Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06421/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6421 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Antognetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 2024 (K10/-OMISSIS-), notificato in data 29 aprile 2024, con cui è stata respinta l’istanza presentata in data 22 luglio 2021 dalla ricorrente per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 L. 05 febbraio 1992 n. 91;
della presupposta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i. del 27.06.2023 prot. N. K10/-OMISSIS- (allegato 2) con cui il Ministero dell’Interno riportando precedenti penali del coniuge della istante (OK OK) prospettava un respingimento della domanda di concessione di cittadinanza italiana, e d’uopo concedendo termine di gg. 10 per trasmissioni di eventuali deduzioni e/o osservazioni anche corredate da documentazione;
di qualsiasi altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale in rapporto eziologico con il decreto reiettivo in epigrafe come in appresso dedotti e illustrati, con ogni consequenziale effetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa AN GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 22 luglio 2021.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. 4 aprile 2024 ha respinto la domanda dell’interessato, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, essendo emersi nel corso dell’attività istruttoria svolta dalle competenti autorità elementi di controindicazione di carattere penale a carico del coniuge convivente della richiedente:
“ - 19/10/2011 sentenza per patteggiamento del G.I.P. del Tribunale di La Spezia irrevocabile il 19/11/2011, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, art. 73 d.p.r.309/1990, il 25/03/2015 dichiarata estinta la pena per esito positivo della messa alla prova;
-13/07/2016 sentenza per patteggiamento del G.I.P. del Tribunale di La Spezia irrevocabile il 16/03/2017 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, art. 73 c. I d.p.r.309/1990, cessione illecita di sostanze stupefacenti, art. 73 c. 5 d.p.r.309/1990, e resistenza a pubblico ufficiale, art. 337 c.p.;
-12/12/2017 sentenza per patteggiamento del G.I.P. del Tribunale di La Spezia irrevocabile il 01/03/2018, per cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 c. 5 d.p.r.309/1990, in periodi diversi, per cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 c. 5 d.p.r.309/1990, in periodi diversi, per cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 c. 5 d.p.r.309/1990, in periodi diversi;
- 27/11/2018 decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, cumulo delle pene, il 20/11/2019 con ordinanza del 20/11/2019 dichiarata estinta la pena per esito positivo della messa alla prova ”.
III. – La ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia con il presente strumento di gravame, affidato ai seguenti motivi di ricorso:
- Violazione e/o falsa – erronea applicazione degli artt. 3-10- e 10 bis legge 241/90 e smi - correlati all’art. 97 Cost. – eccesso di potere per apparenza e/o carenza motivazionale , per asserita omessa valutazione degli apporti forniti dalla stessa in sede procedimentale;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. 91/1992 – Violazione e falsa applicazione art. 27 Cost. correlato all’art. 97 Cost. - Eccesso di potere per manifesto difetto istruttorio e procedimentale – assoluta carenza motivazionale – illogicità e ingiustizia manifesta , essendo la richiedente soggetto incensurato, destinataria di alcuna segnalazione di reato, che nei quattro anni, dal 2015 al 2019, di esecuzione pena detentiva del coniuge ha svolto un ruolo determinante e sintomatico di un perfetto innesto nella comunità nazionale, sia per la preziosa contribuzione al mantenimento della famiglia, sia fungendo da supporto per il coniuge nel completo recupero della grave crisi personale, tanto da far ottenere a questi l'autorizzazione dal Tribunale di Sorveglianza all'affidamento in prova con l’espletamento del lavoro presso la ditta edile avviata dalla stessa istante (nominata invero affidataria del condannato).
IV. - Il Ministero dell’interno per resistere al ricorso, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – Con ordinanza collegiale n. 3560/2025 è stata respinta la domanda di misure cautelari.
VI. - All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria difensive e documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
II. – Si controverte intorno alla legittimità del d.m. 4 aprile 2024, con cui il Ministero dell’interno ha respinto la domanda di cittadinanza della ricorrente, a causa della complessa situazione penale del coniuge seguente (ricostruita sulla base degli elementi istruttori contrari forniti dalle competenti Prefettura e Questura rispettivamente in data 02/12/2022 e 27/09/2022):
“ -19/10/2011 sentenza per patteggiamento del G.I.P. del Tribunale di La Spezia irrevocabile il 19/11/2011, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, art. 73 d.p.r.309/1990, il 25/03/2015 dichiarata estinta la pena per esito positivo della messa alla prova;
-13/07/2016 sentenza per patteggiamento del G.I.P. del Tribunale di La Spezia irrevocabile il 16/03/2017 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, art. 73 c. I d.p.r.309/1990, cessione illecita di sostanze stupefacenti, art. 73 c. 5 d.p.r.309/1990, e resistenza a pubblico ufficiale, art. 337 c.p.;
-12/12/2017 sentenza per patteggiamento del G.I.P. del Tribunale di La Spezia irrevocabile il 01/03/2018, per cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 c. 5 d.p.r.309/1990, in periodi diversi, per cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 c. 5 d.p.r.309/1990, in periodi diversi, per cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 c. 5 d.p.r.309/1990, in periodi diversi;
-27/11/2018 decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, cumulo delle
pene, il 20/11/2019 con ordinanza del 20/11/2019 dichiarata estinta la pena per esito positivo della
messa alla prova ”.
III. – Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la lesione delle proprie prerogative partecipative, per avere, a suo dire, l’Autorità procedente omesso di valutare le osservazioni trasmesse in riscontro al preavviso di rigetto.
Il Collegio ritiene che la doglianza deve essere disattesa.
Al riguardo, invero, si rileva, sul piano formale, che l’assunto di parte attrice è espressamente smentito da quanto precisato nelle premesse motivazionali (“ ESAMINATE le osservazioni pervenute mediante legale via pec in data 26/09/2023, in cui si sostiene che la richiedente è ben integrata in Italia e che il coniuge con l’esito positivo della messa alla prova dimostra di aver cambiato ”), sul piano sostanziale e nel merito, che gli apporti forniti dal privato, per quanto sarà diffusamente precisato infra , sono stati correttamente ritenuti non dirimenti ai fini della concessione dell’ambito status .
IV. – Con il secondo motivo di ricorso viene contestata la valutazione di merito che ha condotto alla reiezione dello status alla ricorrente, che è incensurata e non è mai stata destinataria di segnalazioni di reato per comportamenti denotanti uno scarso grado di integrazione sociale e ha concorso al recupero del coniuge, autorizzato dal Tribunale di Sorveglianza all'affidamento in prova con l’espletamento del lavoro presso la ditta edile avviata dalla stessa istante (nominata, quindi, affidataria del condannato).
Il Collegio, di contro, ritiene che l’operato della p.a. sia immune dai vizi dedotti dalla richiedente la cittadinanza quanto alla rilevanza attribuita nell’ambito del procedimento concessorio al comportamento del marito, agendo l’autorità pubblica in sede di scrutino della meritevolezza dello status in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale si deve valutare anche l’area della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità, sulla condotta di vita, sul nucleo familiare e i legami affettivi del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che in futuro emerga un pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato.
Invero, all’autorità procedente si richiede di estendere la valutazione circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta anche al nucleo familiare (cfr. Cons. Stato, sez. I, n. 2674/2018; Id., sez. I, n. 2660/2017, secondo cui la concessione della particolare capacità connessa allo status di cittadino impone che “ si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo dell’apporto lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso. E in tale ottica, non può ritenersi censurabile l’estensione della valutazione anzidetta al nucleo familiare ”).
D'altronde, come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. Sez. I ter n. 13300 del 10.012.2020; Sez II quater n. 1840 del 2.2.2015), la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fa sì che possano essere presi in considerazione dall’amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti, riguardanti l’istante, ritenuti indicativi della sua effettiva e piena integrazione.
