneità della sentenza che non avrebbe considerato che nell'indennità della retribuzione globale di fatto erano già comprese le ferie e quindi vi sarebbe stata una duplicazione risarcitoria non ammissibile.
Inoltre assumeva la reclamante che la pronuncia di legittimità invocata dal primo giudice era erronea e isolata.
Trattasi di motivo infondato, poichè la quantificazione operata dal primo giudice è rispettosa del principio generale secondo cui al lavoratore licenziato in modo illegittimo compete a titolo risarcitorio la retribuzione comprensiva degli importi cui avrebbe avuto diritto se il rapporto avesse avuto regolare svolgimento. Comprese le ferie maturate e non fruite dal dipendente a causa della illegittima risoluzione del rapporto.
Né peraltro la reclamante ha dimostrato che l'importo richiesto e accordato dal giudice nel capo b) costituisse una duplicazione rispetto all'importo di euro 4102,98 di cui al punto a) del
PQM.
La genericità della contestazione in presenza di calcoli specifici è di per sé ragione sufficiente per il rigetto della doglianza.
24. A ciò si aggiunga che il lamentato errore di diritto non sussiste: il giudice ha correttamente richiamato la pronuncia della giurisprudenza di legittimità- allo stato- non superata né contrastata da altre decisioni;
nella sentenza n. 6319/21, come evidenziato anche dal reclamato ( cfr. pagg. 92 e ss. memoria di costituzione del reclamo), in fattispecie del tutto analoga alla presente, accanto alla
23 indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, i giudici di legittimità avevano accordato in favore della lavoratrice il cui licenziamento era stato dichiarato illegittimo anche il pagamento delle ferie maturate dalla data del recesso a quella della dichiarazione di illegittimità del provvedimento datoriale.
Ferie di cui la lavoratrice non aveva potuto fruire a causa dell'allontanamento forzato.
In quella pronuncia era intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (prima
Sezione) del 25.6.2020 emessa nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19; Corte adita con rinvio pregiudiziale e che si era espressa nei termini riportati nella parte motiva dal giudice di Vicenza.
Secondo i giudici dell'Unione e- in adesione- i giudici di legittimità, l'impossibilità di fruizione delle ferie- istituto che per il proprio godimento presuppone la persistenza del rapporto- per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore, sussiste anche nel caso di recesso successivamente dichiarato illegittimo, ritenuto che anche in quel caso- in ragione della portata retroattiva dell'annullamento giudiziale- il rapporto è ripristinato ed il lavoratore riacquista i diritti non esercitabili a causa della condotta illegittima del datore di lavoro.
Pertanto il motivo va rigettato con conseguente conferma della sentenza anche in parte qua.
25. In merito alle spese sussistono ad avviso del Collegio i presupposti per una compensazione parziale delle spese del grado in ragione della condotta processuale del reclamato che pur avendo dichiarato formalmente di aderire alle proposte conciliative del Collegio, con la produzione di documenti e memorie non autorizzate ha impedito ogni accordo tra le parti.
A ciò si aggiunga che la società ha data esecuzione alla sentenza di primo grado ( cfr. docc.
Prodotta dalla reclamante) tanto da dichiararsi pronta a conciliare la controversia abbandonando l'impugnazione proposta;
i rilievi del reclamato alla proposta conciliativa della Corte, per contro, hanno impedito l'accordo introducendo nel giudizio anche poste di danno già rigettate dal primo giudice o, comunque, che non avevano collegamento con il giudizio in essere tra le parti.
Circostanze e condotta processuale ai limiti della lealtà e che è motivo di apprezzamento del
Collegio nel disporre la compensazione- per la quota di ¼- delle spese di lite di questo grado.
La quota residua è liquidata in favore del secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. CP_2
modificazioni
Trattandosi di reclamo proposto dopo il 31.01.13, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per porre a carico della reclamante l'ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
24 Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta il reclamo;
- compensa tra le parti nella misura di ¼ le spese del grado e condanna la reclamante a rifondere al reclamato la residua quota che, in detta frazione, liquida in complessivi euro
5209,50 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in reclamo a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Annalisa Multari
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come da punto IV delle conclusioni in cui si legge:”.. IV. Con riserva di eventuale azione e di ogni ragione in separato giudizio per le domande dichiarate inammissibili nella sentenza reclamata, in particolare relativamente alla domanda n. 2 di pagina 141 e alla domanda n. 1 di pagina 143 della memoria di costituzione in sede di opposizione nel procedimento RG 932/2021.”. 2 Così formulata come si legge a pag. 143 dell'atto citato:”. Accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento datoriale alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e di Legge per tutte le causali dedotte nel presente atto, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche derivante da impossibilità di attuazione dell'Ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 31.3.2018 imputabile a controparte, da forzato esercizio dell'opzione ex art. 18 cit., comma terzo, e da mancata ottemperanza all'ordine di reintegra;
per l'effetto, sia condannata , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 risarcimento in favore del signor dei maggiori ed ulteriori danni, patrimoniali Controparte_2
e non patrimoniali, patiti e patiendi dal sig. e ricollegabili all'inadempimento Controparte_2 contrattuale di e ai fatti illeciti commessi, anche a titolo di danno morale, per le causali Pt_1 dedotte e provate in ricorso e nella presente memoria, e per quelle risultanti e dovute all'esito del giudizio, che si quantificano allo stato prudenzialmente in Euro 150.000,00
(centocinquantamila/00), salva successiva diversa maggiore e/o minore quantificazione, da liquidarsi in base all'art. 1223 c.c. anche ricorrendo all'equo apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 1126 c.c., con la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale dal dovuto al saldo effettivo 7 3 Nel provvedimento istruttorio si legge quanto segue:”“considerato che la domanda al punto 2) di pag. 144 si fonda sui medesimi fatti costitutivi oggetto del ricorso introduttivo, ma mira ad estendere le conseguenze pecuniarie dell'accertata illegittimità del recesso datoriale ad una voce non già inclusa nell'indennità risarcitoria ex art. 18 St. lav. richiesta con l'atto predetto, vista l'istanza ex art. 418 c.p.c. assegna a parte opponente termine di giorni 20 per il deposito di una breve nota di replica alla riconvenzionale. Riserva all'esito ogni determinazione in merito alle ulteriori domande svolte in memoria difensiva oggetto di censura della società opponente.” 4 Nel provvedimento del Garante le doglianze sono riassunte come segue:” ha chiesto all'Autorità di disporre il divieto del trattamento dei dati personali contenuti nell'account aziendale
) il cui accesso sarebbe stato inibito al reclamante e consentito ad altro Email_5 personale della società (v. pp. 7 e ss. del reclamo). Con il reclamo è stato altresì lamentato che il direttore del personale, in data 3 novembre 2017, ha comunicato (mediante inoltro) a quattro soggetti (in forza presso l'ufficio T&I, l'ufficio del personale e l'ufficio legale) una conversazione avvenuta via email tra il reclamante ed il responsabile del settore T&I della società contenente
“informazioni relative alla […] condizione di disagio fisico e mentale sul posto di lavoro” riferite al reclamante, nonché “espressioni di grave scherno e di pubblica derisione”) (v. pp. 16-19 del reclamo). In particolare, in risposta ad una email del reclamante inviata l'1.11.2017 (per conoscenza ad altro collega, qualificato come responsabile del reparto T&I di appartenenza del reclamante), contenente una “richiesta di spiegazioni” sull'affidamento di mansioni ritenute inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza, il responsabile del personale, dott.
[...]
inserendo in copia quattro colleghi e operando l'inoltro della precedente Persona_1 corrispondenza con il reclamante, ha fornito una risposta alla richiesta utilizzando espressioni oggetto di contestazione da parte del reclamante”. 9 5 Nel senso del rispetto dei principi del giusto processo nella tecnica motivazionale di rinvio ad altra decisione si confronti anche Cass.29017/21:”.. La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.”. 12 6 Così ad esempio per il demansionamento al punto 115 della memoria del procedimento 932/21 si legge quanto segue:”.. 115) Il lavoro di codifica di scorte del magazzino Gever è stato eseguito come richiesto entro il 31 ottobre 2017 ma mai è stato accettato dal dipendente. In particolare, il sig.
scriveva al direttore del personale in data 11 ottobre 2017: “…il demansionamento che CP_2 da mesi sto patendo, per quanto mi riguarda non è cosa di poco conto. Il fatto che Lei non lo voglia considerare, purtroppo, sia per me che per Lei, non elimina la questione ma forse la aggrava …. pur contestando le inferiori mansioni, per lealtà nei confronti dell'azienda, dopo oltre 20 anni di anzianità di lavoro, non rifiuterò mai di svolgere con impegno e concentrazione tutti gli incarichi che mi vengono assegnati” (doc. 39 ma anche doc. 37). 7 Si legge nella comunicazione quanto segue:” cambi mansione e prendi il lavoro che fa Per_2 per T&I a LL…tutto semplice e molto chiaro”. 19
8 “Il lavoratore che, dopo essere stato illegittimamente licenziato, sia stato reintegrato nel posto di
lavoro a seguito dell'annullamento giudiziale del recesso, ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi, maturati e non goduti nell'arco temporale tra il licenziamento e la reintegrazione, poiché, pur in assenza di lavoro effettivo, tale situazione deve essere equiparata
– secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 giugno 2020 (cause riunite
C-762/18 e C-37/19) – a quella della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, trattandosi in entrambi i casi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore.”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca Alessio Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con reclamo ex art. 1 comma 58 legge n. 92/12 depositato in data 26 luglio
2023
Da
c.f. e p.iva con sede legale ad AV NA (VI), Parte_1 P.IVA_1
Via Piave n. 1, in persona dell'Amministratore Delegato, dott. , rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Claudio Damoli (c.f.
