Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Sentenza 8 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 08/04/2025, n. 6973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6973 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06973/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08943/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8943 del 2024, proposto da
AM GA, SA DI, CA Di CE, NC LL, SA IL, IZ TI, IM LI, LA ZO, IA CI, AD IC, IM AT, SI De TO, NO PA AP, IA BU, LA LA, ON IZ, RE LL, IO NG, EP ON, PA Di TA, IA HI, NR ES, RI ZI, RK OS, OL NO, DA OT, AN RI TU, FA IN, AR ER, IA MA, AD IN, DA AS, RE ON, CL IO, EF NA, ON CI, DO OL, IL NE, LF MO, LA TI, NC TO, IA IN, IN SA, GI IN e ME IO, rappresentati e difesi dall'avvocato SA Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 7468/2024 del Tar Lazio, Sez. I Stralcio, pubblicata il 16 aprile 2024, notificata e non appellata, che ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti, dipendenti della Polizia di Stato, ad ottenere un buono pasto di 7,00 euro al posto di quello loro erogato fino al 1 febbraio 2019 di 4,65 euro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il dott. DA Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti premettono di essere tutti appartenenti alla Polizia di Stato che prestano, o hanno prestato, servizio presso l’Ispettorato generale di pubblica sicurezza “Viminale”, beneficiando, in assenza di un servizio di mensa obbligatorio, di buoni pasto del valore di £. 9.000, poi convertito in € 4,65, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, e rimasto invariato anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, che ha elevato il buono pasto a € 7,00, invece riconosciuto al personale impiegato negli speciali servizi operativi.
2. Dopo aver inutilmente diffidato, in data 12 ottobre 2016, l’amministrazione a corrispondere la differenza non percepita, i ricorrenti hanno instaurato, davanti a questo Tribunale, il giudizio iscritto al n. (rg) 6585/2017, all’esito del quale, con sentenza del 16 aprile 2024, n. 7468, il Collegio ha ritenuto che «la domanda risulta [sse] provata nei suoi presupposti e che [dovesse] essere accertato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del buono pasto di cui all'art. 53, comma 2°, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, posto che esso è la prestazione ordinaria erogabile a favore dei dipendenti, laddove difettino le condizioni per poter erogare ed usufruire dei buoni “vitto” sostitutivi di cui è causa».
3. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e le tre diffide inoltrate all’amministrazione in data 19 aprile 2024, 17 giugno 2024 e 16 luglio 2024, l’amministrazione non ha ottemperato, inducendo i ricorrenti a rivolgersi nuovamente a questo Tribunale per ottenere, con l’azione ex art. 114 c.p.a., il pagamento della differenza tra il valore del buono pasto ricevuto (€ 4,65) e quello dovuto (€ 7,00), «a far data dall'ottobre del 2011 e fino al 1 febbraio 2019, con interessi legali e rivalutazione monetaria» , chiedendo, altresì, a questo giudice di fissare le penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile in data 27 agosto 2024.
5. Con memoria notificata all’amministrazione resistente in data 9 ottobre 2024 e depositata in pari data, i ricorrenti hanno parzialmente modificato l’originaria domanda, chiedendo il riconoscimento delle differenze sui buoni pasto ricevuti a decorrere dal 1 gennaio 2009 (data di entrata in vigore del d.P.R. 51/2009), in ragione della natura assistenziale e non retributiva del diritto in questione e della conseguente applicabilità del regime di prescrizione decennale anziché quinquennale.
6. All’esito della camera di consiglio del 5 novembre 2024, questo Tribunale, con ordinanza del 7 novembre 2024, n. 19693, ha invitato il Ministero dell’Interno a depositare, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, una dettagliata relazione esplicativa delle iniziative assunte per dare esecuzione alla sentenza n. 7468/2024.
7. In riscontro all’ordinanza istruttoria, il Ministero dell’Interno ha depositato la relazione predisposta dalla Direzione centrale per i servizi di ragioneria in data 20 gennaio 2025, con la quale il citato ufficio riferisce:
- di aver interessato, in data 26 novembre 2024, l’Ispettorato di pubblica sicurezza “Viminale” al fine di acquisire i prospetti riepilogativi dei buoni pasto corrisposti ai ricorrenti dall’ottobre 2011 al febbraio 2019;
- di aver ricevuto i prospetti richiesti in data 28 novembre 2024, parzialmente privi dei dati di alcuni ricorrenti;
- di aver provveduto, al fine di ottemperare alla sentenza, all’accantonamento della somma di € 120.966,25, quantificata sulla base dei dati disponibili, mediante decreto di impegno in corso di registrazione, all’esito della quale le risorse saranno assegnate al funzionario delegato per l’accreditamento del dovuto ai ricorrenti;
- di impegnarsi a completare, appena possibile, i pagamenti nei confronti dei ricorrenti per i quali è in attesa dei dati mancanti.
8. Con memoria del 12 febbraio 2025, i ricorrenti hanno evidenziato come l’importo di € 120.966,25, di cui l’amministrazione starebbe procedendo al pagamento, non includa né le differenze sui buoni pasto per il periodo gennaio 2009-ottobre 2011 – richieste sia per le vie brevi che con la memoria notificata del 9 ottobre 2024 – né la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dal momento in cui è sorto il diritto ai buoni pasto del valore di € 7,00, chiedendo a questo giudice di fornire indicazioni sul punto, nonché di intimare alla p.a. il rimborso del contributo unificato (da corrispondere al procuratore antistatario) versato per il primo giudizio.
9. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, va dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 114 c.p.a. per l’azione di ottemperanza, avendo i ricorrenti dato prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 7468/2024 mediante deposito della relativa attestazione da parte della Segreteria di questo Tribunale.
Risulta, altresì, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, dalla notifica del titolo esecutivo.
11. Nel merito, il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 7468/2024 è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
12. È infondata la richiesta di retrodatazione delle differenze sui buoni pasto corrisposti a far data dal 1° gennaio 2009, a norma dell’art. 7 del d.P.R. 51/2009.
Pur non indicando espressamente il termine a decorrere dal quale avrebbe dovuto computarsi la liquidazione delle differenze tra il valore dei buoni pasto dovuto (€ 7,00) e il percepito (€ 4,65), dall’analisi complessiva della sentenza n. 7468/2024 emerge chiaramente che il diritto dei ricorrenti coperto dal giudicato è quello alla corresponsione integrale dei buoni pasto per il periodo 2011-2019, rilevabile sia dall’istruttoria disposta con ordinanza presidenziale del 25 novembre 2023, n. 7452, sia dall’assenza di espliciti riferimenti, nell’atto introduttivo del primo giudizio (e, quindi, nel petitum ), al periodo 2009-2011, come dimostra il fatto che l’originario ricorso per l’ottemperanza è stato instaurato per il «pagamento dunque per ognuno dei ricorrenti del differenziale di 2,35 euro per ogni ticket erogato ad ognuno a far data dall'ottobre del 2011 e fino al 1 febbraio 2019, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla rispettive decorrenze» .
D’altra parte, in mancanza di statuizioni di segno contrario, l’interpretazione della sentenza da ottemperare non può che avvenire in conformità ai principi generali dell’ordinamento e, segnatamente, all’art. 2948, n. 4), del codice civile, che prevede una prescrizione quinquennale per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» , come i buoni pasto (cfr. Cons. Stato, II, 5 aprile 2024, n. 3145; IV, 9 febbraio 2012, n. 687).
In ogni caso, il fatto che la Corte di Cassazione, nei precedenti citati dai ricorrenti, abbia riconosciuto la natura assistenziale e non retributiva dei buoni pasto ( ex multis , Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 28 luglio 2020, n. 16135; Ord. 21 ottobre 2020, n. 22985; Ord. 22 luglio 2024, n. 20250) non implica necessariamente che si applichi il regime di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 del codice civile, trattandosi di una prestazione a carattere sì assistenziale ma anche periodico, sussumibile, quindi, nell’alveo dell’art. 2948, n. 4), del codice civile.