I comportamenti anche penalmente rilevanti dei familiari di primo grado, specie quando si tratta di familiari conviventi, dunque possono essere considerati al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana, in quanto indicativi della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive.
Ebbene, malgrado l’assenza di pregiudizi in capo all’aspirante cittadina, è da considerare non irragionevole la rilevanza attribuita dall’amministrazione procedente al rapporto di parentela stabile e al legame affettivo. La rilevanza attribuita al rapporto di parentela stabile e al legame affettivo, peraltro, è già stata oggetto di pronuncia da parte di questo Tribunale, che ha ritenuto “[i] due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono… elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati ” (Tar Lazio, sez. I ter, n. 13300/2020; V bis, n. 16216/2022), in quanto suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare, per mere ragioni affettive, comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica.
Nel merito della determinazione della p.a. di attribuire in sede di formulazione del giudizio di idoneità della ricorrente rilevanza alla situazione penale del marito, si evidenzia che questi è risultato interessato da una molteplicità di fatti penalmente rilevanti, integranti una fattispecie di particolare gravità ( detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti ), posti in essere lungo un arco temporale molto ampio, che rilevano una costante e ininterrotta inclinazione del soggetto a violare norme del codice penale durante la complessiva permanenza sul territorio nazionale italiano, indicativa di una mancata adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento e delle regole di civile convivenza da parte dell’interessato, oltre che dell’intero nucleo familiare (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, 3673/2023, che in ordine ad un analogo provvedimento di reiezione dello status ad una straniera a causa di plurimi elementi di controindicazione di natura penale emersi sul conto del marito ha affermato: “ Per completezza va rilevato che tale episodio, che già di per sé solo giustificherebbe il diniego della cittadinanza, è stato peraltro correttamente apprezzato, al fine di esprimere il giudizio globale sull’interessato, non in un’ottica atomistica, in base al disvalore del solo fatto in sé considerato, bensì nell’ambito di un giudizio bensì nell’interrelazione reciproca con gli altri addebiti, … che, concorrono a definire il quadro dell’indole dell’autore … . Si tratta di elementi che, nel loro combinato disposto, sono stati apprezzati come indicatori di mancata integrazione sociale da parte di un soggetto che, con diversi episodi, distribuiti in un prolungato periodo di tempo (dal 1996 al 2005), aveva già rivelato sia all’interno della famiglia che fuori, un’indole violenta, irrispettosa confronti delle Istituzioni, e soprattutto la scarsa attitudine al rispetto di beni fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati, in particolare dei prossimi congiunti ”).
Una condotta di vita caratterizzata dalla continua tensione continua a violare le regole di civile convivenza di un familiare convivente, parente stretto, non può non ripercuotersi negativamente sul percorso di integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare e conseguentemente sul giudizio prognostico di ottimale inserimento che l’autorità procedente deve formulare in ordine all’aspirante cittadino, membro di detto nucleo familiare.
Quindi, il Collegio, anche di contro le doglianze della parte sulla mancata valutazione degli argomenti formulati in riscontro al preavviso di diniego, ritiene che le innumerevoli condotte contestate al coniuge convivente siano state legittimamente ponderate al fine della valutazione del livello di integrazione del nucleo familiare, nonché in generale ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadina, senza contare la possibilità dell'acquisto della cittadinanza per effetto della cittadinanza del coniuge ovvero dei benefici in favore dei familiari conviventi previsti dal legislatore.
In altre parole, il diniego adottato, lungi peraltro dal violare il principio della personalità della responsabilità penale, vista la limitazione dei relativi effetti al piano amministrativo, si innesta sul pericolo di danno alla comunità nazionale in conseguenza dell’applicazione dei benefici ai parenti del cittadino, ed in particolare al coniuge, che diventa inespellibile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c) e 30, comma 1, lett. c) del d. lgs. 25.07.1998, n. 286, a norma del quale gli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana non sono soggetti ad espulsione e possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari - e soggetto al più favorevole regime giuridico previsto per la richiesta di cittadinanza iure matrimonii (in questo senso nel provvedimento si precisa “ che nel caso di specie non si intende estendere alla richiedente le conseguenze penali dei reati commessi dal coniuge, ma impedire che la concessione della cittadinanza, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano, possa comunque recare danno alla comunità nazionale (T.A.R. Lazio, sez. V bis, sentenza del 17/01/2022 n. 3018) ”).
Sulla scorta dei testé richiamati argomenti è possibile dunque vanificare il tentativo di invocare il principio delle responsabilità personale e di introdurre categorie logiche d’origine penalistica in sede di valutazione della correttezza del giudizio negativo sulla meritevolezza dello status dell’istante formulato dalla p.a., i cui effetti sono limitati al piano amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 316/2023: “ Con il diniego della cittadinanza l’amministrazione non ha esteso al richiedente le conseguenze penali dei reati commessi da un membro del nucleo familiare, ma ha ritenuto di non potere escludere che i significativi precedenti penali dei figli siano indicativi di una situazione di insufficiente integrazione del nucleo familiare nella collettività nazionale e di una situazione di probabile rischio di conseguenze dannose per la stessa collettività ”; Tar Lazio, sez. V bis, n. 3673/2023 citata: “ il richiamo al principio della “responsabilità personale” risulta inconferente in quanto nel contenzioso sulla cittadinanza non viene in considerazione solo la condotta del richiedente, ma anche quella dell’intero nucleo familiare, apprezzato in un’ottica oggettiva, tenendo conto delle conseguenze negative che dalla “infelice” concessione della cittadinanza deriverebbero per l’intera collettività (la cui salvaguardia costituisce una finalità di valore preminente rispetto all’aspirazione dell’istante a prendere parte alla vita politica nazionale dato che questo è, in sostanza, il quid pluris conferito con il provvedimento di naturalizzazione) ”] .
Dunque, nel caso di specie, la pluralità di gravi pregiudizi penali a carico del marito della ricorrente afferisce a una fattispecie di particolare gravità ( detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti ) - che, come precisato nel provvedimento avversato, “ desta particolare allarme sociale, in quanto colpisce beni giuridici primari riconosciuti e tutelati dalla Costituzione nei confronti di tutte le persone, quale la salute dei cittadini nonché la sicurezza pubblica ” - e riguarda, peraltro, condotte temporalmente collocabili in epoche diverse, ivi compreso il c.d. “periodo di osservazione”, l’arco temporale, coincidente con il decennio antecedente la domanda, assunto dalla giurisprudenza prevalente quale periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione dell’aspirante cittadino: cfr., ex pluris , Parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 635/2022; Tar Lazio, sez. V bis, n. n. 10363/2024). Ciò conduce a ritenere che il quadro complessivo, emergente dalla riconducibilità in capo al coniuge dell’istante di una pluralità di condotte indicative di una inclinazione a violare norme a fondamento del nostro sistema giuridico e della sicurezza pubblica, hanno condivisibilmente indotto l’autorità procedente ad escludere l’opportunità di concedere uno status giuridico irreversibile quale la cittadinanza, che postula non soltanto l’interesse da parte del richiedente e il suo inserimento nella collettività che lo ospita ma anche un interesse da parte di quest’ultima ad accogliere lo stesso (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013: Sez. V bis, n. 11825/2023; n. 23880/2024; n. 12287/2025: “ A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini ”).
V. - Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui la ricorrente neppure contesta la sussistenza, a prescindere dall’evoluzione della vicenda processuale penale e dall’intervenuto provvedimento della competente autorità giudiziaria di messa alla prova e dalla cessazione della pena visto che, in ragione del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, non è predicabile un’elisione automatica del carattere sintomatico del fatto posto in essere nello specifico procedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Peraltro, l’istante neanche offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
VI. - Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
VII. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA TT, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
AN GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GI | IA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.