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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15727 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. VACATELLO ROCCO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 dall'avv. VACATELLO ROCCO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2025 e chiedevano Parte_1 CP_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Pozzuoli (NA) in data 6/9/2010. Aggiungevano che dalla loro unione era nata la figlia , nata a [...] il Per_1
9/2/2013. Rappresentavano che tra le parti era intervenuta separazione personale in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli il 10/3/2022, depositato il 21/3/2022 recante n. r.g.
27312/2021.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente, va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronunzia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato dell'estratto di matrimonio risulta invece contratto matrimonio civile e non concordatario.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pozzuoli -NA- dell'anno 2010, Parte I serie Atto n. 77, del 6/9/2010, ordinandone l'annotazione nei relativi Registri dello Stato Civile.
2. Dichiarare che la figlia minore e non autosufficiente , con abitazione e Persona_2 domicilio prevalente presso la madre in Napoli vico Caricatoio 23, sia affidata con affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione alternata presso le dimore degli stessi in tempi uguali come già da patti di separazione, con tempi di affidamento improntati alla massima flessibilità nel rispetto delle esigenze scolastiche della figlia minore.
3. I genitori, in maniera paritaria e alternandosi tra loro, vedranno rispettivamente e terranno con sé la figlia nei fine settimana dal venerdì dall'uscita di scuola e sino Per_1 alle 16 della domenica, così come anche nel giorno del mercoledì dall'uscita di scuola e sino al giovedì mattina quando si accompagnerà la figlia a scuola, così come e sempre alternandosi tra loro i coniugi faranno nelle festività e vigilie, per il Natale, il Capodanno, la Pasqua, il Lunedì in Albis, così come, sempre alternandosi tra loro, nei periodi feriali segnatamente nel mese di agosto per 15 giorni consecutivi.
4. I genitori potranno modificare tra loro con semplici accordi verbali detti tempi di frequentazione con la figlia minore.
5. Disporre che per il mantenimento della figlia minore il sig. CP_1 corrisponda alla sig.ra la somma di € 400,00 mensili, rivalutabile Parte_1
annualmente secondo istat, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche.
6. Recepire che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
2
7. I signori e prestano reciproco consenso al rilascio Parte_1 Parte_2
di passaporto.
8. Emanare ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e appaiono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a Pozzuoli (NA) il
06/09/2010 (atto n. 77, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 2010);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (Na) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Dott. Raffaele Sdino
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