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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2263/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Vai Iannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2908/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE n. SENTENZA 2908/2023 SEZ.1 CGTCZ SENTENZA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Catanzaro, Ufficio Tributi, con il provvedimento n. 2539 del 12/12/2022, ritualmente notificato, ha intimato al sig. Ricorrente_1 il pagamento di una somma pari ad € 141,67 a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno di imposta 2017,oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica per un importo complessivo dell'atto pari ad € 197,00, poiché, da accertamenti esperiti risultava che il ricorrente non aveva provveduto ad assolvere le obbligazioni tributarie previste per la suddetta tassa. Il ricorso è stato accolto con compensazione delle spese.
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente relativamente alla statuizione sullespese
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'art. 92 c.p.c., c. 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità.. Non è corretto ravvisare l'esistenza di ragioni legittimanti la compensazione delle spese, con una formula del tutto generica ("la complessità della causa"). Tale principio è stato statuito dalla recentissima ordinanza del 15 giugno 2017 n. 14969 della Corte di Cassazione. Possono farsi rientrare nel concetto di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa;
l'obiettiva controvertibilità delle questioni;
la novità delle questioni di diritto trattate;
la dubbiezza della lite;
il mutamento di giurisprudenza nel corso del processo su questioni di particolare complessità; la mancanza di una consolidata giurisprudenza;
la peculiarità del rapporto giuridico controverso richiedente delle questioni interpretative. Nel caso de quo non vi è stata reciproca soccombenza, essendo stata integralmente accolto il ricorso proposto e la sentenza impugnata non esplicita i giusti motivi per la compensazione.
Ma vi e' dippiu'. Tutti i documenti decisivi ai fini della decisione e prodotti nel giudizio, erano già stati resi disponibili alla pubblica amministrazione nella fase di autotutela e comunque, tutti dati gia' in possesso della p,a,, quali residenza, titolo di proprieta' e situazione personale dei genitori.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 20598 del 30/07/2008, Rv. 604398-01, hanno affermato che "Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare ll regolazione delle esemplificativo – nel caso in cui sì dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà dì accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero,ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali."
Sulla scorta di detta pronuncia, il successivo orientamento della giurisprudenza di legittimità, pacificamente ritiene che nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 15, comma l, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai procedimenti instaurati dopo il l° marzo
2006, si applica l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione emendata dall'art. 2, comma l, lett a), della legge n. 263 del 2005, sicché la compensazione delle spese richiede la concorrenza di "altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione", che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto, accertata l illegittimità della richiesta .
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello per cui in riforma parziale della sentenza di primo grado condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233,00 per il processo di primo grado e di euro
233,00 per il processo di appello oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se rischiesta.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2263/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Vai Iannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2908/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE n. SENTENZA 2908/2023 SEZ.1 CGTCZ SENTENZA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Catanzaro, Ufficio Tributi, con il provvedimento n. 2539 del 12/12/2022, ritualmente notificato, ha intimato al sig. Ricorrente_1 il pagamento di una somma pari ad € 141,67 a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno di imposta 2017,oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica per un importo complessivo dell'atto pari ad € 197,00, poiché, da accertamenti esperiti risultava che il ricorrente non aveva provveduto ad assolvere le obbligazioni tributarie previste per la suddetta tassa. Il ricorso è stato accolto con compensazione delle spese.
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente relativamente alla statuizione sullespese
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'art. 92 c.p.c., c. 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità.. Non è corretto ravvisare l'esistenza di ragioni legittimanti la compensazione delle spese, con una formula del tutto generica ("la complessità della causa"). Tale principio è stato statuito dalla recentissima ordinanza del 15 giugno 2017 n. 14969 della Corte di Cassazione. Possono farsi rientrare nel concetto di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa;
l'obiettiva controvertibilità delle questioni;
la novità delle questioni di diritto trattate;
la dubbiezza della lite;
il mutamento di giurisprudenza nel corso del processo su questioni di particolare complessità; la mancanza di una consolidata giurisprudenza;
la peculiarità del rapporto giuridico controverso richiedente delle questioni interpretative. Nel caso de quo non vi è stata reciproca soccombenza, essendo stata integralmente accolto il ricorso proposto e la sentenza impugnata non esplicita i giusti motivi per la compensazione.
Ma vi e' dippiu'. Tutti i documenti decisivi ai fini della decisione e prodotti nel giudizio, erano già stati resi disponibili alla pubblica amministrazione nella fase di autotutela e comunque, tutti dati gia' in possesso della p,a,, quali residenza, titolo di proprieta' e situazione personale dei genitori.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 20598 del 30/07/2008, Rv. 604398-01, hanno affermato che "Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare ll regolazione delle esemplificativo – nel caso in cui sì dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà dì accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero,ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali."
Sulla scorta di detta pronuncia, il successivo orientamento della giurisprudenza di legittimità, pacificamente ritiene che nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 15, comma l, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai procedimenti instaurati dopo il l° marzo
2006, si applica l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione emendata dall'art. 2, comma l, lett a), della legge n. 263 del 2005, sicché la compensazione delle spese richiede la concorrenza di "altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione", che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto, accertata l illegittimità della richiesta .
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello per cui in riforma parziale della sentenza di primo grado condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233,00 per il processo di primo grado e di euro
233,00 per il processo di appello oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se rischiesta.