, fax 04559 1322,) e Giorgia C.F._1 Email_1
Simonetta Birtele (c.f. , fax C.F._2 Email_2
045591322) del Foro di Verona e dall'avv. Alberto Checchetto (c.f. , C.F._3
alberto. pecavvocati.it, fax 041/5041117) del Foro di Venezia, tutti procc. e Email_3
l'ultimo anche dom. della predetta società in Mestre, Via Cappuccina 40, reclamante
Contro
1 , nato a [...] il [...], residente in [...]
3, C.F. (di seguito, anche il “Resistente” o il “Lavoratore” o “Dipendente”, C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Salvalaio (C.F. ) del Foro di C.F._5
Padova (la quale dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134, 170 e 176 comma 2 c.p.c., di volere ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria ai numeri di telefax 0497423289 o all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura ad litem rilasciata Email_4
su documento informatico separato e sottoscritto con firma digitale e congiunto alla presente memoria difensiva mediante strumenti informatici ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa in 35122 – Padova, via Emanuele Filiberto di Savoia, n. 37 reclamato
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 329/23 del 21 giugno 2023 e pubblicata in data 26.06.23
In punto: recesso per superamento del periodo di comporto
CONCLUSIONI:
Per parte reclamante :
In riforma dell'impugnata sentenza: con conseguente accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso depositato in sede di opposizione, che si intendono in questa sede integralmente si riportano “Nel merito ed in via principale: respingersi, per le ragioni esposte nella presente memoria, tutte le domande tutte ex adverso formulate, in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, perché inammissibili. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il licenziamento venisse ritenuto illegittimo, , applicarsi comunque il 6° comma dell'art. 18 nel minimo di 6 mensilità ivi stabilito laddove si ravvisi – ma non si vede come – una violazione formale del principio di motivazione o, in ulteriore subordine, applicarsi comunque il 5° comma dell'art. 18 nel minimo di 12 mensilità ivi stabilito, o, in estremo subordine, ridursi comunque le somme spettanti alla ricorrente tenendo conto di quanto stabilito dai commi 4 e 7 del novellato art. 18 della legge n. 300/1970, dell'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, da parte del ricorrente, dopo il licenziamento per cui è causa, o del fatto che, per sua eventuale negligenza, sia rimasta disoccupata, con detrazione, in ogni caso, dell'aliunde perceptum, della NASPI, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso e del t.f.r. percepito. Con vittoria di spese ed onorari” nonché respingersi anche per tutte le ragioni espresse in questa sede tutte le domande avanzate in sede di opposizione nella memoria difensiva della fase di opposizione da controparte, e, per l'effetto, ordinare al sig. anche la restituzione di tutti gli importi CP_2
ricevuto nei precedenti gradi di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari.
2 Per parte reclamata :
In via principale, nel merito: Rigettarsi il reclamo essendo le relative domande infondate in fatto e in diritto per tutto quanto dedotto nella presente memoria di costituzione e nei precedenti scritti a difesa del lavoratore da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti anche nel merito, ✓
Confermarsi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 329/2023 del 21.06.2023 e pubblicata il
26.06.2023 nel merito dell'an e del quantum della decisione assunta, ✓ In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e delle precedenti fasi sommaria e di opposizione. * In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale nel merito, si ripropongono le domande formulate nella memoria di costituzione nella fase di opposizione R.G. 932/2021 ex art. 1, comma 51 L. n. 92/2012 che si trascrivono integralmente;
IV. Con riserva di eventuale azione e di ogni ragione in separato giudizio per le domande dichiarate inammissibili nella sentenza reclamata, in particolare relativamente alla domanda n. 2 di pagina 141
e alla domanda n. 1 di pagina 143 della memoria di costituzione in sede di opposizione nel procedimento RG 932/2021. Con salvezza di ogni ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 329/23 il giudice del Tribunale di Vicenza in riforma della ordinanza emessa in sede sommaria da altro giudice dello stesso ufficio, rigettava l'opposizione dell'odierna reclamante nei confronti dell'ex dipendente stabilendo quanto segue: “rigetta Pt_1 Controparte_2
l'opposizione di - revoca l'ordinanza opposta;
- accerta la nullità del Parte_1
licenziamento e per l'effetto, salvo quanto già versato in esecuzione dell'ordinanza opposta: a) preso atto della opzione esercitata dal lavoratore in data 13.9.2021, condanna la società al versamento dell'indennità sostitutiva della reintegra, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da quantificarsi nell'importo di euro 4.102,98 oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
b) condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come sopra quantificata maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di esercizio dell'opzione, considerando anche l'importo di euro 4.202,00 a titolo di indennità di ferie maturate e non godute nel periodo compreso tra la data del licenziamento e quella di esercizio del diritto di opzione oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
c) condanna la datrice di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- liquida in complessivi euro 22.000 le
3 spese di lite, e condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta della quota del 60% delle stesse oltre a spese generali, IVA e CPA, compensando la restante quota.”.
Il tribunale, ritenuto il contenzioso complesso che si era sviluppato tra le parti ed in particolare la sentenza resa nel giudizio di accertamento di demansionamento e mobbing- giudizio conclusosi con accertamento della sussistenza di atti di mobbing e di danno non patrimoniale provocato dalla società con conseguente assenza dal lavoro dell'interessato per malattia- accertava che l'unico motivo determinante del recesso era illecito e pertanto, qualificato come nullo il licenziamento posto in essere dalla per superamento del periodo di comporto, la condannava alla Pt_1
reintegrazione del dipendente e al risarcimento del danno come disciplinato dall'art. 1 comma 1 legge 92/12. Dichiarava inammissibili alcune domande risarcitorie proposte in fase di opposizione incidentale dal , rigettandone una parte, e compensate parzialmente le spese di lite, CP_2
condannava la società al pagamento della residua frazione.
2. Avverso la sentenza proponeva reclamo la società instando per la riforma parziale della Pt_1
decisione.
Si costituiva ritualmente il che insisteva per la reiezione del reclamo e la conferma CP_2
della sentenza.
3. La causa subiva un primo rinvio avendo le parti proposto la conciliazione della controversia;
indi constatata l'impossibilità della conciliazione e verificata la pendenza di appello ordinario avverso la sentenza n. 271/21 ( relativa al demansionamento e mobbing), la controversia -nell'accordo delle parti- era rinviata in attesa della definizione del giudizio di appello rubricato sub. RG 932/22.
Ottenuta la pronuncia nel giudizio di appello sopra riportato, alla luce del dispositivo e in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza n. 602/24, all'udienza del 7 novembre 2024 il Collegio proponeva alle parti un componimento bonario con ordinanza cui la società e anche il CP_2
prestavano formalmente adesione. Tuttavia in prossimità dell'udienza fissata per la definizione conciliativa, il introduceva- a titolo conciliativo- ulteriori richieste che non erano CP_2
accettate dalla società. La causa era quindi aggiornata per la sua discussione a data successiva alla pubblicazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello nella causa sub. Rg 932/22.
All'udienza del 9 gennaio 2025 la controversia era discussa dalle parti e il Collegio, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo la società contestava la sentenza di cui eccepiva la nullità per Pt_1
motivazione apparente, lamentando che il tribunale di Vicenza avesse richiamato acriticamente le
4 precedenti pronunce giudiziali- oggetto di apposite impugnazioni e non passate in giudicato- al fine di fondare la propria decisione di nullità del recesso.
Pertanto instava per la riforma della sentenza considerato che non era stata provata la condotta mobbizzante né il demansionamento, non avendo l'interessato mai svolto le mansioni ritenute demansionanti.
Con secondo motivo contestava il demansionamento rilevando che il lavoratore non avrebbe mai effettivamente operato nel periodo di demansionamento ( essendosi assentato un giorno per seggio elettorale e un giorno per visita del medico competente cui seguiva il periodo di malattia); in ogni caso contestava che le mansioni di codifica attribuitegli al posto di altro dipendente fossero demansionanti;
riteneva erronea la pronuncia che, senza dare corso ad istruttoria, si era fondata sull'esito dell'altro giudizio relativo al mobbing;
decisione che non era passata in giudicato poiché la sentenza n. 271/22 era gravata in appello.
