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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 275 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
(c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Francavilla
Fontana a via Quinto Ennio n. 50, presso lo studio dell'avv. Leonardo Contessa dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
- APPELLATO –
E
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco Certomà, Antonio Brancaccio e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D,
presso l'ufficio legale dell' , CP_2
- APPELLATO - E
- Società di cartolarizzazione dei crediti CP_3 CP_4
- APPELLATA -
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
All'udienza del 28.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3582/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1
CP_
, e , avverso l'intimazione di Controparte_5 CP_6
pagamento n.10620179004575573000, notificatagli in data 5.3.2018, in relazione all'avviso di addebito n. 4062012000209893400, ivi indicato, asseritamente notificato il 12.12.2012, di €. 55.055,57, per omesso versamento di contributi previdenziali indicati in detto avviso di addebito e condannava gli enti convenuti, in solido, a pagare le spese di lite al ricorrente.
Avverso tale decisione proponeva appello Controparte_5
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' chiedendo accertarsi giudizialmente quanto dedotto dall'appellante con specifico riferimento alla documentazione prodotta nel presente grado di giudizio, nonché al termine prescrizionale decennale e all'eventuale interruzione di tale termine,
chiedendo di essere tenuto indenne dalle spese di entrambi i gradi di giudizio,
Contr rilevando la responsabilità a totale carico dell' che avendo in carico il credito per l'esecuzione doveva curarne l'interruzione della prescrizione.
Non si costituivano . Controparte_8
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, rilevato che l'avviso di addebito per cui è causa è stato notificato nel dicembre 2012 e che l'intimazione di pagamento è stata notificata nel marzo 2018,
2 assorbita ogni altra questione, ha ritenuto provato il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra le due notificazioni..
Si duole di tale motivazione chiedendo Parte_1
preliminarmente di essere ammessa alla produzione documentale dell'intimazione di pagamento n. 10620179000042231000 in relazione allo stesso avviso di addebito in questione, notificato in data 22.2.2017, indispensabile ai fini della decisione a dimostrazione dell'avvenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione e della conseguente efficacia dell'atto presupposto. Rileva in proposito l'appellante che il deposito di documenti in appello non è oggetto di preclusione ed il giudice può ammettere anche d'ufficio detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione purché allegati nell'atto introduttivo, come nella fattispecie.
Lamenta, inoltre, l'appellante l'errore del primo Giudice per non aver applicato il termine decennale di prescrizione, stante la mancata opposizione nei termini della cartelle di pagamento di riferimento, avuto riguardo della natura di titolo esecutivo del ruolo espressamente previsto dagli artt.19 e 20 6 del D.Lgs.112/1999.
L'appello è infondato.
Del tutto appropriatamente il Tribunale ha ritenuto documentalmente provato il decorso del termine quinquennale, ex art. 3 legge .335/1995, tra la notificazione della intimazione di pagamento in data 5.3.2018 e la precedente notificazione dell'atto presupposto, in data 12.12.2012, non essendo detto termine estendibile ex art. 2953
c.c., in assenza di sentenza di condanna.
Né può essere utilizzata la documentazione prodotta in questo grado di giudizio.
Ed infatti, la norma cui fare riferimento circa la produzione in appello di nuovi documenti è quella dell'art. 345 c.p.c., risultante dalla novella della l. 134/2012
applicabile ratione temporis, che rende ammissibile la produzione soltanto se la parte dimostri di non averli potuti produrre per causa ad essa non imputabile, statuendo,
quindi, il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli
3 nel giudizio di primo grado per causa non imputabile ad essa, nella specie nemmeno accennata.
Nel caso in esame, dunque, i documenti prodotti tardivamente in questo grado da
, non sono ammissibili al processo, essendo maturata Parte_1
la decadenza preclusiva alla loro produzione in giudizio, avuto riguardo anche alla tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente già nel suo ricorso introduttivo.
Né a tale limite preclusivo può sopperire il potere ufficioso del Giudice, invocato dall'appellante, non potendo il Giudice dare ingresso a difese proposte in violazione del contraddittorio delle parti, in totale assenza, peraltro, di elementi quantomeno indiziari, che consentano al Giudice un'attività di integrazione degli elementi probatori già ritualmente acquisiti.
Altrettanto correttamente il Giudice di prime cure ha applicato alla riscossione dei crediti previdenziali la prescrizione quinquennale.
Osserva, infatti, la Corte che, come innanzi accennato, soltanto il credito derivante da un provvedimento giurisdizionale e, quindi, con idoneità di giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. (che, in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre alle ingiunzioni fiscali per la riscossione di crediti contributivi,
pur se non più contestabili per mancata opposizione nei termini, non può assegnarsi la natura giurisdizionale e, quindi, l'idoneità di giudicato, con la conseguenza che l'azione esecutiva è soggetta al termine quinquennale.
Tanto risulta definitivamente chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza a SS.UU., n. 23397/2016, ha stabilito che la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del
“titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo), mentre la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale (la cartella
CP_ esattoriale, l'avviso di addebito dell e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria) non può fare acquistare, all'atto stesso, “efficacia di
4 giudicato”, giacchè i citati atti costituiscono -per propria natura incontrovertibile- semplici atti amministrativi di autoformazione e, pertanto, sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Di conseguenza, in mancanza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con efficacia di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione breve, al posto della regola sussidiaria della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; ciò in perfetta aderenza alla natura di atto amministrativo che il ruolo riveste (conf. Cass. 17.3.2020 n. 7409).
Neppure assume rilievo il richiamo all'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1999, nel punto in cui stabilisce un termine prescrizionale decennale, posto che i giudici di legittimità hanno chiarito che tale termine è strettamente connesso al procedimento amministrativo per il rimborso di quote inesigibili (Cass.
4.12.2018 n.31352).
Osserva la Corte, infine, che nel settore previdenziale, essendo prevista dal sistema di riscossione una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, deve ritenersi, da un lato, sussistente la legittimazione a contraddire in capo all'Ente impositore, riguardando l'azione la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, e, dall'altro, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, quale titolare esclusivo dell'azione esecutiva - in cui l'intimazione di pagamento si inserisce nell'attività di riscossione, propria del concessionario e non dell'ente impositore.
L'appello proposto da va, dunque, respinto, con Controparte_5
conferma integrale della sentenza impugnata.
CP_ Le spese vanno compensate nei confronti dell' in ragione della sua sostanziale adesione all'assunto dell'appellante, ritenuta, comunque, la sua legittimazione passiva quale ente creditore. Nulla per le spese nei confronti degli appellati Controparte_1
e per la loro mancata costituzione. Controparte_6
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
5 2) Compensa le spese di questo grado di giudizio tra Parte_1
CP_ e
3) Nulla per le spese nei confronti degli appellati e . Controparte_1 CP_6
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere. Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 275 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
(c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Francavilla
Fontana a via Quinto Ennio n. 50, presso lo studio dell'avv. Leonardo Contessa dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
- APPELLATO –
E
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco Certomà, Antonio Brancaccio e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D,
presso l'ufficio legale dell' , CP_2
- APPELLATO - E
- Società di cartolarizzazione dei crediti CP_3 CP_4
- APPELLATA -
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
All'udienza del 28.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3582/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1
CP_
, e , avverso l'intimazione di Controparte_5 CP_6
pagamento n.10620179004575573000, notificatagli in data 5.3.2018, in relazione all'avviso di addebito n. 4062012000209893400, ivi indicato, asseritamente notificato il 12.12.2012, di €. 55.055,57, per omesso versamento di contributi previdenziali indicati in detto avviso di addebito e condannava gli enti convenuti, in solido, a pagare le spese di lite al ricorrente.
Avverso tale decisione proponeva appello Controparte_5
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' chiedendo accertarsi giudizialmente quanto dedotto dall'appellante con specifico riferimento alla documentazione prodotta nel presente grado di giudizio, nonché al termine prescrizionale decennale e all'eventuale interruzione di tale termine,
chiedendo di essere tenuto indenne dalle spese di entrambi i gradi di giudizio,
Contr rilevando la responsabilità a totale carico dell' che avendo in carico il credito per l'esecuzione doveva curarne l'interruzione della prescrizione.
Non si costituivano . Controparte_8
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, rilevato che l'avviso di addebito per cui è causa è stato notificato nel dicembre 2012 e che l'intimazione di pagamento è stata notificata nel marzo 2018,
2 assorbita ogni altra questione, ha ritenuto provato il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra le due notificazioni..
Si duole di tale motivazione chiedendo Parte_1
preliminarmente di essere ammessa alla produzione documentale dell'intimazione di pagamento n. 10620179000042231000 in relazione allo stesso avviso di addebito in questione, notificato in data 22.2.2017, indispensabile ai fini della decisione a dimostrazione dell'avvenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione e della conseguente efficacia dell'atto presupposto. Rileva in proposito l'appellante che il deposito di documenti in appello non è oggetto di preclusione ed il giudice può ammettere anche d'ufficio detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione purché allegati nell'atto introduttivo, come nella fattispecie.
Lamenta, inoltre, l'appellante l'errore del primo Giudice per non aver applicato il termine decennale di prescrizione, stante la mancata opposizione nei termini della cartelle di pagamento di riferimento, avuto riguardo della natura di titolo esecutivo del ruolo espressamente previsto dagli artt.19 e 20 6 del D.Lgs.112/1999.
L'appello è infondato.
Del tutto appropriatamente il Tribunale ha ritenuto documentalmente provato il decorso del termine quinquennale, ex art. 3 legge .335/1995, tra la notificazione della intimazione di pagamento in data 5.3.2018 e la precedente notificazione dell'atto presupposto, in data 12.12.2012, non essendo detto termine estendibile ex art. 2953
c.c., in assenza di sentenza di condanna.
Né può essere utilizzata la documentazione prodotta in questo grado di giudizio.
Ed infatti, la norma cui fare riferimento circa la produzione in appello di nuovi documenti è quella dell'art. 345 c.p.c., risultante dalla novella della l. 134/2012
applicabile ratione temporis, che rende ammissibile la produzione soltanto se la parte dimostri di non averli potuti produrre per causa ad essa non imputabile, statuendo,
quindi, il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli
3 nel giudizio di primo grado per causa non imputabile ad essa, nella specie nemmeno accennata.
Nel caso in esame, dunque, i documenti prodotti tardivamente in questo grado da
, non sono ammissibili al processo, essendo maturata Parte_1
la decadenza preclusiva alla loro produzione in giudizio, avuto riguardo anche alla tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente già nel suo ricorso introduttivo.
Né a tale limite preclusivo può sopperire il potere ufficioso del Giudice, invocato dall'appellante, non potendo il Giudice dare ingresso a difese proposte in violazione del contraddittorio delle parti, in totale assenza, peraltro, di elementi quantomeno indiziari, che consentano al Giudice un'attività di integrazione degli elementi probatori già ritualmente acquisiti.
Altrettanto correttamente il Giudice di prime cure ha applicato alla riscossione dei crediti previdenziali la prescrizione quinquennale.
Osserva, infatti, la Corte che, come innanzi accennato, soltanto il credito derivante da un provvedimento giurisdizionale e, quindi, con idoneità di giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. (che, in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre alle ingiunzioni fiscali per la riscossione di crediti contributivi,
pur se non più contestabili per mancata opposizione nei termini, non può assegnarsi la natura giurisdizionale e, quindi, l'idoneità di giudicato, con la conseguenza che l'azione esecutiva è soggetta al termine quinquennale.
Tanto risulta definitivamente chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza a SS.UU., n. 23397/2016, ha stabilito che la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del
“titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo), mentre la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale (la cartella
CP_ esattoriale, l'avviso di addebito dell e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria) non può fare acquistare, all'atto stesso, “efficacia di
4 giudicato”, giacchè i citati atti costituiscono -per propria natura incontrovertibile- semplici atti amministrativi di autoformazione e, pertanto, sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Di conseguenza, in mancanza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con efficacia di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione breve, al posto della regola sussidiaria della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; ciò in perfetta aderenza alla natura di atto amministrativo che il ruolo riveste (conf. Cass. 17.3.2020 n. 7409).
Neppure assume rilievo il richiamo all'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1999, nel punto in cui stabilisce un termine prescrizionale decennale, posto che i giudici di legittimità hanno chiarito che tale termine è strettamente connesso al procedimento amministrativo per il rimborso di quote inesigibili (Cass.
4.12.2018 n.31352).
Osserva la Corte, infine, che nel settore previdenziale, essendo prevista dal sistema di riscossione una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, deve ritenersi, da un lato, sussistente la legittimazione a contraddire in capo all'Ente impositore, riguardando l'azione la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, e, dall'altro, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, quale titolare esclusivo dell'azione esecutiva - in cui l'intimazione di pagamento si inserisce nell'attività di riscossione, propria del concessionario e non dell'ente impositore.
L'appello proposto da va, dunque, respinto, con Controparte_5
conferma integrale della sentenza impugnata.
CP_ Le spese vanno compensate nei confronti dell' in ragione della sua sostanziale adesione all'assunto dell'appellante, ritenuta, comunque, la sua legittimazione passiva quale ente creditore. Nulla per le spese nei confronti degli appellati Controparte_1
e per la loro mancata costituzione. Controparte_6
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
5 2) Compensa le spese di questo grado di giudizio tra Parte_1
CP_ e
3) Nulla per le spese nei confronti degli appellati e . Controparte_1 CP_6
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere. Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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