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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8742/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Luca Spanò ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio, sito in Catania via Cibele n. 73, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Raimund Bauer, d'intesa con l'avv. Pier Luigi P.IVA_1
Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale distrettuale, sito in
Catania piazza della Repubblica, 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 19.09.2024, ha impugnato Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. Ol-000488923, notificata in data 06.08.2024, con la quale l' gli CP_1
ha intimato di pagare per l'anno 2017 la somma di € 361,55 a titolo di sanzione amministrativa, per l'asserita violazione dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638, e ss.mm.ii..
A sostegno dell'incoata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa avanzata dall'ente previdenziale, il difetto di motivazione del titolo opposto nonché l'illegittimità della procedura di iscrizione a ruolo dei presunti contributi vantati dall' , atteso che la scadenza dei termini di cui all'art. CP_1
25 del d.lgs. n. 46/1999 determina la decadenza di quest'ultimo dalla facoltà di avvalersi dello strumento del recupero mediante ruolo.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto di “… dichiarare che l' non è creditore nei CP_1
(suoi) confronti … della somma complessiva richiesta di € 361,21 … revocare l'ordinanza- ingiunzione sopra indicata. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi al(l') … avvocato”.
In data 3.02.2025 si è costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo CP_1
telematico memoria difensiva con la quale, dopo essersi soffermato ad esaminare la natura del giudizio de quo e del provvedimento opposto ed aver sollecitato la verifica dell'ammissibilità dell'opposizione, in sintesi, ha dedotto:
- che non è fondata l'eccezione inerente i presunti vizi di inesistenza /nullità di notifica degli atti di accertamento e contestazione prodromici alle ordinanze ingiunzione, per l'avvenuta rituale notifica di essi;
- che l'illecito in esame trae origine dai DM10 trasmessi dal ricorrente senza che sia stato provato il pagamento della contribuzione scaturente dal trattamento retributivo in essi dichiarato dalla parte datoriale in favore di lavoratori, restando irrilevante che il trasgressore abbia commesso l'illecito in assenza di dolo specifico, in quanto l'illecito in parola resta comunque concretizzato con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute e nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito nel corso di una grave crisi finanziaria o, ancora, che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni;
come, parimenti, è irrilevante il fatto che l'impresa possa essere stata sottoposta a procedura concorsuale e sin anche l'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse;
Pagina 2 - che la notifica dell'accertamento della violazione ha interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione che, peraltro, resta sospeso per la durata del termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione) di cui all'articolo 2, comma 1-quater, del d.l. n. 463/1983 ed altresì per tutto il periodo di sospensione di cui all'articolo 103 comma-6 bis del d.l. 17.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24.04.2020 n. 27 (rectius 23 febbraio 2020 - 31 maggio 2020);
- che, inoltre, non trova applicazione il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della l.
24.11.1981 n. 689 in quanto, trattandosi di materia interamente regolata dalla normativa speciale di cui al d.lgs. 15.01.2016 n. 8, quest'ultima prevale sulla disposizione di carattere generale e comunque l'inosservanza di siffatto termine non è sanzionato da decadenza;
- che, nella specie, il termine di cui al richiamato art. 14 neppure può ritenersi decorso non essendo coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma deve essere individuato avendo riguardo ai tempi occorrenti per svolgere tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano lo stesso fatto illecito;
- che nella specie l'autore dell'illecito non ha contestato, con valide allegazioni e prove, il fatto storico dell'obiettiva commissione dell'illecito stesso, il quale perciò può considerarsi accertato a norma dell'art.115 c.p.c., con ogni conseguenza in ordine all'inescusabilità ed imputabilità dell'omissione stessa ex art.3 legge n.689/1981;
- che l'eccepito difetto di motivazione è infondato in quanto l'ordinanza ingiunzione è completa e fa riferimento puntuale agli atti di accertamento presupposti, la cui notifica è stata ritualmente provata, sicché il dovere di motivare è soddisfatto per relationem allorquando il provvedimento richiama altro atto che contenga esplicita motivazione;
- che l'ammontare della sanzione comminata è conforme alla disciplina di settore, essendo stato emessa in aderenza ai criteri dettati dall'art. 11 della l. n. 689/1981, dando rilevo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e, in questa prospettiva, assumendo rilievo la volontà implicitamente espressa dal ricorrente di non svolgere alcuna azione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- che, in ogni caso, l'ammontare delle sanzioni comminate è stato emesso in conformità al disposto dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla l. n. 85/2023.
Pagina 3 Conseguentemente, l'ente previdenziale ha testualmente chiesto “-in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs.
n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica delle ordinanze ingiunzioni opposte e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze ingiunzioni opposte e dichiarandone l'esecutorietà; - Con il favore di spese e compensi di lite”.
Con provvedimento del 17.01.2025 la presente controversia è stata assegnata a questo giudice a seguito del trasferimento del precedente istruttore presso altro Ufficio;
quindi, istruita con l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti e, all'udienza del 14.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Sul piano fattuale, va osservato che con i provvedimenti impugnati è stata comminata una sanzione amministrativa per violazioni di cui all'“articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)”.
In assorbente rispetto ad ogni altra statuizione, va rilevato che l'art. 35 della l. n.689/1981 stabilisce che “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e
Pagina 4 settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili …”.
A norma dell'art. 22 del citato d.lgs. n.689/1981, l'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1.09.2011 n. 150 a tenore del quale “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Le Sezioni Unite, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale della sospensione dei termini di cui all'art. 3 della l. n.742/1969, hanno sottolineato che nelle controversie in cui si discute di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o causalmente legate agli obblighi contributivi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, che affianca alla finalità preventiva e comminatoria della sanzione, una finalità più propriamente recuperatoria, che si riverbera sulla posizione giuridica del lavoratore e sorregge la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969.
Da questo punto di vista, in particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “…
Appare giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato, e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardano omissioni contributive.
La L. n. 689 del 1981, art. 35, non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 34 e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale disposizione con il
D.Lgs. n. 150 del 2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma nella parte in cui mantiene la detta distinzione.
7.2. La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti, come opportunamente evidenziato dal Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, dall'altro, il pagamento dei contributi non versati. Si fa così più evidente il legame con il rapporto di lavoro e più avvertita
l'esigenza di tutela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica, ove si consideri che l'inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore alla
Pagina 5 integrità della sua posizione previdenziale.
7.3. Non è in discussione l'autonomia del rapporto oggetto del giudizio di opposizione, che vede come uniche parti l'amministrazione previdenziale e il datore di lavoro, rispetto al rapporto contrattuale che intercorre tra datore e lavoratore: può darsi ormai come acquisito il concetto che il rapporto giuridico previdenziale non è un rapporto unico, cosiddetto trilatero tra i diversi soggetti coinvolti - soggetto assicuratore, soggetto assicurato, soggetto assicurante
-, bensì una pluralità di rapporti bilaterali (v. Cass. Sez. Un. 17/1/2003, n. 683; Cass.
14/2/2014, n. 3491), e tra questi vi è quello che vede per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nella loro interezza e delle sanzioni connesse alle violazioni addebitate.
Ciò altro non è che il riflesso della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo (Cass. Sez. Un. 683/2003, cit., ed ivi ulteriori richiami).
Anche in tali controversie, quindi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, né si attenua la finalità general preventiva e comminatoria della sanzione, ma accanto ad essa si pone anche una finalità più propriamente recuperatoria, che non può non riverberarsi anche sulla posizione giuridica del lavoratore. E ciò quand'anche la contribuzione omessa o controversa sia irrilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale, o quest'ultima non sia ancora esigibile.
… Le peculiarità di queste controversie sorreggono dunque la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1.
Si tratta di una opzione che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la Corte costituzionale, con le ordinanze n. 61 del 1985 e n.
61 del 1992 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 742 del 1969, art. 3, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria della L.
n. 742 del 1969, art. 3, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. …” (v. in motivazione, Cass. Sez. Unite 29.01.2021 n. 2145).
Ebbene, nella fattispecie concreta, è provato documentalmente –oltre che riconosciuto dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo- che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata
Pagina 6 giorno 6.08.2024, laddove l'atto di opposizione avverso tale provvedimento è stato depositato in data 19.09.2024 e, dunque, ben oltre il termine di trenta giorni fissato dal comma 6 dell'art. 6 del d.lgs. n.150/2011.
A norma del successivo comma 10 lett. a) dell'art. 6 del d.lgs. n.150/2011 “Alla prima udienza, il giudice: quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza” e, per l'effetto, resta adottata in dispositivo statuizione conforme.
Le spese processuali restano regolate secondo il criterio della soccombenza e, perciò, poste a carico della parte ricorrente e, in concreto, liquidate in favore dell' avendo riguardo alla CP_1
natura ed al valore della causa, tenendo conto che il procedimento si è arrestato alla fase iniziale, senza che sia stata svolta la fase istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA inammissibile l'opposizione
CONDANNA al pagamento delle spese processuali a favore dell' Parte_1 CP_1
che liquida in euro 250,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie ed oneri accessori come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 15.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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