Eccepiva che l'asserito stato di depressione provocato dalla società con l'adibizione nel 2018 a mansioni che secondo i giudici continuavano ad essere demansionanti aveva determinato l'assenza prolungata del;
assenza che aveva costretto la società nel 2019 a licenziarlo. CP_2
Con terzo motivo impugnava la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva accertato la ritorsività del licenziamento, poiché mancava la prova del motivo unico determinante;
rilevava che in fase di opposizione a fronte delle ulteriori richieste risarcitorie azionate dal , il primo CP_2
giudice non aveva concesso alla società un termine per note;
con conseguente violazione del diritto di difesa.
Con quarto motivo contrastava l'accertamento del mobbing/straining osservando che era lo stesso interessato che aveva rifiutato le ferie accordate dalla società e aveva tenuto un atteggiamento ostruttivo ponendosi in malattia anche quando gli era chiesto di partecipare e prendere servizio ad
EZ.
Contestava che fosse imputabile alla società il blocco del PC trattandosi di soggetto in malattia e che, pertanto, legittimamente la società gli aveva impedito di accedere alla posta elettronica per ragioni di tutela della riservatezza;
assumeva che non si potesse ritenere accertato lo straining perché le condotte si sarebbero realizzate quando il era al di fuori del contesto CP_2
aziendale per malattia.
Con quinto e ultimo motivo contestava la misura della retribuzione globale di fatto ritenendo errata da parte del giudice la comprensione nella indennità spettante nel periodo successivo al licenziamento e fino all'esercizio dell'opzione, dei giorni di ferie maturati e non fruiti dal lavoratore a causa dell'assenza dal lavoro e della patologia, indotta, secondo i giudici del tribunale di Vicenza, dalla società Pt_1
5 5. Si costituiva ritualmente il che con corposo atto di costituzione, corredato dai CP_2
documenti- oltre 500- prodotti nel precedente giudizio e comprensivi dei documenti e degli esiti delle procedure cautelari, ordinarie, amministrative intercorse negli anni tra le stesse parti( compreso il ricorso al Garante della privacy), contrastava integralmente il reclamo di cui chiedeva la reiezione.
Evidenziava di aver dovuto proporre un ricorso cautelare anche per ottenere l'esecuzione della sentenza di condanna alla reintegrazione, lamentando che la lontananza da casa delle sedi proposte- cfr. EZ e prima ancora Cuneo- lo aveva indotto all'esercizio del diritto di opzione in luogo della reintegrazione.
Si riservava di agire in altro giudizio per ottenere il risarcimento dei danni azionati nel giudizio di opposizione e le cui richieste erano state ritenute dal primo giudice inammissibili.
Contestava integralmente i motivi proposti dalla reclamante richiamando la copiosa documentazione versata in atti, tutto il contenzioso processuale, compreso il ricorso al Garante della privacy che si era concluso con la condanna della società – colpevole secondo l'autorità di avergli impedito l'accesso al computer e alla posta elettronica personale dell'ufficio- al pagamento della sanzione di 20.000 euro (come da provvedimento dimesso sub. Doc. 450).
Riteneva corretta la qualificazione del recesso come ritorsivo e in tema invocava precedente pronuncia di questa Corte di Appello ( sentenza CA Venezia n. 578/22), in cui in fattispecie analoga il licenziamento era stato qualificato come ultimo atto di condotte mobbizzanti.
Insisteva per il rigetto integrale del reclamo, evidenziando che la società non aveva subito alcuna violazione del diritto di difesa poiché il giudice aveva concesso il termine per note richiesto.
Assumeva che nel mese di giugno 2017 il fosse già stato demansionato con CP_2
attribuzione di un ruolo corrispondente a sei livelli inferiori a quello di appartenenza ( trattandosi di un impiegato AS il quale aveva operato fino al 2016 con soddisfazione reciproca anche in un gruppo ricerca per l'estero).
Eccepiva rispetto al danno alla salute che le conclusioni del consulente tecnico nominato non erano state contestate in modo specifico dalla durante il processo e in ogni caso le osservazioni Pt_1
anche tardive introdotte dal consulente di parte della società, avevano trovato risposta nel parere dello psichiatra forense nominato dal giudice.
Contestava integralmente anche il motivo sul quantum invocando la giurisprudenza comunitaria che in caso di riduzione di importi retributivi per malattia provocata dal datore di lavoro ritiene che il danno conseguente non possa porsi a carico del lavoratore.
6. Il proposto reclamo va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
6 In via preliminare di rito , alla luce dell'eccezione di giudicato sollevata dalla parte reclamante rispetto alle domande di cui parte reclamata si è riservata ulteriore azione in primo grado 1 , evidenzia il Collegio che in assenza di reclamo incidentale , la sentenza impugnata in questa sede è passata in giudicato rispetto alla richiesta risarcitoria di 150 mila euro per danno da forzata opzione.
6.1. Il primo giudice quanto alla questione della “ forzata opzione” -condotta compresa come si evince anche a pag. 16 della sentenza impugnata tra quelle per le quali con riferimento alla domanda n. 1 di pag. 143 della memoria di costituzione nel procedimento di opposizione 2,
l'odierno reclamato si è riservato l'azione- non si è limitato a dichiararla inammissibile per ragioni processuali ( in quanto domande che riguardano solo indirettamente il licenziamento e sono in realtà strettamente riconducibili a condotte autonomamente rilevanti e temporalmente collocate in epoca successiva o precedente ad esso), ma è stata rigettata per infondatezza avendo il giudice ritenuto che la convocazione della datrice di lavoro per il rientro del dopo il recesso, fosse stata CP_2
tempestiva e precisa ( cfr. doc. 506 parte opposta in primo grado).
Ne consegue che la domanda di pagamento di 150 mila euro è stata rigettata e non può essere riproposta in diverso giudizio in quanto la decisione impugnata in questa sede è passata in giudicato in parte qua.
7. Superate le questioni preliminari deve altresì essere rigettata l'eccezione di violazione del diritto di difesa sollevata dalla parte reclamante in relazione al primo e secondo motivo e terzo motivo di reclamo. Infatti alla luce dell'opposizione incidentale azionata dal , il giudice di primo grado con CP_2
ordinanza di data 22.2.03 3, aveva concesso alla società per note per replicare alle Parte_2
ulteriori richieste azionate dal lavoratore.
Termine regolarmente utilizzato dalla società che con le note di data 14.03.23 ( cfr. doc. allegato B
– fascicolo primo grado parte terza), aveva preso posizione sulle questioni sollevate dal CP_2
ex art. 418 c.p.c..
Pertanto anche queste eccezioni processuali vanno rigettate siccome infondate.
8. In fatto : il licenziamento per cui è causa, intimato dalla società con lettera ricevuta in data
28.5.19 per superamento del periodo di comporto ( cfr. 369-369 bis parte reclamata), poneva termine ad un rapporto di lavoro ( intercorso dal 1995 al 2019), caratterizzato- dal 2018- da una serie di procedimenti giudiziari avviati dal il quale lamentava di essere di essere stato CP_2
demansionato e oggetto di condotte mobbizzanti che avevano indotto lo stato di malessere accertato giudizialmente con consulenza tecnica. E' provato infatti che dal 1995 al 2016 il rapporto di lavoro si era svolto con soddisfazione reciproca delle parti, in assenza di procedimenti disciplinari, con passaggio nel 2011 del lavoratore dalla qualifica di operaio alla categoria impiegatizia – livello AS- con attribuzione di incarichi di responsabilità anche per commesse con l'estero ( cfr. docc. 74,75 parte reclamata); infatti il in piena autonomia, si recava presso gli impianti che si CP_2
trovavano anche al di fuori di Vicenza, (come si evince dalle trasferte percepite nel tempo cfr. doc.
325 parte reclamata).
9. In particolare A. quanto al demansionamento il azionava procedimento cautelare CP_2
sub. Rg. 1603/17 conclusosi con ordinanza di data 21.03.18 con cui il giudice, accertato l'affidamento di mansioni di 6 livelli inferiori a quello di appartenenza disponeva in via immediata quanto segue:”ordina alla convenuta la cessazione della condotta e così di Parte_1
riadibire il ricorrente alle proprie originarie mansioni esercitate fino a Controparte_2
maggio 2017 presso il gruppo di lavoro T&I” ( cfr. doc. 167 parte reclamata). Provvedimento confermato con ordinanza collegiale- di rigetto del reclamo promosso dalla società avverso questo provvedimento d'urgenza- pronuncia emessa nel procedimento nr. Rg. 501/18 di data 29.10.18 ( cfr. doc. 168 parte reclamata) che non era ottemperata dalla società, tanto da costringere il , CP_2
8 come si dirà in prosieguo ad avviare ulteriori procedimenti di urgenza ( riuniti in primo grado sub.
Rg 1395/18) che si risolvevano in senso negativo nei suoi confronti in quanto il giudice lo invitava a proporre giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l'attuazione dei provvedimenti cautelari sopra indicati ( cfr. doc. 359 parte reclamata).
B. Seguiva il procedimento di impugnazione delle sanzioni disciplinari conservative ( RG 1246/18) conclusosi con sentenza favorevole al lavoratore n. 322/20 di data 24.05.21, confermata in grado di appello con sentenza n. 415/24 di questa Corte di rigetto degli appelli delle parti ( sentenza dimessa dal in corso di reclamo) e già gravata in Cassazione dalla società. CP_2
C. La controversia relativa al mobbing instaurata dal nel dicembre 2018 ( rg.1625/18), CP_2
conclusasi in primo grado con sentenza n. 271/21 ( cfr. docc. 500 e 532 parte reclamata); pronuncia gravata dalle parti in appello e confermata da questa Corte di Appello con sentenza n. 602/24 dimessa dalla parte reclamata ( sentenza che la società all'udienza di discussione del 9.01.25 ha dichiarato di essere pronta ad impugnare in Cassazione).
D. Seguivano ulteriori procedure per l'esecuzione della ordinanza cautelare di demansionamento
(Rg 1395/18).
E. Il procedimento Fornero con la fase sommaria e quella di opposizione rispetto al licenziamento e l'odierno reclamo.
F. Ai procedimenti giudiziari si aggiungeva il reclamo proposto in data 1.07.18 dal per CP_2
violazione del proprio diritto alla privacy considerata l'ostensibilità concessa dalla società di dati personali del dipendente ad altri colleghi insieme alle comunicazioni intercorse con i propri superiori, cui si era contrapposta l'impossibilità per il di accedere alla posta elettronica CP_2
personale trovandosi assente per malattia4 . Procedimento conclusosi con il provvedimento del ormai definitivo- che sanzionava la condotta di con condanna alla Controparte_3 Pt_1
sanzione di euro 20.000,00 ( cfr. doc. 450 parte reclamata).
10. Quanto al licenziamento in fase sommaria il primo giudice adito - ordinanza emessa in data antecedente alla sentenza n. 271/21 richiamata dal giudice impugnato in questa sede- annullava il licenziamento per insussistenza del fatto e disponeva la reintegrazione con provvedimento così motivato:” Pertanto, alla luce di quanto sopra, quantomeno con riferimento alla malattia che si è protratta fino al programmato rientro in azienda – il 2/8/2018 – all'esito della prima schermaglia cautelare, deve essere affermata la riconducibilità dello stato depressivo di cui il ricorrente ha sofferto (e di cui ancora oggi soffre) a comportamento datoriale. Deve conseguentemente escludersi – irrilevante in questa sede estendere l'analisi al periodo posteriore al 2/8/2018 – che almeno 259 giorni di malattia dal ricorrente affrontata possano essere conteggiati al fine della valutazione del superamento del periodo di comporto, periodo che, pertanto, certamente non era stato superato dal ricorrente alla data – il 19/5/2019 - del licenziamento. Ed infatti, alla data del
19/5/2019 il aveva ancora la possibilità di fruire di almeno altri 170 giorni (429 – CP_2
259); se non di più. Quanto alle giuridiche conseguenze di quanto sopra accertato vi è, innanzi tutto, l'illegittimità del licenziamento qui impugnato e, da qui, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, co. 4, Legge 300/1970: ➢ la condanna del datore di lavoro a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
➢ la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno dal ricorrente patito pari ad un numero di mensilità della retribuzione globale di fatto corrispondente ai mesi intercorrenti tra la data del licenziamento e l'effettiva reintegrazione, con il limite massimo delle
12 mensilità di retribuzione globale di fatto ed in ogni caso detratto l'aliunde perceptum vel percipendum;
➢ la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati in favore del ricorrente dal momento del licenziamento fino al momento dell'effettiva reintegra. Quanto alla sopra indicata condanna di carattere risarcitorio occorre rilevare come incontestata da parte della convenuta sia la misura di €. 4.102,98 della retribuzione mensile globale di fatto e come certamente possa escludersi, alla luce di quanto documentato (docc.
406, 409, 415 -425, 443 -445 ric.), che il ricorrente non si sia attivato al fine di reperire una nuova occupazione. Devono, e non solo in quanto inammissibilmente proposte entro il presente giudizio per le ragioni esplicitate dalla parte convenuta, essere rigettate le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dal;
richieste in buona porzione che si sostanziano nella duplicazione CP_2
del risarcimento del danno che viene qui già risarcito e che in parte si fondano su un errato presupposto ovvero la perdita del posto di lavoro da parte del ricorrente, posto di lavoro che a ben vedere viene qui richiesto ed assicurato al ricorrente con la condanna in capo alla convenuta di provvedere alla reintegrazione. Quanto alle spese di lite, stante il rigetto delle domande di parte
10 ricorrente fondate sull'affermazione della nullità del licenziamento in quanto ritorsivo e dell'inammissibilità delle qui da ultimo trattate pretese risarcitorie, le stesse possono essere parzialmente compensate (25%) ed essere poste per la residuale porzione in capo alla convenuta soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando all'esito della fase sommaria del rito di cui all'art. 1, co. 47 ss., Legge 92/2012, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: annulla ai sensi dell'art. 18, co. 4, Legge 300/1970, il licenziamento intimato dalla convenuta n danno del ricorrente con effetto a Parte_1 Controparte_2 far tempo dal 2/5/2019 e, per l'effetto, condanna la convenuta a Parte_1
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli Controparte_2
un'indennità risarcitoria pari a complessivi €. 49.235,76 (€. 4.102,98 x 12), il tutto con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione su base Istat dalla data del licenziamento fino all'effettivo saldo;
condanna la convenuta al versamento dei contributi Parte_1
assistenziali e previdenziali maturati in favore del ricorrente dal momento del licenziamento fino al momento dell'effettiva reintegra, nei limiti di cui all'art. 18, co. 4, Legge 300/1970 e con maggiorazione di interessi nella misura legale;
compensate le spese di lite tra le parti in misura pari al 25%, condanna la convenuta a ristorare in favore del ricorrente Parte_1
nella residuale misura del 75% le spese di procedura dallo stesso Controparte_2 sostenute a tale titolo liquidando, per l'intero, la somma complessiva somma di €. 10.465,00 di cui
€. 259,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori di legge (IVA e CPA).”( ordinanza fase sommaria).
Pronuncia parzialmente riformata in fase di opposizione con la sentenza reclamata in questa sede;
nella sentenza impugnata per quanto sinteticamente riportato nella fase processuale, il tribunale a fronte degli approfondimenti istruttori e della definizione del giudizio di mobbing, qualificava l'odierno recesso quale atto conclusivo di una serie di condotte unificate tutte dalla volontà della società di isolare e indurre il alla cessazione del rapporto. CP_2
11. Esaminando il primo motivo di reclamo trattasi di doglianza infondata.
Come noto il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione” (Cass. n. 16958/2023).
11.1.Nel caso di specie il primo giudice aveva preso in esame in modo critico le doglianze della società che -nella sostanza- erano riproduttive di quanto già esaminato dal precedente giudicante, confermando l'illegittimità del recesso per cui è causa. Il giudice della fase di opposizione aveva
11 formato il proprio convincimento in merito alla questione controversa, valorizzando la riconducibilità della patologia psichica manifestatasi nel a partire dal mese di CP_2
novembre 2017, alla condotta della società che- come accertato con provvedimento Pt_1
cautelare ( divenuto definitivo a seguito del reclamo), aveva demansionato il , CP_2
affidandogli al rientro da un intervento chirurgico programmato, mansioni non confacenti al livello di inquadramento impiegatizio rivestito e inducendolo ad uno stato di depressione che fino al
2.08.18 lo aveva costretto ad assentarsi per malattia, in ragione di consulenza tecnica i cui esiti non erano stati contestati dalla società,
Inoltre il giudice reclamato, nella formazione del proprio convincimento, aveva considerato tutti gli accertamenti giudiziali indicati al punto 9 che precede - come si evince dalle produzioni documentali di questo giudizio- posti in essere da giudici diversi del tribunale di Vicenza i quali, sia in via di urgenza, che in via ordinaria, erano stati impegnati nell'esame della vicenda lavorativa del che era culminata da ultimo nel licenziamento per cui è causa. CP_2
Trattasi di elementi probatori- cd. prova atipica- che ritenuti congruenti e condivisi per le valorizzazioni in fatto e diritto realizzate dai colleghi- sono stati utilizzati dal giudice di prime cure dell'odierno giudizio per confermare l'illegittimità del recesso.
12. Il percorso logico- condivisibile anche per il principio generale della oralità e concentrazione che caratterizza il processo del lavoro5- seguito dal primo giudice è quindi chiaro e reso comprensibile dalla motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice preso atto e condiviso che gli elementi documentali e gli approfondimenti consulenziali valorizzati dai colleghi nei giudizi precedenti e paralleli, consentivano di ritenere provata la condotta illecita posta in essere dalla società che aveva licenziato il subito dopo Pt_1 CP_2
la notificazione di un ulteriore procedimento d'urgenza avviato dal lavoratore per ottenere l'assegnazione di mansioni congruenti al livello accertato ( cfr. circostanza allegata dal reclamato e non contestata dalla reclamante), ha qualificato il recesso quale atto ritorsivo e illecito. Invero la procedura cautelare dell'aprile 2019 era stata intrapresa dal in adempimento CP_2
del provvedimento giudiziale- negativo- ottenuto dall'interessato in fase di urgenza ( cfr. doc. 359 parte reclamata). Ad avviso del reclamato il recesso era qualificabile quale atto finale posto in essere dalla società a conclusione di una condotta di mobbing che era stata caratterizzata ( come stigmatizzato anche da questa Corte di Appello con la sentenza n. 602/24 allegata dal reclamato in data 7.01.25), dal mancato adempimento da parte della società delle pronunce di primo grado.
A ciò si aggiunga che tutte le pronunce ordinarie sia di primo che secondo grado, per quanto provato o dichiarato a verbale dal procuratore della reclamante, sono state gravate o comunque- con riferimento alla ultima decisione di questa Corte n. 602/24- saranno gravate dalla al fine di Pt_1
evitare la formazione di giudicato a sé sfavorevole.
13. Il giudice ha quindi motivato il proprio convincimento, anche se in forma sintetica, attraverso il richiamo dei punti motivazionali, condivisi, espressi – nella medesima vicenda lavorativa- dai colleghi precedentemente aditi.
Nessun vizio pertanto della sentenza nell'aspetto motivazionale, con conseguente rigetto del motivo di reclamo.
14. Analogamente va rigettata la doglianza di difetto di prova- lamentata dalla reclamante nei motivi secondo e terzo e quarto che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente - con riferimento al mobbing e al danno alla salute accertato nei precedenti giudizi e in particolare dal tribunale di Vicenza con la sentenza n. 271/21 confermata da questa Corte con la sentenza n. 602/24
( dimessa in data 7.01.25 dal reclamato).
La reclamante anche in questo grado ha contestato la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate nei gradi precedenti. Richiesta già rigettata dal primo giudice che aveva ritenuto la causa pronta per la sua decisione anche a fronte delle prove documentali offerte dalle parti.
Istanza meramente riproposta in questo grado dalla società reclamante anche all'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 con la richiesta di ammissione “ a prova per interpello e testimoni “ sulle circostanze di fatto relative ai capitoli tutti formulati in ricorso depositato in sede di opposizione datato 24.12.19 da n. 1 a 141”( cfr. pag. 65 reclamo) che è egualmente rigettata da questo Collegio in quanto inammissibile.
Infatti, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 5812/2016, Cass. n. 16420/2023), come nell'odierno reclamo. Parte reclamante per l'accoglimento dell'istanza in fase di appello, avrebbe dovuto evidenziare quali circostanze dirimenti, la cui prova non era stata ammessa dal
13 primo giudice, avrebbero condotto il tribunale ad un diverso convincimento o comunque sarebbero state rilevanti al fine di modificare quanto ritenuto dal giudice della fase sommaria.
15. In ogni caso, come osservato anche da questa Corte di Appello nella sentenza n. 602/24 che per coerenza logica e condivisione è richiamata in questo giudizio ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp.c., la domanda del è provata in ragione delle prove documentali prodotte che attestano sia CP_2
il demansionamento subito nel tempo dall'interessato con l'attribuzione dei compiti che erano propri di altro dipendente inquadrato come operaio ( la codifica come evidenziato dalla parte reclamata fino al 2017 era stata realizzata dal dipendente con mansioni di magazziniere Per_2
ed inquadrato come operaio livello C3, come riconosciuto anche dalla legale rappresentante della società – nell'interrogatorio libero tenutosi nella procedura di urgenza e valorizzata Parte_3
anche dal giudice del reclamo nella ordinanda emessa , cfr. docc. 167 e 168 parte reclamata), che le condotte di derisione e mortificazione ( in particolare svilimento delle mansioni svolte dal sino al 2016 presso il reparto T &G e pubblicazione dei messaggi di posta con cui il CP_2
superiore lo irrideva per le sue asserite capacità gestionali , cfr. doc. 36 parte reclamata).
Comportamenti sanzionati per violazione della privacy dal Garante con provvedimento dimesso dalla parte reclamata sub. Doc. 450.
16. Si legge in particolare nella pronuncia 602/24 di questa Corte che ha confermato la sentenza di primo grado n. 271/21- richiamata dal giudice di prime cure dell'odierno giudizio- quanto segue:”… questa Corte rileva che risulta ben definita l'intenzione della società di voler screditare il in quanto le condotte poste in essere sono manifestatamente lesive della dignità CP_2
morale e, pertanto, idonee a fondare la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro. Ritiene, altresì, ex actis provato l'illegittimo demansionamento subito e il carattere sistematico delle azioni vessatorie e della sussistenza di un intento persecutorio. Dalla documentazione in atti, risulta che con decorrenza dal 2016 il ricorrente subiva sistematici e reiterati comportamenti ostili da parte del datore di lavoro che hanno assunto forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica, che, come si evince dalla consulenza del CTU, hanno provocato la mortificazione e l'emarginazione del ricorrente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità;
11. Valgano, al riguardo le seguenti circostanze. 11.1. È documentale e non contestato che
, assunto in data 23.05.1995, con decorrenza dal 2006 veniva inserito nel reparto CP_2
T&I, con mansioni di ingegneria di processo ed inquadramento, a decorrere dal 2001, nel livello
AS, applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti. 11.2. Dalla documentazione in atti emerge che il è stato demansionato al livello C3 di operaio CP_2
magazziniere, con mansioni di codifica di scorte di magazzino, in precedenza espletate dall'operaio
GIAQUINTA, non riconducibili allo stesso livello di inquadramento del ricorrente. 11.2.1. In
14 particolare, il ricorrente a partire dall'estate 2016, con l'ingresso dell'ing. veniva Pt_4
deliberatamente isolato ed emarginato dall'ufficio. Successivamente, con decorrenza dal
22.06.2017, subiva un primo demansionamento, per un incarico denominato “codifica Gever” e consistente in attività di mero inserimento di codici della merce di magazzino. 11.2.2.
Successivamente, il direttore del personale, dott. comunicava al ricorrente che, Persona_1 al termine della codifica Gever avrebbe svolto unicamente le mansioni di “codifica di scorte di magazzino” per l'intero gruppo;
attività svolte sino a quel momento dal magazziniere
, che ha sempre operato alle dipendenze della con mansioni di Per_2 Parte_1
magazziniere ed inquadramento nel livello C3. 11.2.3. Con successiva comunicazione datoriale del
02.08.2018 il ricorrente veniva adibito al ruolo di operaio manutentore elettrico e con mansioni di
“attività dello stabilimento” e di fatto trasferito allo stabilimento di Verzuolo e in violazione a quanto statuito dal Tribunale di Vicenza con ordinanza d.d. 31.02.2018 (cfr. doc 359).È provato documentalmente che il ricorrente, nell'esecuzione delle mansioni assegnate, ha provveduto alla realizzazione ed esecuzione di progetti per il miglioramento dei processi produttivi aziendali. E' incontestato e pacifico tra le parti che la mansione di codifica di merci di magazzino, che consiste nell'assegnazione di un codice ad un nuovo materiale e nella verifica di doppioni tra gli stabilimenti, in base alla classificazione del personale di cui al ccnl di settore, è inserita nel profilo di livello C3.). 11.3. È di tutta evidenza che detto demansionamento di sei livelli del ccnl di settore risulta in palese violazione delle disposizioni di cui all'art. 2103 c.c. sia nella vecchia che nella nuova formulazione, non potendosi qualificare le mansioni di codificazione come equivalenti a quelle in precedenza svolte e comunque non essendo le stesse riconducibili al livello AS come già accertato in sede giudiziale (cfr. doc. 167 e 168 ricorrente). 11.4. Sono documentalmente provate le continue umiliazioni e vessazioni subite “tu sei professionalmente bruciato” Persona_1
“per te non c'è più posto in azienda” ( anche a mezzo e-mail ed immotivatamente Pt_4
estese alla conoscenza dei colleghi del ricorrente, circostanza invero più volte indicata nella corrispondenza fra e l'azienda (cfr. doc. 29 ricorrente). In particolare, lo scambio CP_2
di comunicazioni avvenute tra il e il direttore del personale in data 03.11.2017 CP_2
(cfr. doc. 36 ricorrente), inviato per conoscenza ai colleghi del ricorrente -“certo che non ci eravamo mai resi conto delle tue grandi doti “tecniche” come giuslavorista e profondo conoscitore delle dinamiche organizzative. Se ce ne fossimo accorti prima ti avremmo proposto di entrare nella funzione del personale, altro che senior project engineer (non so bene cosa voglia dire, e peraltro questo titolo non è mai stato attribuito dalla funzione del personale a te). Vedo poi con piacere che ti paragoni addirittura all'ingegnere (Lui sì che lo è veramente) .” - consente di Persona_3
ritenere documentalmente provate le allegazioni del ricorrente circa l'esistenza di condotte lesive
15 della dignità morale e della sussistenza di un intento persecutorio. 11.5. Con decorrenza dal 2017, veniva sottoposto a continui ed ingiustificati cambi di ufficio con conseguenti mutamenti di assegnazioni nonché una incessante persecuzione disciplinare con continui e ingiustificati provvedimenti disciplinari, dichiarati insussistenti in sede giudiziale e culminati nell'illecito licenziamento. 11.6. In data 02.08.2018 veniva in modo arbitrario e del tutto ingiustificato allontanato dal posto di lavoro e gli era impedita la ripresa dell'attività lavorativa a seguito di un'immotivata mancanza di reperibilità alla visita medica aziendale. 11.7. È provato sempre in via documentale che da novembre 2017 il è stato privato della posta elettronica CP_2
aziendale, del telefono aziendale e del PC portatile ed escluso da tutti i network di comunicazione aziendale con il chiaro intento di negargli la consultazione dei documenti aziendali necessari per la sua difesa in giudizio (cfr. doc. 454 ricorrente, Ordinanza/Ingiunzione n. 145/2020 dell'Autorità
Granate della privacy con sanzione di €. 20.000,00 a carico di . 11.8. Dalla Parte_1 documentazione in atti è di tutta evidenza l'illegittimo diniego di ferie per il mese di agosto 2018 con contestuale persecuzione del ricorrente con visite ispettive e la costante indisponibilità a concedere le ferie richieste per finalità terapeutiche. ”. Il dipendente, in costanza di malattia, ha più volte richiesto di poter usufruire delle ferie maturate, che gli sono state ripetutamente negate dalla filiera aziendale nelle persone di in accordo con Persona_1 CP_4
e (cfr. docc. 226, 249, 250, 251, 265, 268, 269, 270, 273, 332, 333, 334,
[...] Parte_5
335, 372 ricorrente). 11.9. Con particolare riferimento alla sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente, al nesso di causa tra la malattia e le condotte del datore di lavoro, il CTU nel proprio elaborato accertava quanto segue: “……pertanto, considerati tutti gli elementi anamnestici
e documentari disponibili, è parere dello scrivente che sia documentato che, in seguito ai fatti asseriti, insorgeva, dai primi giorni di novembre 2017, una sindrome ansiosa depressiva, con anche sintomi somatici e peggioramento della sintomatologia cefalagica di cui era già portatore, reattiva ai fatti della vicenda lavorativa……………………sussiste la patologia denunciata, ovvero il Signor
ha subito delle menomazioni permanenti dell'integrità psico – fisica Controparte_2
suscettibili di accertamento medico legale a causa delle condotte poste in essere dal datore di lavoro;
le menomazioni consistono nella patologia sopra descritta e la data di manifestazione è da collocarsi ai primi giorni del novembre 2017, con una prima fase più grave di sei mesi e una successiva di dodici mesi di attenuazione, arrivando alla stabilizzazione permanente rilevabile all'attuale; il periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni appare essere stato di sei mesi di danno biologico parziale al 50% e di dodici mesi al 25% e il grado di sofferenza patito appare essere stato medio – elevato per i suddetti periodi;
il danno psico – fisico invalidante appare da collocare alla percentuale del 20% di danno biologico permanente e il grado di
16 sofferenza appare essere medio, con riferimento alle Linee Guida SIMLA 2016; le spese mediche, di cura e consulenza specialistica sostenute dal ricorrente appaiono essere congrue per un ammontare complessivo di Euro 29.173,85, ripartire in spese per medicinali Euro 983,60, spese per ticket visite e referti Euro 3.306,25, spese per psicoterapia Euro 19.028,00, spese per C.t.p.
Euro 4.880,00, spese per c.t.u. Euro 976,00 .11.10. Tanto premesso, questa Corte concorda con il giudice di prime cure nel ritenere che risulta documentalmente provato l'illegittimo demansionamento e il carattere sistematico delle azioni vessatorie e la sussistenza di un intento persecutorio. 11.11. Questa Corte ritiene, altresì, che le conclusioni cui il CTU è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, basato sulle nozioni correnti della scienza medica, siano pienamente condivisibili, in quanto esaustivamente motivate anche in ordine alle osservazioni formulate dalle parti, sorrette da adeguata motivazione medico–legale, del tutto immuni da vizi logico–giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori e/o omissioni. Risulta irrilevante la circostanza che il , nel CP_2
febbraio 2017 abbia chiesto di essere esonerato dall'attività presso lo stabilimento aziendale di
EZ (AQ), in quanto è documentalmente provato che l'indisponibilità era dovuta a motivi di salute.” ( Corte Appello Venezia 602/24).
Conclusioni condivise dall'odierno Collegio in quanto coerenti rispetto alle allegazioni delle parti e alla prova documentale offerta in giudizio.
16.Ulteriore conferma della condotta mobbizzante e dell'esistenza di un effettivo disagio di salute certificato e attestato nella consulenza del dott. , perito nominato nel procedimento di primo Per_4
grado di demansionamento e mobbing, è rinvenibile nella pronuncia n. 415/24 di questa Corte dimessa dal reclamato in data 4.11.24. Sentenza con cui, nel ribadire l'annullamento delle sanzioni disciplinari conservative applicate dalla al già disposte dal giudice di primo Pt_1 CP_2
grado ( e consistenti nella multa di 1 ora e sospensione per 1 giorno, tutte sanzioni applicate nel
2018), questa Corte confermava l'esistenza della problematica di salute del CP_2
giustificante la partecipazione al seggio elettorale come scrutatore per ragioni terapeutiche ed anche la sua incapacità di partecipare al procedimento disciplinare per rendere dichiarazioni difensive.
Considerazioni che consentono di ritenere infondata la censura della società secondo la quale il demansionamento non poteva essere ritenuto provato in quanto- nella sostanza- nella primavera del
2017 il si sarebbe sottratto ai compiti e alle funzioni assegnande in EZ. CP_2
16.1.Trattasi di elementi oggettivi e convergenti che consentono al Collegio, di ritenere corretta la ricostruzione dei giudici di merito precedentemente aditi, i quali hanno ritenuto provata la dequalificazione ed anche la volontà della società di prevaricare e emarginare il lavoratore, sì da ritenere sussistente il mobbing. Fattispecie – come è noto- di creazione giurisprudenziale, da ultimo
17 inquadrata dalla giurisprudenza come segue:”.. La nozione di mobbing- come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale.” ( cfr. da ultimo Cass. 4664/24).
La serie di condotte valorizzate da questa Corte nel precedente decisionale n. 602/24 sopra riportato, integrano la fattispecie del mobbing trattandosi di comportamenti che hanno determinato un ambiente stressogeno per il lavoratore che non è più stato in grado di riprendere il lavoro, nè di reimpiegarsi stabilmente nonostante le ricerche sul mercato del lavoro.
Pertanto anche i motivi di reclamo secondo, terzo e quarto vanno rigettati.
17. Quanto poi all'ulteriore rilievo della reclamante che con il quarto motivo ha contestato anche l'accertamento del demansionamento ed la riconducibilità della patologia alla condotta datoriale ( ritenuto che il parallelo procedimento avviato presso l di accertamento della malattia CP_5
professionale si era concluso negativamente per il , cfr. doc. 33 parte reclamante), oltre CP_2
alla nullità del recesso, trattasi comunque di motivi infondati.
Infatti come eccepito correttamente dal reclamato, nel processo del lavoro vige il principio della circolarità degli oneri probatori con onere del convenuto di contestare in modo specifico i fatti allegati dal ricorrente e analogamente del ricorrente di contestare in prima udienza le circostanze e i fatti che siano stati introdotti dalla controparte e che non sono condivisi ( cfr. Cass.5166/23).
18. Nel caso di specie nei giudizi cautelari e ordinario relativi al demansionamento e alle altre condotte di mobbing, oltre al giudizio avviato a seguito del licenziamento, il aveva CP_2
sempre allegato e chiesto di provare in modo specifico- con circostanze che trovavano riscontro nel corredo documentale prodotto- le mansioni di responsabilità svolte fino al 2016 ( con richiesta anche di esibizione alla società dei progetti curati dal , considerato che la società non CP_2
aveva mai dato corso alle richieste dei difensori del ) e -per converso- la non CP_2
equivalenza al livello di inquadramento delle mansioni attribuite quanto meno dal giugno 2017, e consistenti nella codifica Gever e poi nella codifica delle scorte di gruppo dall'ottobre 2017( cfr. memoria di fase di opposizione dimessa in giudizio e in particolare paragrafi C1.4 al C.1.9 , pagg.
42 ss, con l'indicazione specifica delle commesse in cui aveva operato il ed ancora le CP_2
circostanze e le prove richieste nel paragrafo D4 dedicato al demansionamento, di pagg. 68 e ss.); compiti che qualificava come demansionanti.
18 19. Circostanze di cui chiedeva prova orale e che erano fondate anche su prove documentali6.
Prove orali che non erano ammesse dai giudici precedenti alla luce delle generiche contestazioni della società che anche in sede di reclamo, al fine di escludere che le attività di codifica attribuite al fossero demansionanti ( pur essendo in precedenza svolte dall'operaio – CP_2 Per_2
come si evince dalla e-mail del del 2.10.17 di cui al doc. 31 di parte reclamata7), Persona_1
aveva sostenuto che la loro rilevanza derivasse dalla circostanza che – nel 2012- fossero state affidate, come coordinamento, all'Ing. . CP_6
In particolare la reclamata non aveva mai contestato o offerto prova contraria in merito alla circostanza allegata dal reclamato il quale assumeva che la codifica affidata fosse demansionante in quanto compiti consistenti:”..nell'assegnazione di un codice ad un nuovo materiale, nella verifica di doppioni su più stabilimenti e quindi nel valutare come assegnare un unico codice a materiali identici presenti su più stabilimenti “( cfr. verbale udienza del 6.2.18 dimesso sub. 169 parte reclamata e tabella di codici dimessa sub. Doc. 414 bis).
Vieppiù a fronte della prova documentale del lavoratore del demansionamento e isolamento subito per volontà dei superiori ( come riconosciuto dalla in sede giudiziale assumendo che il Pt_3
non lo aveva più coinvolto e lo avesse escluso da ogni progetto, perché non si era recato ad Pt_4
EZ , per motivi di salute vedi doc. 364 ter) e quindi dell'inadempimento datoriale colpevole della privazione dei compiti attribuitigli in precedenza, la società non aveva offerto prova contraria come era proprio obbligo in ragione dell'inversione dell'onere della prova.
In tema ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata tra le altre Cass. 48/24:” Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 20. Il percorso argomentativo del primo giudice risulta rispettoso degli oneri probatori gravanti sulle parti;
la società, in particolare, non aveva mai introdotto elementi sufficienti a superare il quadro documentale e le circostanze univoche e convergenti introdotte dal lavoratore.
Pertanto il demansionamento ed anche il mobbing vanno confermati anche in questa sede, alla luce del corretto convincimento del giudice reclamato ( cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza 329/23 ) che aveva valorizzato la prova del clima costrittivo instaurato dalla società nei confronti del ricorrente, alla luce delle risposte fornite dai superiori anche rispetto alle nuove mansioni da svolgere in
LL ( cfr. tra le altre doc. 36 parte reclamata) e della difficoltà dimostrata dalla società nel concedergli le ferie nei giorni richiesti, nonostante la fosse a conoscenza della malattia Pt_1
depressiva del lavoratore ( vedi comunicazioni pervenute al medico competente) e le ferie fossero state richieste anche per finalità terapeutiche ( cfr. doc. 251 parte reclamata).
A questi elementi vanno aggiunte le condotte sanzionate anche dal Garante per impedimento dell'accesso alla posta elettronica, e per i toni di derisione e mortificazione utilizzati nella email di risposta ad un lavoratore il quale, non accettando le richieste della società, era divenuto “ scomodo” secondo i giudici aditi, oltre alle sanzioni disciplinari già giustiziate anche da questa Corte;
tutti elementi che consentono a questo Collegio di confermare anche la natura illecita del licenziamento.
21.Nel caso di specie – fermo restando che non c'era stato il superamento del periodo di comporto perché i giorni di malattia quanto meno dal 2 ottobre 2017 al 3.08.18 non potevano essere presi in considerazione per la maturazione del termine di cui all'art. 89 del ccnl applicato essendo stati causati dalla condotta demansionante della società- il recesso risulta non più sorretto dalla giustificazione addotta dalla società.
Questa valutazione di pretestuosità, insieme agli altri elementi – riportati al punto 20 che precede- consistenti nelle condotte poste in essere dalla società e la circostanza che, per quanto allegato dal reclamato, il licenziamento è stato posto in essere dalla società subito dopo la proposizione da parte del dell'ulteriore procedimento giudiziario volto ad ottenere il ripristino delle mansioni CP_2
confacenti al proprio livello di inquadramento ( cfr. come osservato anche nella sentenza n. 602/24 di questa Corte, la società non aveva mai dato corso alla spontanea esecuzione dei pronunciamenti anche cautelari ottenuti dal , preferendo impugnare ogni provvedimento decisionale), CP_2
consentono di confermare che anche il recesso de quo sia espressivo della medesima volontà vessatoria che aveva caratterizzato le precedenti condotte della società ( cfr. in tal senso Corte di
Appello Venezia n. 578/22 dimessa dal reclamato).
La sanzione della nullità del recesso viziato ex art. 1345 c.c. dal motivo unico determinante illecito, come ritenuta dal primo giudice, risulta quindi corretta con conseguente rigetto dei rilievi sollevati dalla parte reclamante nel quarto motivo di reclamo.
20 22. Residua da ultimo l'esame del quinto motivo relativo alla retribuzione globale di fatto.
Il giudice di primo grado nell'esaminare le richieste dell'opposto, preso atto dell'esercizio dell'opzione da parte del in data 13.09.21 e della conseguente definitiva cessazione del CP_2
rapporto di lavoro, nel determinare la retribuzione globale di fatto si esprimeva come segue:“…Quanto all'importo della retribuzione globale di fatto, dalle difese rispettivamente svolte dalle parti emerge che l'elemento discriminante tra le diverse quantificazioni (euro 3.982,15 secondo la datrice di lavoro, v. pag. 67 ricorso in opposizione, euro 4.102,98 secondo il ricorrente,
v. pagg. 137 e 142 memoria) è rappresentato dal “premio preferiale” previsto dall'art. 23 del contratto collettivo, che la società ritiene non incluso nell'indennità; - trattasi tuttavia di un elemento retributivo corrisposto con continuità ai lavoratori ed erogato nel mese di giugno, il che impone la sua considerazione, analogamente a quanto avviene per la c.d. tredicesima mensilità, non trattandosi di erogazione eccezionale, saltuaria o eventuale. Infatti, “In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 st.lav. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012), la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato - dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento -, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso dalla base di calcolo dell'indennità risarcitoria sia i premi ed incentivi che gli incrementi retributivi previsti da accordi sindacali posteriori all'impugnazione del licenziamento ma anteriori alla reintegra)” (Cass. n. 6744/2022); - l'indennità risarcitoria non deve poi essere decurtata di alcuna voce a titolo di aliunde perceptum, considerata la produzione documentale odierna da cui risulta la persistente disoccupazione del lavoratore, né di aliunde percipiendum, considerate la documentazione che attesta la ricerca attiva di una nuova ricollocazione da parte del lavoratore (docc. 406, 409, 415-425, 443-445 di parte opposta, già richiamati nell'ordinanza della prima fase) e la patologia psichica da cui risulta ancora affetto il sig.
, che inevitabilmente si ripercuote sulle sue capacità di proficua ricerca di una nuova CP_2
occupazione; - quanto poi alla domanda riassunta al punto d) delle premesse, anch'essa relativa alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria, va evidenziato che la
21 sentenza della Corte di Cassazione n. 6319/20218 citata da parte opposta e criticata da parte opponente, che ne ha sottolineato il carattere “isolato”, muove dal contenuto di una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25.6.2020, adita proprio dalla Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale nell'ambito dalla controversia definita con la predetta sentenza. Si tratta pertanto di una pronuncia di particolare rilievo, che per la prima volta affronta la questione della monetizzazione delle ferie non maturate dopo il licenziamento di un lavoratore che abbia successivamente ottenuto una pronuncia di condanna alla reintegrazione alla luce di una specifica interlocuzione con la Corte del Lussemburgo sulla materia;
- ebbene, la Corte di Giustizia ha stabilito in quell'occasione che: "1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro;
2) l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della quale, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro verificatasi dopo che il lavoratore interessato sia stato illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, tale lavoratore non ha diritto a un'indennità pecuniaria a titolo delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra la data del
22 licenziamento illegittimo e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro”; - la Corte, dopo aver riconosciuto al diritto alle ferie annuali retribuite il rango di principio fondamentale del diritto dell'Unione, ha altresì chiarito che “in talune situazioni specifiche, nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all'obbligo di avere effettivamente lavorato (sentenza del
24.1.2012, C282/10 EU:C:2012:33, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).” - è sulla base Per_5
di questi chiarissimi principi che la Corte di Cassazione ha accolto la domanda della lavoratrice volta al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie calcolata rispetto al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della reintegrazione, ed è sulla base dei medesimi principi che il sig. oggi chiede che anche a lui sia riconosciuto pari trattamento per il periodo CP_2
compreso tra il licenziamento illegittimo e l'esercizio dell'opzione (che deve ritenersi in questo senso equipollente a quello della reintegrazione, essendo il rapporto di lavoro ripristinato ex tunc per effetto dell'ordinanza prima e della sentenza ora, fino al momento dell' esercizio dell'opzione che ne ha determinato l'estinzione). La domanda va pertanto accolta in osservanza delle statuizioni delle Corti superiori”( sentenza impugnata).
23. La reclamante ha contestato la pronuncia evidenziando l'erroneità della sentenza che non avrebbe considerato che nell'indennità della retribuzione globale di fatto erano già comprese le ferie e quindi vi sarebbe stata una duplicazione risarcitoria non ammissibile.
Inoltre assumeva la reclamante che la pronuncia di legittimità invocata dal primo giudice era erronea e isolata.
Trattasi di motivo infondato, poichè la quantificazione operata dal primo giudice è rispettosa del principio generale secondo cui al lavoratore licenziato in modo illegittimo compete a titolo risarcitorio la retribuzione comprensiva degli importi cui avrebbe avuto diritto se il rapporto avesse avuto regolare svolgimento. Comprese le ferie maturate e non fruite dal dipendente a causa della illegittima risoluzione del rapporto.
Né peraltro la reclamante ha dimostrato che l'importo richiesto e accordato dal giudice nel capo b) costituisse una duplicazione rispetto all'importo di euro 4102,98 di cui al punto a) del
PQM.
La genericità della contestazione in presenza di calcoli specifici è di per sé ragione sufficiente per il rigetto della doglianza.
24. A ciò si aggiunga che il lamentato errore di diritto non sussiste: il giudice ha correttamente richiamato la pronuncia della giurisprudenza di legittimità- allo stato- non superata né contrastata da altre decisioni;
nella sentenza n. 6319/21, come evidenziato anche dal reclamato ( cfr. pagg. 92 e ss. memoria di costituzione del reclamo), in fattispecie del tutto analoga alla presente, accanto alla
23 indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, i giudici di legittimità avevano accordato in favore della lavoratrice il cui licenziamento era stato dichiarato illegittimo anche il pagamento delle ferie maturate dalla data del recesso a quella della dichiarazione di illegittimità del provvedimento datoriale.
Ferie di cui la lavoratrice non aveva potuto fruire a causa dell'allontanamento forzato.
In quella pronuncia era intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (prima
Sezione) del 25.6.2020 emessa nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19; Corte adita con rinvio pregiudiziale e che si era espressa nei termini riportati nella parte motiva dal giudice di Vicenza.
Secondo i giudici dell'Unione e- in adesione- i giudici di legittimità, l'impossibilità di fruizione delle ferie- istituto che per il proprio godimento presuppone la persistenza del rapporto- per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore, sussiste anche nel caso di recesso successivamente dichiarato illegittimo, ritenuto che anche in quel caso- in ragione della portata retroattiva dell'annullamento giudiziale- il rapporto è ripristinato ed il lavoratore riacquista i diritti non esercitabili a causa della condotta illegittima del datore di lavoro.
Pertanto il motivo va rigettato con conseguente conferma della sentenza anche in parte qua.
25. In merito alle spese sussistono ad avviso del Collegio i presupposti per una compensazione parziale delle spese del grado in ragione della condotta processuale del reclamato che pur avendo dichiarato formalmente di aderire alle proposte conciliative del Collegio, con la produzione di documenti e memorie non autorizzate ha impedito ogni accordo tra le parti.
A ciò si aggiunga che la società ha data esecuzione alla sentenza di primo grado ( cfr. docc.
Prodotta dalla reclamante) tanto da dichiararsi pronta a conciliare la controversia abbandonando l'impugnazione proposta;
i rilievi del reclamato alla proposta conciliativa della Corte, per contro, hanno impedito l'accordo introducendo nel giudizio anche poste di danno già rigettate dal primo giudice o, comunque, che non avevano collegamento con il giudizio in essere tra le parti.
Circostanze e condotta processuale ai limiti della lealtà e che è motivo di apprezzamento del
Collegio nel disporre la compensazione- per la quota di ¼- delle spese di lite di questo grado.
La quota residua è liquidata in favore del secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. CP_2
modificazioni
Trattandosi di reclamo proposto dopo il 31.01.13, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per porre a carico della reclamante l'ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
24 Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta il reclamo;
- compensa tra le parti nella misura di ¼ le spese del grado e condanna la reclamante a rifondere al reclamato la residua quota che, in detta frazione, liquida in complessivi euro
5209,50 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in reclamo a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Annalisa Multari
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come da punto IV delle conclusioni in cui si legge:”.. IV. Con riserva di eventuale azione e di ogni ragione in separato giudizio per le domande dichiarate inammissibili nella sentenza reclamata, in particolare relativamente alla domanda n. 2 di pagina 141 e alla domanda n. 1 di pagina 143 della memoria di costituzione in sede di opposizione nel procedimento RG 932/2021.”. 2 Così formulata come si legge a pag. 143 dell'atto citato:”. Accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento datoriale alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e di Legge per tutte le causali dedotte nel presente atto, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche derivante da impossibilità di attuazione dell'Ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 31.3.2018 imputabile a controparte, da forzato esercizio dell'opzione ex art. 18 cit., comma terzo, e da mancata ottemperanza all'ordine di reintegra;
per l'effetto, sia condannata , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 risarcimento in favore del signor dei maggiori ed ulteriori danni, patrimoniali Controparte_2
e non patrimoniali, patiti e patiendi dal sig. e ricollegabili all'inadempimento Controparte_2 contrattuale di e ai fatti illeciti commessi, anche a titolo di danno morale, per le causali Pt_1 dedotte e provate in ricorso e nella presente memoria, e per quelle risultanti e dovute all'esito del giudizio, che si quantificano allo stato prudenzialmente in Euro 150.000,00
(centocinquantamila/00), salva successiva diversa maggiore e/o minore quantificazione, da liquidarsi in base all'art. 1223 c.c. anche ricorrendo all'equo apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 1126 c.c., con la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale dal dovuto al saldo effettivo 7 3 Nel provvedimento istruttorio si legge quanto segue:”“considerato che la domanda al punto 2) di pag. 144 si fonda sui medesimi fatti costitutivi oggetto del ricorso introduttivo, ma mira ad estendere le conseguenze pecuniarie dell'accertata illegittimità del recesso datoriale ad una voce non già inclusa nell'indennità risarcitoria ex art. 18 St. lav. richiesta con l'atto predetto, vista l'istanza ex art. 418 c.p.c. assegna a parte opponente termine di giorni 20 per il deposito di una breve nota di replica alla riconvenzionale. Riserva all'esito ogni determinazione in merito alle ulteriori domande svolte in memoria difensiva oggetto di censura della società opponente.” 4 Nel provvedimento del Garante le doglianze sono riassunte come segue:” ha chiesto all'Autorità di disporre il divieto del trattamento dei dati personali contenuti nell'account aziendale
) il cui accesso sarebbe stato inibito al reclamante e consentito ad altro Email_5 personale della società (v. pp. 7 e ss. del reclamo). Con il reclamo è stato altresì lamentato che il direttore del personale, in data 3 novembre 2017, ha comunicato (mediante inoltro) a quattro soggetti (in forza presso l'ufficio T&I, l'ufficio del personale e l'ufficio legale) una conversazione avvenuta via email tra il reclamante ed il responsabile del settore T&I della società contenente
“informazioni relative alla […] condizione di disagio fisico e mentale sul posto di lavoro” riferite al reclamante, nonché “espressioni di grave scherno e di pubblica derisione”) (v. pp. 16-19 del reclamo). In particolare, in risposta ad una email del reclamante inviata l'1.11.2017 (per conoscenza ad altro collega, qualificato come responsabile del reparto T&I di appartenenza del reclamante), contenente una “richiesta di spiegazioni” sull'affidamento di mansioni ritenute inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza, il responsabile del personale, dott.
[...]
inserendo in copia quattro colleghi e operando l'inoltro della precedente Persona_1 corrispondenza con il reclamante, ha fornito una risposta alla richiesta utilizzando espressioni oggetto di contestazione da parte del reclamante”. 9 5 Nel senso del rispetto dei principi del giusto processo nella tecnica motivazionale di rinvio ad altra decisione si confronti anche Cass.29017/21:”.. La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.”. 12 6 Così ad esempio per il demansionamento al punto 115 della memoria del procedimento 932/21 si legge quanto segue:”.. 115) Il lavoro di codifica di scorte del magazzino Gever è stato eseguito come richiesto entro il 31 ottobre 2017 ma mai è stato accettato dal dipendente. In particolare, il sig.
scriveva al direttore del personale in data 11 ottobre 2017: “…il demansionamento che CP_2 da mesi sto patendo, per quanto mi riguarda non è cosa di poco conto. Il fatto che Lei non lo voglia considerare, purtroppo, sia per me che per Lei, non elimina la questione ma forse la aggrava …. pur contestando le inferiori mansioni, per lealtà nei confronti dell'azienda, dopo oltre 20 anni di anzianità di lavoro, non rifiuterò mai di svolgere con impegno e concentrazione tutti gli incarichi che mi vengono assegnati” (doc. 39 ma anche doc. 37). 7 Si legge nella comunicazione quanto segue:” cambi mansione e prendi il lavoro che fa Per_2 per T&I a LL…tutto semplice e molto chiaro”. 19
8 “Il lavoratore che, dopo essere stato illegittimamente licenziato, sia stato reintegrato nel posto di
lavoro a seguito dell'annullamento giudiziale del recesso, ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi, maturati e non goduti nell'arco temporale tra il licenziamento e la reintegrazione, poiché, pur in assenza di lavoro effettivo, tale situazione deve essere equiparata
– secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 giugno 2020 (cause riunite
C-762/18 e C-37/19) – a quella della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, trattandosi in entrambi i casi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore.”.