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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 3 dicembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2374 Registro Generale Lavoro dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Paolo Pizzuti e Gennaro Ilias Vigliotti,
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 870/2023 del 26.7.2023
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17.62019, ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
chiedendo al Tribunale di accertare in suo favore lo svolgimento senza soluzione di Parte_1 continuità a partire dal 27.12.2005 di mansioni riconducibili al IV livello CCNL Logistica Unic-
Fast/Confsal applicato;
lo svolgimento, altresì, dal 15.5.2017 al 31.07.2018 di 2 ore di lavoro straordinario in media ogni giorno;
l'illegittimità del provvedimento di sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione datato 13.8.2018; per l'effetto, ha chiesto condannarsi la al Parte_1
1 pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal mese di settembre 2018 sino al deposito del ricorso, nonché di una somma di € a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita degli ammortizzatori sociali, ed infine della somma di € 34.228,00 per differenze retributive a vario titolo rivendicate, con vittoria di spese, da distrarsi.
A sostegno della domanda, il ha dedotto: di lavorare sin dal dicembre 2005 quale CP_1 socio lavoratore alle dipendenze della in qualità di operaio di magazzino e con Pt_1 inquadramento al IV livello del CCNL suindicato, successivamente integrato dal Contratto collettivo aziendale stipulato il 28.4.2017; di aver lavorato sempre il lunedì dalle 5:00 alle 14:30 con mezz'ora di pausa pranzo, dal martedì al venerdì dalle 6:00 alle 14:30 e il sabato dalle 6:00 alle 14:30, oltre una domenica al mese dalle 7:00 alle 13:00; di aver svolto mansioni di ufficio e di carrellista, alternandosi dal 2014 con il collega di essersi assentato per malattia a seguito di un malore sul Controparte_2 lavoro in data 14.4.2018, e di essere stato dichiarato in data 18.7.2018 “non idoneo temporaneamente alla mansione”; di aver ricevuto in data 1.8.2018 consegna a mano di una comunicazione di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con effetto a partire dal successivo 13 agosto;
di aver offerto al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa in vista dello svolgimento di altra mansione compatibile con la limitazione funzionale accertata;
di essersi visto rifiutare l'offerta e di non essere stato retribuito come dovuto.
La ha resistito al ricorso, contestando quanto dedotto dal Parte_1 CP_1 producendo un verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 15.5.2017, deducendo che il lavoratore si era dimesso il 30.9.2019, e chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ogni domanda del con riguardo CP_1 al periodo 27.12.2005 – 15.5.2017, ritenendo precluso ogni accertamento in ragione del verbale di conciliazione sindacale del 15.5.2017, con il quale aveva rinunciato all'accertamento di CP_1 mansioni superiori ed alle differenze retributive per il periodo suddetto. Quanto al periodo successivo, accertato che il lavoratore avesse svolto effettivamente mansioni riconducibili al IV livello CCNL applicato, il Tribunale ha infine “dichiara[to] che ha svolto un orario di 8 ore Controparte_1 settimanali di straordinario dal 15 maggio 2017 al 31 luglio 2018; dichiara[to] l'illegittimità della sospensione della prestazione e della retribuzione disposta dalla resistente dal 13 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 e per l'effetto condanna[to] … al pagamento in favore di Controparte_3 delle retribuzioni maturate dall'1 settembre 2018 al 31 ottobre 2018, oltre interessi Controparte_1 legali e rivalutazione monetaria;
… in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, [ha] condanna[to] … al pagamento della somma di € 9.092,10 per differenze Controparte_3 retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria …”; ha infine rigettato nel resto il ricorso, condannando la società alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
2 Avverso tale pronuncia ha proposto appello la contestando la decisione con riguardo Pt_1 al riconoscimento del diritto del TO al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario e di ulteriori differenze su paga base, XIII e XIV mensilità, nonché con riguardo alla ritenuta illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo dal 13.8.2018 al 31.10.2018. Ha dunque concluso chiedendo respingersi tutte le domande proposte dal con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Il non si è costituito in giudizio, né risulta che l'appello gli sia stato notificato. CP_1
Alla prima udienza del 12.11.2025 nessuna delle parti è comparsa.
La causa è stata pertanto rinviata ex art. 348 c.p.c. all'odierna udienza del 3.12.2025, in cui parimenti nessuno è comparso, nonostante rituale comunicazione di cancelleria alla parte appellante, costituita.
La causa è stata dunque definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, stante la mancata comparizione della parte appellante per due udienze consecutive, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., disposizione che la
Suprema Corte ha ritenuto applicabile anche nel rito del lavoro, affermando che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello” (Cass. n. 5238/2011, Cass. SS. UU. n. 5839/1993).
3. Considerata la mancata costituzione dell'appellato, non deve farsi luogo ad alcuna statuizione sulle spese di lite del grado.
Cionondimeno, considerata l'improcedibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n.
228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
3 1. dichiara l'appello improcedibile;
2. nulla per le spese di lite del presente grado;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 3.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE dott.ssa Maria Antonia Garzia
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