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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 10002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10002 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 27071/2023 promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gian Giacomo Porro n. 15, presso lo studio dell'Avv. Daniele Umberto Santosuosso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti OPPONENTE contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Terni, Via Barbarasa n. 23 presso lo studio dell'Avv. Marco Franceschini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi pagina 1 di 9 integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con decreto ingiuntivo n. 6579/2023, questo Tribunale ha ingiunto a
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., il pagamento della Parte_1
somma di euro 49.618,10, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture fino all'effettivo pagamento, oltre spese di procedura e compensi, in favore di per il mancato Controparte_1
pagamento di una fornitura di energia elettrica da impianto fotovoltaico.
La ha spiegato opposizione al citato decreto Parte_1 ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e richiesta,: A) in via principale: - accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad , in quanto la relativa domanda è Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto;
- per l'effetto di quanto sopra , dichiarare nullo, annullare ovvero revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. B) in via subordinata: - in ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, dichiarare nullo, annullare ovvero revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e condannare l'odierna esponente a corrispondere ad , Controparte_1 un importo non maggiore di quello (a) risultante dalle tariffe previste dal contratto ove sussistente, ovvero (b) in ipotesi di sua assenza, pari al costo minimo dell'energia elettrica, in essere sul mercato ratione temporis, in entrambe le ipotesi previo effettivo accertamento della quantità di energia
pagina 2 di 9 elettrica eventualmente fornita e di quella eventualmente utilizzata dal
[...]
Con vittoria di competenze, onorari e spese di lite”. Parte_1
La società opponente deduceva che: 1) nelle singole fatture emesse dalla società opposta era indicato esclusivamente l'importo complessivo, senza alcun riferimento di dettaglio;
2) i valori dedotti in fattura non corrispondevano alla quantità di energia elettrica asseritamente fornita;
3) non vi era mai stata una fornitura atta a supportare gli importi richiesti dalla controparte;
4) non era mai stato sottoscritto alcun contratto con la società opposta;
5) non vi era alcun accordo tra le parti non solo in ordine alla effettuazione del servizio, ma anche a proposito del prezzo di cui si invocava il mancato pagamento.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare, verificato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 6579/23 per
l'importo indicato oltre interessi e spese. - in via principale e nel merito, accertata l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esistenza del credito per le ragioni dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel presente atto, condannare l'opposta, in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma oggetto di ingiunzione e/o quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia - oltre agli interessi ex D.lgs 231/02 dalle singole scadenze come da domanda;
- in via subordinata si chiede la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto per arricchimento senza giusta causa per l'avvenuto prelievo di energia elettrica dall'impianto di produzione della opposta. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese legali della procedura monitoria e del giudizio di opposizione anche con
pagina 3 di 9 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L'opposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, precisava che: 1) era proprietaria di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di la cui Pt_2 energia prodotta era stata fornita, fino a tutto l'anno 2021, alla Parte_1
, già Roma Gas;
2) la fornitura si era conclusa in data 31/12/2021, a
[...] seguito di recesso comunicato dalla stessa con pec del 3/09/2021; 3) fino alla cessazione del rapporto, la società opponente aveva beneficiato della fornitura;
4) nell'ultimo periodo la società opposta non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, senza addurre alcuna motivazione;
5) la contabilizzazione dell'energia fornita era avvenuta tramite lo scambio di informazioni tra le parti, anzi erano gli stessi uffici della società opponente che le avevano comunicato i consumi registrati al fine della emissione delle fatture;
6) prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, non erano mai state contestate le fatture trasmesse o le modalità di calcolo degli importi, a dimostrazione dell'assoluta strumentalità della proposta opposizione;
7) in data 1/03/2022, il suo amministratore aveva inviato a mezzo email all'amministratore della società opponente il file excel riepilogativo dell'energia fornita e degli importi, senza ricevere alcun riscontro.
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 22/12/2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6579/2023, che qui si intende riportata e confermata, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e veniva, infine, rinviato il giudizio all'udienza dell'11/04/2024 per l'esame delle istanze istruttorie, da svolgersi in modalità cartolare.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 22/05/2024, rilevata la natura documentale della controversia, veniva rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/01/2025, da svolgersi in modalità cartolare.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta e rilevato l'errore nell'individuazione del rito applicabile, con ordinanza del 9/01/2025, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 27/02/2025, da svolgersi in modalità cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 189, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
Con ordinanza del 27/02/2025, veniva trattenuta la causa in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, si deve ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e, istauratosi il contraddittorio a seguito di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. n. 17371/2003; Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto opposto ma la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003;
Cass. n. 6663/2002). Pertanto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, dovendosi, quindi, limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non pagina 5 di 9 l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dover dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez.
Un., 30/10/01, n. 13533).
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sulla base della documentazione in atti, deve riconoscersi che la CP_1 non ha sufficientemente dato prova dell'esistenza del rapporto
[...] contrattuale intercorso tra le parti, né, tantomeno, della fondatezza della pretesa creditoria. La società opposta si è, infatti, limitata a allegare le generiche fatture azionate nel giudizio monitorio, nonché alcune e-mail (cfr. docc. 3, 4 e 5 comparsa di costituzione) che, oltre a non essere riferite ai periodi di cui l'opposta lamenta il mancato pagamento per il servizio di fornitura erogato, presentano quale destinatario il sig. che, Persona_1 tuttavia, sia dalla visura della società (cfr. doc. 1 Parte_1 comparsa di costituzione), sia dalle dichiarazioni rese dalla società opponente e non contestate dall'opposta, non risulta che abbia avuto mai alcun ruolo all'interno della A ciò si aggiunge che non risulta in Parte_1 atti alcuna e-mail di risposta da parte del Sig. per conto della società Per_1 opponente, né alcun pagamento da parte della Parte_1 relativamente ai presunti precedenti consumi fatturati dalla Controparte_1 in virtù dell'asserito rapporto contrattuale.
Quanto alla comunicazione del 30/09/2021 (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione), con cui la avrebbe esercitato il suo diritto di Controparte_1 recesso dal contratto di fornitura, si evidenzia che non è presente in atti alcuna pagina 6 di 9 prova dell'avvenuta ricezione della stessa da parte della società opponente, quindi, la presente documentazione non può costituire prova della sussistenza del vincolo contrattuale.
L'unico documento prodotto dall'opposta dal quale poter desumere l'esistenza del rapporto contrattuale e la debenza delle somme ingiunte al pagamento sarebbe, quindi, la mail del 1/03/2022 (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione), con la quale la per mezzo del suo amministratore, avrebbe Controparte_1 provveduto a trasmettere all'amministratore unico della Parte_1 il file excel riepilogativo dell'energia fornita e dei relativi importi
[...] dovuti dalla società opponente. A tal riguardo, tuttavia, anche a voler seguire la tesi prospettata da parte opposta e quindi riconoscere, sulla base di tale esclusiva documentazione, l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, deve, in ogni caso, precisarsi che la predetta produzione documentale non appare sufficiente a giustificare l'emissione delle fatture azionate. Non è, infatti, possibile confrontare i consumi indicati nel file excel con quelli di cui alle fatture emesse, considerato che queste ultime risultano generiche e prive qualsiasi determinazione dalla quale poter dedurre le quantità di energia elettrica imputabili alla società opponente;
pertanto, sulla base della documentazione in atti sopra indicata, possono porsi a confronto solo i costi, che comunque sono stati quantificati unilateralmente dalla società opposta e non trovano alcun riscontro fattuale. Non risulta, infatti, alcuna determinazione espressa di prezzo e nessuna prova della conformità dei costi indicati con i prezzi di mercato regolarmente applicati dalla società opposta.
In ogni caso, anche volendo seguire questa linea interpretativa, che comunque non consentirebbe di imputare alla il pagamento Parte_1 delle fatture azionate, deve evidenziarsi che le somme indicate nelle fatture non corrispondono a quelle presenti nel file excel tramesso con e-mail del pagina 7 di 9 1/03/2022. La predetta difformità consente definitivamente di escludere che le fatture emesse dalla società opposta e dalla stessa azionate nel giudizio monitorio siano state determinate sulla base dei consumi indicati nel file allegato alla e-mail trasmessa dall'amministratore della CP_1 CP_1 all'amministratore della in data 1/3/2022. Parte_1
In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, in accoglimento dell'opposizione, deve dunque procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo n.
6579/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 3/04/2023.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 6579/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 3/04/2023;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore di in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 20/06/2025
Il Giudice Dott. Ettore Favara
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 27071/2023 promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gian Giacomo Porro n. 15, presso lo studio dell'Avv. Daniele Umberto Santosuosso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti OPPONENTE contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Terni, Via Barbarasa n. 23 presso lo studio dell'Avv. Marco Franceschini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi pagina 1 di 9 integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con decreto ingiuntivo n. 6579/2023, questo Tribunale ha ingiunto a
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., il pagamento della Parte_1
somma di euro 49.618,10, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture fino all'effettivo pagamento, oltre spese di procedura e compensi, in favore di per il mancato Controparte_1
pagamento di una fornitura di energia elettrica da impianto fotovoltaico.
La ha spiegato opposizione al citato decreto Parte_1 ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e richiesta,: A) in via principale: - accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad , in quanto la relativa domanda è Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto;
- per l'effetto di quanto sopra , dichiarare nullo, annullare ovvero revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. B) in via subordinata: - in ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, dichiarare nullo, annullare ovvero revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e condannare l'odierna esponente a corrispondere ad , Controparte_1 un importo non maggiore di quello (a) risultante dalle tariffe previste dal contratto ove sussistente, ovvero (b) in ipotesi di sua assenza, pari al costo minimo dell'energia elettrica, in essere sul mercato ratione temporis, in entrambe le ipotesi previo effettivo accertamento della quantità di energia
pagina 2 di 9 elettrica eventualmente fornita e di quella eventualmente utilizzata dal
[...]
Con vittoria di competenze, onorari e spese di lite”. Parte_1
La società opponente deduceva che: 1) nelle singole fatture emesse dalla società opposta era indicato esclusivamente l'importo complessivo, senza alcun riferimento di dettaglio;
2) i valori dedotti in fattura non corrispondevano alla quantità di energia elettrica asseritamente fornita;
3) non vi era mai stata una fornitura atta a supportare gli importi richiesti dalla controparte;
4) non era mai stato sottoscritto alcun contratto con la società opposta;
5) non vi era alcun accordo tra le parti non solo in ordine alla effettuazione del servizio, ma anche a proposito del prezzo di cui si invocava il mancato pagamento.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare, verificato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 6579/23 per
l'importo indicato oltre interessi e spese. - in via principale e nel merito, accertata l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esistenza del credito per le ragioni dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel presente atto, condannare l'opposta, in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma oggetto di ingiunzione e/o quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia - oltre agli interessi ex D.lgs 231/02 dalle singole scadenze come da domanda;
- in via subordinata si chiede la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto per arricchimento senza giusta causa per l'avvenuto prelievo di energia elettrica dall'impianto di produzione della opposta. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese legali della procedura monitoria e del giudizio di opposizione anche con
pagina 3 di 9 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L'opposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, precisava che: 1) era proprietaria di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di la cui Pt_2 energia prodotta era stata fornita, fino a tutto l'anno 2021, alla Parte_1
, già Roma Gas;
2) la fornitura si era conclusa in data 31/12/2021, a
[...] seguito di recesso comunicato dalla stessa con pec del 3/09/2021; 3) fino alla cessazione del rapporto, la società opponente aveva beneficiato della fornitura;
4) nell'ultimo periodo la società opposta non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, senza addurre alcuna motivazione;
5) la contabilizzazione dell'energia fornita era avvenuta tramite lo scambio di informazioni tra le parti, anzi erano gli stessi uffici della società opponente che le avevano comunicato i consumi registrati al fine della emissione delle fatture;
6) prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, non erano mai state contestate le fatture trasmesse o le modalità di calcolo degli importi, a dimostrazione dell'assoluta strumentalità della proposta opposizione;
7) in data 1/03/2022, il suo amministratore aveva inviato a mezzo email all'amministratore della società opponente il file excel riepilogativo dell'energia fornita e degli importi, senza ricevere alcun riscontro.
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 22/12/2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6579/2023, che qui si intende riportata e confermata, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e veniva, infine, rinviato il giudizio all'udienza dell'11/04/2024 per l'esame delle istanze istruttorie, da svolgersi in modalità cartolare.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 22/05/2024, rilevata la natura documentale della controversia, veniva rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/01/2025, da svolgersi in modalità cartolare.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta e rilevato l'errore nell'individuazione del rito applicabile, con ordinanza del 9/01/2025, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 27/02/2025, da svolgersi in modalità cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 189, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
Con ordinanza del 27/02/2025, veniva trattenuta la causa in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, si deve ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e, istauratosi il contraddittorio a seguito di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. n. 17371/2003; Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto opposto ma la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003;
Cass. n. 6663/2002). Pertanto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, dovendosi, quindi, limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non pagina 5 di 9 l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dover dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez.
Un., 30/10/01, n. 13533).
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sulla base della documentazione in atti, deve riconoscersi che la CP_1 non ha sufficientemente dato prova dell'esistenza del rapporto
[...] contrattuale intercorso tra le parti, né, tantomeno, della fondatezza della pretesa creditoria. La società opposta si è, infatti, limitata a allegare le generiche fatture azionate nel giudizio monitorio, nonché alcune e-mail (cfr. docc. 3, 4 e 5 comparsa di costituzione) che, oltre a non essere riferite ai periodi di cui l'opposta lamenta il mancato pagamento per il servizio di fornitura erogato, presentano quale destinatario il sig. che, Persona_1 tuttavia, sia dalla visura della società (cfr. doc. 1 Parte_1 comparsa di costituzione), sia dalle dichiarazioni rese dalla società opponente e non contestate dall'opposta, non risulta che abbia avuto mai alcun ruolo all'interno della A ciò si aggiunge che non risulta in Parte_1 atti alcuna e-mail di risposta da parte del Sig. per conto della società Per_1 opponente, né alcun pagamento da parte della Parte_1 relativamente ai presunti precedenti consumi fatturati dalla Controparte_1 in virtù dell'asserito rapporto contrattuale.
Quanto alla comunicazione del 30/09/2021 (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione), con cui la avrebbe esercitato il suo diritto di Controparte_1 recesso dal contratto di fornitura, si evidenzia che non è presente in atti alcuna pagina 6 di 9 prova dell'avvenuta ricezione della stessa da parte della società opponente, quindi, la presente documentazione non può costituire prova della sussistenza del vincolo contrattuale.
L'unico documento prodotto dall'opposta dal quale poter desumere l'esistenza del rapporto contrattuale e la debenza delle somme ingiunte al pagamento sarebbe, quindi, la mail del 1/03/2022 (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione), con la quale la per mezzo del suo amministratore, avrebbe Controparte_1 provveduto a trasmettere all'amministratore unico della Parte_1 il file excel riepilogativo dell'energia fornita e dei relativi importi
[...] dovuti dalla società opponente. A tal riguardo, tuttavia, anche a voler seguire la tesi prospettata da parte opposta e quindi riconoscere, sulla base di tale esclusiva documentazione, l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, deve, in ogni caso, precisarsi che la predetta produzione documentale non appare sufficiente a giustificare l'emissione delle fatture azionate. Non è, infatti, possibile confrontare i consumi indicati nel file excel con quelli di cui alle fatture emesse, considerato che queste ultime risultano generiche e prive qualsiasi determinazione dalla quale poter dedurre le quantità di energia elettrica imputabili alla società opponente;
pertanto, sulla base della documentazione in atti sopra indicata, possono porsi a confronto solo i costi, che comunque sono stati quantificati unilateralmente dalla società opposta e non trovano alcun riscontro fattuale. Non risulta, infatti, alcuna determinazione espressa di prezzo e nessuna prova della conformità dei costi indicati con i prezzi di mercato regolarmente applicati dalla società opposta.
In ogni caso, anche volendo seguire questa linea interpretativa, che comunque non consentirebbe di imputare alla il pagamento Parte_1 delle fatture azionate, deve evidenziarsi che le somme indicate nelle fatture non corrispondono a quelle presenti nel file excel tramesso con e-mail del pagina 7 di 9 1/03/2022. La predetta difformità consente definitivamente di escludere che le fatture emesse dalla società opposta e dalla stessa azionate nel giudizio monitorio siano state determinate sulla base dei consumi indicati nel file allegato alla e-mail trasmessa dall'amministratore della CP_1 CP_1 all'amministratore della in data 1/3/2022. Parte_1
In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, in accoglimento dell'opposizione, deve dunque procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo n.
6579/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 3/04/2023.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 6579/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 3/04/2023;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore di in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 20/06/2025
Il Giudice Dott. Ettore Favara
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9