13. Va disattesa anche la pretesa al riconoscimento, sulle differenze in corso di liquidazione, della rivalutazione monetaria, sulla quale la sentenza n. 7468/2024 nulla dice, sicché è ancora una volta ai principi validi in subiecta materia che occorre rifarsi per ricostruire la volontà implicita dell’organo giudicante.
La domanda di giustizia, formulata con l’originario ricorso alla stregua non di un’azione risarcitoria bensì di condanna al pagamento della differenza tra il valore dei buoni pasto ricevuti e quello dei buoni pasto dovuti, è sfociata nell’accertamento di un debito che ha ad oggetto l’equivalente pecuniario di un titolo ‒ il buono pasto ‒ il cui valore nominale è ragguagliato alla moneta corrente al momento della sua emissione ed è, pertanto, soggetto al principio nominalistico, ai sensi dell’art. 1277 del codice civile, e, di riflesso, alla disciplina dei debiti di valuta (e non di valore).
La riconducibilità dell’indennizzo alle obbligazioni pecuniarie implica che « il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, c.c., solo il riconoscimento, in favore del creditore, oltre gli interessi, del maggior danno derivante dalla mora, previa deduzione e dimostrazione, con ogni possibile mezzo di prova, del pregiudizio patrimoniale subito» (Cass. civ., Sez. II, sent. 30 gennaio 2002, n. 1222).
Nessun automatismo sulla spettanza della rivalutazione a titolo di maggior danno deriva, pertanto, dall’accoglimento del ricorso originario.
14. Fondata è, invece, la pretesa agli interessi maturati sulla differenza non corrisposta tra i buoni ricevuti e quelli dovuti.
L’interpretazione della decisione del giudice della cognizione in conformità all’intervenuta qualificazione di tale differenza come debito di valuta conduce, infatti, necessariamente al riconoscimento degli interessi dal giorno della mora fino al soddisfo, ai sensi dell’art. 1224 del codice civile, nei termini chiariti dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 6 giugno 2011, n. 3386.
15. Fondata è, altresì, la pretesa al pagamento del contributo unificato versato per l’instaurazione del ricorso originario, che il legale dei ricorrenti aveva dichiarato di aver anticipato in qualità di difensore antistatario, dovutogli pur con la compensazione delle spese disposta dalla sent. 7468/2024, ai sensi dell’art. 13, co. 6-bis.1., del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e che l’amministrazione non ha dimostrato nella presente sede di aver effettuato.
16. Il Collegio dispone, pertanto, che il Ministero dell’Interno provveda al pagamento, a favore dei ricorrenti, della differenza tra il valore dei buoni pasto dovuto (€ 7,00) e il percepito (€ 4,65), maggiorata dei soli interessi dalla data di ciascun titolo e fino al soddisfo, e, a favore del loro difensore, del contributo unificato versato per il giudizio n. (rg) 6585/2017, con gli interessi dalla data della pubblicazione della sent. 7468/2024 fino al soddisfo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
In caso di decorso infruttuoso del predetto termine, su istanza dei ricorrenti, questo Tribunale nominerà un commissario ad acta al fine di provvedere in sostituzione dell’amministrazione intimata, a carico e spese di quest’ultima.
Quanto alla richiesta di corresponsione delle penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto che il Ministero dell’Interno ha dato prova delle iniziative assunte per ottemperare alla sentenza, questo Collegio non ritiene, allo stato, di addebitare alla resistente ulteriori somme a titolo sanzionatorio.
17. Considerato l’accoglimento solo parziale del ricorso per l’ottemperanza, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno a dare integrale esecuzione alla sentenza n. 7468/2024 di questo Tribunale, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;
- rigetta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino EP Lanzafame, Referendario
DA Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO