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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/10/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5524/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
PELLEGRITI, nel cui studio in Adrano ha eletto domicilio, via Gesù e Maria, 11
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/6/2024, la ricorrente deduceva di aver lavorato dal 2014 al 2020 alle dipendenze dell'azienda agricola “ , con sede in Adrano, contrada Mandropero e, Controparte_2
precisamente, per 10 giorni nell'anno 2014, per 94 giorni nell'anno 2015, per un giorno nell'anno 2016, per 51 giorni nell'anno 2017, per 70 giorni nell'anno 2018, per 28 giorni nell'anno 2019 e per
64 giorni nell'anno 2020, come bracciante agricolo addetto alla lavorazione di prodotti ortofrutticoli.
Rilevava che fra la stessa e la società suindicata vi fosse stato un rapporto di lavoro subordinato e produceva a comprova dello stesso i modelli CUD, gli Unilav e le buste paga.
Rilevava che, tuttavia, con note emesse dall' di Catania le fosse stato comunicato il CP_1
disconoscimento del rapporto di lavoro per tutti gli anni indicati.
Eccepiva l'illegittimità dei suddetti provvedimenti in quanto non preceduti da alcuna comunicazione preliminare inerente l'avvio del procedimento nonchè per difetto di motivazione, stante l'omessa indicazione dell'autorità dinanzi alla quale impugnarli e del termine entro cui poter proporre impugnazione e il generico riferimento ad accertamenti ispettivi dell' , eseguiti peraltro a CP_1
distanza di tempo rispetto all'epoca della cessazione dell'attività lavorativa. Rilevava che detti provvedimenti, in quanto privi dei requisiti indicati, fossero inidonei a far decorrere i termini per impugnarli.
Nel merito eccepiva l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento, assumendo che il rapporto di lavoro fosse realmente esistito nella forma del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
e ciò nonostante l'irregolare corresponsione della retribuzione. Rilevava di aver proposto ricorsi amministrativi avverso i suddetti provvedimenti che erano stati definiti dall' di Catania in data CP_1
14/2/2024.
In definitiva, chiedeva che fosse ritenuto e dichiarato che la stessa, negli anni dal 2014 al 2020, avesse prestato attività di lavoro subordinato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda indicata,
per i periodi e le giornate indicate, dichiarando pertanto sussistente il dedotto rapporto di lavoro e,
dunque, il proprio diritto ad essere reiscritta nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli del comune di residenza, ordinando all' di provvedere in tal senso. Chiedeva, altresì, che fossero ritenuti e CP_1
dichiarati nulli e privi di motivazione i provvedimenti di cancellazione impugnati e che, dunque,
fossero ritenuti inidonei a far decorrere il termine per la loro impugnazione. In via subordinata,
chiedeva che detti provvedimenti, in quanto illegittimi, fossero annullati e che la stessa fosse dichiarata non tenuta a restituire all' le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione, CP_1
stante la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato de quo. In via istruttoria infine chiedeva di essere ammessa alla prova per testi.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . CP_1
L'ente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22
D.L. n. 7/70, convertito con mod. nella legge 83/70, sostenendo che fosse decorso il termine di 120
giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento definitivo di cancellazione dagli elenchi. Deduceva pertanto la definitività dei provvedimenti impugnati al momento del deposito del ricorso introduttivo, con la conseguenza che non potesse farsi luogo all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola in favore della ricorrente. Nel merito deduceva che detta ultima fosse stata cancellata dagli elenchi anagrafici degli o.t.d. per gli anni in questione all'esito degli accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022008209/DDL del 27/6/2023 elevato nei confronti della ditta , in Controparte_3
seno al quale fossero state raccolte le dichiarazioni dell'amministratore della società, signor Persona_2
, e dei lavoratori. Si riportava al contenuto del suddetto verbale, premettendo che la società
[...]
in questione, costituita in data 9/9/2010, risultasse essere iscritta presso la sezione speciale della
C.C.I.A.A. dal 21/9/2010 con la qualifica di impresa agricola, avente ad oggetto l'attività di
“commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi”. Rilevava che in data 22/2/2021 fosse stata trasmessa all' l'ultima denuncia aziendale telematica con la quale la società aveva dichiarato di CP_1
aver cessato l'attività agricola e che, dal 2011 al 2020, la medesima avesse effettuato comunicazioni obbligatorie di assunzione di operai a tempo determinato, denunciando un certo numero di lavoratori per un certo numero di giornate, con le relative retribuzioni. Osservava inoltre che, dall'esame degli archivi dell'Amministrazione Finanziaria, la società fosse risultata ancora attiva come impresa commerciale e che avesse sempre presentato il modello IVA per gli anni d'imposta dal 2010 al 2021.
Ciò premesso, rilevava che le indagini svolte sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori, dei documenti esibiti e dell'utilizzo delle banche dati dell' avessero evidenziato delle criticità che CP_1 avevano condotto all'annullamento totale o parziale delle giornate lavorative di undici operai agricoli di sesso femminile, fra cui la ricorrente. Evidenziava la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla stessa (veniva erroneamente riportata la dichiarazione di altra lavoratrice, signora ) che Persona_3
avevano condotto all'annullamento di tutte le giornate di lavoro agricolo denunciate a mezzo DMAG
trimestrali nei mesi da settembre a dicembre degli anni dal 2014 al 2020. Rilevava che dette giornate fossero state attribuite in maniera indebita, denunciate al fine di lucrare sul percepimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla tipologia di lavoro (indennità di disoccupazione,
indennità di malattia, assegni familiari, etc.) e che l'annullamento avesse coinvolto tutti gli operai di sesso femminile indicati in dettaglio, per anno e per mese, nell'ALLEGATO 1 “Elenco soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento parziale/totale delle giornate lavorative”, facente parte integrante del verbale di accertamento. Evidenziava l'efficacia probatoria privilegiata del suddetto verbale che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., faceva piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza nonché circa la provenienza del documento dal pubblico ufficiale. Evidenziava inoltre l'antieconomicità dell'attività e la mancanza del sinallagma contrattuale, stante il riscontrato divario tra il volume d'affari dichiarato dalla ditta e il costo del personale per tutti gli anni in contestazione. Evidenziava, ancora, il riscontro della mancata corresponsione della retribuzione ai presunti lavoratori, come risultante dalla contabilità
aziendale, osservando che, in seguito a dette incongruenze, si fosse proceduto alla cancellazione delle giornate. Dal punto di vista probatorio, contestava la richiesta di prova per testi formulata da parte ricorrente, da ritenere superflua oltre che generica e valutativa, e rilevava che gravasse sulla stessa,
ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti della propria pretesa.
Rilevava il mancato assolvimento nella specie del suddetto onere probatorio, dovendosi ritenere privi di pregio i documenti di provenienza del datore di lavoro, quale soggetto interessato e coinvolto negli accertamenti ispettivi. Concludeva osservando che non fossero stati provati nella specie gli elementi sintomatici della subordinazione. Chiedeva pertanto, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande proposte e la conferma dei provvedimenti di disconoscimento e di cancellazione impugnati;
si opponeva all'ammissione della prova per testi siccome inammissibile ed inconducente e chiedeva di essere ammesso alla prova testimoniale con gli ispettori verbalizzanti.
La ricorrente depositava note di trattazione con le quali evidenziava la tempestività del ricorso,
proposto nel rispetto del termine di 120 giorni dalla definizione del procedimento amministrativo, e insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 26/11/2024 venivano rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ritenute irrilevanti e inconducenti.
Da ultimo, con ordinanza del 18/4/2025, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 27 ottobre 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Procedendo, innanzitutto, all'esame della documentazione allegata, si evidenzia la produzione dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali;
detti provvedimenti sono relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020 e sono stati tutti impugnati con ricorsi amministrativi del 25/1/2024 (cfr. ricevute in atti).
Con decreto n. 27 del 14/2/2024, l' ha rigettato i suddetti ricorsi sulla base del disconoscimento CP_1
delle giornate avvenuto in seguito ad accertamento ispettivo eseguito nei confronti dell'azienda
[...]
e, dunque, in seguito a verbale n. 2022008209 DDL del 27/6/2023 con il quale era Controparte_2
stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato per mancanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 2094 c.c.
CP_ Risultano versate in atti anche le note del 15/1/2024, aventi ad oggetto l'“Accertamento delle somme indebitamente percepite su prestazione di disoccupazione agricola”, con le quali l'ente previdenziale ha tentato di comunicare alla ricorrente che, in seguito a verifiche, fosse emerso che la stessa avesse ricevuto, relativamente agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, dei pagamenti non dovuti sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA per gli importi ivi indicati, per la seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale
assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi” e, in alternativa,
per la seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed
eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti in mancanza del requisito della prevalenza di
attività agricola nel biennio”.
Dall'esame degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate si evince che dette note non sono state recapitate per “indirizzo insufficiente”.
Ciò posto, alla luce della documentazione dianzi esaminata, l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, sollevata dall' , deve ritenersi infondata. CP_1
L'art.22 del D.L. 3/2/1970, n. 7, convertito nella legge 11/3/1970, n. 83 dispone che “contro i
provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di
diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120
giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La Corte di Cassazione ha affermato che il suddetto termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 L. n. 533 del 1973 (cfr. fra le tante,
Cass. 21/4/2001 n. 5942; 8/11/2003 n. 16803; 10/8/2004 n. 15460, 18/5/2005 n. 10393; 6/7/2009 n.
15813).
Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione dei termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Anche la Giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni sospetto di illegittimità costituzionale della previsione normativa in esame.
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, in caso di presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal decreto legislativo 11/8/1993, n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il suindicato termine di 120 giorni decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dal citato art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (Cass. Sez. Lav. 16/1/2007, n. 813; Cass. 27/12/2011, n. 29070).
In caso invece di mancata presentazione del ricorso amministrativo, l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal suddetto D.Lgs.
n. 375 del 1993, art. 11, per la presentazione del primo dei due previsti ricorsi amministrativi.
A chiarimento, si precisa che il citato art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 (di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della legge n. 421/92) prevede che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro la decisione della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Si evidenzia che l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 luglio 1995 ed ha trasferito le sue funzioni ed il suo personale all' ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze. CP_1
In definitiva, il lavoratore agricolo avverso ogni provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali
(accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla competente autorità
CP_ amministrativa (inizialmente SCAU ed oggi ed in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego o dall'inutile decorso del termine ultimo per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria.
Al riguardo, si precisa che il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai “provvedimenti
definitivi adottati in applicazione del presente decreto” deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi, perché
non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del citato art. 11 D.Lgs. n. 375 del 1993 (Cass. Sez. lavoro, n.
813/2007; Cass. Sez. lavoro, 5/6/2009 n. 13092; Cass. Sez. lavoro, 19/7/2011, n. 15785). Detta ultima disposizione, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art. 17 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo
– attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto.
Venendo al caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio risulta depositato nel rispetto del suddetto termine decadenziale.
Si osserva che i provvedimenti di disconoscimento delle giornate recano tutti la data del 26/9/2023
(dagli atti non si evince la data di notifica degli stessi). Avverso detti provvedimenti la ricorrente ha proposto ricorsi amministrativi del 25/1/2024 (cfr. ricevute dei ricorsi in atti), i quali sono stati tutti rigettati con decreto n. 27 del 14/2/2024. Entro l'ulteriore termine di trenta giorni (15/3/2024) la ricorrente avrebbe potuto proporre ricorsi di secondo grado, non proposti i quali, è dallo spirare di tale ultimo termine che decorre quello di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria. Detto
termine scadeva dunque il 13/7/2024, con la conseguenza che la ricorrente, provvedendo al deposito del ricorso in data 7/6/2024, non può ritenersi decaduta dal diritto di promuovere l'azione giudiziaria;
le domande dalla stessa formulate vanno pertanto dichiarate ammissibili.
Nel merito, tuttavia, dette domande devono ritenersi infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei
lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che
in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto
dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. sez. lav.
12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n. 14296).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli
elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero
minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale
presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli
elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai
fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in
particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al
semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione
probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. sez. lav., 20/3/2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, non si ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda agricola sopra indicata;
non vi è prova,
infatti, dei caratteri tipici della subordinazione né di quegli elementi c.d. “sintomatici”, che consentono quantomeno di poter presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), limitandosi ad affermare di aver lavorato per un certo numero di giornate per ogni anno, alle dipendenza dell'impresa indicata in atti “ , con sede in Adrano, contrada Mandropero s.n.c. Controparte_2
La ricorrente ha inoltre versato in atti documentazione (cfr. modelli CUD, Unilav e buste paga)
proveniente sostanzialmente dalla predetta impresa e relativa al rapporto di lavoro in questione che,
come meglio verrà precisato, riveste scarso valore probatorio, limitandosi ad articolare una prova per testi alquanto generica.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
(cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non appare sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle
dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda)
- rivestono carattere relativo e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Va, inoltre, evidenziata l'inammissibilità della prova orale dedotta, tenuto conto della genericità delle circostanze formulate, incapaci di per sé di comprovare la sussistenza del rapporto per cui è
intervenuto il disconoscimento.
Parimenti la documentazione prodotta (consistente in modelli CUD, Unilav e buste paga) non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa, per le anomalie evidenziate nel verbale di accertamento in atti, nemmeno oggetto di generica contestazione da parte della ricorrente. Orbene, in generale, si ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la documentazione di formazione CP_1
unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, peraltro, come si evince dagli accertamenti ispettivi, diversi elementi depongono per l'inattendibilità della documentazione rilasciata dall'impresa ove parte ricorrente asserisce di avere prestato attività lavorativa.
Ed invero, dalle indagini, eseguite prevalentemente sulla base delle dichiarazioni raccolte, sono emerse criticità che hanno condotto all'annullamento totale o parziale delle giornate lavorative di undici operai agricoli di sesso femminile, fra cui la ricorrente. In particolare, le dichiarazioni rese dalle lavoratrici sono risultate contraddittorie fra esse. Venendo in particolare a quanto dichiarato dalla ricorrente, signora , gli ispettori hanno Parte_1
evidenziato elementi di contraddittorietà.
Posto che la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato, nel 2020, soltanto in magazzino per il confezionamento delle arance, nel periodo da gennaio a giugno, insieme agli altri operai, quasi tutti della famiglia dette dichiarazioni sono apparse contrastanti con quelle rese dalla dipendente Parte_1
, la quale ha affermato che, nel medesimo anno (2020), tutti loro parenti avessero Testimone_1
invece lavorato per la raccolta dell'uva, nei mesi da settembre a dicembre.
Gli ispettori hanno inoltre evidenziato che le dichiarazioni rese dalla ricorrente -secondo cui, nei mesi da gennaio a giugno, avesse lavorato insieme ai parenti in magazzino per il confezionamento delle arance e, nei mesi da settembre a dicembre, si fosse occupata della raccolta dell'uva, e ciò per ciascun anno in contestazione- mal si conciliassero con quanto dichiarato da alcuni operai “di lungo corso”
che avevano lavorato ininterrottamente dal 2011 al 2022 per entrambe le due aziende della famiglia
( e la Pellegriti Fruit s.r.l.), lavorando presso i terreni dell'agrigentino. Parte_1 Controparte_2
Detti operai hanno infatti affermato che nelle operazioni di “raccolta” e di sistemazione dell'uva nelle cassette non avesse mai lavorato alcuna donna, in quanto sia la raccolta, sia la spampinatura e sia
l'ingabbiettamento li avessero sempre eseguiti loro operai uomini e direttamente sui vigneti (cfr. pag.
18 e 19 del verbale ispettivo).
In seno al verbale, gli ispettori hanno pertanto precisato che proprio detti elementi di contraddizione li avessero condotti all'annullamento di tutte le giornate di lavoro agricolo denunciate dalla ditta per la ricorrente nei mesi da settembre a dicembre degli anni dal 2014 al 2020, in quanto ritenute attribuite in maniera indebita, denunciate al solo fine di conseguire le prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla tipologia di lavoro.
Detto annullamento, totale o parziale, ha riguardato le giornate lavorative denunciate all' tramite CP_1
DMAG trimestrali per tutti gli operai di sesso femminile indicati in dettaglio nell'allegato 1 “Elenco
soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento parziale/totale delle giornate lavorative”, quale parte integrante del verbale di accertamento. Altro elemento di criticità emerso dall'ispezione è rappresentato dall'assenza di prova circa la corresponsione della retribuzione ai presunti lavoratori, secondo quanto risultante dalla contabilità
aziendale.
In definitiva, gli elementi sopra evidenziati fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà dei rapporti di lavoro denunziati e dunque del rapporto di lavoro in CP_4
esame e, in ogni caso, rendono del tutto inattendibile la documentazione rilasciata dal datore di lavoro.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato, in quanto privo di sufficienti allegazioni e di idoneo corredo probatorio.
Vanno dunque rigettate la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune
di Adrano per le giornate indicate negli anni dal 2014 al 2020 nonchè la domanda subordinata di annullamento dei provvedimenti di cancellazione impugnati.
Deve, infine, ritenersi l'infondatezza dei rilievi inerenti al difetto di motivazione dei provvedimenti medesimi, in quanto contenenti l'espressa indicazione dell'Organo davanti al quale poter proporre ricorso amministrativo (Commissione CISOA) e il termine entro cui proporlo (30 giorni dalla notifica), tanto che la ricorrente è stata in grado di procedere in tal senso. Quanto all'eccepita necessità
di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, si osserva che è proprio la notifica del provvedimento di disconoscimento che segna l'inizio del procedimento, in quanto solo a seguito dei ricorsi amministrativi previsti dall'ordinamento tale disconoscimento può dirsi definitivo.
Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata e delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 27 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5524/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
PELLEGRITI, nel cui studio in Adrano ha eletto domicilio, via Gesù e Maria, 11
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/6/2024, la ricorrente deduceva di aver lavorato dal 2014 al 2020 alle dipendenze dell'azienda agricola “ , con sede in Adrano, contrada Mandropero e, Controparte_2
precisamente, per 10 giorni nell'anno 2014, per 94 giorni nell'anno 2015, per un giorno nell'anno 2016, per 51 giorni nell'anno 2017, per 70 giorni nell'anno 2018, per 28 giorni nell'anno 2019 e per
64 giorni nell'anno 2020, come bracciante agricolo addetto alla lavorazione di prodotti ortofrutticoli.
Rilevava che fra la stessa e la società suindicata vi fosse stato un rapporto di lavoro subordinato e produceva a comprova dello stesso i modelli CUD, gli Unilav e le buste paga.
Rilevava che, tuttavia, con note emesse dall' di Catania le fosse stato comunicato il CP_1
disconoscimento del rapporto di lavoro per tutti gli anni indicati.
Eccepiva l'illegittimità dei suddetti provvedimenti in quanto non preceduti da alcuna comunicazione preliminare inerente l'avvio del procedimento nonchè per difetto di motivazione, stante l'omessa indicazione dell'autorità dinanzi alla quale impugnarli e del termine entro cui poter proporre impugnazione e il generico riferimento ad accertamenti ispettivi dell' , eseguiti peraltro a CP_1
distanza di tempo rispetto all'epoca della cessazione dell'attività lavorativa. Rilevava che detti provvedimenti, in quanto privi dei requisiti indicati, fossero inidonei a far decorrere i termini per impugnarli.
Nel merito eccepiva l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento, assumendo che il rapporto di lavoro fosse realmente esistito nella forma del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
e ciò nonostante l'irregolare corresponsione della retribuzione. Rilevava di aver proposto ricorsi amministrativi avverso i suddetti provvedimenti che erano stati definiti dall' di Catania in data CP_1
14/2/2024.
In definitiva, chiedeva che fosse ritenuto e dichiarato che la stessa, negli anni dal 2014 al 2020, avesse prestato attività di lavoro subordinato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda indicata,
per i periodi e le giornate indicate, dichiarando pertanto sussistente il dedotto rapporto di lavoro e,
dunque, il proprio diritto ad essere reiscritta nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli del comune di residenza, ordinando all' di provvedere in tal senso. Chiedeva, altresì, che fossero ritenuti e CP_1
dichiarati nulli e privi di motivazione i provvedimenti di cancellazione impugnati e che, dunque,
fossero ritenuti inidonei a far decorrere il termine per la loro impugnazione. In via subordinata,
chiedeva che detti provvedimenti, in quanto illegittimi, fossero annullati e che la stessa fosse dichiarata non tenuta a restituire all' le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione, CP_1
stante la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato de quo. In via istruttoria infine chiedeva di essere ammessa alla prova per testi.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . CP_1
L'ente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22
D.L. n. 7/70, convertito con mod. nella legge 83/70, sostenendo che fosse decorso il termine di 120
giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento definitivo di cancellazione dagli elenchi. Deduceva pertanto la definitività dei provvedimenti impugnati al momento del deposito del ricorso introduttivo, con la conseguenza che non potesse farsi luogo all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola in favore della ricorrente. Nel merito deduceva che detta ultima fosse stata cancellata dagli elenchi anagrafici degli o.t.d. per gli anni in questione all'esito degli accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022008209/DDL del 27/6/2023 elevato nei confronti della ditta , in Controparte_3
seno al quale fossero state raccolte le dichiarazioni dell'amministratore della società, signor Persona_2
, e dei lavoratori. Si riportava al contenuto del suddetto verbale, premettendo che la società
[...]
in questione, costituita in data 9/9/2010, risultasse essere iscritta presso la sezione speciale della
C.C.I.A.A. dal 21/9/2010 con la qualifica di impresa agricola, avente ad oggetto l'attività di
“commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi”. Rilevava che in data 22/2/2021 fosse stata trasmessa all' l'ultima denuncia aziendale telematica con la quale la società aveva dichiarato di CP_1
aver cessato l'attività agricola e che, dal 2011 al 2020, la medesima avesse effettuato comunicazioni obbligatorie di assunzione di operai a tempo determinato, denunciando un certo numero di lavoratori per un certo numero di giornate, con le relative retribuzioni. Osservava inoltre che, dall'esame degli archivi dell'Amministrazione Finanziaria, la società fosse risultata ancora attiva come impresa commerciale e che avesse sempre presentato il modello IVA per gli anni d'imposta dal 2010 al 2021.
Ciò premesso, rilevava che le indagini svolte sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori, dei documenti esibiti e dell'utilizzo delle banche dati dell' avessero evidenziato delle criticità che CP_1 avevano condotto all'annullamento totale o parziale delle giornate lavorative di undici operai agricoli di sesso femminile, fra cui la ricorrente. Evidenziava la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla stessa (veniva erroneamente riportata la dichiarazione di altra lavoratrice, signora ) che Persona_3
avevano condotto all'annullamento di tutte le giornate di lavoro agricolo denunciate a mezzo DMAG
trimestrali nei mesi da settembre a dicembre degli anni dal 2014 al 2020. Rilevava che dette giornate fossero state attribuite in maniera indebita, denunciate al fine di lucrare sul percepimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla tipologia di lavoro (indennità di disoccupazione,
indennità di malattia, assegni familiari, etc.) e che l'annullamento avesse coinvolto tutti gli operai di sesso femminile indicati in dettaglio, per anno e per mese, nell'ALLEGATO 1 “Elenco soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento parziale/totale delle giornate lavorative”, facente parte integrante del verbale di accertamento. Evidenziava l'efficacia probatoria privilegiata del suddetto verbale che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., faceva piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza nonché circa la provenienza del documento dal pubblico ufficiale. Evidenziava inoltre l'antieconomicità dell'attività e la mancanza del sinallagma contrattuale, stante il riscontrato divario tra il volume d'affari dichiarato dalla ditta e il costo del personale per tutti gli anni in contestazione. Evidenziava, ancora, il riscontro della mancata corresponsione della retribuzione ai presunti lavoratori, come risultante dalla contabilità
aziendale, osservando che, in seguito a dette incongruenze, si fosse proceduto alla cancellazione delle giornate. Dal punto di vista probatorio, contestava la richiesta di prova per testi formulata da parte ricorrente, da ritenere superflua oltre che generica e valutativa, e rilevava che gravasse sulla stessa,
ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti della propria pretesa.
Rilevava il mancato assolvimento nella specie del suddetto onere probatorio, dovendosi ritenere privi di pregio i documenti di provenienza del datore di lavoro, quale soggetto interessato e coinvolto negli accertamenti ispettivi. Concludeva osservando che non fossero stati provati nella specie gli elementi sintomatici della subordinazione. Chiedeva pertanto, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande proposte e la conferma dei provvedimenti di disconoscimento e di cancellazione impugnati;
si opponeva all'ammissione della prova per testi siccome inammissibile ed inconducente e chiedeva di essere ammesso alla prova testimoniale con gli ispettori verbalizzanti.
La ricorrente depositava note di trattazione con le quali evidenziava la tempestività del ricorso,
proposto nel rispetto del termine di 120 giorni dalla definizione del procedimento amministrativo, e insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 26/11/2024 venivano rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ritenute irrilevanti e inconducenti.
Da ultimo, con ordinanza del 18/4/2025, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 27 ottobre 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Procedendo, innanzitutto, all'esame della documentazione allegata, si evidenzia la produzione dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali;
detti provvedimenti sono relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020 e sono stati tutti impugnati con ricorsi amministrativi del 25/1/2024 (cfr. ricevute in atti).
Con decreto n. 27 del 14/2/2024, l' ha rigettato i suddetti ricorsi sulla base del disconoscimento CP_1
delle giornate avvenuto in seguito ad accertamento ispettivo eseguito nei confronti dell'azienda
[...]
e, dunque, in seguito a verbale n. 2022008209 DDL del 27/6/2023 con il quale era Controparte_2
stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato per mancanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 2094 c.c.
CP_ Risultano versate in atti anche le note del 15/1/2024, aventi ad oggetto l'“Accertamento delle somme indebitamente percepite su prestazione di disoccupazione agricola”, con le quali l'ente previdenziale ha tentato di comunicare alla ricorrente che, in seguito a verifiche, fosse emerso che la stessa avesse ricevuto, relativamente agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, dei pagamenti non dovuti sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA per gli importi ivi indicati, per la seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale
assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi” e, in alternativa,
per la seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed
eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti in mancanza del requisito della prevalenza di
attività agricola nel biennio”.
Dall'esame degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate si evince che dette note non sono state recapitate per “indirizzo insufficiente”.
Ciò posto, alla luce della documentazione dianzi esaminata, l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, sollevata dall' , deve ritenersi infondata. CP_1
L'art.22 del D.L. 3/2/1970, n. 7, convertito nella legge 11/3/1970, n. 83 dispone che “contro i
provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di
diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120
giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La Corte di Cassazione ha affermato che il suddetto termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 L. n. 533 del 1973 (cfr. fra le tante,
Cass. 21/4/2001 n. 5942; 8/11/2003 n. 16803; 10/8/2004 n. 15460, 18/5/2005 n. 10393; 6/7/2009 n.
15813).
Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione dei termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Anche la Giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni sospetto di illegittimità costituzionale della previsione normativa in esame.
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, in caso di presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal decreto legislativo 11/8/1993, n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il suindicato termine di 120 giorni decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dal citato art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (Cass. Sez. Lav. 16/1/2007, n. 813; Cass. 27/12/2011, n. 29070).
In caso invece di mancata presentazione del ricorso amministrativo, l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal suddetto D.Lgs.
n. 375 del 1993, art. 11, per la presentazione del primo dei due previsti ricorsi amministrativi.
A chiarimento, si precisa che il citato art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 (di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della legge n. 421/92) prevede che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro la decisione della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Si evidenzia che l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 luglio 1995 ed ha trasferito le sue funzioni ed il suo personale all' ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze. CP_1
In definitiva, il lavoratore agricolo avverso ogni provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali
(accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla competente autorità
CP_ amministrativa (inizialmente SCAU ed oggi ed in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego o dall'inutile decorso del termine ultimo per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria.
Al riguardo, si precisa che il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai “provvedimenti
definitivi adottati in applicazione del presente decreto” deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi, perché
non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del citato art. 11 D.Lgs. n. 375 del 1993 (Cass. Sez. lavoro, n.
813/2007; Cass. Sez. lavoro, 5/6/2009 n. 13092; Cass. Sez. lavoro, 19/7/2011, n. 15785). Detta ultima disposizione, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art. 17 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo
– attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto.
Venendo al caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio risulta depositato nel rispetto del suddetto termine decadenziale.
Si osserva che i provvedimenti di disconoscimento delle giornate recano tutti la data del 26/9/2023
(dagli atti non si evince la data di notifica degli stessi). Avverso detti provvedimenti la ricorrente ha proposto ricorsi amministrativi del 25/1/2024 (cfr. ricevute dei ricorsi in atti), i quali sono stati tutti rigettati con decreto n. 27 del 14/2/2024. Entro l'ulteriore termine di trenta giorni (15/3/2024) la ricorrente avrebbe potuto proporre ricorsi di secondo grado, non proposti i quali, è dallo spirare di tale ultimo termine che decorre quello di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria. Detto
termine scadeva dunque il 13/7/2024, con la conseguenza che la ricorrente, provvedendo al deposito del ricorso in data 7/6/2024, non può ritenersi decaduta dal diritto di promuovere l'azione giudiziaria;
le domande dalla stessa formulate vanno pertanto dichiarate ammissibili.
Nel merito, tuttavia, dette domande devono ritenersi infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei
lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che
in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto
dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. sez. lav.
12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n. 14296).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli
elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero
minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale
presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli
elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai
fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in
particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al
semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione
probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. sez. lav., 20/3/2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, non si ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda agricola sopra indicata;
non vi è prova,
infatti, dei caratteri tipici della subordinazione né di quegli elementi c.d. “sintomatici”, che consentono quantomeno di poter presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), limitandosi ad affermare di aver lavorato per un certo numero di giornate per ogni anno, alle dipendenza dell'impresa indicata in atti “ , con sede in Adrano, contrada Mandropero s.n.c. Controparte_2
La ricorrente ha inoltre versato in atti documentazione (cfr. modelli CUD, Unilav e buste paga)
proveniente sostanzialmente dalla predetta impresa e relativa al rapporto di lavoro in questione che,
come meglio verrà precisato, riveste scarso valore probatorio, limitandosi ad articolare una prova per testi alquanto generica.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
(cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non appare sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle
dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda)
- rivestono carattere relativo e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Va, inoltre, evidenziata l'inammissibilità della prova orale dedotta, tenuto conto della genericità delle circostanze formulate, incapaci di per sé di comprovare la sussistenza del rapporto per cui è
intervenuto il disconoscimento.
Parimenti la documentazione prodotta (consistente in modelli CUD, Unilav e buste paga) non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa, per le anomalie evidenziate nel verbale di accertamento in atti, nemmeno oggetto di generica contestazione da parte della ricorrente. Orbene, in generale, si ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la documentazione di formazione CP_1
unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, peraltro, come si evince dagli accertamenti ispettivi, diversi elementi depongono per l'inattendibilità della documentazione rilasciata dall'impresa ove parte ricorrente asserisce di avere prestato attività lavorativa.
Ed invero, dalle indagini, eseguite prevalentemente sulla base delle dichiarazioni raccolte, sono emerse criticità che hanno condotto all'annullamento totale o parziale delle giornate lavorative di undici operai agricoli di sesso femminile, fra cui la ricorrente. In particolare, le dichiarazioni rese dalle lavoratrici sono risultate contraddittorie fra esse. Venendo in particolare a quanto dichiarato dalla ricorrente, signora , gli ispettori hanno Parte_1
evidenziato elementi di contraddittorietà.
Posto che la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato, nel 2020, soltanto in magazzino per il confezionamento delle arance, nel periodo da gennaio a giugno, insieme agli altri operai, quasi tutti della famiglia dette dichiarazioni sono apparse contrastanti con quelle rese dalla dipendente Parte_1
, la quale ha affermato che, nel medesimo anno (2020), tutti loro parenti avessero Testimone_1
invece lavorato per la raccolta dell'uva, nei mesi da settembre a dicembre.
Gli ispettori hanno inoltre evidenziato che le dichiarazioni rese dalla ricorrente -secondo cui, nei mesi da gennaio a giugno, avesse lavorato insieme ai parenti in magazzino per il confezionamento delle arance e, nei mesi da settembre a dicembre, si fosse occupata della raccolta dell'uva, e ciò per ciascun anno in contestazione- mal si conciliassero con quanto dichiarato da alcuni operai “di lungo corso”
che avevano lavorato ininterrottamente dal 2011 al 2022 per entrambe le due aziende della famiglia
( e la Pellegriti Fruit s.r.l.), lavorando presso i terreni dell'agrigentino. Parte_1 Controparte_2
Detti operai hanno infatti affermato che nelle operazioni di “raccolta” e di sistemazione dell'uva nelle cassette non avesse mai lavorato alcuna donna, in quanto sia la raccolta, sia la spampinatura e sia
l'ingabbiettamento li avessero sempre eseguiti loro operai uomini e direttamente sui vigneti (cfr. pag.
18 e 19 del verbale ispettivo).
In seno al verbale, gli ispettori hanno pertanto precisato che proprio detti elementi di contraddizione li avessero condotti all'annullamento di tutte le giornate di lavoro agricolo denunciate dalla ditta per la ricorrente nei mesi da settembre a dicembre degli anni dal 2014 al 2020, in quanto ritenute attribuite in maniera indebita, denunciate al solo fine di conseguire le prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla tipologia di lavoro.
Detto annullamento, totale o parziale, ha riguardato le giornate lavorative denunciate all' tramite CP_1
DMAG trimestrali per tutti gli operai di sesso femminile indicati in dettaglio nell'allegato 1 “Elenco
soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento parziale/totale delle giornate lavorative”, quale parte integrante del verbale di accertamento. Altro elemento di criticità emerso dall'ispezione è rappresentato dall'assenza di prova circa la corresponsione della retribuzione ai presunti lavoratori, secondo quanto risultante dalla contabilità
aziendale.
In definitiva, gli elementi sopra evidenziati fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà dei rapporti di lavoro denunziati e dunque del rapporto di lavoro in CP_4
esame e, in ogni caso, rendono del tutto inattendibile la documentazione rilasciata dal datore di lavoro.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato, in quanto privo di sufficienti allegazioni e di idoneo corredo probatorio.
Vanno dunque rigettate la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune
di Adrano per le giornate indicate negli anni dal 2014 al 2020 nonchè la domanda subordinata di annullamento dei provvedimenti di cancellazione impugnati.
Deve, infine, ritenersi l'infondatezza dei rilievi inerenti al difetto di motivazione dei provvedimenti medesimi, in quanto contenenti l'espressa indicazione dell'Organo davanti al quale poter proporre ricorso amministrativo (Commissione CISOA) e il termine entro cui proporlo (30 giorni dalla notifica), tanto che la ricorrente è stata in grado di procedere in tal senso. Quanto all'eccepita necessità
di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, si osserva che è proprio la notifica del provvedimento di disconoscimento che segna l'inizio del procedimento, in quanto solo a seguito dei ricorsi amministrativi previsti dall'ordinamento tale disconoscimento può dirsi definitivo.
Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata e delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 27 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio